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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3293/2024 promossa da:
(CF ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi dall'Avv. STUCCHI RICCARDO C.F._2
ATTORI contro
(CF ), in persona del suo procuratore, difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. VILLANI ALESSANDRO e dall'avv. CACCIALANZA MANUELA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ill.mo signor Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare la vessatorietà degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo di cui al documento n. 1 e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli stessi e così condannare la convenuta al risarcimento del danno causato agli odierni attori ammontante ad € 38.320,99, somma derivante dall'applicazione delle predette clausole e indicata alla voce “rivalutazione” nel conteggio di estinzione anticipata di cui al doc. 10, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia Accertare e dichiarare la vessatorietà degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo di cui al documento n. 1 e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli stessi e così condannare la convenuta al risarcimento del danno causato agli odierni attori consistente negli interessi di mutuo maturati sulla somma non dovuta di € 38.320,99 a partire dalla data della surroga 22.04.2024 sino al soddisfo da quantificarsi in sede di CTU, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
Accertare e dichiarare la vessatorietà degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo di cui al documento n. 1 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito dagli odierni attori consistente negli interessi mensili maturati in corso di rapporto sino alla data della surroga in forza dell'applicazione dell'art. 4 attuando un nuovo calcolo a mente dell'art. 1284 c.c. mediante CTU contabile o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
In via subordinata: Accertare e dichiarare la responsabilità di natura precontrattuale in capo alla odierna convenuta per omessa o carente informativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito agli odierni attori ammontante ad € 38.320,99, somma derivante dall'applicazione delle clausole disciplinanti pagina 1 di 7 l'estinzione anticipata e indicata alla voce “rivalutazione” nel conteggio di estinzione anticipata di cui al doc. 10, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Accertare e dichiarare la responsabilità di natura precontrattuale in capo alla odierna convenuta per omessa o carente informativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito dagli odierni attori consistente negli interessi di mutuo maturati sulla somma non dovuta di € 38.320,99 a partire dalla data della surroga 22.04.2024 sino al soddisfo o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
Accertare e dichiarare la responsabilità di natura precontrattuale in capo alla odierna convenuta per omessa o carente informativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito agli odierni attori consistente negli interessi mensili maturati in corso di rapporto fino alla data della surroga in forza dell'applicazione dell'art. 4 attuando un nuovo calcolo a mente dell'art. 1284 c.c. mediante CTU contabile o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. In via istruttoria:
Si chiede CTU contabile sul contratto di mutuo al fine di determinare con esattezza gli importi maturati a titolo di interessi in forza dell'applicazione dell'art. 4 in costanza di rapporto sino alla data della surroga oltre a dover determinare gli interessi maturati sulla parte di surroga ammontante ad € € 38.320,99 e consistente nell'importo corrisposto a titolo di rivalutazione dalla data di surroga 22.04.2024 sino al soddisfo.
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre e articolare.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze e spese di lite da rifondersi al difensore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO: Respingere integralmente le domande formulate (anche in via istruttoria) dai Signori e Parte_2
nei confronti di , in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1 Controparte_1 per tutti i motivi di cui in atti (ivi inclusa la prescrizione);
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano il giudizio Parte_2 Parte_1 la esponendo che, in data 18 maggio 2009, avevano contratto con detta Controparte_1 CP_2 un mutuo fondiario a tasso variabile e con indicizzazione in franchi svizzeri dell'importo di € 144.000,00, da restituire in n. 300 rate mensili.
Proseguivano gli attori riferendo che, nel gennaio 2024 si attivavano per estinguere anticipatamente il suddetto rapporto e venivano così ad apprendere che l'importo da versare alla banca mutuante sarebbe risultato particolarmente gravoso a causa degli effetti della clausola di doppia conversione operante nel caso di estinzione anticipata, sulla base degli articoli 7 e 7 bis del contratto di mutuo stesso.
Assumevano gli attori di non aver avuto in sede di stipula del contratto alcuna informazione riguardante tale specifica clausola e il meccanismo di conversione nonché i loro potenziali effetti in relazione all'andamento dei tassi di cambio mercati valutari.
A seguito del rifiuto della Banca mutuante di ricalcolare l'importo da versare per l'estinzione anticipata pagina 2 di 7 senza tenere conto delle predette clausole, gli attori adivano l'Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di
Milano chiedendo che fosse accertata la nullità, in quanto abusive, delle clausole medesime.
Con provvedimento del 2 luglio 2024 il Collegio adito dichiarava l'abusività e la conseguente nullità delle clausole invitando la banca a ricalcolare quanto dovuto per l'estinzione anticipata del mutuo senza praticare una duplice conversione valutaria. La restava ferma sulla sua posizione, tanto che gli CP_2 attori si rivolgevano ad altra banca ottenendo la surroga nel mutuo per una somma di € 109.668,11.
