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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato– Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella– Giudice relatore
• Dott.ssa Sara Mazzotta– Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
8205/2024 avente ad oggetto avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
( ), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1 difeso/a da Avv. GUARDAVACCARO ANTONELLA,
-parte attrice-
e
), rappresentata/o e difesa/o da CP_1 C.F._2
Avv. SCIDDURLO MARCO,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 12/08/2006. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Con ricorso depositato il 26/07/2024 ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. I.2.- Previa designazione del giudice delegato per la trattazione e comunicazione al Pubblico Ministero, la parte convenuta CP_1
si è costituita in giudizio non opponendosi alla decisione sullo status.
[...]
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti.
Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 20/07/2023, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 6.2.2025; IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8205/2024 introdotto con ricorso del
26/07/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12/08/2006 tra (MOLA DI BARI (BA), Parte_1
05/11/1975) e (BARI (BA), 03/06/1917) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n.
62, parte II, serie A, anno 2006;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 6.2.2025;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente
Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato– Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella– Giudice relatore
• Dott.ssa Sara Mazzotta– Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
8205/2024 avente ad oggetto avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
( ), rappresentato/a e Parte_1 C.F._1 difeso/a da Avv. GUARDAVACCARO ANTONELLA,
-parte attrice-
e
), rappresentata/o e difesa/o da CP_1 C.F._2
Avv. SCIDDURLO MARCO,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio religioso celebrato in data 12/08/2006. Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Con ricorso depositato il 26/07/2024 ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. I.2.- Previa designazione del giudice delegato per la trattazione e comunicazione al Pubblico Ministero, la parte convenuta CP_1
si è costituita in giudizio non opponendosi alla decisione sullo status.
[...]
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
I.3.- Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 26.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti.
Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) omologazione della separazione consensuale, giusta decreto del
Tribunale di Bari in atti pubblicato il 20/07/2023, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 6.2.2025; IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 8205/2024 introdotto con ricorso del
26/07/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 12/08/2006 tra (MOLA DI BARI (BA), Parte_1
05/11/1975) e (BARI (BA), 03/06/1917) e trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n.
62, parte II, serie A, anno 2006;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 6.2.2025;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Presidente
Giuseppe Disabato