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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/11/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 357/2023;
promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1 via di Vigna Fabbri 5, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fabiano che la rappresenta e difende (p.e.c.: ); Email_1
- appellante -
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Controparte_1 C.F._2
ZZ con studio in Roma via Crescenzio n. 97, e dall'Avv. Maria Chiara Bisacci, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara Bisacci in Perugia,
Corso Cavour, 39 (p.e.c.: ; Email_2
- appellata -
pagina 1 di 11 Oggetto: impugnazione di testamento pubblico e di rinuncia all'eredità.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 166/2023, emessa dal Tribunale Parte_1 di Spoleto in composizione collegiale e pubblicata in data 7.3.2023 (resa nel Proc. R.G. n.
819/2019) con la quale sono state rigettate tutte le domande, da lei proposte, in merito: alla successione in morte di inerenti all'annullamento del testamento Persona_1 pubblico del 25.5.2018 - atto recante disposizioni in favore della figlia della moglie del de cuius, quale erede universale - per incapacità naturale del testatore;
Controparte_1 all'impugnazione della rinuncia all'eredità della moglie ( da parte del Persona_2 de cuius ed all'impugnazione della dichiarazione di successione successiva alla pubblicazione del medesimo testamento pubblico;
a tali domande era stata collegata quella di restituzione dei frutti percepiti da dall'apertura della Controparte_1 successione sino all'adempimento della pronuncia. 2
Col primo motivo di appello assumendo di essere la nipote Parte_1 del de cuius (lo zio), deceduto senza figli il 12.10.2018, e di avergli Persona_1 prestato assistenza continua quando questi si era trasferito da Roma in Spoleto nel corso del 2018, in seguito alla perdita della moglie ha contestato il capo della Persona_2 pronuncia col quale è stato ritenuto il difetto di interesse ad impugnare la rinuncia all'eredità di sua moglie (deceduta il 15.5.2018), avvenuta con atto ai Persona_2 rogiti notaio di repertorio n. 1421, raccolta n. 1072, registrato in Perugia il Persona_3
30.5.2018, assumendo che la dedotta incapacità naturale, oggetto della domanda principale in primo grado, gli avrebbe impedito, in ogni caso, di esprimere una consapevole manifestazione di volontà di accettazione o di rinuncia. Ha sostenuto che:
l'incapacità naturale, non permettendo al de cuius di disporre della propria successione, non avrebbe comunque permesso di ritenere realizzata la condizione che avrebbe fatto scattare la sostituzione in favore di trattandosi di una scelta che Controparte_1 all'erede era preclusa per le ridotte facoltà mentali e psichiche.
Col secondo motivo di appello ha censurato la sentenza per errata interpretazione pagina 2 di 11 delle risultanze istruttorie acquisite (in particolare di e di Parte_2 Per_4
, rispettivamente figlia e cugino di e di
[...] Parte_1 Persona_5 estranea alla famiglia) ponendo l'attenzione sugli esiti della prova testimoniale e di un video da cui si dovrebbe evincere in modo inequivocabile la condizione di incapacità naturale in cui versava il testatore nel giorno immediatamente successivo alla redazione del testamento pubblico del 26.5.2018; ha rilevato altresì la scarsità delle risultanze probatorie acquisite con il decreto di archiviazione all'esito del procedimento penale, avviato su denuncia-querela da lei sporta nei confronti dell'appellata, del notaio e dei testimoni presenti, per concorso in falso ideologico e circonvenzione di incapace (proc. pen. n. 1255/2019 r.g.n.r. della Procura di Spoleto), atto, peraltro, affetto da nullità insanabile per non esserle stato notificato.
Col terzo motivo di appello, sempre rivolto a censurare le risultanze istruttorie, ha impugnato la sentenza nella parte in cui sono state ritenute preponderanti le dichiarazioni rese dal notaio rispetto a quelle rese dai testi da lei offerti, evidenziando che non era possibile che lo stesso potesse confermare che al momento Persona_1 di dettare il testamento nella propria abitazione, fosse pienamente lucido e cosciente, 3 dovendosi porre attenzione sulla prova dell'incapacità offerta dal video e sul comportamento complessivo del notaio in sede di stipula.
Si è costituita deducendo che: col testamento Controparte_1 Persona_2 lasciasse libero di accettare l'eredità e nominasse lei erede universale per il solo Per_1 caso in cui questi non avesse voluto o potuto accettare l'eredità e non, invece, nel caso, equivocato dall'appellante, inerente a un'incapacità naturale dell'erede o all'ipotesi di decesso di questi con la moglie ancora in vita;
si era sempre presa cura della zia
[...]
e del marito tanto che lo stesso, per il forte legame affettivo, Per_2 Persona_1
l'aveva sempre nominata, nel corso del tempo, come “erede universale”, in sostituzione del coniuge, in numerosi testamenti olografi e precisamente in otto, rinvenuti nell'abitazione di ricompresi nel periodo 1995-2009, di cui uno che sarebbe stato Per_1 vergato da vi sarebbe il difetto di interesse ad impugnare la rinuncia di Persona_2 all'eredità della moglie perché l'incapacità naturale dello stesso, esclusa Persona_1 dal Tribunale, se accertata, avrebbe in ogni caso impedito di accettare puramente e semplicemente l'eredità della moglie, con la conseguenza che sarebbe stata comunque pagina 3 di 11 nominata lei come erede in sostituzione;
il riscontro probatorio offerto era tale da determinare una valutazione inequivoca sul pieno possesso delle facoltà mentali del testatore nel mese di maggio 2018 sia in base alla documentazione sanitaria già oggetto di indagine nel procedimento penale avviato da sia sulla base dal Parte_1 video da costei depositato, tale da non ritrarre né una persona incapace di intendere e di volere né una persona capace, anche per i molteplici ordini rivolti all'anziano, confuso o interdetto dalla presenza di più persone e da più intimazioni verbali lui rivolte;
la frequentazione di e della moglie con lei era quotidiana, tant'è che il defunto Per_1 aveva domiciliato le bollette dell'utenze presso la sua abitazione e lei provvedeva anche al relativo pagamento.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.9.2025.
