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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa LV TE Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 871/2022 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3
( , ( ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
), Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ) e C.F._6 Parte_7
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Palma Balsamo C.F._7
Appellanti - Appellati incidentali
CONTRO quale società incorporante di Controparte_1 CP_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall' avv. Marco Cuttone
Appellata - Appellante incidentale
, rappresentato e Controparte_3 C.F._8
difeso dall'avv. Michele Bartoli 2
Appellato - Appellante incidentale
E NEI CONFRONTI DI
( ), CP_4 C.F._9 CP_5
( ,
[...] C.F._10 CP_6
( ), ( ) e C.F._11 CP_7 C.F._12
( , rappresentati e difesi Controparte_8 C.F._13
dall'avv. Palma Balsamo
Appellati
( CP_9 C.F._14
) CP_10 C.F._15
( ) Controparte_11 C.F._16
( ) CP_12 C.F._17
( ) Controparte_13 C.F._18
( ) Controparte_14 C.F._19
) CP_15 C.F._20
, , CP_16 Controparte_17 CP_18
e , quali eredi di
[...] CP_19 Persona_1
( ) C.F._21
Appellati- contumaci
OGGETTO: mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine concesso - progressioni di carriera dipendenti società partecipate - risarcimento danni da mancata attribuzione di mansioni di livello superiore a seguito di procedura di nomina
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1638 del 3.05.2022 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Controparte_3
nei confronti della nonché - a seguito della disposta integrazione CP_2 3
del contraddittorio - nei confronti degli odierni appellanti/appellati generalizzati in epigrafe e, per l'effetto, dichiarava illegittima la procedura di selezione di venti capisquadra con inquadramento nel livello III del CCNL
“Terziario e Servizi” avviata dalla società resistente a seguito di delibera del
Consiglio di amministrazione del 19.11.2012 (e degli atti di nomina conseguenti), disponendone la ripetizione previa individuazione dei criteri e dei requisiti di partecipazione.
Il Tribunale, preliminarmente, richiamava, condividendoli, i provvedimenti interinali emessi in corso di causa dal giudice precedentemente designato, in particolare l'ordinanza dell'8 giugno 2021 che aveva rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio per mancato adempimento, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei dipendenti della società resistente nominati capisquadra e individuati nelle note dal ricorrente depositate il 12.02.2020 - ordine disposto con ordinanza del
28.05.2020 - e concesso ulteriore termine ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti la cui notifica non si era perfezionata, ritenendo scusabili gli errori in cui era incorso il ricorrente atteso che, nonostante l'indicazione errata delle generalità di una parte ( ), CP_20
l'indirizzo della stessa risultava in ogni caso correttamente indicato e considerati gli eventuali effetti soltanto riflessi e non diretti della disapplicazione degli atti di nomina dei capisquadra nei confronti di due lavoratori, , collocato in quiescenza, e , deceduta. CP_12 Persona_1
Sempre in via preliminare il giudice di prime cure dava atto della rinuncia da parte del alla domanda di condanna della società resistente al CP_3
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali conseguenti alle domande proposte e della contumacia di alcune parti ( , Controparte_11
, , , Parte_5 Controparte_13 CP_4 Controparte_14
, e di Controparte_5 CP_10 CP_15 CP_12 4
, , e , quali CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
eredi di ). Persona_1
Nel merito, premetteva che il dipendente di CP_3 CP_2
inquadrato nel livello IV del CCNL “Terziario e Servizi”, aveva dedotto che la società resistente, in quanto società partecipata da ente pubblico (Comune di
Catania), era tenuta ad adottare i criteri e le modalità per il reclutamento del personale in conformità ai principi di cui agli artt. 35, co. 3 e 52 del D.lgs.
165/2001 nonché a rispettare, nel conferimento degli incarichi, i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, e che l'applicazione dell'art. 18 D.L. n.
112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, trovava riscontro nel Regolamento in materia di assunzione del personale, approvato dal Consiglio di amministrazione di in data 26.10.2011. CP_2
Indi, richiamato quanto disposto sulle progressioni di carriera dal predetto
Regolamento, rigettava l'eccezione di inapplicabilità della normativa riguardante le società pubbliche, formulata da alcuni dei controinteressati resistenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_21
), considerato anche che non aveva contrastato quanto
[...] CP_2
allegato da parte ricorrente in ordine alla natura di società partecipata e che non era stato nemmeno prodotto lo statuto della società. Riteneva quindi applicabili l'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e l'art. 18 del D.L. n.112/2008, convertito nella
L. n.133/2008, richiamando sul punto anche un precedente di questa Corte.
Evidenziava poi che il citato Regolamento interno espressamente prevedeva per le progressioni verticali del personale della lo svolgimento di CP_2
una selezione interna tra il personale in servizio e da tale previsione faceva discendere la fondatezza della prima domanda del ricorrente, volta a far valere l'illegittimità della procedura di nomina dei venti capisquadra della società resistente, non avendo quest'ultima né avviato né espletato alcuna selezione interna, né indicato in via preventiva i criteri e i requisiti in forza dei quali era 5
stata effettuata la scelta, essendosi limitata ad asserire ex post di avere operato secondo parametri meritocratici, non meglio esplicitati o comunque dimostrati.
Osservava altresì il primo decidente che aveva prodotto CP_2
soltanto gli elenchi del personale “ausiliari del traffico” relativi agli anni 2010,
2011 e 2012, elementi insufficienti al fine di ritenere espletata una legittima procedura di selezione in difetto di alcun verbale relativo alla costituzione della commissione di valutazione e all'individuazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla selezione e di criteri oggettivi per la verifica degli stessi.
Precisava che dai medesimi ordini di servizio del 13.03.2013, prodotti da con i quali si era provveduto alla nomina dei capisquadra, CP_2
emergeva che l'individuazione dei soggetti promossi era avvenuta in difetto di alcuna procedura selettiva e/o comparativa.
Aggiungeva che, come evidenziato dal ricorrente nelle note depositate il
26.04.2018, difettava il riscontro che la documentazione prodotta dalla società resistente fosse stata posta a fondamento della procedura selettiva oggetto di causa e precisava che, anche a voler ritenere in astratto che tale procedura fosse avvenuta sulla base della predetta documentazione, non sarebbe stata in ogni caso giustificata la nomina dei venti capisquadra individuati in quanto non tutti i nominati si collocavano nelle prime venti posizioni scaturite sulla base del criterio allegato dalla società resistente, ovvero la produttività degli anni 2010,
2011 e 2012. Rilevava infatti che e Controparte_11 Controparte_8
non figuravano negli elenchi del 2011 e del 2012 e che , Parte_7 CP_9
e non figuravano tra i primi venti negli elenchi versati
[...] CP_4
in atti.
Dichiarava pertanto l'illegittimità della progressione, disposta dalla società in violazione dei criteri di trasparenza, imparzialità e buona fede che dovevano conformarne l'attività, essendo stata omessa una regolare selezione interna in violazione del Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione il 6
26.10.2011 e delle disposizioni ivi richiamate, con conseguente invalidità degli atti di conferimento del livello superiore riconosciuto. Precisava altresì che la pur accertata illegittimità della procedura di selezione non comportava di per sé il riconoscimento del diritto alla nomina, non potendo il ricorrente rivendicare un siffatto diritto, quanto piuttosto ed esclusivamente - proprio in ragione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione della società in data 19.11.2012 - l'avvio della procedura e l'espletamento della stessa secondo criteri oggettivi preventivamente individuati e pubblicizzati in conformità ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza. Disponeva quindi la ripetizione della procedura di selezione previa indicazione dei criteri e requisiti di partecipazione.
Rigettava poi l'ulteriore domanda del ricorrente relativa al pagamento delle asserite differenze retributive, in quanto carente di allegazione e prova in ordine all'espletamento di mansioni superiori ovvero di mansioni diverse da quelle della categoria di inquadramento, e quindi inidonea a legittimare sia la superiore pretesa sia la domanda risarcitoria. Precisava inoltre che, anche ad intendere la seconda domanda come risarcitoria della perdita di chance, la stessa doveva in ogni caso ritenersi assorbita dall'accoglimento della domanda principale, costituendo il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle operazioni selettive tutela “reale” del diritto di partecipazione alla selezione, assorbente la pretesa al risarcimento, consistente nell'obbligazione pecuniaria quantificata dal ricorrente in un ammontare forfetario.
Compensava infine le spese di lite in ragione della particolare complessità della fattispecie.
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2022 Parte_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 CP_21 Parte_5 Pt_6
e impugnavano la sentenza. Resistevano al
[...] Parte_7
gravame la società quale incorporante di e Controparte_1 CP_2 7
, proponendo entrambi appello incidentale. Si Controparte_3
costituivano altresì gli appellati , , CP_4 Controparte_5 CP_20
, e , aderendo all'impugnazione
[...] CP_7 Controparte_22
principale. Rimanevano contumaci , CP_9 CP_10 CP_11
, , , ,
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
e gli eredi di , , , Persona_1 CP_16 Controparte_17 CP_18
e .
