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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2549/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2549/2023
avente ad oggetto: usucapione promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Chiara Nicoletti attore contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ; Parte_2 C.F._3
(C.F. ; Parte_3 C.F._4
(C.F. ); Parte_4 C.F._5
(C.F. ) CP_2 C.F._6
convenuti per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 12 ottobre 2023, il sig. ha agito nei Parte_1
confronti di , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice CP_2
adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente accertare in capo all'odierno attore l'intervenuto Parte_1
acquisto per l'effetto di usucapione delle particelle fondiarie qui di seguito
1 catastalmente/tavolarmente individuate: pp.ff. 502 e 503 in p.t. 503 II, c.c. Vezzano;
pp.ff.
7/1, 131 e 132 in p.t. 290 II, c.c. per gli effetti, emettere sentenza suscettibile di Parte_5
trascrizione, annotazione e registrazione negli idonei Pubblici Registri Immobiliari (Libro
Fondiario); condannare i convenuti, eventualmente opponenti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre a spese generali, IVA, CNPA come per legge;
con vittoria di spese, competenze, onorari”.
L'attore ha dedotto di esercitare, da oltre vent'anni, il possesso uti dominus – in maniera esclusiva, pacifica, pubblica e incontrastata – delle seguenti particelle fondiarie: a)
[...]
, p.f. 502 in p.t. 357 II;
b) , p.f. 503 in p.t. 357 II;
c) C.C. CP_3 CP_3 Parte_5
p.f. 7/1 in p.t. 290 II;
d) p.f. 131 in p.t. 290 II;
e) C.C. p.f. 132 Controparte_4 Parte_5
in p.t. 290 II. Egli ha rappresentato che il cespite immobiliare oggetto di causa risulta in comproprietà con i convenuti dell'odierno giudizio: in particolare, le pp.ff. 502 e 503 in p.t.
357 II C.C. Vezzano risultano per 2/3 di proprietà dell'odierno attore e per 1/3 di proprietà di , , e quali eredi di Parte_2 Parte_3 CP_2 Per_1
, deceduto a Brescia in data 11 gennaio 2011, mentre le pp.ff. 7/1, 131 e 132 in p.t.
[...]
290 II C.C. risultano per 2/24 di proprietà dell'odierno attore, per 2/24 di Parte_5 CP_1
, per 17/24 di e per 3/24 di ,
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3
, e quali eredi di .
[...] CP_2 Persona_1
Il Sig. ha, quindi, dedotto di possedere, da oltre vent'anni, la totalità e Parte_1
interezza dei beni per cui è causa, estromettendo gli altri comproprietari dal relativo godimento di tali beni. In particolare, l'attore ha esposto che sin dal 4 dicembre 1996 è titolare di una ditta individuale, iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore agricolo, che si occupa della coltivazione di barbatelle, colture viticole e dello svolgimento di altre attività connesse, utilizzando e coltivando a tal fine i fondi oggetto del presente procedimento e occupandosi anche della tenuta e del taglio di legname del terreno boschivo almeno dal 1990
e in ogni caso da più di venti anni.
Radicatosi validamente il contraddittorio, nessuno si è costituito in giudizio per la parte convenuta e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 9 luglio 2024.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testi.
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2 La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato e non interrotto per venti anni”. Al riguardo, va osservato che l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione si fonda su una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario sulla res e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa
(possesso) da parte di chi si sostituisce al proprietario nel godimento di essa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in modo continuo, pubblico ed pacifico per oltre venti anni, accompagnato dall'animus possidendi, elemento quest'ultimo che può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa (cfr. tra le molte Cass. 15446/2007).
Va, inoltre, osservato come nel caso di beni in comproprietà “il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (cfr., da ultima, Cass. Civ. sez. II, 21/11/2024, n. 30025). Il godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, quindi, di per sé idoneo a dimostrare l'acquisto, per effetto dell'usucapione, dei beni in comproprietà, rendendosi a tal fine indispensabile “la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un'attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su chi invoca l'avvenuta usucapione del bene”(Cass. Civ. sez. II,
21/11/2024, n. 30025).
Orbene, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione, ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico,
3 pubblico, e incompatibile con l'utilizzo da parte degli ulteriori comproprietari, protrattosi in modo continuato e ininterrotto per oltre vent'anni delle pp.ff. 502 e 503 in p.t. 503 II, in C.C.
