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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 11/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2023 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BALDO Parte_1 P.IVA_1 ANNA elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 8 PORDENONE presso lo studio dell'avv. BALDO ANNA ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PAGURA LAURA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BRUSAFIERA, 12 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. PAGURA LAURA
CONVENUTO/I
(c.f. rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. ILARIA PERIN elettivamente domiciliata in VIA CAMILLO HAJECH 10 MILANO presso lo studio dell'avv. PERIN ILARIA
TERZZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di sentirla
[...] Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di aver conferito incarico alla società convenuta in merito alla gestione fiscale e contabile delle operazioni concernenti i c.d. “beni merce”.
Ha dedotto che, tuttavia, parte convenuta avrebbe omesso di presentare la dichiarazione IMU necessaria per poter beneficiare delle esenzioni normativamente previste in materia. pagina 1 di 6 Ha dedotto di essere stata destinataria di avvisi di accertamento per omesso versamento dell'imposta municipale.
Ha ritenuto in diritto tale pregiudizio economico causalmente ricollegabile alla condotta omissiva della società convenuta, con conseguente fondatezza della domanda di risarcimento dei danni formulata.
Si è costituita in giudizio parte convenuta chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice. Nel merito ha contestato quanto ex adverso dedotto in ragione dell'inesistenza di una condotta di tale genere ascrivibile alla società convenuta e, in ogni cas, deducendo nel senso del corretto adempimento delle obbligazioni cui la stessa era tenuta.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice eccependo l'inoperatività della polizza al caso in esame in ogni caso l'infondatezza nel merito della domanda formulata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata.
Sul piano della ripartizione degli oneri probatori occorre altresì rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art 1218 c.c. deve provare il titolo su cui il credito è fondato e allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (ex multis Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
In applicazione del suddetto principio, a carico del creditore istante è, pertanto, richiesta l'allegazione specifica dell'inadempimento e/o dell'inesatto adempimento da cui parte creditrice intende far discendere la propria pretesa risarcitoria.
Tale onere di allegazione, infatti, deve essere “adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (C. 10527/2011), al fine di pagina 2 di 6 garantire, da un lato, il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, e, dall'altro lato, l'operatività del principio di non contestazione, tramite la precisa circoscrizione, fin dalle prime battute processuali, della materia controversa.
Ciò posto in punto di onere di allegazione di un inadempimento qualificato, i.e. specificamente delineato, parte attrice, nel suo atto introduttivo, pur riferendo di aver affidando, in via generale e totalitaria, all'odierna convenuta la gestione contabile della società stessa, prospetta poi specifici profili di responsabilità a carico di sulla scorta della ritenuta omessa Controparte_1 presentazione della dichiarazione IMU al Comune di Pordenone necessaria per poter beneficiare dell'esenzione fiscale normativamente prescritta.
Orbene, per quel che concerne tale profilo inadempitivo prospettato, occorre innanzitutto evidenziare che," E' pacifico che gli obblighi di correttezza e buona fede, che permeano la vita del contratto (ai sensi degli artt. 1175,1337 e 1375 c.c.), impongono a ciascuna parte di "agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile" (Cass., S.U. n. 28056/2008; conformi Cass. n. 23273/2006, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 1618/2009 e Cass. n. 22819/2010). Tali obblighi, valutati alla luce della diligenza generica o qualificata richiesta al debitore (ai sensi -rispettivamente- del 10e del 2° co. dell'art. 1176 c.c.), comportano anche la necessità che ciascun contraente svolga un'attività di "protezione" nei confronti della controparte che valga a non esporla a rischi o conseguenze pregiudizievoli di cui la stessa non possa avere contezza e che rientrano, viceversa, nella conoscenza o -comunque- nella sfera di conoscibilità dell'altra parte;
in tal modo realizzandosi la finalità - dichiarata dalla Relazione ministeriale al codice civile- di richiamare "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore".
