Articolo 4 della Legge 12 febbraio 1955, n. 46
Articolo 3
Versione
19 marzo 1955
Art. 4.
L'onere derivante dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente art. 2, valutato in lire 100 milioni, fara' carico al "Fondo speciale" di cui al capitolo 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 marzo 1955