Gli attori deducevano la violazione la parte della delle regole di correttezza e trasparenza in sede CP_2 di stipula del contratto e la conseguente nullità degli articoli 7 e 7 bis lo stesso contratto di mutuo, formulando quindi domanda di risarcimento del danno subito, quantificato in € 38.320,99, pari alla differenza tra quanto richiesto dalla in forza della doppia conversione illecita (che detti attori erano CP_2 stati costretti a pagare al momento della surroga) e quanto sarebbe stato dovuto senza la stessa conversione.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava la fondatezza delle avverse deduzioni, CP_2 svolgendo articolate difese e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. gli attori estendevano la domanda di nullità, sempre fondata sulla pretesa vessatorietà delle stesse, alle clausole determinative degli interessi di cui agli artt. 4 e 4 bis del contratto di mutuo e proponevano domanda subordinata di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale nei confronti della Banca, fondata sui medesimi fatti già dedotti in atto di citazione.
Con la terza memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c. la convenuta eccepiva l'inammissibilità delle CP_2 domande nuove svolte dalla controparte.
La causa giungeva in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28.5.2025.
***
Risultano assorbenti le seguenti considerazioni, che inducono ad escludere la prospettata nullità delle clausole contrattuali indicate dalla parte attrice (gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo).
Con sentenza n. 150/2025 del 22.1.2025 la S.C. ha affermato il principio secondo cui, in tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte”.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato l'abusività e quindi la nullità della clausola contrattuale di cui si tratta, vale a dire l'art. 7 del contratto, con provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, ritenendola contraria all'art. 35, comma 1, Cod. Cons., nel procedimento amministrativo promosso ai sensi dell'art. 37 bis Cod. cons..
Alla stregua di tale pronuncia giurisprudenziale, dunque, detto provvedimento non potrebbe assurgere a fonte di alcuna presunzione quanto all'abusività per mancanza di chiarezza delle clausole in questione.
Va rilevato che il predetto provvedimento amministrativo risulta comunque recentemente annullato in sede giurisdizionale, nel secondo grado del giudizio di impugnazione dello stesso, dalla pronuncia del
Consiglio di Stato del 26.2.2025 n. 1699/2025 la quale ha accertato l'insussistenza, con riguardo proprio alle clausole contrattuali oggetto della presente causa, del presupposto del difetto di chiarezza e intellegibilità delle clausole in questione, ritenendo che sia la clausola di determinazione e indicizzazione pagina 3 di 7 degli interessi sia quella afferente al meccanismo di liquidazione differenziale periodica sia, infine, quella relativa al calcolo del saldo del rapporto in caso di estinzione anticipata, presentassero quella chiarezza e intellegibilità tali da escludere ogni censura fondata sul disposto di cui all'art. 35 Cod. cons. e, conseguentemente, ogni profilo di nullità delle stesse quali clausole determinative di un significativo squilibrio contrattuale tra le parti, in danno del consumatore. In particolare, detta pronuncia rilevava come le clausole in questione risultavano chiaramente formulate e consentivano anche al mutuatario non esperto di comprendere come gli oneri economici assunti con il mutuo risultavano collegati ad un doppio rischio, monetario (in virtù della variabilità dell'interesse applicato in funzione delle oscillazioni dei tassi di mercato) e valutario (in relazione all'andamento del tasso di cambio della valuta di riferimento).
Non può che, a questo punto, richiamarsi la giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte d'appello distrettuale sulla questione (ad esempio Trib. Busto Arsizio, Sez. III, 23.5.2025 n. 687; App. Milano, sez.
I, 19 settembre 2023 n. 2694).
In particolare, deve ritenersi che il contratto di mutuo indichi chiaramente i parametri presi a riferimento per l'indicizzazione, cioè il tasso di interesse Libor CHF 6 mesi ed il tasso di cambio Franco svizzero/Euro, nonché le modalità di calcolo dell'indicizzazione di ciascuna rata in relazione alla variazione del parametro di riferimento (art. 4). L'applicazione materiale del meccanismo di indicizzazione si realizza attraverso l'effettuazione dei conguagli semestrali, tramite i quali si riallineano le rate corrisposte come da piano di ammortamento calcolato al tasso convenzionale inizialmente pattuito nel contratto. Più precisamente, al momento della stipula vengono rilevati i due tassi (Libor CHF e Tasso di cambio) e viene sviluppato il piano di ammortamento convenzionale in euro a rata costante. Al termine di ogni semestre vengono quindi rilevati i tassi effettivi e si procede alla liquidazione finanziaria del conguaglio così determinato, che può risultare, di volta in volta, a favore dell'istituto di credito o del mutuatario, in funzione dell'oscillazione del tasso Libor CHF e del tasso di cambio.
L'ammontare risultante dalla somma algebrica delle rivalutazioni (o delle svalutazioni) finanziaria e valutaria identifica il conguaglio (positivo o negativo) che viene accreditato o addebitato sul deposito fruttifero collegato al rapporto di mutuo ed alimentato o diminuito nel corso del rapporto a seconda dell'andamento della valuta di riferimento (art. 4 bis). Il mutuo indicizzato al Franco svizzero, come quello in oggetto, nella sostanza replica tecnicamente un mutuo in valuta: infatti, ogni semestre il meccanismo di indicizzazione riallinea quanto corrisposto in euro a quanto il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere stipulando il mutuo direttamente in franchi svizzeri.