Va premesso che non è stato oggetto di impugnazione né il capo della sentenza di rigetto dell'impugnazione della dichiarazione di successione che sarebbe stata presentata da - che non era stata presentata dall'appellata neppure al Controparte_1 momento della proposizione della domanda successiva alla notifica dell'atto di 4 citazione in data 27.3.2019 - né il capo di rigetto della domanda di restituzione dei frutti che sarebbero stati percepiti dalla stessa dal momento dell'apertura della successione e sino all'esecuzione della sentenza di primo grado, domanda accessoria che è stata riportata solo nelle conclusioni dell'atto di appello. Pertanto, su tali domande, già integralmente rigettate, è calato l'effetto del giudicato.
Giova osservare che è consentito al “creditore” di impugnare la rinuncia all'eredità
(art. 524 c.c.), che presuppone, in capo al soggetto che non sia creditore del rinunciante,
e a fronte di un pregiudizio patrimoniale (Cass. n. 16623/2019), che lo stesso sia portatore di un interesse giuridico tutelato e che abbia dimostrato la qualità di erede del de cuius la cui eredità è oggetto di rinuncia. Nulla di ciò ricorre nel caso in oggetto perché oltre a non aver dimostrato la qualità di erede (insussistente perché Parte_1 soltanto affine di ex art. 78 c.c.) non è né chiamata all'eredità della zia Persona_6 acquisita né creditrice, pregiudicata in qualche misura, dello zio Persona_1
L'azione in questione ha dunque ad oggetto la pretesa tutela di un diritto inesistente. Ciò che si riflette sul difetto di interesse ad agire di colei che ha proposto pagina 4 di 11 l'azione ex art. 100 c.p.c. considerato pure che, se accertata, l'incapacità naturale
(condizione per sua natura momentanea e transitoria) del rinunciante, in assenza di accettazione beneficiata, avrebbe comunque permesso il subentro (rectius la sostituzione) di quale erede universale di Controparte_1 Persona_6
E neppure con riferimento all'eredità di ha dimostrato di Parte_1 Persona_1 aver acquisito la qualifica di chiamata all'eredità o di erede, ma solo che ha inteso impugnare - peraltro senza assumersi pretermessa - il testamento pubblico ricevuto in data 25.5.2018 da deceduto a Spoleto in data 12.10.2018 (v. doc. n. 7 Persona_1 dell'atto di citazione).
Va anche aggiunto che con il testamento pubblico del 25.5.2018 le ultime volontà di sono state esternate nel senso di nominare erede Persona_1 Controparte_1 universale e di costituire un legato alla nipote - figlia della sorella Parte_1
- consistente nella “piena ed assoluta proprietà dell'immobile sito in Roma, Controparte_2 alla via Giovanni Giolitti n. 109 e precisamente l'appartamento al primo piano di mia proprietà”.
A ben guardare il testamento pubblico del 13.3.2018, implicitamente rivendicato dalla con l'azione da lei proposta (doc. presente nel fascicolo della parte Parte_1 5 appellante), disponeva il medesimo legato in favore di Parte_1 attribuendole l'appartamento sito in Roma, via Giovanni Giolitti n.109 al primo piano, mentre, il testamento olografo che sarebbe stato vergato poi dal medesimo testatore in data 14.4.2018 (doc. nel fascicolo dell'appellante) disponeva (ancora una volta) di lasciare alla nipote la “parte di casa di via Giolitti n. 109, quarto piano, int. 25”.
Ora, pur stando alla regola generale per cui cadendo l'ultimo testamento per atto pubblico entrambi i testamenti che lo precedono potrebbero risultare formalmente validi, non venendo inserita espressa volontà di revoca dell'atto precedente, né trattandosi di atto di ultima volontà (l'ultimo) incompatibile con le precedenti dichiarazioni (artt. 682 e 683 c.c.) non si comprende, anche sotto questo profilo, quale potrebbe essere l'interesse ad impugnare l'ultimo testamento pubblico di Per_1 da parte dell'appellante, posto che, al di là dell'equivoca dizione del testamento
[...] olografo (per vero limitata, a differenza dell'atto pubblico, alla mancata indicazione della città ove si trova l'immobile e alla collocazione dell'appartamento legato non al primo piano, ma al “piano quarto – int. 25”), per mezzo del testamento pubblico del pagina 5 di 11 25.5.2018, oggetto di impugnazione per incapacità naturale viene comunque beneficiata, quale legataria, della proprietà dell'appartamento sito in Roma, via Giolitti n. 109, piano primo.
Dunque, anche nel caso di positiva declaratoria di annullamento del testamento del 25.5.2018, esclusa la dicitura del testamento olografo, forse affetto da errore materiale nella diversa identificazione del piano dell'immobile rispetto al precedente, si ritroverebbe, comunque, sul piano economico/patrimoniale, Parte_1 beneficiata della medesima eredità che contesta, costituita appunto dalla proprietà dell'appartamento sito in Roma, via Giolitti, n. 109, piano primo.
