Articolo 4 della Legge 23 dicembre 1992, n. 501
Articolo 3Articolo 5
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13 gennaio 1993
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Ai sensi dell' articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di
finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1993, e' stabilito in 210.
3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti
capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nell' articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , introdotto dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 .
4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al
capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993, il Ministro del tesoro e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui all' articolo 9, comma 4, della legge
1 dicembre 1986, n. 831 , sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'anno finanziario 1993, le variazioni connesse con
l'attuazione delle norme di cui all' articolo 14 della legge 2 agosto
1982, n. 528 , come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile l990, n. 85.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri
decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di
previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 "Provveditorato
Generale dello Stato" - allo stato di previsione del Ministero delle
finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all' articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 .
8. Per l'anno 1993, fino al completamento della trasformazione in
societa' per azioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato e'
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo
smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe
vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio
decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 , convertito dalla legge 6
dicembre 1928, n. 3474 , in conformita' degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). Alla gestione delle spese si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 16, commi secondo e terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
9. Al termine del regime transitorio di cui all' articolo 3 del
decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413 , il Ministro del tesoro e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo del secondo comma dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , concernente "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza": "Il numero degli ufficiali di complemento che e' consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio".
- Il testo dell' art. 61- bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , concernente: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", aggiunto dall' art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 , e' il seguente:
"Art. 61- bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
- Il testo dell' art. 9, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831 , concernente "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza", e' il seguente: "4.
Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio".
- Il testo dell' art. 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528 , concernente "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto", come modificato dall' art. 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85 , e' il seguente:
"Art. 14. - Nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata 'Servizio del gioco del lotto', con opportuna ripartizione in capitoli.
All'entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello Stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di "assegnazione per la gestione del servizio del gioco del lotto", ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del Ministro del tesoro.
Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, il compenso per il locale, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e per quanto altro occorre per il completo esercizio del gioco, ivi compreso il rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle spese direttamente ed indirettamente imputabili alla gestione del lotto, da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, nonche' il pagamento delle vincite ed ogni altro pagamento previsto per legge, ed il versamento al bilancio dello Stato, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio.
Presso la tesoreria centrale dello Stato e' istituito un conto corrente infruttifero intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato 'Servizio del gioco del lotto' per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa.
La tesoreria centrale dello Stato, al principio di ogni esercizio finanziario, e' autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un'apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio stesso. In caso di necessita' urgente tale limite potra' essere superato previa autorizzazione del Ministro del tesoro.
Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all'anno precedente e la trasmette per l'approvazione al Ministro delle finanze".
- Il R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258 , reca norme concernenti l'"Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
- Il testo dell' art. 16, commi secondo e terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
"Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio e' consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
Le limitazioni di cui al comma precedente si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento".
- Il D.L. 20 ottobre 1992, n. 413 , recante:
"Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in societa' per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , e sulla trasformazione in societa' per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato", non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 19 dicembre 1992). Si trascrive il testo del relativo art. 3:
"Art. 3. - 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' trasformata in societa' per azioni e ad essa sono conferite le attivita' produttive e commerciali, nonche' le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale, gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che puo' essere attribuito in concessione a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilita' e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa, e delle lotterie nazionali. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione, alla societa' per azioni derivata dalla trasformazione le attivita' di interesse generale concernenti:
a) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonche' l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea;
b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei grossisti e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze;
c) l'estrazione del sale nel territorio continentale.
2. Il Ministro delle finanze esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attivita' di interesse generale attribuite in concessione.
Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla societa' per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della societa' per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell' art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e integrazioni, e dell' art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 .
3. La societa' per azioni derivata dalla trasformazione e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro quindici giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della societa', gli immobili non direttamente strumentali per le attivita' produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il capitale iniziale della societa' per azioni derivata dalla trasformazione e' pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalita' di cui all' art. 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , come modificato dall'art. 1. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 15, nonche' l'art. 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. L'organo di gestione curera' altresi' ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma in societa' per azioni e predisporra', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sara' presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI).
4. In via transitoria, fino alla nomina del consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l' art. 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293 , coadiuvato dal direttore generale, e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonche' l'ammontare e le modalita' di versamento delle disponibilita' esistenti e delle entrate fiscali. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Presso il Ministero delle finanze e' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il 'Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale' per l'esercizio delle funzioni ed attivita' riservate allo Stato, al quale e' preposto un dirigente generale di livello B. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358 .
7. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1992 e in lire 150 milioni annui a decorrere dal 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3855 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Il D.L. n. 413/1992 e' stato sostituito dal D.L. 19 dicembre 1992, n. 486, il cui art. 3 riporta sostanzialmente, le disposizioni recate dall'art. 3 del decreto-legge decaduto. Se ne trascrive il testo, per opportuna conoscenza:
"Art. 3. - 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' trasformata in societa' per azioni e ad essa sono conferite le attivita' produttive e commerciali, nonche' le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attivita' di interesse generale, gia' affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio delle lotterie e del lotto. Il Ministro delle finanze puo' trasferire, con apposita concessione, i propri poteri relativi al lotto, compreso quello automatizzato, a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilita' e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa. Le modalita' di pagamento delle vincite al gioco del lotto automatizzato saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione esclusiva e per un periodo di trenta anni rinnovabile, alla societa' per azioni derivata dalla trasformazione le attivita' di interesse generale concernenti:
a) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonche' l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea;
b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei gestori dei magazzini di vendita e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze.
2. Il Ministro delle finanze, in conformita' alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attivita' di interesse generale attribuite in concessione.
Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla societa' per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della societa' per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell' art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e integrazioni, e dell' art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 .
3. La societa' per azioni derivata dalla trasformazione e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non superiore a sette. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro quindici giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della societa', gli immobili non direttamente strumentali per le attivita' produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il capitale iniziale della societa' per azioni derivata dalla trasformazione e' pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalita' di cui all' art. 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 , come modificato dall'art. 1 del presente decreto. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 15, nonche' l'art. 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. L'organo di gestione curera' altresi' ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma in societa' per azioni e predisporra', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sara' presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI).
4. In via transitoria, fino alla nomina del consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l' art. 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293 , coadiuvato dal direttore generale, e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonche' l'ammontare e le modalita' di versamento delle disponibilita' esistenti e delle entrate fiscali. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 13 gennaio 1993
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