[...] CP_19
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti principali censurano la sentenza per non avere il Tribunale dichiarato estinto il procedimento ai sensi dell'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concesso.
Ricostruito l'iter del giudizio di primo grado, evidenziano che il primo giudice, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati dal nelle note del 12.02.2020 (i venti capisquadra CP_3
nominati con ordine di servizio del 13.03.2013), assegnando a tal fine termine di 60 giorni, a seguito di numerosi rinvii, con ordinanza dell'8.06.2021 rigettava la preliminare eccezione di estinzione del giudizio per il mancato rispetto del termine perentorio assegnato ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ordinava a di produrre in giudizio gli estremi CP_2
anagrafici di e e assegnava al ricorrente CP_12 Persona_1
ulteriore termine di sessanta giorni per integrare il contraddittorio CP_3
nei confronti di , e degli eredi di Parte_5 CP_20 CP_12
Rilevano che seguivano a tale ordinanza numerosi ulteriori Persona_1
rinvii e concessioni di termini, per notifiche e rinnovazioni di notifiche ai 8
lavoratori, prima di arrivare, dopo la sostituzione del giudice titolare del procedimento, alla decisione della causa. Lamentano che il giudice estensore della sentenza impugnata non ha preso alcuna autonoma posizione sull'eccezione più volte formulata di estinzione del procedimento, limitandosi a riportare, testualmente e per intero, l'ordinanza dell'8 giugno 2021 del giudice precedentemente designato.
Evidenziano che il termine per l'integrazione del contraddittorio, di cui all'art. 102 c.p.c. è: perentorio;
non prorogabile, per costante giurisprudenza, nemmeno su accordo delle parti;
non sanabile per effetto di tardiva costituzione della parte nei cui confronti va integrato il contraddittorio e dettato da ragioni di ordine pubblico processuale, sicché la sua inosservanza è suscettibile di rilievo anche d'ufficio. Precisano che in caso di mancata integrazione del contraddittorio il giudizio si estingue ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. e che tale estinzione, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, opera di diritto.
Assumono che il difensore del ricorrente, a seguito della concessione per la prima volta del termine per l'integrazione del contraddittorio, ha effettuato una notifica parziale e incompleta ed avrebbe dovuto richiedere la documentazione necessaria prima della scadenza di detto termine. Aggiungono che anche il secondo termine, seppure illegittimamente concesso con ordinanza del
7.12.2020, non è stato rispettato e che il difensore del ricorrente avrebbe potuto con l'ordinaria diligenza rinotificare l'atto nei termini sia alla parte CP_20
che a Parte_5
Assumono inoltre che l'omessa notifica nei confronti di e CP_12
degli eredi di non è scusabile, avendo il giudice disposto Persona_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dipendenti della società indicati nelle note depositate il 12.02.2020, e quindi anche nei confronti di e . Precisano altresì che non risulta provato che CP_12 Persona_1
, , e siano CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19 9
gli eredi di in quanto la certificazione anagrafica prodotta è Persona_1
inidonea a dimostrare la loro qualità di eredi e soprattutto a dimostrare che non vi siano altri eredi.
Ribadiscono che il giudice ha consentito la prosecuzione del giudizio e la trattazione della causa in mancanza di alcune parti necessarie, ovvero alcuni dei venti lavoratori oggetto della promozione a caposquadra.
2. Con ulteriore doglianza gli appellanti principali impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la società nel marzo CP_2
2013 fosse una società a capitale pubblico.
Rilevano che: il ricorrente ha dedotto la natura di società partecipata di senza produrre alcun documento al riguardo;
quattro dei CP_2
controinteressati hanno tempestivamente contestato tale natura;
nessuna delle controparti ha contestato una precisa e puntuale allegazione ovvero che “la ha avuto sino al 2013, quale socio unico, la CP_2 Controparte_23
e quindi certamente non un ente pubblico”.
[...]
Assumono che in presenza di tempestiva contestazione della natura di società partecipata di l'onere della prova, in base ai principi ordinari sul CP_2
riparto dell'onere probatorio, ritornava a carico della parte attrice ( CP_3
).
[...]
3. Con ulteriore motivo impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice, richiamando i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 780/2019, ha ritenuto operante il principio secondo cui la regola della concorsualità impedisce “la legittimità dell'attribuzione di un inquadramento superiore - in particolare, a una fascia superiore - al di fuori di una procedura selettiva”.
Ritengono applicabile al caso di specie la disciplina del diritto di lavoro privato, alla luce dell'evoluzione della normativa di riferimento e della sua interpretazione giurisprudenziale, considerati, in particolare, i limiti all'applicazione della disciplina speciale posti dall'art.1, comma 2, d.lgs. 10
165/2001 e il principio generale di rinvio al diritto comune previsto sia per le società pubbliche (artt.1 e 19 del “testo unico” in materia di società partecipate da enti pubblici, d.lgs. 175/2016) che per gli enti pubblici economici (art. 2093
c.c.), con conseguente “stretta” applicazione del diritto speciale.
4. Con il quarto motivo impugnano la sentenza nella parte in cui afferma che il regolamento interno di prevede espressamente per le CP_2
progressioni verticali del personale lo svolgimento di una selezione interna tra il personale in servizio.
Lamentano che il primo giudice ha interpretato erroneamente tale regolamento;
assumono che la società, in caso di progressioni di carriera, si limita a prevedere la possibilità di ricercare tra tutto il personale dipendente le risorse destinate a coprire posti vacanti e che non sussiste alcuna procedimentalizzazione di tale possibilità, né alcun richiamo alle norme previste per il pubblico impiego, in quanto l'obbligo di selezione riguarda esclusivamente le selezioni e non le promozioni. Ritengono quindi che né per disposizione di legge né per previsione regolamentare aveva CP_2
l'obbligo di applicare i principi e le procedure previsti per le procedure concorsuali.
4.1. Contestano altresì il capo della sentenza con cui è stata ritenuta inidonea ai fini probatori la documentazione prodotta da ovvero gli elenchi CP_2
del personale - “ausiliari del traffico” - relativi agli anni 2010, 2011 e 2012.
Lamentano che il giudice ha ritenuto tempestive le contestazioni mosse sul punto dal ricorrente nelle note del 2.04.2018, a distanza di due anni dalla prima udienza, ed eccepiscono che dalla documentazione prodotta dalla società risulta che tutto il personale è stato comparato e scelto in base ai criteri di produttività, legati alla presenza effettiva in servizio.
Precisano ancora che, in ogni caso, l'inosservanza del regolamento non potrebbe mai dar luogo alla nullità degli atti di inquadramento del personale, 11
ma eventualmente a una responsabilità risarcitoria nei confronti dei soggetti che provino di essere stati ingiustamente pretermessi.
5. Con l'ultimo motivo impugnano infine il capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio.
Chiedono pertanto alla Corte: in via principale, di dichiarare l'avvenuta estinzione di diritto del procedimento iscritto al n. 3385/2015 R.G. del
Tribunale di Catania, Sezione Lavoro;
in subordine, di rigettare la domanda proposta da nella parte in cui chiede di “annullare e/o Controparte_3
dichiarare nulli, o in subordine dichiarare inefficaci e comunque disapplicare gli atti di nomina dei capisquadra sopra indicati”, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
6. I lavoratori , , , CP_4 Controparte_5 CP_20 CP_7
e , nel costituirsi in appello, dichiarano di aderire alle
[...] Controparte_8
deduzioni, eccezioni e richieste formulate dagli appellanti principali ed eccepiscono l'inammissibilità dell'appello incidentale dell Controparte_1
essendo sorto l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva non dalla proposizione dell'appello in via principale ma dalla stessa sentenza impugnata.
Chiedono quindi alla Corte di accogliere l'appello principale e rigettare quello incidentale proposto dalla società appellata, con condanna alle spese del grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
7. premesso di aver incorporato dal 28.06.2021 Controparte_1 CP_2
deduce di aver provveduto, a seguito della pubblicazione della sentenza
[...]
appellata, a reinquadrare nel minor livello (IV) tutti i soggetti ancora dipendenti che erano stati destinatari dell'attribuzione del III livello e delle mansioni di caposquadra, con i quali sono stati stipulati verbali di conciliazione che danno atto di tale reinquadramento, essendo anche mutato l'assetto organizzativo della società rispetto al momento della costituzione nel giudizio di primo grado 12
ed essendo nato un nuovo soggetto giuridico ( . Allega quindi Controparte_1
la carenza di interesse alla riforma dei capi di sentenza sull'annullamento della procedura e alla ricostituzione della situazione ex ante l'emanazione della sentenza impugnata, non essendo più necessaria la figura dei capisquadra nel mutato assetto organizzativo e precisa che per tale motivo la società non ha proposto appello principale, essendo la stessa risultata per il resto vittoriosa in primo grado. Evidenzia inoltre che sul rigetto della domanda relativa al riconoscimento dell'inquadramento superiore e delle asserite differenze retributive si è formato il giudicato.
7.1 In via incidentale impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto la ripetizione della procedura selettiva di nomina dei venti capisquadra secondo criteri oggettivi preventivamente individuati e pubblicizzati, lamentando il vizio di ultrapetizione e la violazione dell'art.112 c.p.c.