L'art. 7 del contratto di mutuo, in combinato disposto con l'art. 7 bis riguardante la conversione del rapporto in euro, disciplina, invece, l'estinzione anticipata del rapporto, prevedendo che, ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito e gli eventuali arretrati tuttora dovuti devono essere calcolati in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente convertiti in euro, in ragione della quotazione del tasso di cambio Franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato sul
Ore nel giorno dell'operazione di rimborso. CP_3
L'art 7 bis, invece, individua i criteri di conversione del tasso riferito al franco svizzero, contemplando il diritto del mutuatario di ottenere la conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all'euro, nonché le modalità da rispettare ed i criteri di calcolo per determinare il nuovo piano di ammortamento, che, di regola, rispetterà le scadenze in origine stabilite.
L'esame del contratto dimostra che le parti avevano determinato convenzionalmente un tasso di interesse annuo e un tasso di cambio franco svizzero/euro al fine della redazione del piano di ammortamento e che, al termine di ogni semestre, sarebbe stato effettuato un conguaglio sulla base sia del tasso effettivo di interesse dovuto, ancorato al tasso Libor franco svizzero, sia del tasso di cambio effettivo franco svizzero/euro. Esse avevano altresì pattuito che, nell'eventualità di estinzione anticipata del contratto, la somma da restituire alla banca sarebbe stata determinata all'esito di due operazioni: la prima, di conversione del capitale residuo in franchi svizzeri, applicando il tasso di cambio convenzionale pagina 4 di 7 predeterminato, la seconda, di riconversione della somma così ottenuta in euro, utilizzando il tasso di cambio in vigore al momento dell'estinzione. Pur senza indicare formule matematiche che, peraltro, avrebbero potuto ingenerare maggiore confusione in un contraente-consumatore medio, l'art. 7 indicava, in sequenza ed in termini didascalici, le due operazioni matematiche da effettuare per determinare il capitale da restituire indicizzato ovvero la conversione del capitale residuo dall'espressione in euro all'espressione in franchi svizzeri, secondo il tasso di cambio convenzionalmente stabilito al momento della stipulazione del contratto (ciò era necessario dal momento che il mutuatario aveva continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento sulla base del medesimo tasso di cambio storico rilevato al momento dell'erogazione - fatti salvi i conguagli semestrali, che però non incidono direttamente sull'ammontare delle rate in quanto vengono accreditati ovvero addebitati sul deposito fruttifero. Pertanto, per calcolare a quanti franchi svizzeri corrispondeva il capitale residuo era necessario convertirlo in tale valuta, utilizzando lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento della stipulazione). Una volta calcolato il residuo capitale in franchi svizzeri al tasso convenzionale inizialmente stabilito, l'importo ottenuto doveva essere ricalcolato in euro, al tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, per quantificare la somma che il mutuatario avrebbe dovuto in concreto corrispondere in euro alla banca al fine di estinguere il mutuo in franchi svizzeri.
Pertanto, le clausole contrattuali in discorso consentivano al mutuatario di comprendere il funzionamento del sistema di indicizzazione, i rischi connessi ed assunti con la stipula del contratto nonché i potenziali costi, fattori legati, nel corso della durata del contratto, alla variazione sia del tasso di interesse - come in qualsiasi altro mutuo a tasso variabile - sia del tasso di cambio, trattandosi di mutuo indicizzato in valuta estera, e, al momento dell'estinzione, alla variabilità del tasso di cambio da applicare alla seconda operazione di conversione del capitale residuo da franchi svizzeri ad euro, e ciò anche tenendo conto del fatto che è una clausola necessariamente complessa e di carattere tecnico, dovendo descrivere le modalità di calcolo del captale da restituire in caso di mutuo indicizzato (ad esempio Trib. Napoli 4333/2020;
Tribunale Roma sez. IX, 22/01/2019, n.1514).
A ciò si aggiunga che la collegata apertura del conto di deposito fruttifero sul quale i conguagli avrebbero dovuto e dove erano in effetti stati operati, rendeva inequivocabile il meccanismo di funzionamento del finanziamento e, in particolare, la variabilità dei costi ad esso connessi, in funzione della variazione dei tassi di cui si è detto.
Alla luce di tutto quanto sopra, è quindi da escludersi che le clausole di cui si è detto violassero l'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo. Ciò chiarito in punto di sufficiente chiarezza delle clausole, deve, peraltro, anche escludersi che le stesse possano essere considerate vessatorie e, quindi, nulle, a norma degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, in quanto non consta che avessero determinato a carico del consumatore quel significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto che costituisce il presupposto ex lege della declaratoria di vessatorietà. Premesso che al giudice è precluso un sindacato sull'equilibrio economico del contratto ove sia assicurata la chiarezza e comprensibilità degli elementi dai quali dipende la determinazione delle prestazioni dovute (art. 34, 2° comma, d.lg. n. 206/2005), la regolamentazione dei rapporti tra le parti non evidenzia alcuna incidenza squilibrante in danno del consumatore, poiché il meccanismo di determinazione delle somme dovute dal mutuatario risultava coerente con la natura aleatoria del contratto. La variabilità degli importi dovuti, infatti, consegue naturalmente alle fluttuazioni dei tassi di interesse e di cambio, imprevedibili ex ante e nel lungo periodo di durata del contratto e, quindi, il rischio dell'operazione economica gravava in egual misura su mutuante e mutuatario, non potendosi prevedere, al momento della conclusione del contratto, se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione sarebbe stato il professionista o il consumatore.