La domanda, allora, risulta, infine, da ogni versante la si esamini (giuridico e logico), meramente strumentale, difettando delle condizioni dell'azione e dell'interesse ad agire, posta l'assenza di ogni pregiudizio astratto in capo alla nipote del de cuius.
In ordine al secondo motivo di gravame, non è chiaro come l'appellante pretenda di dimostrare positivamente una, pur singolare, incapacità naturale del testatore nell'esatto momento di ricezione, nel maggio 2018, delle ultime volontà da parte del notaio alla presenza dei testimoni. Il testatore, infatti, secondo l'appellante, Persona_3 6 sarebbe stato perfettamente lucido alle soglie dei suoi novantasette anni al momento di redigere il testamento olografo del 14.4.2018 in favore di ma, dopo Parte_1 poco più di un mese, totalmente perduto nel tempo e nello spazio, assente, ed incapace di attendere alle normali occupazioni della vita quotidiana.
Tre sono allora le questioni che devono essere affrontate per rispondere al motivo di appello diretto in tal senso.
La prima è inerente al video, più volte richiamato dall'appellante, che sarebbe stato acquisito il 26.5.2018, ovvero il giorno successivo alla redazione del testamento pubblico. Intanto non è chiaro perché sarebbe stato filmato il giorno Persona_1 successivo a quello in cui aveva esternato le ultime volontà ricevute dal notaio, considerato che i parenti più stretti e l'appellante non potevano non sapere la circostanza, la qual cosa già di per sé lascia il dubbio che sia avvenuta per precostituirsi una prova.
Inoltre, un video estratto da smartphone, filmato per mezzo della nota app di messaggistica “Whatsapp” è acquisibile come riproduzione informatica ai sensi dell'art.
pagina 6 di 11 2712 c.c., ove: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.” Il valore probatorio riferito dalla norma dipende però da due elementi: l'autenticità del file, ovvero l'assenza di manipolazioni, e la collocazione temporale certa, ossia quando è stato realizzato. L'onere di provare l'autenticità, cioè l'estrazione del file dall'apparecchio di proprietà di alcuno, anche prevedendo la metodologia della c.d. “copia forense” (v. Cass. pen., sez. V, n.
49016/2017) e collocazione temporale del documento è ovviamente a carico di chi lo produce (cfr. Cass. lav., n. 19155/2019).
Nel video in oggetto è possibile risalire alla data di acquisizione/deposito telematico (28.3.2019) ma in assenza di metadati (addirittura il file in questione risulta essere stato “modificato” in data 6.4.2019), di creazione certa o di marca temporale, si deve ritenere che il file non è dotato di “data certa” ex artt. 2702 e 2704 c.c., e nulla più è dato conoscere.
Ciò che emerge dalla visione non aiuta, parimenti, le ragioni dell'appellante.
La valutazione che ne rimane, sovrastata da altre prove rigorose, non potendosi 7 considerare la ripresa video prova certa, va relegata, a tutto concedere, ad un mero indizio. In tale ripresa seduto su una panchina, viene circondato da più Persona_1 persone che lo chiamano per nome, gli battono le mani intorno, e gli intimano di guardare qui o guardare lì. Il novantasettenne, nella disamina della Corte (come già nella disamina del Tribunale) si vede reagire agli stimoli esterni, dirige la testa verso la persona che lo chiama, risponde in modo flebile, appena percettibile, alza lo sguardo in direzione del telefono e sorride alla domanda di voler fare due passi facendo il movimento di far leva sullo schienale della panchina ove era seduto per sollevarsi in piedi con le proprie forze.
La seconda questione è inerente alle risultanze acquisite, ed acquisibili, nel procedimento penale avviato su denuncia-querela sporta dall'appellante.
Per quel che qui interessa, pur se tale sede non è a ciò deputata, va respinta la tesi della nullità del decreto di archiviazione del g.i.p. del Tribunale di Spoleto del 20.6.2022 in ragione della dedotta mancata notifica alla persona offesa dalla notizia dell'archiviazione come invece formalmente richiesto in sede di presentazione di pagina 7 di 11 . Anzi, la mancata notificazione non determina la nullità del Parte_3 provvedimento in questione, ma la facoltà in capo alla persona offesa di essere rimessa in termini per proporre opposizione in un termine ragionevole da quando abbia avuto effettiva conoscenza del decreto – se non l'ha ricevuto – e per proporre comunque ricorso per Cassazione, strade che l'appellante non ha però coltivato, sicché non ha ragione di sostenere la nullità, peraltro insussistente.
E nel provvedimento in oggetto può leggersi che il Pubblico ministero nella richiesta di archiviazione informa che nel procedimento penale sia stato accertato che nel mese di maggio 2018 era “vigile e attento e parlava tranquillamente” e Persona_1 che ciò trovava conferma anche nella documentazione sanitaria acquisita (informativa n. 3428/353428/35 - 22 del 11.11.2019, Stazione CC di Sant'Anatolia di Narco) nella parte in cui il dott. all'esito della visita effettuata in data 16.7.2018 Persona_7
(dunque successiva al mese di maggio 2018), indicava nel relativo certificato medico nella sezione obiettività “paziente orientato nel tempo e nello spazio”.
La terza questione è inerente agli esiti delle assunte prove testimoniali.