Evidenzia al riguardo che la domanda di ripetizione della procedura selettiva non è mai stata formulata in primo grado. Assume che il giudice avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l'illegittimità della procedura di nomina dei capisquadra disposta da senza statuire in merito alla rinnovazione della stessa. CP_2
7.2 Impugna altresì il capo della sentenza con cui il Tribunale ha disposto la ripetizione della procedura previa individuazione dei criteri e dei requisiti di partecipazione, lamentando la violazione, oltre che dell'art. 112 c.p.c., anche degli artt. 1 e 19 d.lgs. n.175/2016, 18 d.l. n. 112/2008, 2082 c.c. e 41 Cost.
Rileva che la società partecipata, in base al quadro normativo richiamato, gode di ampia discrezionalità riguardo alle modalità di selezione del personale, limitata dal rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e che non si può imporre alla società il rinnovo della procedura illegittima, dovendosi piuttosto consentire alla stessa, a fronte dell'annullamento della procedura selettiva, di scegliere se e come provvedere alla copertura di eventuali fabbisogni e di decidere in ordine alla necessità o meno di rinnovarla. 13
Ribadisce che la rinnovazione interesserebbe la copertura di posizioni non più ricoperte, in quanto alcuni dei capisquadra sono stati assegnati a mansioni diverse a seguito di progressioni di carriera, altri sono stati collocati in quiescenza e altri ancora sono deceduti, sicché ripetere la procedura selettiva comporterebbe un aumento del costo del personale, in violazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 175/2016.
Chiede pertanto alla Corte di: rigettare l'appello principale;
riformare, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado elidendo ogni statuizione sull'obbligo di ripetere la procedura selettiva e dichiarando che il
Tribunale avrebbe dovuto limitarsi alla declaratoria di illegittimità della stessa e all'annullamento delle nomine dei venti capisquadra;
condannare i soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
8. L'appellato con la memoria difensiva resiste Controparte_3
all'appello principale e all'appello incidentale della società e Controparte_1
in via incidentale chiede a propria volta la riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che l'accertata illegittimità della procedura di selezione non comportasse di per sé il riconoscimento del diritto alla nomina e nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria da perdita di chance, ritenendola assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
8.1 Precisa altresì di proporre appello incidentale a seguito dell'appello incidentale proposto dall' in quanto l'accoglimento di Controparte_1
quest'ultimo con il mancato rinnovo della procedura selettiva priverebbe il di ogni tutela e risarcimento, sia “reale” che pecuniaria. CP_3
8.2 Censura anche la sentenza nella parte in cui “dichiara illegittima la procedura di selezione avviata dalla società resistente”, non avendo mai formulato tale richiesta in primo grado.
Ribadisce le richieste formulate nel precedente giudizio, chiedendo anche in questo grado di accertare la responsabilità contrattuale, o in subordine 14
extracontrattuale, di per aver proceduto alla nomina di venti Controparte_1
capisquadra tra il personale dipendente senza preventiva selezione interna, in violazione del regolamento interno in materia di assunzione del personale, approvato dalla società il 26.10.2011, del d.lgs. 165/2001, degli artt. 1218 e
2094 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, di condannare la società al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, inclusi quelli per perdita di chance, quantificati in euro 10.000,00 o, in subordine, determinati ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
Chiede, quindi, alla Corte di rigettare l'appello principale e l'appello incidentale di e, in accoglimento dell'appello incidentale, Controparte_1
dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine extracontrattuale, della società, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
9. Preliminarmente in rito va rigettata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello principale, sollevata da con le ultime note cartolari per non avere gli appellanti Controparte_3
effettuato immediatamente la notificazione ex art. 143 c.p.c. nei confronti di
(non essendo andata a buon fine la prima, del 5.10.2022), CP_17
anziché attendere l'udienza del 24.1.2023 al fine di chiedere l'autorizzazione alla Corte e per essere stata eseguita la notifica nei confronti di , CP_19
con consegna a mani di persona diversa dal destinatario solo dopo l'ordine del giudice, pur risultando l'irreperibilità del destinatario dalla CAD della prima notifica eseguita ex art. 140 c.p.c.
Va richiamato il principio affermato da Cass. L. n. 20501/2015 (e prima dalle
SS.UU. n. 14124/2010 ) secondo cui “Nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell'impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato 15
il perfezionamento), si applica l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio”.
La difesa degli appellanti principali, alla prima udienza, ha chiesto il termine per rinotificare l'atto di appello e il decreto di fissazione dell'udienza a
, risultato irreperibile nel luogo di residenza risultante dal Controparte_17
certificato anagrafico.
In ossequio al principio sopra affermato, questa Corte, ritenuta l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione, ha concesso termine perentorio per rinnovare la notifica dell'atto di appello sia a Controparte_17
che a , rilevando d'ufficio che non risultava il perfezionamento CP_19
della notifica tempestivamente effettuata a mezzo posta nei confronti dello stesso.
La difesa degli appellanti ha adempiuto all'ordine di rinnovazione della notifica nel termine perentorio assegnato dal giudice, così sanando i vizi con effetto ex tunc.
10. Appare opportuno poi esaminare in via prioritaria il primo motivo di appello, in quanto il suo accoglimento è idoneo ad assorbire ogni ulteriore questione sia preliminare di rito che nel merito, sollevata dalle parti.
Va premesso in fatto che , pur formulando espressa Controparte_3
domanda di annullamento degli atti di nomina dei 20 caposquadra disposti da
(ora nell'aprile 2003, allegando, quale vizio CP_2 Controparte_1
degli atti impugnati, che la società datrice di lavoro aveva provveduto a dette nomine in violazione del Regolamento adottato in materia di assunzione del personale, il quale avrebbe imposto di procedere con selezione interna, ha 16
notificato il ricorso introduttivo di primo grado (depositato l'1.4.2015) solo al datore di lavoro. Solo all'udienza del 7.11.2019 è stata sollevata la questione relativa all'integrità del contraddittorio, con conseguente richiesta del ricorrente di concessione di un termine per il deposito di note scritte. In dette note il ricorrente ha dato atto del fatto che effettivamente l'accoglimento delle domande da lui proposte avrebbe prodotto effetti nella sfera giuridica di soggetti non evocati in giudizio e da ritenersi controinteressati sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità da lui richiamata in tema di riformulazione di graduatorie, e pertanto litisconsorti necessari, e all'udienza successiva (del 5.3.2020) ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei 20 capisquadra, ma il giudice, su istanza congiunta dei procuratori, ha concesso invece un breve rinvio per tentativo di conciliazione al 30.3.2020. Tale udienza, tuttavia, a causa dell'emergenza pandemica da
Covid-19 è stata rinviata al 28.5.2020 con disposizione di trattazione cartolare, all'esito della quale il giudice ha finalmente assegnato il termine di 60 giorni per integrare il contraddittorio nei confronti di tutti e 20 i soggetti indicati dallo stesso ricorrente nelle note autorizzate del 12.2.2020.
Alla successiva udienza del 5.10.2020, però, la difesa del ricorrente ha dato atto del fatto che la notifica era stata eseguita soltanto nei confronti di quattro dei venti controinteressati, non essendo andata a buon fine la notifica tentata per gli altri sedici sul posto di lavoro e per tale ragione ha chiesto di “ordinare a la produzione in giudizio del luogo di residenza” dei predetti. Il CP_2
giudice, nulla osservando la parte datoriale, ha assegnato un termine alla società per depositare l'elenco con gli indirizzi di residenza e ha rinviato all'udienza del 5.11.2020 per i provvedimenti relativi all'integrazione del contraddittorio.
E tuttavia al riguardo deve osservarsi che, non solo l'elenco dei dipendenti nominati capisquadra in virtù degli ordini di servizio prodotti dalla società era già a conoscenza del come si evince dalle note depositate in data CP_3 17
26.4.2018 e in data 13.2.2020, nelle quali riporta egli stesso tale elenco nominativo altresì affermando: “E' dunque evidente che la necessità di integrare il contraddittorio emerge a seguito dell'attività difensiva della resistente, che solo nel presente giudizio la ha prodotto gli ordini CP_2
di servizio di nomina dei 20 capisquadra”; ma oltretutto all'udienza appositamente fissata per i provvedimenti inerenti l'integrazione del contraddittorio le parti non sono comparse e, per quel che qui rileva, non è comparsa la parte ricorrente, che era quella interessata e onerata di procedere all'integrazione del contraddittorio necessario.
Risulta evidente che il difetto di integrità del contraddittorio emergeva immediatamente dagli atti processuali e precisamente dalla domanda di annullamento delle nomine proposta dal ricorrente e anche i litisconsorti pretermessi erano già individuati nei venti capisquadra destinatari degli ordini di servizio, prodotti dalla società, con i quali si era proceduto alla loro nomina.
Era onere del ricorrente, interessato ad evitare l'estinzione del giudizio, procedere alla notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concesso dal giudice, previa corretta individuazione della residenza o del domicilio dei soggetti da chiamare in giudizio, non potendo egli pretendere che fosse la controparte a fornirgli gli indirizzi.