L'eccessiva onerosità lamentata dagli attori non discendeva dal tasso di interesse o da una penale applicata, ma conseguiva all'apprezzamento del franco svizzero rispetto all'euro, ossia si ricollegava a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l'oscillazione nel tempo pagina 5 di 7 dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute), componenti in relazione alle quali neppure
aveva modo di pronosticare l'andamento nel tempo (a titolo esemplificativo, si Controparte_1 vedano Corte Appello di Milano n. 1547/2020; Tribunale di Milano, 05-08-2022, n.r.g. 5287/2020). Si trattava, quindi, dell'esplicazione del rischio tipico del contratto, assunto tanto dal mutuatario quanto dal mutuante già nella fase iniziale di predisposizione del piano di ammortamento. Difatti, qualora, al momento dell'estinzione anticipata, l'euro si fosse apprezzato sul franco svizzero, il mutuatario se ne sarebbe avvantaggiato versando meno euro per saldare il debito in franchi, mentre la banca avrebbe percepito un capitale minore di quello originariamente concesso. Nel caso simmetrico di apprezzamento del franco svizzero sull'euro il mutuatario avrebbe sopportato il rischio di dover restituire un capitale maggiore. Detta alea non rende le clausole vessatorie e quindi nulle, ricorrendo tale ipotesi se e solo se le clausole determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza 03-11-2023, n. 30556 e Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 31-08-2021, n. 23655). Lo squilibrio deve, però, essere certo e strutturale, cioè, derivare in modo sicuro dalla clausola contrattuale e dal suo funzionamento e non dipendere da circostanze accidentali ed eventuali. Nel caso di specie, tale squilibrio non sussiste. Gli effetti negativi lamentati dai ricorrenti erano dipesi dal verificarsi di circostanze contingenti e non preventivabili, ovvero, principalmente, il rafforzamento del franco svizzero sull'euro. Ciò che non costituisce una conseguenza necessitata prodotta dalla clausola contrattuale, bensì un effetto della variabile indipendente rappresentata dall'andamento del mercato valutario, come condivisibilmente osservato dalla convenuta e dalla terza chiamata. La possibilità del verificarsi dell'ipotesi reciproca, cioè l'apprezzamento dell'euro sul franco svizzero, dimostra l'assenza di uno squilibrio tra i diritti delle parti, così come lo dimostra il fatto che per anni i mutuatari, grazie al contratto concluso, hanno potuto godere di tassi contenuti.
Ancora, il “piano di ammortamento”, così come indicato dal contratto, era stato predisposto, al momento della sua conclusione, con l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati - fermo restando che i conguagli semestrali erano (in realtà) destinati ad operare “a parte”, mediante l'accredito o l'addebito sullo speciale deposito fruttifero. Il meccanismo di indicizzazione era tutt'altro che oscuro, anche tenendo conto della
“complessità tecnica” della disposizione pattizia. Sulla chiarezza del testo contrattuale non incideva la mancata indicazione delle operazioni matematiche da seguire per il calcolo della doppia indicizzazione, del tasso di interesse e del tasso di cambio, poiché nei contratti ad elevato tecnicismo – quale è quello in esame – la chiarezza contrattuale che la normativa, nazionale e comunitaria, pretende a tutela del consumatore non è soddisfatta dalla previsione di complesse formule finanziarie – che certamente sono chiare per gli esperti della materia ma non per il consumatore medio e attento cui si riferisce la Corte di Giustizia UE. Infine, non trascurabile elemento viene anche dal fatto che il negozio intercorso tra le parti assumeva forma pubblica per via dell'intervento del notaio rogante, al quale è rimessa la indagine sull'effettiva volontà delle parti e sulla comprensione del testo del contratto medesimo nonché la sua lettura, ai sensi dell'art. 47, 2° comma, e 51, 2° comma, n. 8, l. n. 89/1913.
In definitiva, le domande attoree volte ad ottenere la declaratoria di vessatorietà e di nullità degli att. 7 e 7 bis del contratto di mutuo, così come anche quelle analoghe relative agli artt. 4 e 4 bis, risultano sotto ogni profilo infondate e, come tali, non meritano accoglimento.
Parimenti infondata deve ritenersi la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale in quanto non sussiste, alla stregua dell'accertata chiarezza delle clausole contestate e dell'assenza di ulteriori profili afferenti ad eventuali condotte reticenti o fraudolente della mutuataria, alcuna violazione dei canoni di comportamento secondo buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 c.c..