In ordine alle testimonianze della figlia di e del cugino Parte_1 Per_4 8
entrambi potenziali successibili di non si può riscontrare Per_1 Parte_1 un conflitto di interessi ma solo la minor attendibilità della loro testimonianza perché parenti stretti dell'appellante. Sennonché, tali deposizioni - incluse quelle di
[...] che aveva descritto nell'occasione della visita al quali fossero le sue Per_5 Per_1 condizioni di salute - risultano generiche, non circostanziate, anche acquisite de relato e non per esperienza diretta (soltanto attraverso telefonate o per mezzo del video mostrato i testimoni avrebbero infatti dedotto le condizioni di salute dello zio: v. il verbale dell'udienza del 24.11.2020) e sono, comunque smentite, specie a livello temporale, dall'indagine istruttoria che ha portato verso l'archiviazione del procedimento penale e, come si dirà successivamente, dall'esito della prova testimoniale richiesta dall'appellata.
I due video allegati dall'appellata - che al pari del video Whats'app depositato dall'appellante, vanno relegati a meri indizi di prova - ritraggono Persona_1 nell'ufficio postale intento a rispondere alle domande che gli vengono poste dai presenti in un periodo che sarebbe, comunque, successivo al mese di maggio 2018. Essi
pagina 8 di 11 vanno esaminati insieme alla deposizione della teste - offerta dalla Testimone_1 parte appellata e non legata da rapporti con le parti di causa - la quale ha riferito di essere impiegata dell'ufficio postale e ha confermato che dal mese di Persona_1 aprile 2018 e sino a pochi giorni prima del suo decesso, si fosse personalmente recato presso l'ufficio postale di Piedipaterno a riscuotere la propria pensione, attendendo autonomamente a tutte le relative operazioni presso lo sportello e sottoscrivendo la documentazione che gli veniva sottoposta. Anche teste di parte appellata, Tes_2 escussa nella medesima udienza del 24.11.2020, badante di ha Persona_1 confermato: che dal mese di aprile 2018 e sino a pochi giorni prima del Persona_1 decesso, si recasse presso lo stesso ufficio postale per ritirare personalmente la pensione sottoscrivendo la documentazione che gli veniva sottoposta, e nelle occasioni era anche accompagnato dal nipote;
di frequentare l'abitazione di sino alla Per_8 Persona_1 morte dello stesso e che nel mese di maggio 2018 costui era pienamente cosciente e deambulava, tanto da fare la spesa insieme a lei.
Gli elementi così riepilogati conducono a respingere la tesi dell'incapacità naturale del testatore, prova questa non raggiunta non soltanto per il video ripreso con Whatsapp 9 che, a rigore, diviene addirittura controproducente rispetto le ragioni dell'appellante, ma anche perché vi è prova dell'opposto, avendo dimostrato l'appellata che nel mese di maggio 2018, ma anche successivamente, fosse sufficientemente conscio Persona_1 di ciò che accadeva alla sua persona e nell'ambiente circostante, reagiva agli stimoli esterni, e parlava.
L'esame del terzo motivo di appello, che non enuncia alcuna censura in diritto, parte da questa considerazione.
La doglianza è riferita a una valutazione, per vero implicita, che avrebbe operato il
Tribunale ritenendo che le dichiarazioni del notaio in sede di ricezione delle ultime volontà di e la valutazione sulla capacità di testare di questi, fossero Persona_1 maggiormente attendibili rispetto alle dichiarazioni rese dai testimoni dell'appellante.
Ora, tale motivo introduce, in rito, un ampliamento del thema decidendum che non è consentito. Invero, quando un notaio redige un testamento pubblico (art. 603 c.c.) deve accertare che il testatore sia capace di intendere e di volere e manifesti liberamente la propria volontà giacché nella sua funzione pubblica deve certificare che il testatore si pagina 9 di 11 trova “in pieno possesso delle proprie facoltà mentali e in stato di libertà” (art. 47 legge notarile). Tale valutazione riveste atto di fede privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso quanto ai fatti che il notaio dichiara avvenuti in sua presenza. Sindacare la valutazione del notaio in quella sede significa spostare il tema della causa dall'impugnazione della rinuncia all'eredità e del testamento per incapacità (art. 591, comma 2, n. 3 c.c.) - ciò che occupa - all'impugnazione della valutazione notarile ex se, ciò che amplia per la prima volta l'oggetto della lite.
Ma anche ammettendo siffatto ampliamento del thema decidendum, che è, invece, domanda nuova, non essendo stata sindacata la valutazione del notaio sul testatore nel giudizio di primo grado, ma soltanto successivamente alla pubblicazione della sentenza gravata, deve rilevarsi che il notaio , escusso all'udienza del 24.11.2020, ha Persona_3 anche riferito e confermato la lucidità di al momento della ricezione Persona_1 delle ultime volontà con testamento pubblico del 25.5.2018. Tale prova è anche rafforzata dal contenuto del decreto di archiviazione penale come sopra esposto.
Tanto basta per il rigetto dell'appello.
Per le spese del giudizio di appello, trattandosi di lite di valore indeterminato, 10 trova applicazione l'art. 5, c. 6, d.m. n. 55/2014, nel quale è stabilito che le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00 (Cass. ord. n. 25540/2025). Ne segue che secondo il principio di soccombenza le spese vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo avuto riguardo alla bassa complessità della causa, trattandosi di mera azione di impugnazione del testamento pubblico per assunta incapacità naturale, con inclusione di tutte le fasi del giudizio considerato il deposito delle note per la trattazione scritta (attività di trattazione) equiparabili all'espletamento della fase istruttoria (Cass. ord. n. 25711 del 19.9.2025), e tenuto conto del pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n. 147/2022.
Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 166/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Spoleto, pubblicata in data 7.3.2023; condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara l'appellante tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 6.11.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
11
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 357/2023;
promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1 via di Vigna Fabbri 5, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Fabiano che la rappresenta e difende (p.e.c.: ); Email_1
- appellante -
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Controparte_1 C.F._2
ZZ con studio in Roma via Crescenzio n. 97, e dall'Avv. Maria Chiara Bisacci, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Chiara Bisacci in Perugia,
Corso Cavour, 39 (p.e.c.: ; Email_2
- appellata -
pagina 1 di 11 Oggetto: impugnazione di testamento pubblico e di rinuncia all'eredità.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in ottemperanza all'ordinanza ex art. 352 c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza n. 166/2023, emessa dal Tribunale Parte_1 di Spoleto in composizione collegiale e pubblicata in data 7.3.2023 (resa nel Proc. R.G. n.
819/2019) con la quale sono state rigettate tutte le domande, da lei proposte, in merito: alla successione in morte di inerenti all'annullamento del testamento Persona_1 pubblico del 25.5.2018 - atto recante disposizioni in favore della figlia della moglie del de cuius, quale erede universale - per incapacità naturale del testatore;
Controparte_1 all'impugnazione della rinuncia all'eredità della moglie ( da parte del Persona_2 de cuius ed all'impugnazione della dichiarazione di successione successiva alla pubblicazione del medesimo testamento pubblico;
a tali domande era stata collegata quella di restituzione dei frutti percepiti da dall'apertura della Controparte_1 successione sino all'adempimento della pronuncia. 2
Col primo motivo di appello assumendo di essere la nipote Parte_1 del de cuius (lo zio), deceduto senza figli il 12.10.2018, e di avergli Persona_1 prestato assistenza continua quando questi si era trasferito da Roma in Spoleto nel corso del 2018, in seguito alla perdita della moglie ha contestato il capo della Persona_2 pronuncia col quale è stato ritenuto il difetto di interesse ad impugnare la rinuncia all'eredità di sua moglie (deceduta il 15.5.2018), avvenuta con atto ai Persona_2 rogiti notaio di repertorio n. 1421, raccolta n. 1072, registrato in Perugia il Persona_3
30.5.2018, assumendo che la dedotta incapacità naturale, oggetto della domanda principale in primo grado, gli avrebbe impedito, in ogni caso, di esprimere una consapevole manifestazione di volontà di accettazione o di rinuncia. Ha sostenuto che:
l'incapacità naturale, non permettendo al de cuius di disporre della propria successione, non avrebbe comunque permesso di ritenere realizzata la condizione che avrebbe fatto scattare la sostituzione in favore di trattandosi di una scelta che Controparte_1 all'erede era preclusa per le ridotte facoltà mentali e psichiche.
Col secondo motivo di appello ha censurato la sentenza per errata interpretazione pagina 2 di 11 delle risultanze istruttorie acquisite (in particolare di e di Parte_2 Per_4
, rispettivamente figlia e cugino di e di
[...] Parte_1 Persona_5 estranea alla famiglia) ponendo l'attenzione sugli esiti della prova testimoniale e di un video da cui si dovrebbe evincere in modo inequivocabile la condizione di incapacità naturale in cui versava il testatore nel giorno immediatamente successivo alla redazione del testamento pubblico del 26.5.2018; ha rilevato altresì la scarsità delle risultanze probatorie acquisite con il decreto di archiviazione all'esito del procedimento penale, avviato su denuncia-querela da lei sporta nei confronti dell'appellata, del notaio e dei testimoni presenti, per concorso in falso ideologico e circonvenzione di incapace (proc. pen. n. 1255/2019 r.g.n.r. della Procura di Spoleto), atto, peraltro, affetto da nullità insanabile per non esserle stato notificato.
Col terzo motivo di appello, sempre rivolto a censurare le risultanze istruttorie, ha impugnato la sentenza nella parte in cui sono state ritenute preponderanti le dichiarazioni rese dal notaio rispetto a quelle rese dai testi da lei offerti, evidenziando che non era possibile che lo stesso potesse confermare che al momento Persona_1 di dettare il testamento nella propria abitazione, fosse pienamente lucido e cosciente, 3 dovendosi porre attenzione sulla prova dell'incapacità offerta dal video e sul comportamento complessivo del notaio in sede di stipula.
Si è costituita deducendo che: col testamento Controparte_1 Persona_2 lasciasse libero di accettare l'eredità e nominasse lei erede universale per il solo Per_1 caso in cui questi non avesse voluto o potuto accettare l'eredità e non, invece, nel caso, equivocato dall'appellante, inerente a un'incapacità naturale dell'erede o all'ipotesi di decesso di questi con la moglie ancora in vita;
si era sempre presa cura della zia
[...]
e del marito tanto che lo stesso, per il forte legame affettivo, Per_2 Persona_1
l'aveva sempre nominata, nel corso del tempo, come “erede universale”, in sostituzione del coniuge, in numerosi testamenti olografi e precisamente in otto, rinvenuti nell'abitazione di ricompresi nel periodo 1995-2009, di cui uno che sarebbe stato Per_1 vergato da vi sarebbe il difetto di interesse ad impugnare la rinuncia di Persona_2 all'eredità della moglie perché l'incapacità naturale dello stesso, esclusa Persona_1 dal Tribunale, se accertata, avrebbe in ogni caso impedito di accettare puramente e semplicemente l'eredità della moglie, con la conseguenza che sarebbe stata comunque pagina 3 di 11 nominata lei come erede in sostituzione;
il riscontro probatorio offerto era tale da determinare una valutazione inequivoca sul pieno possesso delle facoltà mentali del testatore nel mese di maggio 2018 sia in base alla documentazione sanitaria già oggetto di indagine nel procedimento penale avviato da sia sulla base dal Parte_1 video da costei depositato, tale da non ritrarre né una persona incapace di intendere e di volere né una persona capace, anche per i molteplici ordini rivolti all'anziano, confuso o interdetto dalla presenza di più persone e da più intimazioni verbali lui rivolte;
la frequentazione di e della moglie con lei era quotidiana, tant'è che il defunto Per_1 aveva domiciliato le bollette dell'utenze presso la sua abitazione e lei provvedeva anche al relativo pagamento.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11.9.2025.