L'integrazione del contraddittorio disposta "iussu iudicis" per ragioni di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice (Cass. 5628/2014), a pena di estinzione del procedimento. Benché infatti l'art. 102 co. 2 c.p.c. non contempli le conseguenze del mancato rispetto del termine, limitandosi a prevederne la perentorietà, soccorre sul punto l'art. 307 comma 3 c.p.c., che prevede espressamente l'estinzione del giudizio quando la parte cui spetta integrare il contraddittorio non vi abbia provveduto entro il termine perentorio assegnato (che non deve essere inferiore a un mese, 18
né superiore a tre, sicché appare infondata la reiterata doglianza del CP_3
il quale riferisce di avere fatto presente fin dal primo grado che il termine di 60 giorni non era sufficiente per adempiere all'ordine di integrazione).
Va poi richiamato il principio espresso da Cass. 6982/2016 (e ribadito da
Cass. 28298/2021 e Cass. 10142/2022), secondo cui “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art.
153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato”. Nel caso di specie invece il ricorrente ha ritenuto, per sua scelta, di notificare il ricorso presso il domicilio individuato nel luogo di lavoro dei litisconsorti, ove l'ufficiale giudiziario ha potuto eseguire la notifica solo nei confronti dei quattro capisquadra ivi rinvenuti, non potendo consegnare l'atto a quelli non rinvenuti, come chiarito nella relata ove ha richiamato principi di tutela della privacy dei destinatari.
Non poteva quindi il ricorrente chiedere la concessione di un nuovo termine per notificare l'atto integrativo ai litisconsorti non tempestivamente raggiunti dalla prima notifica dopo la scadenza di quello “perentorio” concesso, in quanto avrebbe dovuto attivarsi in tal senso prima della scadenza;
e anche in tal caso avrebbe dovuto allegare l'incolpevolezza della mancata conoscenza della residenza dei colleghi di lavoro destinatari dell'ordine di integrazione e le 19
ragioni per le quali non potesse procurarsi gli indirizzi di residenza mediante un semplice accesso agli uffici di anagrafe.
La diligenza richiesta dalla richiamata pronuncia di legittimità - al fine di evitare l'aggiramento della natura perentoria del termine previsto dall'art. 102 co. 2 c.p.c. attraverso l'incondizionata concessione di una “proroga” dello stesso - non avrebbe potuto tuttavia essere nemmeno impiegata nel caso in esame, per fatto esclusivamente imputabile al ricorrente, il quale, pur essendo stato l'ordine di integrazione emesso all'esito dell'udienza cartolare del
28.5.2020 (comunicata nella stessa data ai difensori), ha atteso la scadenza del
60° giorno per eseguire la notificazione.
Ribadendo lo stesso principio sopra enunciato, anche Cass. n. 31438/2023 ha affermato: “Per altro verso, in caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata
a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente, il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. qualora non sia possibile una semplice e ragionevolmente tempestiva effettuazione della nuova notifica per
l'esigenza di rispettare un termine in favore del destinatario dell'atto (Sez. 3, n.
10142 del 29 marzo 2022).
4.d) A tale proposito, la giurisprudenza di questa
Corte ha condivisibilmente affermato che il richiedente ha la facoltà e l'onere
- anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del 20
procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Sez. U, n.
14594 del 15 luglio 2016; Sez. 6-1, n. 17864 del19 luglio 2017)”.
Il pertanto, è stato negligente nel non individuare, CP_3
tempestivamente e autonomamente, come era suo onere fare, gli indirizzi di residenza o di domicilio dei litisconsorti necessari: come chiarito da Cass. n.
18441/2023 – che si pone dichiaratamente sul solco delle già citate Cass. n.
6982/2016 e n. 29298/2921 – “Il termine, infatti, si intende concesso “… non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28223 del 26/11/2008, Rv. 605785; conf.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20000 del 14/10/2005, Rv. 583661)”: poiché nel caso di specie la parte ricorrente non ha dedotto, né documentato, alcun fatto a sé non imputabile che le impedisse di conoscere i luoghi di residenza dei litisconsorti necessari, ma si è limitata a pretendere che gli stessi fossero forniti dalla società datrice di lavoro, “non [era] possibile concedere alcun ulteriore differimento per consentire alla stessa di provvedere all'incombente non integralmente eseguito nel termine all'uopo concessole” (così ancora Cass.
18441/2023). Ancora, il è stato negligente anche nell'attivarsi per CP_3
eseguire la notifica solo in prossimità della scadenza del termine perentorio, pur dovendo notificare l'atto di integrazione a venti soggetti diversi e ben potendo ipotizzarsi, secondo la comune esperienza e la dovuta diligenza, l'esito negativo del procedimento notificatorio rispetto ad alcuno di essi, come di fatto
è avvenuto, non essendo stati 16 dei destinatari rinvenuti presso il luogo di lavoro ove la notifica veniva tentata. Inoltre, avendo atteso la scadenza del 21
termine per procedere alla notifica, il non ha nemmeno potuto CP_3
chiedere tempestivamente la rimessione in termini e non avendo svolto le doverose indagini per conoscere l'indirizzo di residenza dei destinatari, non ha potuto nemmeno riprendere immediatamente (o comunque entro un tempo ragionevole) il procedimento notificatorio al fine di salvaguardarne la tempestività e conseguirne la produzione degli effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento. Invece il ha atteso oltre due mesi CP_3
dall'esito negativo della notifica, per chiedere solo all'udienza del 5.10.2020, a termine perentorio ampiamente scaduto, che fosse ordinato alla società datrice di lavoro di depositare l'elenco dei venti capisquadra completo dei loro indirizzi di residenza e, dopo essersi astenuto dal comparire alla successiva udienza del 5.11.2020, solo all'udienza del 7.12.2020 ha chiesto la concessione di un nuovo termine per rinnovare la notificazione, termine che veniva concesso.
Non avrebbe potuto, tuttavia, il primo giudice assegnare tale secondo termine dopo oltre quattro mesi dalla scadenza di quello perentorio già concesso con l'ordinanza del 28.5.2020; avrebbe invece dovuto dare atto dell'effetto automatico dell'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Peraltro l'estinzione è stata immediatamente eccepita dai controinteressati che si sono costituiti in giudizio dopo essere stati raggiunti dalla notifica del ricorso eseguita in parziale adempimento del secondo termine (mentre la notifica non era stata nemmeno tentata nei confronti di due dei capisquadra, sul presupposto che poiché uno era deceduto e l'altro andato in pensione, gli eredi nel primo caso e lo stesso pensionato nel secondo non avrebbero avuto interesse a partecipare al giudizio;
e anche questa volta, poi, il giudice concedeva un nuovo termine “perentorio” - il terzo - per completare la notifica).
Al cospetto di questi elementi, il Tribunale non avrebbe mai potuto concedere al ricorrente né il secondo né il terzo termine perentorio, essendosi 22
prodotto all'avvenuta consumazione del primo, imputabile allo stesso notificante, l'effetto estintivo del processo.
11. L'accoglimento del primo motivo comporta la riforma della sentenza impugnata e la dichiarazione di estinzione del primo grado di giudizio, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
12. Le spese processuali di entrambi i gradi tra gli appellanti principali e seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di Controparte_3
quest'ultimo come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, del numero delle parti e della contumacia di in primo grado. Parte_5
Le spese processuali del presente grado tra il e gli appellati CP_3 [...]
, , e CP_4 Controparte_5 CP_20 CP_7 Controparte_8
vanno invece compensate, non avendo i predetti appellati proposto impugnazione incidentale.
Le spese processuali di entrambi i gradi vanno integralmente compensate tra la società oggi appellata/appellante incidentale e tutte le altri parti processuali, anche tenuto conto della tesi difensiva sostenuta in ordine all'eccezione di estinzione.
Nulla va disposto sulle spese processuali per le parti appellate contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'estinzione del procedimento introdotto da avanti al Tribunale di Catania e iscritto al Controparte_3
n. 3385/2025 RG.
Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_3
giudizio di primo grado in favore di , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e , che Parte_3 CP_21 Parte_6 Parte_7 23
liquida in € 8.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e
IVA; condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_3
presente grado in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] CP_21 Parte_5 Parte_6 Parte_7
che liquida in € 14.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali
[...]