Tali consolidati principi, pertanto, impongono la necessità di coordinare la disamina di eventuali profili di responsabilità contrattuale con il principio di solidarietà sociale, consacrato nell'art 2 Cost e a cui deve orientarsi il dovere di collaborazione e diligenza di entrambe le parti contrattuali, di talché la valutazione di un eventuale inadempimento degli stessi impone una disamina sul piano concreto, orientata, cioè, ad una valutazione delle condotte tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio (C. 2553/2007).
pagina 3 di 6 Orbene, nel caso di specie, la valutazione delle condotte di entrambe le parti contraenti non consente di ritenere sussistente un inadempimento, da intendersi nel senso sopra indicato, ascrivibile alla società convenuta.
É da ritenersi, invero, documentalmente provato che la società convenuta abbia provveduto sia al calcolo dell'IMU sia all'applicazione dell'esenzione d'imposta per gli immobili merce.
Di tale dato fattuale del resto è stata fornita prova documentale tramite doc. 5 attestante la consegna del modulo alla società odierna attrice, risultando di contro omessa, nel caso di specie, la successiva presentazione al Comune per poter beneficiare delle esenzioni normativamente previste.
Tale circostanza, tuttavia, non è idonea, nel caso di specie, ad ingenerare un profilo inadempitivo giuridicamente rilevante nel caso di specie per due ordini di motivi.
Da un lato, infatti, non vi è prova che il titolo fondante il rapporto contrattuale tra le parti in causa includesse tale specifico incombente che, di contro, ai sensi della normativa speciale sul punto, è posto a carico specifico dello stesso contribuente.
Su tale aspetto, invero, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo fornito alcun principio di prova scritta da cui poter desumere anche solo in via indiziaria l'esistenza di tale incombente a carico della società convenuta.
Inoltre anche gli stessi capitoli di prova formulati appaiono orientati ad un accertamento circa l'esistenza di un generico conferimento di incarico in materia contabile ma non già in merito a tale specifica obbligazione.
Di contro, la documentazione in atti rende evidente come la prassi, conforme al dato normativo, fosse proprio quella che a curare tale incombente fosse preposta la stessa società attrice.
Ed invero, per come evincibile dal rapporto professionale successivamente proseguito con altro professionista, risulta che negli anni successivi fosse proprio la società attrice a curare tale incombente.
Dall'altro lato, i sopra richiamati principi di solidarietà sociale e collaborazione che comunque permeano e delineano l'area delle obbligazioni esigibili da ciascuna delle parti contraenti, trovano specifica applicazione nella fattispecie in esame dove è costante l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista,
pagina 4 di 6 finalizzato a mascherare il proprio inadempimento” (Sez. 5 - , Sentenza n. 21560 del 31/07/2024 (Rv. 672033 - 01)
Nel caso di specie, trattasi non già di un privato cittadino estraneo alla normativa in esame quanto piuttosto di una società di costruzioni, preposta proprio, per stessa ammissione dell'attore, alla costruzione e rivendita dei beni.
Conseguentemente è logicamente lecito attendersi che l'impresa che operi nel settore abbia quanto meno la possibilità di conoscere la normativa amministrativa e fiscale che regolamenta l'andamento delle operazioni a cui per espressa previsione statutaria è preposta l'attività prevalente se non addirittura esclusiva della società in questione.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che l'affidamento di un incarico di assistenza fiscale conferito alla società convenuta non può in alcun modo esimere la stessa società costruttrice dalla verifica degli adempimenti fiscali necessari per poter beneficiare delle agevolazioni normativamente previste.
Tale considerazione è tanto più evidente se si considera che la stessa previsione normativa imputa allo stesso soggetto passivo l'onere di presentare la suddetta dichiarazione di esonero.
Essendo pertanto esigibile dalla stessa società costruttrice un onere di vigilanza e controllo e non essendo stato allegato alcun comportamento fraudolento a carico della società di assistenza fiscale, viene logicamente esclusa qualsivoglia responsabilità a carico dell'odierna convenuta.