Va premesso che non è stato oggetto di impugnazione né il capo della sentenza di rigetto dell'impugnazione della dichiarazione di successione che sarebbe stata presentata da - che non era stata presentata dall'appellata neppure al Controparte_1 momento della proposizione della domanda successiva alla notifica dell'atto di 4 citazione in data 27.3.2019 - né il capo di rigetto della domanda di restituzione dei frutti che sarebbero stati percepiti dalla stessa dal momento dell'apertura della successione e sino all'esecuzione della sentenza di primo grado, domanda accessoria che è stata riportata solo nelle conclusioni dell'atto di appello. Pertanto, su tali domande, già integralmente rigettate, è calato l'effetto del giudicato.
Giova osservare che è consentito al “creditore” di impugnare la rinuncia all'eredità
(art. 524 c.c.), che presuppone, in capo al soggetto che non sia creditore del rinunciante,
e a fronte di un pregiudizio patrimoniale (Cass. n. 16623/2019), che lo stesso sia portatore di un interesse giuridico tutelato e che abbia dimostrato la qualità di erede del de cuius la cui eredità è oggetto di rinuncia. Nulla di ciò ricorre nel caso in oggetto perché oltre a non aver dimostrato la qualità di erede (insussistente perché Parte_1 soltanto affine di ex art. 78 c.c.) non è né chiamata all'eredità della zia Persona_6 acquisita né creditrice, pregiudicata in qualche misura, dello zio Persona_1
L'azione in questione ha dunque ad oggetto la pretesa tutela di un diritto inesistente. Ciò che si riflette sul difetto di interesse ad agire di colei che ha proposto pagina 4 di 11 l'azione ex art. 100 c.p.c. considerato pure che, se accertata, l'incapacità naturale
(condizione per sua natura momentanea e transitoria) del rinunciante, in assenza di accettazione beneficiata, avrebbe comunque permesso il subentro (rectius la sostituzione) di quale erede universale di Controparte_1 Persona_6
E neppure con riferimento all'eredità di ha dimostrato di Parte_1 Persona_1 aver acquisito la qualifica di chiamata all'eredità o di erede, ma solo che ha inteso impugnare - peraltro senza assumersi pretermessa - il testamento pubblico ricevuto in data 25.5.2018 da deceduto a Spoleto in data 12.10.2018 (v. doc. n. 7 Persona_1 dell'atto di citazione).
Va anche aggiunto che con il testamento pubblico del 25.5.2018 le ultime volontà di sono state esternate nel senso di nominare erede Persona_1 Controparte_1 universale e di costituire un legato alla nipote - figlia della sorella Parte_1
- consistente nella “piena ed assoluta proprietà dell'immobile sito in Roma, Controparte_2 alla via Giovanni Giolitti n. 109 e precisamente l'appartamento al primo piano di mia proprietà”.
A ben guardare il testamento pubblico del 13.3.2018, implicitamente rivendicato dalla con l'azione da lei proposta (doc. presente nel fascicolo della parte Parte_1 5 appellante), disponeva il medesimo legato in favore di Parte_1 attribuendole l'appartamento sito in Roma, via Giovanni Giolitti n.109 al primo piano, mentre, il testamento olografo che sarebbe stato vergato poi dal medesimo testatore in data 14.4.2018 (doc. nel fascicolo dell'appellante) disponeva (ancora una volta) di lasciare alla nipote la “parte di casa di via Giolitti n. 109, quarto piano, int. 25”.
Ora, pur stando alla regola generale per cui cadendo l'ultimo testamento per atto pubblico entrambi i testamenti che lo precedono potrebbero risultare formalmente validi, non venendo inserita espressa volontà di revoca dell'atto precedente, né trattandosi di atto di ultima volontà (l'ultimo) incompatibile con le precedenti dichiarazioni (artt. 682 e 683 c.c.) non si comprende, anche sotto questo profilo, quale potrebbe essere l'interesse ad impugnare l'ultimo testamento pubblico di Per_1 da parte dell'appellante, posto che, al di là dell'equivoca dizione del testamento
[...] olografo (per vero limitata, a differenza dell'atto pubblico, alla mancata indicazione della città ove si trova l'immobile e alla collocazione dell'appartamento legato non al primo piano, ma al “piano quarto – int. 25”), per mezzo del testamento pubblico del pagina 5 di 11 25.5.2018, oggetto di impugnazione per incapacità naturale viene comunque beneficiata, quale legataria, della proprietà dell'appartamento sito in Roma, via Giolitti n. 109, piano primo.
Dunque, anche nel caso di positiva declaratoria di annullamento del testamento del 25.5.2018, esclusa la dicitura del testamento olografo, forse affetto da errore materiale nella diversa identificazione del piano dell'immobile rispetto al precedente, si ritroverebbe, comunque, sul piano economico/patrimoniale, Parte_1 beneficiata della medesima eredità che contesta, costituita appunto dalla proprietà dell'appartamento sito in Roma, via Giolitti, n. 109, piano primo.