Vezzano e delle pp.ff. 7/1, 131 e 132 in p.t. 290 II, in C.C. Parte_5
Tale prova è data innanzitutto dalle dichiarazioni rese dai testimoni e _1 _2
, escussi all'udienza del 5 novembre 2024, della cui attendibilità non vi è ragione di
[...]
dubitare attesa la concordanza delle dichiarazioni rese e data la conoscenza diretta dei luoghi
(per l'aiuto reciproco nelle attività di coltivazione dei fondi e per abitarvi nelle vicinanze) e delle circostanze oggetto della pretesa attorea. Entrambi i testi, infatti, hanno dato atto che l'attore, da oltre vent'anni, ha esercitato il possesso dei fondi oggetto di domanda, confermando che egli si serve delle intere pp.ff. 502 e 503 in p.t. 503 II, in c.c. Vezzano e delle pp.ff. 7/1, 131 e 132 in p.t. 290 II, in c.c. per lo svolgimento della sua Parte_5
attività lavorativa, occupandosene personalmente ed individualmente.
In particolare, il teste ha precisato che la sua conoscenza dei fatti risale a prima _1
degli anni Novanta – dunque, oltre vent'anni prima rispetto alla domanda in questa sede svolta – dichiarando come dopo la morte del padre dell'odierno attore “è stato solo ” Pt_1 ad occuparsi della coltivazione dei fondi oggetto di causa e che “non c'è nessun altro”, tanto ritenere “che fosse il proprietario di tutti questi fondi”, dal momento che Parte_1
“nessuno ha mai contestato niente”. Allo stesso modo, la teste ha precisato di Testimone_2
essere a conoscenza dei fatti in quanto abita vicino ai luoghi oggetto di causa ed è cognata dell'attore, cioè la moglie di , fratello dell'odierno attore. In particolare la Controparte_1
teste ha dichiarato “mio marito mi ha raccontato che è da sempre suo fratello Parte_1
a coltivare questi fondi e a sistemarli;
sicuramente sono più di vent'anni perché
[...]
mio marito mi diceva che suo fratello utilizza questi fondi da quando ha Parte_1 iniziato l'attività di agricoltore e sono sicuramente più di vent'anni; nessuno da quello che so ha mai contesto niente e anche i vicini mi hanno sempre detto che vedevano solamente
passare e utilizzare i fondi”, precisando come il marito non abbia mai utilizzato tali Pt_1 terreni dal momento che “vive a Trento e fa tutt'altro di mestiere”.
Tali circostanze risultano ulteriormente corroborate dalla documentazione versata in atti, in particolare dal documento n. 5, che attesta come sia titolare, dal 4 dicembre Parte_1
1996, di una ditta individuale, iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore agricolo, che si occupa della coltivazione di barbatelle, colture viticole e di altre attività connesse
4 all'agricoltura svolta con mezzi agricoli, per il cui svolgimento l'attore si serve interamente dei fondi oggetto di causa.
Alla luce di quanto sopra, va ritenuto che l'attore, da oltre vent'anni, abbia esercitato sui fondi in comproprietà un possesso esclusivo incompatibile con il possesso altrui, risultando dimostrato che egli non solo gode dei beni ma li utilizza integralmente per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, con conseguente impossibilità per gli altri comproprietari di goderne e farne parimenti uso.
Peraltro, va osservato che i convenuti, benché ritualmente citati per l'udienza del 5 novembre
2024 al fine di rendere l'interrogatorio formale, non sono comparsi sicché, anche in ragione del complessivo quadro probatorio come sopra descritto, vanno ritenuti come ammessi i fatti dedotti, ex art. 232 c.p.c..
La domanda va, pertanto, accolta.
Nulla sulle spese di lite tenuto conto della natura del procedimento nonché considerato che i convenuti, restando contumaci, non hanno aggravato la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara l'acquisto da parte di (c.f. Parte_1
) della piena proprietà per intervenuta usucapione delle pp.ff. 502 e C.F._1
503 in p.t. 503 II C.C. Vezzano e delle pp.ff. 7/1, 131 e 132 in p.t. 290 II C.C. Parte_5
2. Nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 17 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c.
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2549/2023
avente ad oggetto: usucapione promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Chiara Nicoletti attore contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ; Parte_2 C.F._3
(C.F. ; Parte_3 C.F._4
(C.F. ); Parte_4 C.F._5
(C.F. ) CP_2 C.F._6
convenuti per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione depositato in data 12 ottobre 2023, il sig. ha agito nei Parte_1
confronti di , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e al fine dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice CP_2
adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente accertare in capo all'odierno attore l'intervenuto Parte_1
acquisto per l'effetto di usucapione delle particelle fondiarie qui di seguito
1 catastalmente/tavolarmente individuate: pp.ff. 502 e 503 in p.t. 503 II, c.c. Vezzano;
pp.ff.