(15%), CPA e IVA;
compensa le spese processuali del presente grado tra Controparte_3
e gli appellati , , , CP_4 Controparte_5 CP_20 CP_7
e ; Controparte_8
compensa le spese processuali di entrambi i gradi tra quale Controparte_1
incorporante di e tutte le altre parti processuali;
CP_2
nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa LV TE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa LV TE Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 871/2022 R.G. promossa
DA
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), C.F._2 Parte_3
( , ( ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
), Parte_5 C.F._5 Parte_6
( ) e C.F._6 Parte_7
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Palma Balsamo C.F._7
Appellanti - Appellati incidentali
CONTRO quale società incorporante di Controparte_1 CP_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dall' avv. Marco Cuttone
Appellata - Appellante incidentale
, rappresentato e Controparte_3 C.F._8
difeso dall'avv. Michele Bartoli 2
Appellato - Appellante incidentale
E NEI CONFRONTI DI
( ), CP_4 C.F._9 CP_5
( ,
[...] C.F._10 CP_6
( ), ( ) e C.F._11 CP_7 C.F._12
( , rappresentati e difesi Controparte_8 C.F._13
dall'avv. Palma Balsamo
Appellati
( CP_9 C.F._14
) CP_10 C.F._15
( ) Controparte_11 C.F._16
( ) CP_12 C.F._17
( ) Controparte_13 C.F._18
( ) Controparte_14 C.F._19
) CP_15 C.F._20
, , CP_16 Controparte_17 CP_18
e , quali eredi di
[...] CP_19 Persona_1
( ) C.F._21
Appellati- contumaci
OGGETTO: mancato adempimento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine concesso - progressioni di carriera dipendenti società partecipate - risarcimento danni da mancata attribuzione di mansioni di livello superiore a seguito di procedura di nomina
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1638 del 3.05.2022 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Controparte_3
nei confronti della nonché - a seguito della disposta integrazione CP_2 3
del contraddittorio - nei confronti degli odierni appellanti/appellati generalizzati in epigrafe e, per l'effetto, dichiarava illegittima la procedura di selezione di venti capisquadra con inquadramento nel livello III del CCNL
“Terziario e Servizi” avviata dalla società resistente a seguito di delibera del
Consiglio di amministrazione del 19.11.2012 (e degli atti di nomina conseguenti), disponendone la ripetizione previa individuazione dei criteri e dei requisiti di partecipazione.
Il Tribunale, preliminarmente, richiamava, condividendoli, i provvedimenti interinali emessi in corso di causa dal giudice precedentemente designato, in particolare l'ordinanza dell'8 giugno 2021 che aveva rigettato l'eccezione di estinzione del giudizio per mancato adempimento, nel termine perentorio assegnato, dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei dipendenti della società resistente nominati capisquadra e individuati nelle note dal ricorrente depositate il 12.02.2020 - ordine disposto con ordinanza del
28.05.2020 - e concesso ulteriore termine ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti la cui notifica non si era perfezionata, ritenendo scusabili gli errori in cui era incorso il ricorrente atteso che, nonostante l'indicazione errata delle generalità di una parte ( ), CP_20
l'indirizzo della stessa risultava in ogni caso correttamente indicato e considerati gli eventuali effetti soltanto riflessi e non diretti della disapplicazione degli atti di nomina dei capisquadra nei confronti di due lavoratori, , collocato in quiescenza, e , deceduta. CP_12 Persona_1
Sempre in via preliminare il giudice di prime cure dava atto della rinuncia da parte del alla domanda di condanna della società resistente al CP_3
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali conseguenti alle domande proposte e della contumacia di alcune parti ( , Controparte_11
, , , Parte_5 Controparte_13 CP_4 Controparte_14
, e di Controparte_5 CP_10 CP_15 CP_12 4
, , e , quali CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19
eredi di ). Persona_1
Nel merito, premetteva che il dipendente di CP_3 CP_2
inquadrato nel livello IV del CCNL “Terziario e Servizi”, aveva dedotto che la società resistente, in quanto società partecipata da ente pubblico (Comune di
Catania), era tenuta ad adottare i criteri e le modalità per il reclutamento del personale in conformità ai principi di cui agli artt. 35, co. 3 e 52 del D.lgs.
165/2001 nonché a rispettare, nel conferimento degli incarichi, i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, e che l'applicazione dell'art. 18 D.L. n.
112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, trovava riscontro nel Regolamento in materia di assunzione del personale, approvato dal Consiglio di amministrazione di in data 26.10.2011. CP_2
Indi, richiamato quanto disposto sulle progressioni di carriera dal predetto
Regolamento, rigettava l'eccezione di inapplicabilità della normativa riguardante le società pubbliche, formulata da alcuni dei controinteressati resistenti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_21
), considerato anche che non aveva contrastato quanto
[...] CP_2
allegato da parte ricorrente in ordine alla natura di società partecipata e che non era stato nemmeno prodotto lo statuto della società. Riteneva quindi applicabili l'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e l'art. 18 del D.L. n.112/2008, convertito nella
L. n.133/2008, richiamando sul punto anche un precedente di questa Corte.
Evidenziava poi che il citato Regolamento interno espressamente prevedeva per le progressioni verticali del personale della lo svolgimento di CP_2
una selezione interna tra il personale in servizio e da tale previsione faceva discendere la fondatezza della prima domanda del ricorrente, volta a far valere l'illegittimità della procedura di nomina dei venti capisquadra della società resistente, non avendo quest'ultima né avviato né espletato alcuna selezione interna, né indicato in via preventiva i criteri e i requisiti in forza dei quali era 5
stata effettuata la scelta, essendosi limitata ad asserire ex post di avere operato secondo parametri meritocratici, non meglio esplicitati o comunque dimostrati.
Osservava altresì il primo decidente che aveva prodotto CP_2
soltanto gli elenchi del personale “ausiliari del traffico” relativi agli anni 2010,
2011 e 2012, elementi insufficienti al fine di ritenere espletata una legittima procedura di selezione in difetto di alcun verbale relativo alla costituzione della commissione di valutazione e all'individuazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla selezione e di criteri oggettivi per la verifica degli stessi.
Precisava che dai medesimi ordini di servizio del 13.03.2013, prodotti da con i quali si era provveduto alla nomina dei capisquadra, CP_2
emergeva che l'individuazione dei soggetti promossi era avvenuta in difetto di alcuna procedura selettiva e/o comparativa.
Aggiungeva che, come evidenziato dal ricorrente nelle note depositate il
26.04.2018, difettava il riscontro che la documentazione prodotta dalla società resistente fosse stata posta a fondamento della procedura selettiva oggetto di causa e precisava che, anche a voler ritenere in astratto che tale procedura fosse avvenuta sulla base della predetta documentazione, non sarebbe stata in ogni caso giustificata la nomina dei venti capisquadra individuati in quanto non tutti i nominati si collocavano nelle prime venti posizioni scaturite sulla base del criterio allegato dalla società resistente, ovvero la produttività degli anni 2010,
2011 e 2012. Rilevava infatti che e Controparte_11 Controparte_8
non figuravano negli elenchi del 2011 e del 2012 e che , Parte_7 CP_9
e non figuravano tra i primi venti negli elenchi versati
[...] CP_4
in atti.
Dichiarava pertanto l'illegittimità della progressione, disposta dalla società in violazione dei criteri di trasparenza, imparzialità e buona fede che dovevano conformarne l'attività, essendo stata omessa una regolare selezione interna in violazione del Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione il 6
26.10.2011 e delle disposizioni ivi richiamate, con conseguente invalidità degli atti di conferimento del livello superiore riconosciuto. Precisava altresì che la pur accertata illegittimità della procedura di selezione non comportava di per sé il riconoscimento del diritto alla nomina, non potendo il ricorrente rivendicare un siffatto diritto, quanto piuttosto ed esclusivamente - proprio in ragione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione della società in data 19.11.2012 - l'avvio della procedura e l'espletamento della stessa secondo criteri oggettivi preventivamente individuati e pubblicizzati in conformità ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza. Disponeva quindi la ripetizione della procedura di selezione previa indicazione dei criteri e requisiti di partecipazione.
Rigettava poi l'ulteriore domanda del ricorrente relativa al pagamento delle asserite differenze retributive, in quanto carente di allegazione e prova in ordine all'espletamento di mansioni superiori ovvero di mansioni diverse da quelle della categoria di inquadramento, e quindi inidonea a legittimare sia la superiore pretesa sia la domanda risarcitoria. Precisava inoltre che, anche ad intendere la seconda domanda come risarcitoria della perdita di chance, la stessa doveva in ogni caso ritenersi assorbita dall'accoglimento della domanda principale, costituendo il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle operazioni selettive tutela “reale” del diritto di partecipazione alla selezione, assorbente la pretesa al risarcimento, consistente nell'obbligazione pecuniaria quantificata dal ricorrente in un ammontare forfetario.
Compensava infine le spese di lite in ragione della particolare complessità della fattispecie.
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2022 Parte_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 CP_21 Parte_5 Pt_6
e impugnavano la sentenza. Resistevano al
[...] Parte_7
gravame la società quale incorporante di e Controparte_1 CP_2 7
, proponendo entrambi appello incidentale. Si Controparte_3
costituivano altresì gli appellati , , CP_4 Controparte_5 CP_20
, e , aderendo all'impugnazione
[...] CP_7 Controparte_22
principale. Rimanevano contumaci , CP_9 CP_10 CP_11
, , , ,
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
e gli eredi di , , , Persona_1 CP_16 Controparte_17 CP_18
e .
[...] CP_19
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame gli appellanti principali censurano la sentenza per non avere il Tribunale dichiarato estinto il procedimento ai sensi dell'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concesso.