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 rigetta le domande attoree;
condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3293/2024 promossa da:
(CF ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi dall'Avv. STUCCHI RICCARDO C.F._2
ATTORI contro
(CF ), in persona del suo procuratore, difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. VILLANI ALESSANDRO e dall'avv. CACCIALANZA MANUELA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ill.mo signor Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare la vessatorietà degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo di cui al documento n. 1 e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli stessi e così condannare la convenuta al risarcimento del danno causato agli odierni attori ammontante ad € 38.320,99, somma derivante dall'applicazione delle predette clausole e indicata alla voce “rivalutazione” nel conteggio di estinzione anticipata di cui al doc. 10, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia Accertare e dichiarare la vessatorietà degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo di cui al documento n. 1 e, per l'effetto, dichiarare la nullità degli stessi e così condannare la convenuta al risarcimento del danno causato agli odierni attori consistente negli interessi di mutuo maturati sulla somma non dovuta di € 38.320,99 a partire dalla data della surroga 22.04.2024 sino al soddisfo da quantificarsi in sede di CTU, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
Accertare e dichiarare la vessatorietà degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo di cui al documento n. 1 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito dagli odierni attori consistente negli interessi mensili maturati in corso di rapporto sino alla data della surroga in forza dell'applicazione dell'art. 4 attuando un nuovo calcolo a mente dell'art. 1284 c.c. mediante CTU contabile o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
In via subordinata: Accertare e dichiarare la responsabilità di natura precontrattuale in capo alla odierna convenuta per omessa o carente informativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito agli odierni attori ammontante ad € 38.320,99, somma derivante dall'applicazione delle clausole disciplinanti pagina 1 di 7 l'estinzione anticipata e indicata alla voce “rivalutazione” nel conteggio di estinzione anticipata di cui al doc. 10, o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Accertare e dichiarare la responsabilità di natura precontrattuale in capo alla odierna convenuta per omessa o carente informativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito dagli odierni attori consistente negli interessi di mutuo maturati sulla somma non dovuta di € 38.320,99 a partire dalla data della surroga 22.04.2024 sino al soddisfo o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
Accertare e dichiarare la responsabilità di natura precontrattuale in capo alla odierna convenuta per omessa o carente informativa e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno subito agli odierni attori consistente negli interessi mensili maturati in corso di rapporto fino alla data della surroga in forza dell'applicazione dell'art. 4 attuando un nuovo calcolo a mente dell'art. 1284 c.c. mediante CTU contabile o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. In via istruttoria:
Si chiede CTU contabile sul contratto di mutuo al fine di determinare con esattezza gli importi maturati a titolo di interessi in forza dell'applicazione dell'art. 4 in costanza di rapporto sino alla data della surroga oltre a dover determinare gli interessi maturati sulla parte di surroga ammontante ad € € 38.320,99 e consistente nell'importo corrisposto a titolo di rivalutazione dalla data di surroga 22.04.2024 sino al soddisfo.
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre e articolare.
In ogni caso:
Con vittoria di competenze e spese di lite da rifondersi al difensore che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza difesa ed eccezione, così giudicare:
NEL MERITO: Respingere integralmente le domande formulate (anche in via istruttoria) dai Signori e Parte_2
nei confronti di , in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1 Controparte_1 per tutti i motivi di cui in atti (ivi inclusa la prescrizione);
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento dell'emissione della sentenza.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano il giudizio Parte_2 Parte_1 la esponendo che, in data 18 maggio 2009, avevano contratto con detta Controparte_1 CP_2 un mutuo fondiario a tasso variabile e con indicizzazione in franchi svizzeri dell'importo di € 144.000,00, da restituire in n. 300 rate mensili.
Proseguivano gli attori riferendo che, nel gennaio 2024 si attivavano per estinguere anticipatamente il suddetto rapporto e venivano così ad apprendere che l'importo da versare alla banca mutuante sarebbe risultato particolarmente gravoso a causa degli effetti della clausola di doppia conversione operante nel caso di estinzione anticipata, sulla base degli articoli 7 e 7 bis del contratto di mutuo stesso.
Assumevano gli attori di non aver avuto in sede di stipula del contratto alcuna informazione riguardante tale specifica clausola e il meccanismo di conversione nonché i loro potenziali effetti in relazione all'andamento dei tassi di cambio mercati valutari.
A seguito del rifiuto della Banca mutuante di ricalcolare l'importo da versare per l'estinzione anticipata pagina 2 di 7 senza tenere conto delle predette clausole, gli attori adivano l'Arbitro Bancario e Finanziario, Collegio di
Milano chiedendo che fosse accertata la nullità, in quanto abusive, delle clausole medesime.
Con provvedimento del 2 luglio 2024 il Collegio adito dichiarava l'abusività e la conseguente nullità delle clausole invitando la banca a ricalcolare quanto dovuto per l'estinzione anticipata del mutuo senza praticare una duplice conversione valutaria. La restava ferma sulla sua posizione, tanto che gli CP_2 attori si rivolgevano ad altra banca ottenendo la surroga nel mutuo per una somma di € 109.668,11.
Gli attori deducevano la violazione la parte della delle regole di correttezza e trasparenza in sede CP_2 di stipula del contratto e la conseguente nullità degli articoli 7 e 7 bis lo stesso contratto di mutuo, formulando quindi domanda di risarcimento del danno subito, quantificato in € 38.320,99, pari alla differenza tra quanto richiesto dalla in forza della doppia conversione illecita (che detti attori erano CP_2 stati costretti a pagare al momento della surroga) e quanto sarebbe stato dovuto senza la stessa conversione.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava la fondatezza delle avverse deduzioni, CP_2 svolgendo articolate difese e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. gli attori estendevano la domanda di nullità, sempre fondata sulla pretesa vessatorietà delle stesse, alle clausole determinative degli interessi di cui agli artt. 4 e 4 bis del contratto di mutuo e proponevano domanda subordinata di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale nei confronti della Banca, fondata sui medesimi fatti già dedotti in atto di citazione.