La domanda, allora, risulta, infine, da ogni versante la si esamini (giuridico e logico), meramente strumentale, difettando delle condizioni dell'azione e dell'interesse ad agire, posta l'assenza di ogni pregiudizio astratto in capo alla nipote del de cuius.
In ordine al secondo motivo di gravame, non è chiaro come l'appellante pretenda di dimostrare positivamente una, pur singolare, incapacità naturale del testatore nell'esatto momento di ricezione, nel maggio 2018, delle ultime volontà da parte del notaio alla presenza dei testimoni. Il testatore, infatti, secondo l'appellante, Persona_3 6 sarebbe stato perfettamente lucido alle soglie dei suoi novantasette anni al momento di redigere il testamento olografo del 14.4.2018 in favore di ma, dopo Parte_1 poco più di un mese, totalmente perduto nel tempo e nello spazio, assente, ed incapace di attendere alle normali occupazioni della vita quotidiana.
Tre sono allora le questioni che devono essere affrontate per rispondere al motivo di appello diretto in tal senso.
La prima è inerente al video, più volte richiamato dall'appellante, che sarebbe stato acquisito il 26.5.2018, ovvero il giorno successivo alla redazione del testamento pubblico. Intanto non è chiaro perché sarebbe stato filmato il giorno Persona_1 successivo a quello in cui aveva esternato le ultime volontà ricevute dal notaio, considerato che i parenti più stretti e l'appellante non potevano non sapere la circostanza, la qual cosa già di per sé lascia il dubbio che sia avvenuta per precostituirsi una prova.
Inoltre, un video estratto da smartphone, filmato per mezzo della nota app di messaggistica “Whatsapp” è acquisibile come riproduzione informatica ai sensi dell'art.
pagina 6 di 11 2712 c.c., ove: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.” Il valore probatorio riferito dalla norma dipende però da due elementi: l'autenticità del file, ovvero l'assenza di manipolazioni, e la collocazione temporale certa, ossia quando è stato realizzato. L'onere di provare l'autenticità, cioè l'estrazione del file dall'apparecchio di proprietà di alcuno, anche prevedendo la metodologia della c.d. “copia forense” (v. Cass. pen., sez. V, n.
49016/2017) e collocazione temporale del documento è ovviamente a carico di chi lo produce (cfr. Cass. lav., n. 19155/2019).
Nel video in oggetto è possibile risalire alla data di acquisizione/deposito telematico (28.3.2019) ma in assenza di metadati (addirittura il file in questione risulta essere stato “modificato” in data 6.4.2019), di creazione certa o di marca temporale, si deve ritenere che il file non è dotato di “data certa” ex artt. 2702 e 2704 c.c., e nulla più è dato conoscere.
Ciò che emerge dalla visione non aiuta, parimenti, le ragioni dell'appellante.
La valutazione che ne rimane, sovrastata da altre prove rigorose, non potendosi 7 considerare la ripresa video prova certa, va relegata, a tutto concedere, ad un mero indizio. In tale ripresa seduto su una panchina, viene circondato da più Persona_1 persone che lo chiamano per nome, gli battono le mani intorno, e gli intimano di guardare qui o guardare lì. Il novantasettenne, nella disamina della Corte (come già nella disamina del Tribunale) si vede reagire agli stimoli esterni, dirige la testa verso la persona che lo chiama, risponde in modo flebile, appena percettibile, alza lo sguardo in direzione del telefono e sorride alla domanda di voler fare due passi facendo il movimento di far leva sullo schienale della panchina ove era seduto per sollevarsi in piedi con le proprie forze.
La seconda questione è inerente alle risultanze acquisite, ed acquisibili, nel procedimento penale avviato su denuncia-querela sporta dall'appellante.
Per quel che qui interessa, pur se tale sede non è a ciò deputata, va respinta la tesi della nullità del decreto di archiviazione del g.i.p. del Tribunale di Spoleto del 20.6.2022 in ragione della dedotta mancata notifica alla persona offesa dalla notizia dell'archiviazione come invece formalmente richiesto in sede di presentazione di pagina 7 di 11 . Anzi, la mancata notificazione non determina la nullità del Parte_3 provvedimento in questione, ma la facoltà in capo alla persona offesa di essere rimessa in termini per proporre opposizione in un termine ragionevole da quando abbia avuto effettiva conoscenza del decreto – se non l'ha ricevuto – e per proporre comunque ricorso per Cassazione, strade che l'appellante non ha però coltivato, sicché non ha ragione di sostenere la nullità, peraltro insussistente.
E nel provvedimento in oggetto può leggersi che il Pubblico ministero nella richiesta di archiviazione informa che nel procedimento penale sia stato accertato che nel mese di maggio 2018 era “vigile e attento e parlava tranquillamente” e Persona_1 che ciò trovava conferma anche nella documentazione sanitaria acquisita (informativa n. 3428/353428/35 - 22 del 11.11.2019, Stazione CC di Sant'Anatolia di Narco) nella parte in cui il dott. all'esito della visita effettuata in data 16.7.2018 Persona_7
(dunque successiva al mese di maggio 2018), indicava nel relativo certificato medico nella sezione obiettività “paziente orientato nel tempo e nello spazio”.
La terza questione è inerente agli esiti delle assunte prove testimoniali.
