Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 5
- 1. consapevolezza illiceità penale del fattoLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 13 luglio 2025
Cass. Pen., Sez. V, 16 aprile 2025, sentenza n. 15149 LA MASSIMA "La decorrenza del termine per la presentazione della querela è d... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 2. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 21 luglio 2025
APPROFONDIMENTO E AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE Direttore scientifico Angelo Salerno Il decreto Sicurezza: le principali novità in materia penale Si riporta di seguito il link per leggere o scaricare l'aggiornamento online al n. 1/2025 della Bimestrale, di approfondimento delle no... Continua a leggere Bancarotta per distrazione da parte del socio amministratore che vanti crediti per il lavoro prestato nell'interesse della società Cass. pen., Sez. V, 3 luglio 2025, sentenza n. 24586 LA MASSIMA “Configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non qu... Continua a leggere Appalti Pubblici: non sussiste il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del …
Leggi di più… - 3. Il Sistema del Diritto PenaleLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 13 luglio 2025
Cass. Pen., Sez. V, 16 aprile 2025, sentenza n. 15149 LA MASSIMA "La decorrenza del termine per la presentazione della querela è d... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più… - 4. Persona offesa e consapevolezza dell’illiceità del fatto: riflessi sulla tempestività della querelaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 17 luglio 2025
Cass. Pen., Sez. V, 16 aprile 2025, sentenza n. 15149 LA MASSIMA “La decorrenza del termine per la presentazione della querela è differita quando la persona offesa deve compiere accertamenti al fine di acquisire la consapevolezza della illiceità penale del fatto”. IL CASO La Procura della Repubblica aveva contestato al presidente del consiglio di amministrazione e al vicepresidente nonché membro del c.d.a. di una società cooperativa il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621, comma 1, c.c.), per avere esposto, nel bilancio di esercizio di fine anno, e nella relativa nota integrativa, fatti non rispondenti al vero, riportando dei costi inesistenti per un importo tale da annullare …
Leggi di più… - 5. differimento termine per proporre querelaLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 13 luglio 2025
Cass. Pen., Sez. V, 16 aprile 2025, sentenza n. 15149 LA MASSIMA "La decorrenza del termine per la presentazione della querela è d... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2025, n. 15149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15149 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rimessione degli atti al giudice civile competente per la decisione. udito il difensore L'Avv. MANGONI DANIELA, per la parte civile ricorrente, deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta, unitamente alla nota spese, e insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. l'Avv. CAMPILONGO ARCANGELA, per l'imputata, insiste per l'inammissibilità del ricorso della parte civile. Penale Sent. Sez. 5 Num. 15149 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 11/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 luglio 2024, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Cassino di condanna dei prevenuti per i reati loro ascritti ai capi B e C, così decideva: - dichiarava non doversi procedere nei confronti di ER OR e di LA AC per il reato loro contestato al capo C dell'imputazione per essere stata, la relativa querela, tardivamente presentata;
- assolveva LA AC dal reato ascrittole al capo B perché il fatto non costituisce reato;
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di ER OR in relazione al medesimo reato di cui al capo B, per essersi lo stesso estinto per prescrizione. Nel dettaglio, l'imputazione era così formulata: - al capo B, il delitto punito dagli artt. 110 cod. pen. e 2621, comma 1, cod. civ., per avere, ER OR quale presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della cooperativa edilizia a r.l. Mila, LA AC quale vicepresidente e componente del medesimo consiglio di amministrazione, al fine di annullare il credito che la società vantava nei confronti del OR per prelievi da questi operati dalle casse della cooperativa, dall'ottobre 2010 al marzo 2013, per un totale di euro 343.445,05, esposto, nel bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2016 e nella relativa nota integrativa, fatti non rispondenti al vero, riportando dei costi, inesistenti, per il medesimo importo così da annullare il debito del OR, traendo in inganno i soci;