Ricostruito l'iter del giudizio di primo grado, evidenziano che il primo giudice, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati dal nelle note del 12.02.2020 (i venti capisquadra CP_3
nominati con ordine di servizio del 13.03.2013), assegnando a tal fine termine di 60 giorni, a seguito di numerosi rinvii, con ordinanza dell'8.06.2021 rigettava la preliminare eccezione di estinzione del giudizio per il mancato rispetto del termine perentorio assegnato ai fini dell'integrazione del contraddittorio, ordinava a di produrre in giudizio gli estremi CP_2
anagrafici di e e assegnava al ricorrente CP_12 Persona_1
ulteriore termine di sessanta giorni per integrare il contraddittorio CP_3
nei confronti di , e degli eredi di Parte_5 CP_20 CP_12
Rilevano che seguivano a tale ordinanza numerosi ulteriori Persona_1
rinvii e concessioni di termini, per notifiche e rinnovazioni di notifiche ai 8
lavoratori, prima di arrivare, dopo la sostituzione del giudice titolare del procedimento, alla decisione della causa. Lamentano che il giudice estensore della sentenza impugnata non ha preso alcuna autonoma posizione sull'eccezione più volte formulata di estinzione del procedimento, limitandosi a riportare, testualmente e per intero, l'ordinanza dell'8 giugno 2021 del giudice precedentemente designato.
Evidenziano che il termine per l'integrazione del contraddittorio, di cui all'art. 102 c.p.c. è: perentorio;
non prorogabile, per costante giurisprudenza, nemmeno su accordo delle parti;
non sanabile per effetto di tardiva costituzione della parte nei cui confronti va integrato il contraddittorio e dettato da ragioni di ordine pubblico processuale, sicché la sua inosservanza è suscettibile di rilievo anche d'ufficio. Precisano che in caso di mancata integrazione del contraddittorio il giudizio si estingue ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. e che tale estinzione, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, opera di diritto.
Assumono che il difensore del ricorrente, a seguito della concessione per la prima volta del termine per l'integrazione del contraddittorio, ha effettuato una notifica parziale e incompleta ed avrebbe dovuto richiedere la documentazione necessaria prima della scadenza di detto termine. Aggiungono che anche il secondo termine, seppure illegittimamente concesso con ordinanza del
7.12.2020, non è stato rispettato e che il difensore del ricorrente avrebbe potuto con l'ordinaria diligenza rinotificare l'atto nei termini sia alla parte CP_20
che a Parte_5
Assumono inoltre che l'omessa notifica nei confronti di e CP_12
degli eredi di non è scusabile, avendo il giudice disposto Persona_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dipendenti della società indicati nelle note depositate il 12.02.2020, e quindi anche nei confronti di e . Precisano altresì che non risulta provato che CP_12 Persona_1
, , e siano CP_16 Controparte_17 Controparte_18 CP_19 9
gli eredi di in quanto la certificazione anagrafica prodotta è Persona_1
inidonea a dimostrare la loro qualità di eredi e soprattutto a dimostrare che non vi siano altri eredi.
Ribadiscono che il giudice ha consentito la prosecuzione del giudizio e la trattazione della causa in mancanza di alcune parti necessarie, ovvero alcuni dei venti lavoratori oggetto della promozione a caposquadra.
2. Con ulteriore doglianza gli appellanti principali impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la società nel marzo CP_2
2013 fosse una società a capitale pubblico.
Rilevano che: il ricorrente ha dedotto la natura di società partecipata di senza produrre alcun documento al riguardo;
quattro dei CP_2
controinteressati hanno tempestivamente contestato tale natura;
nessuna delle controparti ha contestato una precisa e puntuale allegazione ovvero che “la ha avuto sino al 2013, quale socio unico, la CP_2 Controparte_23
e quindi certamente non un ente pubblico”.
[...]
Assumono che in presenza di tempestiva contestazione della natura di società partecipata di l'onere della prova, in base ai principi ordinari sul CP_2
riparto dell'onere probatorio, ritornava a carico della parte attrice ( CP_3
).
[...]
3. Con ulteriore motivo impugnano la sentenza nella parte in cui il giudice, richiamando i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 780/2019, ha ritenuto operante il principio secondo cui la regola della concorsualità impedisce “la legittimità dell'attribuzione di un inquadramento superiore - in particolare, a una fascia superiore - al di fuori di una procedura selettiva”.
Ritengono applicabile al caso di specie la disciplina del diritto di lavoro privato, alla luce dell'evoluzione della normativa di riferimento e della sua interpretazione giurisprudenziale, considerati, in particolare, i limiti all'applicazione della disciplina speciale posti dall'art.1, comma 2, d.lgs. 10
165/2001 e il principio generale di rinvio al diritto comune previsto sia per le società pubbliche (artt.1 e 19 del “testo unico” in materia di società partecipate da enti pubblici, d.lgs. 175/2016) che per gli enti pubblici economici (art. 2093
c.c.), con conseguente “stretta” applicazione del diritto speciale.
4. Con il quarto motivo impugnano la sentenza nella parte in cui afferma che il regolamento interno di prevede espressamente per le CP_2
progressioni verticali del personale lo svolgimento di una selezione interna tra il personale in servizio.
Lamentano che il primo giudice ha interpretato erroneamente tale regolamento;
assumono che la società, in caso di progressioni di carriera, si limita a prevedere la possibilità di ricercare tra tutto il personale dipendente le risorse destinate a coprire posti vacanti e che non sussiste alcuna procedimentalizzazione di tale possibilità, né alcun richiamo alle norme previste per il pubblico impiego, in quanto l'obbligo di selezione riguarda esclusivamente le selezioni e non le promozioni. Ritengono quindi che né per disposizione di legge né per previsione regolamentare aveva CP_2
l'obbligo di applicare i principi e le procedure previsti per le procedure concorsuali.
4.1. Contestano altresì il capo della sentenza con cui è stata ritenuta inidonea ai fini probatori la documentazione prodotta da ovvero gli elenchi CP_2
del personale - “ausiliari del traffico” - relativi agli anni 2010, 2011 e 2012.
Lamentano che il giudice ha ritenuto tempestive le contestazioni mosse sul punto dal ricorrente nelle note del 2.04.2018, a distanza di due anni dalla prima udienza, ed eccepiscono che dalla documentazione prodotta dalla società risulta che tutto il personale è stato comparato e scelto in base ai criteri di produttività, legati alla presenza effettiva in servizio.
Precisano ancora che, in ogni caso, l'inosservanza del regolamento non potrebbe mai dar luogo alla nullità degli atti di inquadramento del personale, 11
ma eventualmente a una responsabilità risarcitoria nei confronti dei soggetti che provino di essere stati ingiustamente pretermessi.
5. Con l'ultimo motivo impugnano infine il capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio.
Chiedono pertanto alla Corte: in via principale, di dichiarare l'avvenuta estinzione di diritto del procedimento iscritto al n. 3385/2015 R.G. del
Tribunale di Catania, Sezione Lavoro;
in subordine, di rigettare la domanda proposta da nella parte in cui chiede di “annullare e/o Controparte_3
dichiarare nulli, o in subordine dichiarare inefficaci e comunque disapplicare gli atti di nomina dei capisquadra sopra indicati”, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
6. I lavoratori , , , CP_4 Controparte_5 CP_20 CP_7
e , nel costituirsi in appello, dichiarano di aderire alle
[...] Controparte_8
deduzioni, eccezioni e richieste formulate dagli appellanti principali ed eccepiscono l'inammissibilità dell'appello incidentale dell Controparte_1
essendo sorto l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva non dalla proposizione dell'appello in via principale ma dalla stessa sentenza impugnata.
Chiedono quindi alla Corte di accogliere l'appello principale e rigettare quello incidentale proposto dalla società appellata, con condanna alle spese del grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
7. premesso di aver incorporato dal 28.06.2021 Controparte_1 CP_2
deduce di aver provveduto, a seguito della pubblicazione della sentenza
[...]
appellata, a reinquadrare nel minor livello (IV) tutti i soggetti ancora dipendenti che erano stati destinatari dell'attribuzione del III livello e delle mansioni di caposquadra, con i quali sono stati stipulati verbali di conciliazione che danno atto di tale reinquadramento, essendo anche mutato l'assetto organizzativo della società rispetto al momento della costituzione nel giudizio di primo grado 12
ed essendo nato un nuovo soggetto giuridico ( . Allega quindi Controparte_1
la carenza di interesse alla riforma dei capi di sentenza sull'annullamento della procedura e alla ricostituzione della situazione ex ante l'emanazione della sentenza impugnata, non essendo più necessaria la figura dei capisquadra nel mutato assetto organizzativo e precisa che per tale motivo la società non ha proposto appello principale, essendo la stessa risultata per il resto vittoriosa in primo grado. Evidenzia inoltre che sul rigetto della domanda relativa al riconoscimento dell'inquadramento superiore e delle asserite differenze retributive si è formato il giudicato.
7.1 In via incidentale impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto la ripetizione della procedura selettiva di nomina dei venti capisquadra secondo criteri oggettivi preventivamente individuati e pubblicizzati, lamentando il vizio di ultrapetizione e la violazione dell'art.112 c.p.c.