In ordine alle testimonianze della figlia di e del cugino Parte_1 Per_4 8
entrambi potenziali successibili di non si può riscontrare Per_1 Parte_1 un conflitto di interessi ma solo la minor attendibilità della loro testimonianza perché parenti stretti dell'appellante. Sennonché, tali deposizioni - incluse quelle di
[...] che aveva descritto nell'occasione della visita al quali fossero le sue Per_5 Per_1 condizioni di salute - risultano generiche, non circostanziate, anche acquisite de relato e non per esperienza diretta (soltanto attraverso telefonate o per mezzo del video mostrato i testimoni avrebbero infatti dedotto le condizioni di salute dello zio: v. il verbale dell'udienza del 24.11.2020) e sono, comunque smentite, specie a livello temporale, dall'indagine istruttoria che ha portato verso l'archiviazione del procedimento penale e, come si dirà successivamente, dall'esito della prova testimoniale richiesta dall'appellata.
I due video allegati dall'appellata - che al pari del video Whats'app depositato dall'appellante, vanno relegati a meri indizi di prova - ritraggono Persona_1 nell'ufficio postale intento a rispondere alle domande che gli vengono poste dai presenti in un periodo che sarebbe, comunque, successivo al mese di maggio 2018. Essi
pagina 8 di 11 vanno esaminati insieme alla deposizione della teste - offerta dalla Testimone_1 parte appellata e non legata da rapporti con le parti di causa - la quale ha riferito di essere impiegata dell'ufficio postale e ha confermato che dal mese di Persona_1 aprile 2018 e sino a pochi giorni prima del suo decesso, si fosse personalmente recato presso l'ufficio postale di Piedipaterno a riscuotere la propria pensione, attendendo autonomamente a tutte le relative operazioni presso lo sportello e sottoscrivendo la documentazione che gli veniva sottoposta. Anche teste di parte appellata, Tes_2 escussa nella medesima udienza del 24.11.2020, badante di ha Persona_1 confermato: che dal mese di aprile 2018 e sino a pochi giorni prima del Persona_1 decesso, si recasse presso lo stesso ufficio postale per ritirare personalmente la pensione sottoscrivendo la documentazione che gli veniva sottoposta, e nelle occasioni era anche accompagnato dal nipote;
di frequentare l'abitazione di sino alla Per_8 Persona_1 morte dello stesso e che nel mese di maggio 2018 costui era pienamente cosciente e deambulava, tanto da fare la spesa insieme a lei.
Gli elementi così riepilogati conducono a respingere la tesi dell'incapacità naturale del testatore, prova questa non raggiunta non soltanto per il video ripreso con Whatsapp 9 che, a rigore, diviene addirittura controproducente rispetto le ragioni dell'appellante, ma anche perché vi è prova dell'opposto, avendo dimostrato l'appellata che nel mese di maggio 2018, ma anche successivamente, fosse sufficientemente conscio Persona_1 di ciò che accadeva alla sua persona e nell'ambiente circostante, reagiva agli stimoli esterni, e parlava.
L'esame del terzo motivo di appello, che non enuncia alcuna censura in diritto, parte da questa considerazione.
La doglianza è riferita a una valutazione, per vero implicita, che avrebbe operato il
Tribunale ritenendo che le dichiarazioni del notaio in sede di ricezione delle ultime volontà di e la valutazione sulla capacità di testare di questi, fossero Persona_1 maggiormente attendibili rispetto alle dichiarazioni rese dai testimoni dell'appellante.
Ora, tale motivo introduce, in rito, un ampliamento del thema decidendum che non è consentito. Invero, quando un notaio redige un testamento pubblico (art. 603 c.c.) deve accertare che il testatore sia capace di intendere e di volere e manifesti liberamente la propria volontà giacché nella sua funzione pubblica deve certificare che il testatore si pagina 9 di 11 trova “in pieno possesso delle proprie facoltà mentali e in stato di libertà” (art. 47 legge notarile). Tale valutazione riveste atto di fede privilegiata e fa piena prova fino a querela di falso quanto ai fatti che il notaio dichiara avvenuti in sua presenza. Sindacare la valutazione del notaio in quella sede significa spostare il tema della causa dall'impugnazione della rinuncia all'eredità e del testamento per incapacità (art. 591, comma 2, n. 3 c.c.) - ciò che occupa - all'impugnazione della valutazione notarile ex se, ciò che amplia per la prima volta l'oggetto della lite.
Ma anche ammettendo siffatto ampliamento del thema decidendum, che è, invece, domanda nuova, non essendo stata sindacata la valutazione del notaio sul testatore nel giudizio di primo grado, ma soltanto successivamente alla pubblicazione della sentenza gravata, deve rilevarsi che il notaio , escusso all'udienza del 24.11.2020, ha Persona_3 anche riferito e confermato la lucidità di al momento della ricezione Persona_1 delle ultime volontà con testamento pubblico del 25.5.2018. Tale prova è anche rafforzata dal contenuto del decreto di archiviazione penale come sopra esposto.
Tanto basta per il rigetto dell'appello.
Per le spese del giudizio di appello, trattandosi di lite di valore indeterminato, 10 trova applicazione l'art. 5, c. 6, d.m. n. 55/2014, nel quale è stabilito che le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore ad € 260.000,00 (Cass. ord. n. 25540/2025). Ne segue che secondo il principio di soccombenza le spese vanno poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo avuto riguardo alla bassa complessità della causa, trattandosi di mera azione di impugnazione del testamento pubblico per assunta incapacità naturale, con inclusione di tutte le fasi del giudizio considerato il deposito delle note per la trattazione scritta (attività di trattazione) equiparabili all'espletamento della fase istruttoria (Cass. ord. n. 25711 del 19.9.2025), e tenuto conto del pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n. 147/2022.
Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 166/2023, Parte_1 emessa dal Tribunale di Spoleto, pubblicata in data 7.3.2023; condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara l'appellante tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 6.11.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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