Tutti gli elementi di prova sopra evidenziati, invero, unitamente ai fatti rimasti incontestati, rendono evidente la sussistenza di un comportamento della società convenuta conforme ai principi di buon fede e diligenza nell'adempimento delle obbligazioni pattuite che, sulla scorta dei principi sopra enunciati, avrebbe imposto, dall'altro lato, un comportamento parimente diligente ad opera della stessa società costruttrice.
Ed invero, nell'ambito della sopra riferita ottica di valorizzare il comportamento complessivo di entrambe le parti contraenti al fine di valutare l'esistenza in concreto di un inadempimento in capo ad una delle parti contraenti , si evidenzia che, a fronte del suddetto comportamento, l'odierna attrice, di contro, non ha orientato la propria condotta ai precetti generali sopra richiamati nell'ambito di una prospettiva collaborativa sicuramente esigibile.
Ne consegue la infondatezza della domanda formulata.
Sul piano della regolamentazione delle spese di lite, l'applicabilità del principio di soccombenza, da interpretarsi alla stregua della corretta applicazione del principio di causalità, implica, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si pagina 5 di 6 sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (tra le tante C. 23552/2012); di contro, il rimborso delle spese del terzo rimane a carico del chiamante laddove l'iniziativa del chiamante si sia rivelata infondata e/o arbitraria (C. 4195/2018).
Alla luce dei suddetti consolidati principi giurisprudenziali, devono ritenersi a carico della parte attrice le spese sostenute da parte convenuta mentre le spese sostenute dalla chiamata in causa della compagnia assicuratrice devono essere poste a carico di parte convenuta, non essendo la relativa chiamata giustificata in ragione dell'inoperatività della polizza invocata nel caso di specie, alla luce della clausola claims made vigente nel rapporto tra le parti e la formulazione della richiesta risarcitoria in data antecedente l'operatività della polizza stessa.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 5077,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- Condanna parte convenuta a rifondere al terzo chiamato le spese di lite che liquida in euro 5077,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2023 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BALDO Parte_1 P.IVA_1 ANNA elettivamente domiciliato in VIA SAN MARCO 8 PORDENONE presso lo studio dell'avv. BALDO ANNA ATTORE/I contro
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PAGURA LAURA Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA BRUSAFIERA, 12 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. PAGURA LAURA
CONVENUTO/I
(c.f. rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. ILARIA PERIN elettivamente domiciliata in VIA CAMILLO HAJECH 10 MILANO presso lo studio dell'avv. PERIN ILARIA
TERZZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha convenuto in giudizio al fine di sentirla
[...] Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Ha dedotto, in fatto, di aver conferito incarico alla società convenuta in merito alla gestione fiscale e contabile delle operazioni concernenti i c.d. “beni merce”.
Ha dedotto che, tuttavia, parte convenuta avrebbe omesso di presentare la dichiarazione IMU necessaria per poter beneficiare delle esenzioni normativamente previste in materia. pagina 1 di 6 Ha dedotto di essere stata destinataria di avvisi di accertamento per omesso versamento dell'imposta municipale.
Ha ritenuto in diritto tale pregiudizio economico causalmente ricollegabile alla condotta omissiva della società convenuta, con conseguente fondatezza della domanda di risarcimento dei danni formulata.
Si è costituita in giudizio parte convenuta chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice. Nel merito ha contestato quanto ex adverso dedotto in ragione dell'inesistenza di una condotta di tale genere ascrivibile alla società convenuta e, in ogni cas, deducendo nel senso del corretto adempimento delle obbligazioni cui la stessa era tenuta.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice eccependo l'inoperatività della polizza al caso in esame in ogni caso l'infondatezza nel merito della domanda formulata.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è infondata.
Sul piano della ripartizione degli oneri probatori occorre altresì rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art 1218 c.c. deve provare il titolo su cui il credito è fondato e allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (ex multis Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
In applicazione del suddetto principio, a carico del creditore istante è, pertanto, richiesta l'allegazione specifica dell'inadempimento e/o dell'inesatto adempimento da cui parte creditrice intende far discendere la propria pretesa risarcitoria.