Evidenzia al riguardo che la domanda di ripetizione della procedura selettiva non è mai stata formulata in primo grado. Assume che il giudice avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l'illegittimità della procedura di nomina dei capisquadra disposta da senza statuire in merito alla rinnovazione della stessa. CP_2
7.2 Impugna altresì il capo della sentenza con cui il Tribunale ha disposto la ripetizione della procedura previa individuazione dei criteri e dei requisiti di partecipazione, lamentando la violazione, oltre che dell'art. 112 c.p.c., anche degli artt. 1 e 19 d.lgs. n.175/2016, 18 d.l. n. 112/2008, 2082 c.c. e 41 Cost.
Rileva che la società partecipata, in base al quadro normativo richiamato, gode di ampia discrezionalità riguardo alle modalità di selezione del personale, limitata dal rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, e che non si può imporre alla società il rinnovo della procedura illegittima, dovendosi piuttosto consentire alla stessa, a fronte dell'annullamento della procedura selettiva, di scegliere se e come provvedere alla copertura di eventuali fabbisogni e di decidere in ordine alla necessità o meno di rinnovarla. 13
Ribadisce che la rinnovazione interesserebbe la copertura di posizioni non più ricoperte, in quanto alcuni dei capisquadra sono stati assegnati a mansioni diverse a seguito di progressioni di carriera, altri sono stati collocati in quiescenza e altri ancora sono deceduti, sicché ripetere la procedura selettiva comporterebbe un aumento del costo del personale, in violazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 5, d.lgs. n. 175/2016.
Chiede pertanto alla Corte di: rigettare l'appello principale;
riformare, in accoglimento dell'appello incidentale, la sentenza di primo grado elidendo ogni statuizione sull'obbligo di ripetere la procedura selettiva e dichiarando che il
Tribunale avrebbe dovuto limitarsi alla declaratoria di illegittimità della stessa e all'annullamento delle nomine dei venti capisquadra;
condannare i soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
8. L'appellato con la memoria difensiva resiste Controparte_3
all'appello principale e all'appello incidentale della società e Controparte_1
in via incidentale chiede a propria volta la riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che l'accertata illegittimità della procedura di selezione non comportasse di per sé il riconoscimento del diritto alla nomina e nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria da perdita di chance, ritenendola assorbita dall'accoglimento della domanda principale.
8.1 Precisa altresì di proporre appello incidentale a seguito dell'appello incidentale proposto dall' in quanto l'accoglimento di Controparte_1
quest'ultimo con il mancato rinnovo della procedura selettiva priverebbe il di ogni tutela e risarcimento, sia “reale” che pecuniaria. CP_3
8.2 Censura anche la sentenza nella parte in cui “dichiara illegittima la procedura di selezione avviata dalla società resistente”, non avendo mai formulato tale richiesta in primo grado.
Ribadisce le richieste formulate nel precedente giudizio, chiedendo anche in questo grado di accertare la responsabilità contrattuale, o in subordine 14
extracontrattuale, di per aver proceduto alla nomina di venti Controparte_1
capisquadra tra il personale dipendente senza preventiva selezione interna, in violazione del regolamento interno in materia di assunzione del personale, approvato dalla società il 26.10.2011, del d.lgs. 165/2001, degli artt. 1218 e
2094 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c. e, per l'effetto, di condannare la società al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, inclusi quelli per perdita di chance, quantificati in euro 10.000,00 o, in subordine, determinati ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
Chiede, quindi, alla Corte di rigettare l'appello principale e l'appello incidentale di e, in accoglimento dell'appello incidentale, Controparte_1
dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine extracontrattuale, della società, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese del doppio grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
9. Preliminarmente in rito va rigettata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'appello principale, sollevata da con le ultime note cartolari per non avere gli appellanti Controparte_3
effettuato immediatamente la notificazione ex art. 143 c.p.c. nei confronti di
(non essendo andata a buon fine la prima, del 5.10.2022), CP_17
anziché attendere l'udienza del 24.1.2023 al fine di chiedere l'autorizzazione alla Corte e per essere stata eseguita la notifica nei confronti di , CP_19
con consegna a mani di persona diversa dal destinatario solo dopo l'ordine del giudice, pur risultando l'irreperibilità del destinatario dalla CAD della prima notifica eseguita ex art. 140 c.p.c.
Va richiamato il principio affermato da Cass. L. n. 20501/2015 (e prima dalle
SS.UU. n. 14124/2010 ) secondo cui “Nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell'impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato 15
il perfezionamento), si applica l'art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicché il giudice non può dichiarare inammissibile l'impugnazione ma deve ordinare l'integrazione del contraddittorio”.
La difesa degli appellanti principali, alla prima udienza, ha chiesto il termine per rinotificare l'atto di appello e il decreto di fissazione dell'udienza a
, risultato irreperibile nel luogo di residenza risultante dal Controparte_17
certificato anagrafico.
In ossequio al principio sopra affermato, questa Corte, ritenuta l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione, ha concesso termine perentorio per rinnovare la notifica dell'atto di appello sia a Controparte_17
che a , rilevando d'ufficio che non risultava il perfezionamento CP_19
della notifica tempestivamente effettuata a mezzo posta nei confronti dello stesso.
La difesa degli appellanti ha adempiuto all'ordine di rinnovazione della notifica nel termine perentorio assegnato dal giudice, così sanando i vizi con effetto ex tunc.
10. Appare opportuno poi esaminare in via prioritaria il primo motivo di appello, in quanto il suo accoglimento è idoneo ad assorbire ogni ulteriore questione sia preliminare di rito che nel merito, sollevata dalle parti.
Va premesso in fatto che , pur formulando espressa Controparte_3
domanda di annullamento degli atti di nomina dei 20 caposquadra disposti da
(ora nell'aprile 2003, allegando, quale vizio CP_2 Controparte_1
degli atti impugnati, che la società datrice di lavoro aveva provveduto a dette nomine in violazione del Regolamento adottato in materia di assunzione del personale, il quale avrebbe imposto di procedere con selezione interna, ha 16
notificato il ricorso introduttivo di primo grado (depositato l'1.4.2015) solo al datore di lavoro. Solo all'udienza del 7.11.2019 è stata sollevata la questione relativa all'integrità del contraddittorio, con conseguente richiesta del ricorrente di concessione di un termine per il deposito di note scritte. In dette note il ricorrente ha dato atto del fatto che effettivamente l'accoglimento delle domande da lui proposte avrebbe prodotto effetti nella sfera giuridica di soggetti non evocati in giudizio e da ritenersi controinteressati sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità da lui richiamata in tema di riformulazione di graduatorie, e pertanto litisconsorti necessari, e all'udienza successiva (del 5.3.2020) ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei 20 capisquadra, ma il giudice, su istanza congiunta dei procuratori, ha concesso invece un breve rinvio per tentativo di conciliazione al 30.3.2020. Tale udienza, tuttavia, a causa dell'emergenza pandemica da
Covid-19 è stata rinviata al 28.5.2020 con disposizione di trattazione cartolare, all'esito della quale il giudice ha finalmente assegnato il termine di 60 giorni per integrare il contraddittorio nei confronti di tutti e 20 i soggetti indicati dallo stesso ricorrente nelle note autorizzate del 12.2.2020.
Alla successiva udienza del 5.10.2020, però, la difesa del ricorrente ha dato atto del fatto che la notifica era stata eseguita soltanto nei confronti di quattro dei venti controinteressati, non essendo andata a buon fine la notifica tentata per gli altri sedici sul posto di lavoro e per tale ragione ha chiesto di “ordinare a la produzione in giudizio del luogo di residenza” dei predetti. Il CP_2
giudice, nulla osservando la parte datoriale, ha assegnato un termine alla società per depositare l'elenco con gli indirizzi di residenza e ha rinviato all'udienza del 5.11.2020 per i provvedimenti relativi all'integrazione del contraddittorio.
E tuttavia al riguardo deve osservarsi che, non solo l'elenco dei dipendenti nominati capisquadra in virtù degli ordini di servizio prodotti dalla società era già a conoscenza del come si evince dalle note depositate in data CP_3 17
26.4.2018 e in data 13.2.2020, nelle quali riporta egli stesso tale elenco nominativo altresì affermando: “E' dunque evidente che la necessità di integrare il contraddittorio emerge a seguito dell'attività difensiva della resistente, che solo nel presente giudizio la ha prodotto gli ordini CP_2
di servizio di nomina dei 20 capisquadra”; ma oltretutto all'udienza appositamente fissata per i provvedimenti inerenti l'integrazione del contraddittorio le parti non sono comparse e, per quel che qui rileva, non è comparsa la parte ricorrente, che era quella interessata e onerata di procedere all'integrazione del contraddittorio necessario.
Risulta evidente che il difetto di integrità del contraddittorio emergeva immediatamente dagli atti processuali e precisamente dalla domanda di annullamento delle nomine proposta dal ricorrente e anche i litisconsorti pretermessi erano già individuati nei venti capisquadra destinatari degli ordini di servizio, prodotti dalla società, con i quali si era proceduto alla loro nomina.
