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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1487/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
21.7.2025
da
, Parte_1
-ricorrente-
rappresentata e difesa dall'Avvocato DALLA TORRE CRISTIANO, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Monte Piana n. 14,
C.A.P. 31100 – Treviso (TV)
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- contumace-
OGGETTO: carta docente.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 i. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto:
ii. Condannare il a corrispondere, con le modalità previste per Controparte_1
l'erogazione della carta docente, o secondo le altre modalità che dovessero essere ritenute di giustizia, in favore della ricorrente , per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 Parte_1
e 2024/2025, dell'importo di €1.500,00, quale contributo alla sua formazione, oltre alla maggior somma tra interessi e\o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
iii. Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/205, ed agiva in giudizio nei confronti del lamentando la mancata corresponsione a suo Controparte_1
favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta
Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.2 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di Controparte_1
valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
2 3. Depositato da parte ricorrente contratto di lavoro riferito all'a.s. in corso, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta
elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2022/23: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
a.s. 2023/24: supplenza fino al termine delle attività didattiche;
a.s. 2022/23: supplenza fino al termine delle attività didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd.
“circuito scolastico”, in ragione dell'affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15
del D.L. 69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24,
ha esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale,
laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per
3 ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a suo favore, per € 1.500,00, oltre alla CP_1
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda
Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.500,00, e conseguentemente condanna il CP_1
a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si è CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 maggiorate del 30% ex art. 4,
co. 1 bis del DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 11/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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