7/1, 131 e 132 in p.t. 290 II, c.c. per gli effetti, emettere sentenza suscettibile di Parte_5
trascrizione, annotazione e registrazione negli idonei Pubblici Registri Immobiliari (Libro
Fondiario); condannare i convenuti, eventualmente opponenti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre a spese generali, IVA, CNPA come per legge;
con vittoria di spese, competenze, onorari”.
L'attore ha dedotto di esercitare, da oltre vent'anni, il possesso uti dominus – in maniera esclusiva, pacifica, pubblica e incontrastata – delle seguenti particelle fondiarie: a)
[...]
, p.f. 502 in p.t. 357 II;
b) , p.f. 503 in p.t. 357 II;
c) C.C. CP_3 CP_3 Parte_5
p.f. 7/1 in p.t. 290 II;
d) p.f. 131 in p.t. 290 II;
e) C.C. p.f. 132 Controparte_4 Parte_5
in p.t. 290 II. Egli ha rappresentato che il cespite immobiliare oggetto di causa risulta in comproprietà con i convenuti dell'odierno giudizio: in particolare, le pp.ff. 502 e 503 in p.t.
357 II C.C. Vezzano risultano per 2/3 di proprietà dell'odierno attore e per 1/3 di proprietà di , , e quali eredi di Parte_2 Parte_3 CP_2 Per_1
, deceduto a Brescia in data 11 gennaio 2011, mentre le pp.ff. 7/1, 131 e 132 in p.t.
[...]
290 II C.C. risultano per 2/24 di proprietà dell'odierno attore, per 2/24 di Parte_5 CP_1
, per 17/24 di e per 3/24 di ,
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3
, e quali eredi di .
[...] CP_2 Persona_1
Il Sig. ha, quindi, dedotto di possedere, da oltre vent'anni, la totalità e Parte_1
interezza dei beni per cui è causa, estromettendo gli altri comproprietari dal relativo godimento di tali beni. In particolare, l'attore ha esposto che sin dal 4 dicembre 1996 è titolare di una ditta individuale, iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore agricolo, che si occupa della coltivazione di barbatelle, colture viticole e dello svolgimento di altre attività connesse, utilizzando e coltivando a tal fine i fondi oggetto del presente procedimento e occupandosi anche della tenuta e del taglio di legname del terreno boschivo almeno dal 1990
e in ogni caso da più di venti anni.
Radicatosi validamente il contraddittorio, nessuno si è costituito in giudizio per la parte convenuta e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 9 luglio 2024.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova orale per testi.
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale ha fissato l'udienza per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2 La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che ai sensi dell'art. 1158 c.c. “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato e non interrotto per venti anni”. Al riguardo, va osservato che l'acquisto della proprietà a titolo di usucapione si fonda su una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario sulla res e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa
(possesso) da parte di chi si sostituisce al proprietario nel godimento di essa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) in modo continuo, pubblico ed pacifico per oltre venti anni, accompagnato dall'animus possidendi, elemento quest'ultimo che può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa (cfr. tra le molte Cass. 15446/2007).
Va, inoltre, osservato come nel caso di beni in comproprietà “il partecipante alla comunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere del compossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (cfr., da ultima, Cass. Civ. sez. II, 21/11/2024, n. 30025). Il godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, quindi, di per sé idoneo a dimostrare l'acquisto, per effetto dell'usucapione, dei beni in comproprietà, rendendosi a tal fine indispensabile “la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un'attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su chi invoca l'avvenuta usucapione del bene”(Cass. Civ. sez. II,
21/11/2024, n. 30025).
Orbene, ritiene questo Giudice che la parte attrice abbia assolto l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi posti a fondamento della domanda di accertamento del diritto di proprietà a titolo di usucapione, ex art. 1158 c.c., ossia il possesso pacifico,
3 pubblico, e incompatibile con l'utilizzo da parte degli ulteriori comproprietari, protrattosi in modo continuato e ininterrotto per oltre vent'anni delle pp.ff. 502 e 503 in p.t. 503 II, in C.C.