Era onere del ricorrente, interessato ad evitare l'estinzione del giudizio, procedere alla notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nel termine perentorio concesso dal giudice, previa corretta individuazione della residenza o del domicilio dei soggetti da chiamare in giudizio, non potendo egli pretendere che fosse la controparte a fornirgli gli indirizzi.
L'integrazione del contraddittorio disposta "iussu iudicis" per ragioni di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. comporta la necessità che l'atto integrativo venga notificato all'interessato nel termine perentorio fissato dal giudice (Cass. 5628/2014), a pena di estinzione del procedimento. Benché infatti l'art. 102 co. 2 c.p.c. non contempli le conseguenze del mancato rispetto del termine, limitandosi a prevederne la perentorietà, soccorre sul punto l'art. 307 comma 3 c.p.c., che prevede espressamente l'estinzione del giudizio quando la parte cui spetta integrare il contraddittorio non vi abbia provveduto entro il termine perentorio assegnato (che non deve essere inferiore a un mese, 18
né superiore a tre, sicché appare infondata la reiterata doglianza del CP_3
il quale riferisce di avere fatto presente fin dal primo grado che il termine di 60 giorni non era sufficiente per adempiere all'ordine di integrazione).
Va poi richiamato il principio espresso da Cass. 6982/2016 (e ribadito da
Cass. 28298/2021 e Cass. 10142/2022), secondo cui “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto, ovvero vi abbia ottemperato solo parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art.
153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato”. Nel caso di specie invece il ricorrente ha ritenuto, per sua scelta, di notificare il ricorso presso il domicilio individuato nel luogo di lavoro dei litisconsorti, ove l'ufficiale giudiziario ha potuto eseguire la notifica solo nei confronti dei quattro capisquadra ivi rinvenuti, non potendo consegnare l'atto a quelli non rinvenuti, come chiarito nella relata ove ha richiamato principi di tutela della privacy dei destinatari.
Non poteva quindi il ricorrente chiedere la concessione di un nuovo termine per notificare l'atto integrativo ai litisconsorti non tempestivamente raggiunti dalla prima notifica dopo la scadenza di quello “perentorio” concesso, in quanto avrebbe dovuto attivarsi in tal senso prima della scadenza;
e anche in tal caso avrebbe dovuto allegare l'incolpevolezza della mancata conoscenza della residenza dei colleghi di lavoro destinatari dell'ordine di integrazione e le 19
ragioni per le quali non potesse procurarsi gli indirizzi di residenza mediante un semplice accesso agli uffici di anagrafe.
La diligenza richiesta dalla richiamata pronuncia di legittimità - al fine di evitare l'aggiramento della natura perentoria del termine previsto dall'art. 102 co. 2 c.p.c. attraverso l'incondizionata concessione di una “proroga” dello stesso - non avrebbe potuto tuttavia essere nemmeno impiegata nel caso in esame, per fatto esclusivamente imputabile al ricorrente, il quale, pur essendo stato l'ordine di integrazione emesso all'esito dell'udienza cartolare del
28.5.2020 (comunicata nella stessa data ai difensori), ha atteso la scadenza del
60° giorno per eseguire la notificazione.
Ribadendo lo stesso principio sopra enunciato, anche Cass. n. 31438/2023 ha affermato: “Per altro verso, in caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata
a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente, il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. qualora non sia possibile una semplice e ragionevolmente tempestiva effettuazione della nuova notifica per
l'esigenza di rispettare un termine in favore del destinatario dell'atto (Sez. 3, n.
10142 del 29 marzo 2022).
4.d) A tale proposito, la giurisprudenza di questa
Corte ha condivisibilmente affermato che il richiedente ha la facoltà e l'onere
- anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del 20
procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Sez. U, n.
14594 del 15 luglio 2016; Sez. 6-1, n. 17864 del19 luglio 2017)”.
Il pertanto, è stato negligente nel non individuare, CP_3
tempestivamente e autonomamente, come era suo onere fare, gli indirizzi di residenza o di domicilio dei litisconsorti necessari: come chiarito da Cass. n.
18441/2023 – che si pone dichiaratamente sul solco delle già citate Cass. n.
6982/2016 e n. 29298/2921 – “Il termine, infatti, si intende concesso “… non solo per iniziare il procedimento ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie e permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28223 del 26/11/2008, Rv. 605785; conf.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20000 del 14/10/2005, Rv. 583661)”: poiché nel caso di specie la parte ricorrente non ha dedotto, né documentato, alcun fatto a sé non imputabile che le impedisse di conoscere i luoghi di residenza dei litisconsorti necessari, ma si è limitata a pretendere che gli stessi fossero forniti dalla società datrice di lavoro, “non [era] possibile concedere alcun ulteriore differimento per consentire alla stessa di provvedere all'incombente non integralmente eseguito nel termine all'uopo concessole” (così ancora Cass.
18441/2023). Ancora, il è stato negligente anche nell'attivarsi per CP_3
eseguire la notifica solo in prossimità della scadenza del termine perentorio, pur dovendo notificare l'atto di integrazione a venti soggetti diversi e ben potendo ipotizzarsi, secondo la comune esperienza e la dovuta diligenza, l'esito negativo del procedimento notificatorio rispetto ad alcuno di essi, come di fatto
è avvenuto, non essendo stati 16 dei destinatari rinvenuti presso il luogo di lavoro ove la notifica veniva tentata. Inoltre, avendo atteso la scadenza del 21
termine per procedere alla notifica, il non ha nemmeno potuto CP_3
chiedere tempestivamente la rimessione in termini e non avendo svolto le doverose indagini per conoscere l'indirizzo di residenza dei destinatari, non ha potuto nemmeno riprendere immediatamente (o comunque entro un tempo ragionevole) il procedimento notificatorio al fine di salvaguardarne la tempestività e conseguirne la produzione degli effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento. Invece il ha atteso oltre due mesi CP_3
dall'esito negativo della notifica, per chiedere solo all'udienza del 5.10.2020, a termine perentorio ampiamente scaduto, che fosse ordinato alla società datrice di lavoro di depositare l'elenco dei venti capisquadra completo dei loro indirizzi di residenza e, dopo essersi astenuto dal comparire alla successiva udienza del 5.11.2020, solo all'udienza del 7.12.2020 ha chiesto la concessione di un nuovo termine per rinnovare la notificazione, termine che veniva concesso.
Non avrebbe potuto, tuttavia, il primo giudice assegnare tale secondo termine dopo oltre quattro mesi dalla scadenza di quello perentorio già concesso con l'ordinanza del 28.5.2020; avrebbe invece dovuto dare atto dell'effetto automatico dell'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Peraltro l'estinzione è stata immediatamente eccepita dai controinteressati che si sono costituiti in giudizio dopo essere stati raggiunti dalla notifica del ricorso eseguita in parziale adempimento del secondo termine (mentre la notifica non era stata nemmeno tentata nei confronti di due dei capisquadra, sul presupposto che poiché uno era deceduto e l'altro andato in pensione, gli eredi nel primo caso e lo stesso pensionato nel secondo non avrebbero avuto interesse a partecipare al giudizio;
e anche questa volta, poi, il giudice concedeva un nuovo termine “perentorio” - il terzo - per completare la notifica).
Al cospetto di questi elementi, il Tribunale non avrebbe mai potuto concedere al ricorrente né il secondo né il terzo termine perentorio, essendosi 22
prodotto all'avvenuta consumazione del primo, imputabile allo stesso notificante, l'effetto estintivo del processo.
11. L'accoglimento del primo motivo comporta la riforma della sentenza impugnata e la dichiarazione di estinzione del primo grado di giudizio, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
12. Le spese processuali di entrambi i gradi tra gli appellanti principali e seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di Controparte_3
quest'ultimo come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, del numero delle parti e della contumacia di in primo grado. Parte_5
Le spese processuali del presente grado tra il e gli appellati CP_3 [...]
, , e CP_4 Controparte_5 CP_20 CP_7 Controparte_8
vanno invece compensate, non avendo i predetti appellati proposto impugnazione incidentale.
Le spese processuali di entrambi i gradi vanno integralmente compensate tra la società oggi appellata/appellante incidentale e tutte le altri parti processuali, anche tenuto conto della tesi difensiva sostenuta in ordine all'eccezione di estinzione.
Nulla va disposto sulle spese processuali per le parti appellate contumaci.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'estinzione del procedimento introdotto da avanti al Tribunale di Catania e iscritto al Controparte_3
n. 3385/2025 RG.
Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_3
giudizio di primo grado in favore di , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e , che Parte_3 CP_21 Parte_6 Parte_7 23
liquida in € 8.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CPA e
IVA; condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_3
presente grado in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] CP_21 Parte_5 Parte_6 Parte_7
che liquida in € 14.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali
[...]
(15%), CPA e IVA;
compensa le spese processuali del presente grado tra Controparte_3
e gli appellati , , , CP_4 Controparte_5 CP_20 CP_7
e ; Controparte_8
compensa le spese processuali di entrambi i gradi tra quale Controparte_1
incorporante di e tutte le altre parti processuali;
CP_2
nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa LV TE