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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 1484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1484/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da
, nata a [...] l'[...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Nicosia alla via F.lli Testa n. 53 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Timpanaro (C.F.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Catania alla via V. E. Orlando n. 138 presso lo studio dell'Avv. Chiara Irene Pantò
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 19.12.2024, resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 19.07.2024, i coniugi e Parte_1 [...]
, premesso che dal loro matrimonio sono nati i figli , nato a [...] il CP_1 Persona_1
12.12.1994, e , nata a [...] il [...], ormai maggiorenni ed economicamente CP_2
autosufficienti, hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto il 18.08.1994 a Nicosia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 39, Parte II, Serie A, Anno 1994.
In relazione alle proprie condizioni economiche, i coniugi hanno premesso che “il sig. lavora CP_1
a tempo determinato presso "La Giulia di Caniglia Daniela", con sede in Scordia (CT) via Salvatore
Rosa, con contratto scaduto il 30.06.2024, con mansione di autista di camion, con un retribuzione annua percepita nell'anno 2023 di euro 17.848,00 … Che il sig. non è proprietario di alcun CP_1
immobile, vive in una casa concessa dal di lui padre in comodato d'uso in Contrada Sant'Onofrio sn,
Nicosia (EN), è titolare del bene mobile registrato autovettura Fiat Punto tg. EZ131YG, non è titolare di fondi di investimento, di titoli o di quote sociali, ed è intestatario del conto corrente tratto presso la Banca Popolare Agricola di Ragusa … Che la sig.ra lavora in una ditta REKEEP che ha Pt_1
in appalto il servizio di pulizia presso l'Ospedale di Nicosia, non è titolare di beni immobili, di fondi di investimento, di titoli o di quote sociali, di beni mobili registrati è titolare di auto BMW Ag 187
UG5131 targata DB829FC in uso al figlio ”. Persona_1
Premesso, altresì, che il Tribunale di Enna con Sentenza n. 640/2021, resa il 05.10.2021, pubblicata il 12.10.2021, nel procedimento iscritto al n. 1167/2017 R.G., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, con Sentenza n. 382/2022, pubblicata il 26.10.2022, all'esito del giudizio di appello n. 304/2021 R.G., la Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la predetta Sentenza del Tribunale di prendendo atto Controparte_1 CP_3
dell'accordo delle parti, ha escluso l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie CP_1
l'assegno di mantenimento disposto in prime cure, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “1) 1 coniugi esprimono il loro consenso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'obbligo di reciproco rispetto, di non arrecarsi molestia alcuna e di non interferire ciascuno nella vita privata dell'altro, libero ognuno di fissare la residenza ove riterrà opportuno;
2) Ciascuno ricorrente consente all'altro, sin da ora, che venga rilasciato il passaporto dalla Competente Autorità, 3) 1 coniugi dichiarano di avere regolato tutti i rapporti di dare e avere, e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
2 Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi , nata a [...] l'[...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: , dichiara la cessazione CP_1 C.F._3
degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto a Nicosia in data 18.08.1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 39, Parte II, Serie A, Anno
1994, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1484/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da
, nata a [...] l'[...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Nicosia alla via F.lli Testa n. 53 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Timpanaro (C.F.:
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Catania alla via V. E. Orlando n. 138 presso lo studio dell'Avv. Chiara Irene Pantò
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione con Ordinanza del 19.12.2024, resa all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 19.07.2024, i coniugi e Parte_1 [...]
, premesso che dal loro matrimonio sono nati i figli , nato a [...] il CP_1 Persona_1
12.12.1994, e , nata a [...] il [...], ormai maggiorenni ed economicamente CP_2
autosufficienti, hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto il 18.08.1994 a Nicosia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 39, Parte II, Serie A, Anno 1994.
In relazione alle proprie condizioni economiche, i coniugi hanno premesso che “il sig. lavora CP_1
a tempo determinato presso "La Giulia di Caniglia Daniela", con sede in Scordia (CT) via Salvatore
Rosa, con contratto scaduto il 30.06.2024, con mansione di autista di camion, con un retribuzione annua percepita nell'anno 2023 di euro 17.848,00 … Che il sig. non è proprietario di alcun CP_1
immobile, vive in una casa concessa dal di lui padre in comodato d'uso in Contrada Sant'Onofrio sn,
Nicosia (EN), è titolare del bene mobile registrato autovettura Fiat Punto tg. EZ131YG, non è titolare di fondi di investimento, di titoli o di quote sociali, ed è intestatario del conto corrente tratto presso la Banca Popolare Agricola di Ragusa … Che la sig.ra lavora in una ditta REKEEP che ha Pt_1
in appalto il servizio di pulizia presso l'Ospedale di Nicosia, non è titolare di beni immobili, di fondi di investimento, di titoli o di quote sociali, di beni mobili registrati è titolare di auto BMW Ag 187
UG5131 targata DB829FC in uso al figlio ”. Persona_1
Premesso, altresì, che il Tribunale di Enna con Sentenza n. 640/2021, resa il 05.10.2021, pubblicata il 12.10.2021, nel procedimento iscritto al n. 1167/2017 R.G., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che, con Sentenza n. 382/2022, pubblicata il 26.10.2022, all'esito del giudizio di appello n. 304/2021 R.G., la Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la predetta Sentenza del Tribunale di prendendo atto Controparte_1 CP_3
dell'accordo delle parti, ha escluso l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie CP_1
l'assegno di mantenimento disposto in prime cure, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “1) 1 coniugi esprimono il loro consenso alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l'obbligo di reciproco rispetto, di non arrecarsi molestia alcuna e di non interferire ciascuno nella vita privata dell'altro, libero ognuno di fissare la residenza ove riterrà opportuno;
2) Ciascuno ricorrente consente all'altro, sin da ora, che venga rilasciato il passaporto dalla Competente Autorità, 3) 1 coniugi dichiarano di avere regolato tutti i rapporti di dare e avere, e che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
2 Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi , nata a [...] l'[...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F.: , dichiara la cessazione CP_1 C.F._3
degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto a Nicosia in data 18.08.1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 39, Parte II, Serie A, Anno
1994, alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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