Tale onere di allegazione, infatti, deve essere “adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (C. 10527/2011), al fine di pagina 2 di 6 garantire, da un lato, il carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, e, dall'altro lato, l'operatività del principio di non contestazione, tramite la precisa circoscrizione, fin dalle prime battute processuali, della materia controversa.
Ciò posto in punto di onere di allegazione di un inadempimento qualificato, i.e. specificamente delineato, parte attrice, nel suo atto introduttivo, pur riferendo di aver affidando, in via generale e totalitaria, all'odierna convenuta la gestione contabile della società stessa, prospetta poi specifici profili di responsabilità a carico di sulla scorta della ritenuta omessa Controparte_1 presentazione della dichiarazione IMU al Comune di Pordenone necessaria per poter beneficiare dell'esenzione fiscale normativamente prescritta.
Orbene, per quel che concerne tale profilo inadempitivo prospettato, occorre innanzitutto evidenziare che," E' pacifico che gli obblighi di correttezza e buona fede, che permeano la vita del contratto (ai sensi degli artt. 1175,1337 e 1375 c.c.), impongono a ciascuna parte di "agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile" (Cass., S.U. n. 28056/2008; conformi Cass. n. 23273/2006, Cass. n. 21250/2008, Cass. n. 1618/2009 e Cass. n. 22819/2010). Tali obblighi, valutati alla luce della diligenza generica o qualificata richiesta al debitore (ai sensi -rispettivamente- del 10e del 2° co. dell'art. 1176 c.c.), comportano anche la necessità che ciascun contraente svolga un'attività di "protezione" nei confronti della controparte che valga a non esporla a rischi o conseguenze pregiudizievoli di cui la stessa non possa avere contezza e che rientrano, viceversa, nella conoscenza o -comunque- nella sfera di conoscibilità dell'altra parte;
in tal modo realizzandosi la finalità - dichiarata dalla Relazione ministeriale al codice civile- di richiamare "nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore".
Tali consolidati principi, pertanto, impongono la necessità di coordinare la disamina di eventuali profili di responsabilità contrattuale con il principio di solidarietà sociale, consacrato nell'art 2 Cost e a cui deve orientarsi il dovere di collaborazione e diligenza di entrambe le parti contrattuali, di talché la valutazione di un eventuale inadempimento degli stessi impone una disamina sul piano concreto, orientata, cioè, ad una valutazione delle condotte tenute da entrambe le parti del rapporto obbligatorio (C. 2553/2007).
pagina 3 di 6 Orbene, nel caso di specie, la valutazione delle condotte di entrambe le parti contraenti non consente di ritenere sussistente un inadempimento, da intendersi nel senso sopra indicato, ascrivibile alla società convenuta.
É da ritenersi, invero, documentalmente provato che la società convenuta abbia provveduto sia al calcolo dell'IMU sia all'applicazione dell'esenzione d'imposta per gli immobili merce.
Di tale dato fattuale del resto è stata fornita prova documentale tramite doc. 5 attestante la consegna del modulo alla società odierna attrice, risultando di contro omessa, nel caso di specie, la successiva presentazione al Comune per poter beneficiare delle esenzioni normativamente previste.
Tale circostanza, tuttavia, non è idonea, nel caso di specie, ad ingenerare un profilo inadempitivo giuridicamente rilevante nel caso di specie per due ordini di motivi.
Da un lato, infatti, non vi è prova che il titolo fondante il rapporto contrattuale tra le parti in causa includesse tale specifico incombente che, di contro, ai sensi della normativa speciale sul punto, è posto a carico specifico dello stesso contribuente.
Su tale aspetto, invero, parte attrice non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, non avendo fornito alcun principio di prova scritta da cui poter desumere anche solo in via indiziaria l'esistenza di tale incombente a carico della società convenuta.
Inoltre anche gli stessi capitoli di prova formulati appaiono orientati ad un accertamento circa l'esistenza di un generico conferimento di incarico in materia contabile ma non già in merito a tale specifica obbligazione.
Di contro, la documentazione in atti rende evidente come la prassi, conforme al dato normativo, fosse proprio quella che a curare tale incombente fosse preposta la stessa società attrice.
