Articolo 13 della Legge 9 luglio 1954, n. 431
Articolo 12Articolo 14
Versione
30 luglio 1954
Art. 13.
L' art. 11 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e' sostituito dal seguente:
"I funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1 , 2 , 3 e 4 dell'art. 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , che cessino dal servizio in applicazione dei precedenti articoli, hanno diritto, quando ne facciano richiesta entro tre mesi dal loro collocamento a riposo, di essere iscritti negli albi professionali dei procuratori e degli avvocati, purche' abbiano prestato, rispettivamente, dieci e quindici anni di servizio nell'Amministrazione dell'Africa, di cui almeno la meta' in colonia. "In deroga alle disposizioni vigenti, e' altresi' autorizzata la nomina a notaio dei funzionari del ruolo di governo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, cessati dal servizio ai sensi dei precedenti articoli, i quali, nei concorsi per esami gia' espletati o banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, e nei concorsi per esami che potranno essere banditi entro tre anni dalla predetta data, abbiano conseguito o conseguano l'idoneita'.
"Gli interessati che intendono esercitare il diritto di cui al precedente comma, nel caso di partecipanti a concorsi gia' espletati e sempreche' conservino i requisiti per la nomina a notaio, dovranno farne domanda al Ministero di grazia e giustizia entro il termine perentorio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; negli altri casi, entro il termine, pure perentorio, di sei mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto di approvazione della graduatoria dei concorrenti.
"La domanda dovra' contenere anche la indicazione, in ordine di preferenza, di tre sedi notarili vacanti ai sensi del primo comma dell'art. 8 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 , nelle quali gli interessati gradirebbero essere destinati.
"Nel caso che manchi detta indicazione, o che le sedi prescelte non possano essere assegnate, o per ragioni di servizio, il Ministero provvedera' d'ufficio all'assegnazione alla sede".
Entrata in vigore il 30 luglio 1954