Con la terza memoria di cui all'art. 171 ter c.p.c. la convenuta eccepiva l'inammissibilità delle CP_2 domande nuove svolte dalla controparte.
La causa giungeva in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 28.5.2025.
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Risultano assorbenti le seguenti considerazioni, che inducono ad escludere la prospettata nullità delle clausole contrattuali indicate dalla parte attrice (gli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis del contratto di mutuo).
Con sentenza n. 150/2025 del 22.1.2025 la S.C. ha affermato il principio secondo cui, in tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, il provvedimento con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l'assenza di chiarezza e di comprensibilità di alcune clausole contrattuali non determina nel giudizio civile, promosso ex art. 37-bis, comma 4, del d. lgs. n. 206 del 2005 (c.d. "Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte”.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato l'abusività e quindi la nullità della clausola contrattuale di cui si tratta, vale a dire l'art. 7 del contratto, con provvedimento n. 27214 pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, ritenendola contraria all'art. 35, comma 1, Cod. Cons., nel procedimento amministrativo promosso ai sensi dell'art. 37 bis Cod. cons..
Alla stregua di tale pronuncia giurisprudenziale, dunque, detto provvedimento non potrebbe assurgere a fonte di alcuna presunzione quanto all'abusività per mancanza di chiarezza delle clausole in questione.
Va rilevato che il predetto provvedimento amministrativo risulta comunque recentemente annullato in sede giurisdizionale, nel secondo grado del giudizio di impugnazione dello stesso, dalla pronuncia del
Consiglio di Stato del 26.2.2025 n. 1699/2025 la quale ha accertato l'insussistenza, con riguardo proprio alle clausole contrattuali oggetto della presente causa, del presupposto del difetto di chiarezza e intellegibilità delle clausole in questione, ritenendo che sia la clausola di determinazione e indicizzazione pagina 3 di 7 degli interessi sia quella afferente al meccanismo di liquidazione differenziale periodica sia, infine, quella relativa al calcolo del saldo del rapporto in caso di estinzione anticipata, presentassero quella chiarezza e intellegibilità tali da escludere ogni censura fondata sul disposto di cui all'art. 35 Cod. cons. e, conseguentemente, ogni profilo di nullità delle stesse quali clausole determinative di un significativo squilibrio contrattuale tra le parti, in danno del consumatore. In particolare, detta pronuncia rilevava come le clausole in questione risultavano chiaramente formulate e consentivano anche al mutuatario non esperto di comprendere come gli oneri economici assunti con il mutuo risultavano collegati ad un doppio rischio, monetario (in virtù della variabilità dell'interesse applicato in funzione delle oscillazioni dei tassi di mercato) e valutario (in relazione all'andamento del tasso di cambio della valuta di riferimento).
Non può che, a questo punto, richiamarsi la giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte d'appello distrettuale sulla questione (ad esempio Trib. Busto Arsizio, Sez. III, 23.5.2025 n. 687; App. Milano, sez.
I, 19 settembre 2023 n. 2694).
In particolare, deve ritenersi che il contratto di mutuo indichi chiaramente i parametri presi a riferimento per l'indicizzazione, cioè il tasso di interesse Libor CHF 6 mesi ed il tasso di cambio Franco svizzero/Euro, nonché le modalità di calcolo dell'indicizzazione di ciascuna rata in relazione alla variazione del parametro di riferimento (art. 4). L'applicazione materiale del meccanismo di indicizzazione si realizza attraverso l'effettuazione dei conguagli semestrali, tramite i quali si riallineano le rate corrisposte come da piano di ammortamento calcolato al tasso convenzionale inizialmente pattuito nel contratto. Più precisamente, al momento della stipula vengono rilevati i due tassi (Libor CHF e Tasso di cambio) e viene sviluppato il piano di ammortamento convenzionale in euro a rata costante. Al termine di ogni semestre vengono quindi rilevati i tassi effettivi e si procede alla liquidazione finanziaria del conguaglio così determinato, che può risultare, di volta in volta, a favore dell'istituto di credito o del mutuatario, in funzione dell'oscillazione del tasso Libor CHF e del tasso di cambio.
L'ammontare risultante dalla somma algebrica delle rivalutazioni (o delle svalutazioni) finanziaria e valutaria identifica il conguaglio (positivo o negativo) che viene accreditato o addebitato sul deposito fruttifero collegato al rapporto di mutuo ed alimentato o diminuito nel corso del rapporto a seconda dell'andamento della valuta di riferimento (art. 4 bis). Il mutuo indicizzato al Franco svizzero, come quello in oggetto, nella sostanza replica tecnicamente un mutuo in valuta: infatti, ogni semestre il meccanismo di indicizzazione riallinea quanto corrisposto in euro a quanto il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere stipulando il mutuo direttamente in franchi svizzeri.