Ed invero, per come evincibile dal rapporto professionale successivamente proseguito con altro professionista, risulta che negli anni successivi fosse proprio la società attrice a curare tale incombente.
Dall'altro lato, i sopra richiamati principi di solidarietà sociale e collaborazione che comunque permeano e delineano l'area delle obbligazioni esigibili da ciascuna delle parti contraenti, trovano specifica applicazione nella fattispecie in esame dove è costante l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “in tema di omessa dichiarazione dei redditi, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista,
pagina 4 di 6 finalizzato a mascherare il proprio inadempimento” (Sez. 5 - , Sentenza n. 21560 del 31/07/2024 (Rv. 672033 - 01)
Nel caso di specie, trattasi non già di un privato cittadino estraneo alla normativa in esame quanto piuttosto di una società di costruzioni, preposta proprio, per stessa ammissione dell'attore, alla costruzione e rivendita dei beni.
Conseguentemente è logicamente lecito attendersi che l'impresa che operi nel settore abbia quanto meno la possibilità di conoscere la normativa amministrativa e fiscale che regolamenta l'andamento delle operazioni a cui per espressa previsione statutaria è preposta l'attività prevalente se non addirittura esclusiva della società in questione.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che l'affidamento di un incarico di assistenza fiscale conferito alla società convenuta non può in alcun modo esimere la stessa società costruttrice dalla verifica degli adempimenti fiscali necessari per poter beneficiare delle agevolazioni normativamente previste.
Tale considerazione è tanto più evidente se si considera che la stessa previsione normativa imputa allo stesso soggetto passivo l'onere di presentare la suddetta dichiarazione di esonero.
Essendo pertanto esigibile dalla stessa società costruttrice un onere di vigilanza e controllo e non essendo stato allegato alcun comportamento fraudolento a carico della società di assistenza fiscale, viene logicamente esclusa qualsivoglia responsabilità a carico dell'odierna convenuta.
Tutti gli elementi di prova sopra evidenziati, invero, unitamente ai fatti rimasti incontestati, rendono evidente la sussistenza di un comportamento della società convenuta conforme ai principi di buon fede e diligenza nell'adempimento delle obbligazioni pattuite che, sulla scorta dei principi sopra enunciati, avrebbe imposto, dall'altro lato, un comportamento parimente diligente ad opera della stessa società costruttrice.
Ed invero, nell'ambito della sopra riferita ottica di valorizzare il comportamento complessivo di entrambe le parti contraenti al fine di valutare l'esistenza in concreto di un inadempimento in capo ad una delle parti contraenti , si evidenzia che, a fronte del suddetto comportamento, l'odierna attrice, di contro, non ha orientato la propria condotta ai precetti generali sopra richiamati nell'ambito di una prospettiva collaborativa sicuramente esigibile.
Ne consegue la infondatezza della domanda formulata.
Sul piano della regolamentazione delle spese di lite, l'applicabilità del principio di soccombenza, da interpretarsi alla stregua della corretta applicazione del principio di causalità, implica, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si pagina 5 di 6 sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (tra le tante C. 23552/2012); di contro, il rimborso delle spese del terzo rimane a carico del chiamante laddove l'iniziativa del chiamante si sia rivelata infondata e/o arbitraria (C. 4195/2018).
Alla luce dei suddetti consolidati principi giurisprudenziali, devono ritenersi a carico della parte attrice le spese sostenute da parte convenuta mentre le spese sostenute dalla chiamata in causa della compagnia assicuratrice devono essere poste a carico di parte convenuta, non essendo la relativa chiamata giustificata in ragione dell'inoperatività della polizza invocata nel caso di specie, alla luce della clausola claims made vigente nel rapporto tra le parti e la formulazione della richiesta risarcitoria in data antecedente l'operatività della polizza stessa.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che liquida in euro 5077,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- Condanna parte convenuta a rifondere al terzo chiamato le spese di lite che liquida in euro 5077,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 11 luglio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6