in Gaeta il 31 dicembre 2016; - al capo C, il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110, 61 n. 7 cod. pen. e 2634, commi 1 e 4, cod. civ., per avere, nelle qualità ricordate, costituito la s.r.l.s. Servizi Abitativi Gaeta, di cui OR era socio unico e amministratore, in conflitto di interessi con le sue cariche nella cooperativa, e per avere fatto conferire alla predetta i tre incarichi per prestazione di servizi, meglio individuati in rubrica, per un importo complessivo pari ad euro 408.990,00; in Gaeta dal 7 settembre 2017 al 26 marzo 2018. 1.1. In risposta ai motivi di appello la Corte osservava quanto segue. Rilevava, innanzitutto, che, rispetto a tutti i reati contestati, era decorso il termine di prescrizione. 1.2. Era, tuttavia, fondata l'eccezione formulata dalla pubblica accusa e dagli imputati circa la tardività, in relazione al delitto di cui al capo C, della querela presentata da RA TE e da altri soci della cooperativa il 15 febbraio 2018, 1 tardività che prevaleva sul diverso proscioglimento per estinzione del reato perché cronologicamente anteriore. La parte civile, infatti, aveva erroneamente individuato nel 4 gennaio 2018, quando era pervenuta la risposta in cui si negava la produzione della documentazione richiesta, il dies a quo della piena conoscenza dell'illecito penale. Era infatti emerso che TE e gli altri soci già da tempo sospettassero della commissione degli illeciti poi denunciati, tanto che, fin dal 9 ottobre 2017, TE aveva inviato ai soci una missiva in cui denunciava la "scellerata gestione" della cooperativa da parte degli amministratori e la sua decisone di rivolgersi ad un legale per chiederne il commissariannento. Commissariamento che, infatti, era stato richiesto pochi giorni dopo, avendo, TE e gli altri soci, presentato il relativo ricorso. Il successivo 27 ottobre 2017, lo stesso TE era stato cooptato nel consiglio di amministrazione e, nel corso della riunione del 6 novembre 2017, OR gli aveva messo a disposizione tutta la documentazione utile. Era pertanto questa - il 6 novembre 2017 - la data da cui doveva ritenersi decorresse il termine per la presentazione della querela, posto che la documentazione messagli a disposizione aveva consentito al TE ed agli altri soci querelanti di venire a conoscenza dell'esistenza della srls Servizi Abitativi Gaeta, costituita da OR, e delle somme alla stessa veicolate. Se ne aveva avuta conferma anche dal contenuto del ricorso al Tribunale delle imprese e dall'atto di citazione, del 2019, circa le gravi irregolarità denunciate, da cui si deduceva che TE aveva chiesto ragione, in sede di approvazione del bilancio 2016, del ripianamento del debito del OR. Di alcuna rilevanza era la successiva richiesta di documentazione, considerando che, pur non avendo ottenuto la documentazione bancaria, TE era stato in grado di sporgere la querela. Il capo C era pertanto improcedibile per la tardività della querela. 1.3. Quanto al delitto contestato al capo B, alla sola AC nei cui confronti le parti civili si erano costituite, il Tribunale non aveva evidenziato alcuna condotta della medesima da cui potesse trarsi il concorso della medesima nella commissione del reato da parte di OR, non potendosi argomentare solo sulla base della carica formale ricoperta. Dovevano così revocarsi anche tutte le statuizioni civili. 2. Propone ricorso la costituita parte civile, Mila società cooperativa edilizia a r.I., in persona del commissario governativo e legale rappresentante Crispino 2 Cherubini, a mezzo del proprio difensore Avv. Daniela Mangoni, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 2634 cod. civ., 122, 124 cod. pen. e 336, 337 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per avere, la Corte d'appello, ritenuto, in relazione al delitto di cui al capo C, la tardività della querela sporta nei soli confronti di LA AC. La Corte aveva affermato che i querelanti (RA TE e gli altri soci della cooperativa che avevano sottoscritto l'atto) avrebbero potuto trarre la notizia del denunciato reato di infedeltà patrimoniale, nei suoi tratti essenziali, dalla produzione documentale avvenuta ad opera del OR nel consiglio di amministrazione del 6 novembre 2017. Così, però, disattendendo la giurisprudenza di legittimità sul tema, che indica come il termine per proporre querela decorre dal momento in cui si abbia notizia precisa, diretta, effettiva di tutti gli elementi costitutivi del reato (Cass. 25368/2023, 27638/2021), situazione che non si era creata affatto nel momento indicato, dato che, in quella occasione, ER OR aveva solo messo a disposizione del consiglio di amministrazione quei documenti che, esaminati, avrebbero potuto, solo ad esito di ulteriori accertamenti, giustificare la proposizione della querela. Considerando poi che sarebbe stato sufficiente, per la sua tempestività (era stata presentata il 15 febbraio 2018), che l'esame della documentazione avesse richiesto anche solo una decina di giorni (a partire, appunto, dal 6 novembre 2017). Era poi del tutto giustificato anche il tentativo del querelante di acquisire ulteriori conferme documentali all'ipotesi di reato che intendeva denunciare, tentativo portato avanti, pur senza esito concreto (per l'atteggiamento ostruzionistico del OR), con le richieste della documentazione bancaria di riscontro, formulata con la missiva inviata al Monte dei Paschi di Siena il 4 gennaio 2018 (la documentazione in tale occasione negata dall'istituto di credito sarebbe stata poi acquisita dalla Guardia di Finanza e riversata nel fascicolo nel maggio 2018). Doveva, inoltre, considerarsi che la querela, pur unica, non era stata sottoscritta dal solo TE, presente alla riunione del consiglio di amministrazione del 6 novembre 2017, ma anche da altri soci della cooperativa che a quella seduta non avevano partecipato. Sul momento in cui costoro avrebbero avuto contezza degli estremi del reato querelato, la Corte di merito non aveva speso alcuna argomentazione. 3