L'art. 7 del contratto di mutuo, in combinato disposto con l'art. 7 bis riguardante la conversione del rapporto in euro, disciplina, invece, l'estinzione anticipata del rapporto, prevedendo che, ai fini del rimborso anticipato, il capitale restituito e gli eventuali arretrati tuttora dovuti devono essere calcolati in base al tasso di cambio convenzionale e successivamente convertiti in euro, in ragione della quotazione del tasso di cambio Franco svizzero/euro rilevato sulla pagina FXBK del circuito Reuter e pubblicato sul
Ore nel giorno dell'operazione di rimborso. CP_3
L'art 7 bis, invece, individua i criteri di conversione del tasso riferito al franco svizzero, contemplando il diritto del mutuatario di ottenere la conversione del tasso riferito al franco svizzero in uno riferito all'euro, nonché le modalità da rispettare ed i criteri di calcolo per determinare il nuovo piano di ammortamento, che, di regola, rispetterà le scadenze in origine stabilite.
L'esame del contratto dimostra che le parti avevano determinato convenzionalmente un tasso di interesse annuo e un tasso di cambio franco svizzero/euro al fine della redazione del piano di ammortamento e che, al termine di ogni semestre, sarebbe stato effettuato un conguaglio sulla base sia del tasso effettivo di interesse dovuto, ancorato al tasso Libor franco svizzero, sia del tasso di cambio effettivo franco svizzero/euro. Esse avevano altresì pattuito che, nell'eventualità di estinzione anticipata del contratto, la somma da restituire alla banca sarebbe stata determinata all'esito di due operazioni: la prima, di conversione del capitale residuo in franchi svizzeri, applicando il tasso di cambio convenzionale pagina 4 di 7 predeterminato, la seconda, di riconversione della somma così ottenuta in euro, utilizzando il tasso di cambio in vigore al momento dell'estinzione. Pur senza indicare formule matematiche che, peraltro, avrebbero potuto ingenerare maggiore confusione in un contraente-consumatore medio, l'art. 7 indicava, in sequenza ed in termini didascalici, le due operazioni matematiche da effettuare per determinare il capitale da restituire indicizzato ovvero la conversione del capitale residuo dall'espressione in euro all'espressione in franchi svizzeri, secondo il tasso di cambio convenzionalmente stabilito al momento della stipulazione del contratto (ciò era necessario dal momento che il mutuatario aveva continuato a versare le rate costanti previste dal piano di ammortamento sulla base del medesimo tasso di cambio storico rilevato al momento dell'erogazione - fatti salvi i conguagli semestrali, che però non incidono direttamente sull'ammontare delle rate in quanto vengono accreditati ovvero addebitati sul deposito fruttifero. Pertanto, per calcolare a quanti franchi svizzeri corrispondeva il capitale residuo era necessario convertirlo in tale valuta, utilizzando lo stesso tasso di cambio storico adottato al momento della stipulazione). Una volta calcolato il residuo capitale in franchi svizzeri al tasso convenzionale inizialmente stabilito, l'importo ottenuto doveva essere ricalcolato in euro, al tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione, per quantificare la somma che il mutuatario avrebbe dovuto in concreto corrispondere in euro alla banca al fine di estinguere il mutuo in franchi svizzeri.
Pertanto, le clausole contrattuali in discorso consentivano al mutuatario di comprendere il funzionamento del sistema di indicizzazione, i rischi connessi ed assunti con la stipula del contratto nonché i potenziali costi, fattori legati, nel corso della durata del contratto, alla variazione sia del tasso di interesse - come in qualsiasi altro mutuo a tasso variabile - sia del tasso di cambio, trattandosi di mutuo indicizzato in valuta estera, e, al momento dell'estinzione, alla variabilità del tasso di cambio da applicare alla seconda operazione di conversione del capitale residuo da franchi svizzeri ad euro, e ciò anche tenendo conto del fatto che è una clausola necessariamente complessa e di carattere tecnico, dovendo descrivere le modalità di calcolo del captale da restituire in caso di mutuo indicizzato (ad esempio Trib. Napoli 4333/2020;
Tribunale Roma sez. IX, 22/01/2019, n.1514).
A ciò si aggiunga che la collegata apertura del conto di deposito fruttifero sul quale i conguagli avrebbero dovuto e dove erano in effetti stati operati, rendeva inequivocabile il meccanismo di funzionamento del finanziamento e, in particolare, la variabilità dei costi ad esso connessi, in funzione della variazione dei tassi di cui si è detto.
Alla luce di tutto quanto sopra, è quindi da escludersi che le clausole di cui si è detto violassero l'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo. Ciò chiarito in punto di sufficiente chiarezza delle clausole, deve, peraltro, anche escludersi che le stesse possano essere considerate vessatorie e, quindi, nulle, a norma degli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, in quanto non consta che avessero determinato a carico del consumatore quel significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto che costituisce il presupposto ex lege della declaratoria di vessatorietà. Premesso che al giudice è precluso un sindacato sull'equilibrio economico del contratto ove sia assicurata la chiarezza e comprensibilità degli elementi dai quali dipende la determinazione delle prestazioni dovute (art. 34, 2° comma, d.lg. n. 206/2005), la regolamentazione dei rapporti tra le parti non evidenzia alcuna incidenza squilibrante in danno del consumatore, poiché il meccanismo di determinazione delle somme dovute dal mutuatario risultava coerente con la natura aleatoria del contratto. La variabilità degli importi dovuti, infatti, consegue naturalmente alle fluttuazioni dei tassi di interesse e di cambio, imprevedibili ex ante e nel lungo periodo di durata del contratto e, quindi, il rischio dell'operazione economica gravava in egual misura su mutuante e mutuatario, non potendosi prevedere, al momento della conclusione del contratto, se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione sarebbe stato il professionista o il consumatore.