Vezzano e delle pp.ff. 7/1, 131 e 132 in p.t. 290 II, in C.C. Parte_5
Tale prova è data innanzitutto dalle dichiarazioni rese dai testimoni e _1 _2
, escussi all'udienza del 5 novembre 2024, della cui attendibilità non vi è ragione di
[...]
dubitare attesa la concordanza delle dichiarazioni rese e data la conoscenza diretta dei luoghi
(per l'aiuto reciproco nelle attività di coltivazione dei fondi e per abitarvi nelle vicinanze) e delle circostanze oggetto della pretesa attorea. Entrambi i testi, infatti, hanno dato atto che l'attore, da oltre vent'anni, ha esercitato il possesso dei fondi oggetto di domanda, confermando che egli si serve delle intere pp.ff. 502 e 503 in p.t. 503 II, in c.c. Vezzano e delle pp.ff. 7/1, 131 e 132 in p.t. 290 II, in c.c. per lo svolgimento della sua Parte_5
attività lavorativa, occupandosene personalmente ed individualmente.
In particolare, il teste ha precisato che la sua conoscenza dei fatti risale a prima _1
degli anni Novanta – dunque, oltre vent'anni prima rispetto alla domanda in questa sede svolta – dichiarando come dopo la morte del padre dell'odierno attore “è stato solo ” Pt_1 ad occuparsi della coltivazione dei fondi oggetto di causa e che “non c'è nessun altro”, tanto ritenere “che fosse il proprietario di tutti questi fondi”, dal momento che Parte_1
“nessuno ha mai contestato niente”. Allo stesso modo, la teste ha precisato di Testimone_2
essere a conoscenza dei fatti in quanto abita vicino ai luoghi oggetto di causa ed è cognata dell'attore, cioè la moglie di , fratello dell'odierno attore. In particolare la Controparte_1
teste ha dichiarato “mio marito mi ha raccontato che è da sempre suo fratello Parte_1
a coltivare questi fondi e a sistemarli;
sicuramente sono più di vent'anni perché
[...]
mio marito mi diceva che suo fratello utilizza questi fondi da quando ha Parte_1 iniziato l'attività di agricoltore e sono sicuramente più di vent'anni; nessuno da quello che so ha mai contesto niente e anche i vicini mi hanno sempre detto che vedevano solamente
passare e utilizzare i fondi”, precisando come il marito non abbia mai utilizzato tali Pt_1 terreni dal momento che “vive a Trento e fa tutt'altro di mestiere”.
Tali circostanze risultano ulteriormente corroborate dalla documentazione versata in atti, in particolare dal documento n. 5, che attesta come sia titolare, dal 4 dicembre Parte_1
1996, di una ditta individuale, iscritta con la qualifica di piccolo imprenditore agricolo, che si occupa della coltivazione di barbatelle, colture viticole e di altre attività connesse
4 all'agricoltura svolta con mezzi agricoli, per il cui svolgimento l'attore si serve interamente dei fondi oggetto di causa.
Alla luce di quanto sopra, va ritenuto che l'attore, da oltre vent'anni, abbia esercitato sui fondi in comproprietà un possesso esclusivo incompatibile con il possesso altrui, risultando dimostrato che egli non solo gode dei beni ma li utilizza integralmente per l'esercizio della propria attività imprenditoriale, con conseguente impossibilità per gli altri comproprietari di goderne e farne parimenti uso.
Peraltro, va osservato che i convenuti, benché ritualmente citati per l'udienza del 5 novembre
2024 al fine di rendere l'interrogatorio formale, non sono comparsi sicché, anche in ragione del complessivo quadro probatorio come sopra descritto, vanno ritenuti come ammessi i fatti dedotti, ex art. 232 c.p.c..
La domanda va, pertanto, accolta.
Nulla sulle spese di lite tenuto conto della natura del procedimento nonché considerato che i convenuti, restando contumaci, non hanno aggravato la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara l'acquisto da parte di (c.f. Parte_1
) della piena proprietà per intervenuta usucapione delle pp.ff. 502 e C.F._1
503 in p.t. 503 II C.C. Vezzano e delle pp.ff. 7/1, 131 e 132 in p.t. 290 II C.C. Parte_5
2. Nulla sulle spese.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 17 aprile 2025.
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