L'eccessiva onerosità lamentata dagli attori non discendeva dal tasso di interesse o da una penale applicata, ma conseguiva all'apprezzamento del franco svizzero rispetto all'euro, ossia si ricollegava a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati (ossia l'oscillazione nel tempo pagina 5 di 7 dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute), componenti in relazione alle quali neppure
aveva modo di pronosticare l'andamento nel tempo (a titolo esemplificativo, si Controparte_1 vedano Corte Appello di Milano n. 1547/2020; Tribunale di Milano, 05-08-2022, n.r.g. 5287/2020). Si trattava, quindi, dell'esplicazione del rischio tipico del contratto, assunto tanto dal mutuatario quanto dal mutuante già nella fase iniziale di predisposizione del piano di ammortamento. Difatti, qualora, al momento dell'estinzione anticipata, l'euro si fosse apprezzato sul franco svizzero, il mutuatario se ne sarebbe avvantaggiato versando meno euro per saldare il debito in franchi, mentre la banca avrebbe percepito un capitale minore di quello originariamente concesso. Nel caso simmetrico di apprezzamento del franco svizzero sull'euro il mutuatario avrebbe sopportato il rischio di dover restituire un capitale maggiore. Detta alea non rende le clausole vessatorie e quindi nulle, ricorrendo tale ipotesi se e solo se le clausole determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza 03-11-2023, n. 30556 e Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 31-08-2021, n. 23655). Lo squilibrio deve, però, essere certo e strutturale, cioè, derivare in modo sicuro dalla clausola contrattuale e dal suo funzionamento e non dipendere da circostanze accidentali ed eventuali. Nel caso di specie, tale squilibrio non sussiste. Gli effetti negativi lamentati dai ricorrenti erano dipesi dal verificarsi di circostanze contingenti e non preventivabili, ovvero, principalmente, il rafforzamento del franco svizzero sull'euro. Ciò che non costituisce una conseguenza necessitata prodotta dalla clausola contrattuale, bensì un effetto della variabile indipendente rappresentata dall'andamento del mercato valutario, come condivisibilmente osservato dalla convenuta e dalla terza chiamata. La possibilità del verificarsi dell'ipotesi reciproca, cioè l'apprezzamento dell'euro sul franco svizzero, dimostra l'assenza di uno squilibrio tra i diritti delle parti, così come lo dimostra il fatto che per anni i mutuatari, grazie al contratto concluso, hanno potuto godere di tassi contenuti.
Ancora, il “piano di ammortamento”, così come indicato dal contratto, era stato predisposto, al momento della sua conclusione, con l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati - fermo restando che i conguagli semestrali erano (in realtà) destinati ad operare “a parte”, mediante l'accredito o l'addebito sullo speciale deposito fruttifero. Il meccanismo di indicizzazione era tutt'altro che oscuro, anche tenendo conto della
“complessità tecnica” della disposizione pattizia. Sulla chiarezza del testo contrattuale non incideva la mancata indicazione delle operazioni matematiche da seguire per il calcolo della doppia indicizzazione, del tasso di interesse e del tasso di cambio, poiché nei contratti ad elevato tecnicismo – quale è quello in esame – la chiarezza contrattuale che la normativa, nazionale e comunitaria, pretende a tutela del consumatore non è soddisfatta dalla previsione di complesse formule finanziarie – che certamente sono chiare per gli esperti della materia ma non per il consumatore medio e attento cui si riferisce la Corte di Giustizia UE. Infine, non trascurabile elemento viene anche dal fatto che il negozio intercorso tra le parti assumeva forma pubblica per via dell'intervento del notaio rogante, al quale è rimessa la indagine sull'effettiva volontà delle parti e sulla comprensione del testo del contratto medesimo nonché la sua lettura, ai sensi dell'art. 47, 2° comma, e 51, 2° comma, n. 8, l. n. 89/1913.
In definitiva, le domande attoree volte ad ottenere la declaratoria di vessatorietà e di nullità degli att. 7 e 7 bis del contratto di mutuo, così come anche quelle analoghe relative agli artt. 4 e 4 bis, risultano sotto ogni profilo infondate e, come tali, non meritano accoglimento.
Parimenti infondata deve ritenersi la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale in quanto non sussiste, alla stregua dell'accertata chiarezza delle clausole contestate e dell'assenza di ulteriori profili afferenti ad eventuali condotte reticenti o fraudolente della mutuataria, alcuna violazione dei canoni di comportamento secondo buona fede e correttezza di cui all'art. 1337 c.c..
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 rigetta le domande attoree;
condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge.
Busto Arsizio, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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