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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 7665/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente in [...]
Napoli, 81050, Portico Di Caserta, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale MAROTTA, presso il quale elettivamente domicilia in Via G. Galilei, n. 14, 81100, Caserta, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, giusta procura allegata, RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, con sede legale in Controparte_2
Marcianise (CE), via Nicola Gaglione n. 202, in persona del legale rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: impugnativa provvedimento di disconoscimento rapporto subordinato e verbale unico accertamento Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 28.11.2023, l'odierno ricorrente impugnava il verbale di accertamento prodromico n. n. 2019012464/T02 del 30.09.2022, notificato dall' – Sede di Caserta - nei confronti della coop. soc. , e il CP_1 Controparte_2 conseguente provvedimento 2000.01/02/2023.0061720 emesso dall' CP_1 [...]
- avente ad oggetto il disconoscimento di rapporto di Controparte_3 lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con l'azienda predetta - Codice Fiscale:
- Matricola per il periodo da dicembre 2018 ad ottobre P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2
2020, fondato sulla seguente motivazione: “…in quanto, risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”.
Osservava il ricorrente che, a seguito dell'emanazione del citato verbale unico di accertamento, notificato alla soc. cooperativa , erano stati adottati Controparte_2 dall' due avvisi di addebito e segnatamente il n. 328 2023 000 013 5885 000 del CP_1
24.02.2023 ed il n. 328 2023 000 089 1011 000 del 09.06.2023; che la suddetta società cooperativa aveva impugnato entrambi i citati avvisi di addebito, che venivano sospesi, e che le impugnazioni pendevano innanzi ad altro Giudice di questa Sezione Lavoro.
Preliminarmente, il ricorrente ha censurato la tardività e, dunque, la conseguente illegittimità del verbale di accertamento del 2022, per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, atteso che il primo accesso ispettivo presso la scuola paritaria indicata era stato effettuato in data 26.09.2019. Ha, infatti, fatto rilevare che nel corso di quest'ultimo gli ispettori avevano acquisito CP_1 le dichiarazioni di alcuni lavoratori;
che, inoltre, era stata chiesta l'esibizione della documentazione relativa all'arco temporale dal 01.09.2014 al 26.09.2019; che in seguito, in data 11.10.2019, gli ispettori avevano redatto un verbale interlocutorio presso lo CP_1 studio del consulente dott. , per richiedere ulteriori documenti della scuola Persona_1 ispezionata;
che in data 03.12.2019, gli ispettori avevano effettuato un secondo accesso ispettivo presso la scuola paritaria, con ulteriore richiesta di documenti da esibire entro il 12.12.2019; che in data 14.05.2021, dopo oltre un anno e mezzo dall'ultimo accesso ispettivo, era stato convocato presso la sede di Caserta il sig. , legale CP_1 Persona_2 rappresentante in quel momento, per acquisire ulteriori dichiarazioni;
che quindi l'ispezione dell' si era conclusa dopo tre anni dal suo inizio, in data 30.09.2022. CP_1
Per tale motivo, il ricorrente ha evidenziato la durata irragionevole del procedimento e la finalità dilatoria dell'attività istruttoria, ad onta della previsione di cui alla circolare dell' CP_1
n. 166/2003, che aveva posto l'accento sulla esigenza di contenere al massimo i tempi di definizione delle ispezioni. Ha lamentato, inoltre, la violazione del legittimo affidamento e dei principi di cui all'art. 97 Cost e 2094 c.c., posto che l'accertamento ispettivo era stato del tutto contraddittorio ed approssimativo nei confronti della specifica posizione lavorativa dell'istante; che in maniera del tutto apodittica gli ispettori dell' avevano escluso l'eterodirezione nel CP_1 rapporto di lavoro del deducente;
che l'accertamento aveva contestato l'assunzione da parte della cooperativa ” di un numero, a dire dell'Istituto, eccessivo di Controparte_2 dipendenti rispetto a quello dichiarato nelle schede di funzionamento che ogni scuola deve comunicare all' ad inizio di anno scolastico;
che tuttavia Controparte_4 nessuna norma vieta ad una scuola paritaria di discostare il proprio organico effettivo da quello comunicato all ad inizio anno scolastico;
che, del pari, lo “spezzettamento” dell'orario scolastico tra vari dipendenti non è vietato da alcuna norma primaria né disposizione organizzativa;
che tale attività non aveva alcun intento fraudolento, peraltro non dimostrato in sede ispettiva;
che neanche la scuola paritaria aveva interesse nel creare un indebito vantaggio al ricorrente e, contestualmente, adottare una scelta antieconomica e deleteria, in primis, per la propria posizione.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di dichiarare illegittimi e, di conseguenza, di annullare/disapplicare il provvedimento avente ad oggetto il disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato istaurato con l'azienda “Gli Orsetti del cuore coop. soc.”, nonché il verbale unico di accertamento e notificazione, quale atto presupposto;
per l'effetto, di accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto;
di ordinare, quindi, all' di accreditare i contributi previdenziali relativi al CP_1 rapporto di lavoro predetto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione per anticipo fattone.
Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione CP_1 attiva del ricorrente con riferimento ai vizi propri del verbale ispettivo, redatto esclusivamente nei confronti della società cooperativa “ ” che, in Controparte_2 quanto tale, era l'unica legittimata ad impugnare detto atto per i dedotti vizi. In merito alla violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 lamentata ex adverso, l' ha CP_1 rilevato che la notifica dell'esito dell'accertamento era avvenuta nei termini, considerata la complessità dell'indagine, come evidenziato dalla relazione amministrativa e dal contenuto del verbale: complessità delle attività effettuate e delle interlocuzioni con i diversi legali rappresentanti succedutisi;
che nel corso dell'accertamento era intervenuta la pandemia da Covid – 19 che aveva imposto le note restrizioni e la sospensione dell'attività ispettiva;
che il ricorrente, nell'impugnare il verbale di accertamento dell' aveva chiesto soltanto CP_1 dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la cooperativa, omettendo di indicare mansioni svolte ed orari osservati. Contestando, quindi, il difetto di allegazione e prova della domanda avversa, ha evidenziato che l'accertamento ispettivo si era concluso con il disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro – tra cui quello dell'odierno ricorrente – sulla base dell'esame della documentazione esibita agli ispettori dalla cooperativa e all'esito dell'escussione dei lavoratori e dei legali rappresentanti della cooperativa via via succedutisi, nessuno dei quali aveva menzionato il ricorrente come dipendente della scuola, ad eccezione di qualche altro soggetto che pure ha subito il disconoscimento;
che dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione era risultato l'espletamento di una prestazione lavorativa part-time di tre ore per un solo giorno a settimana, con una generale assunzione di personale in quantità esorbitante rispetto alle necessità della scuola paritaria e al numero degli alunni iscritti, e difforme dai dati indicati nelle schede di funzionamento inviate al Controparte_6 ad inizio di anno scolastico, nelle quali non risulta il nominativo del ricorrente, né è stato successivamente comunicato ad integrazione;
che con specifico riferimento alla posizione del l'indagine ispettiva aveva accertato l'inconsistenza delle mansioni svolte dal Pt_1 predetto in qualità di collaboratore scolastico, tenendo conto che ad occuparsi esclusivamente degli stessi compiti si sarebbero avvicendati ad ogni ora altri collaboratori;
che tale cambio di personale ad ogni ora non era stato riscontrato in occasione dei sopralluoghi effettuati dagli ispettori;
che le dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine al giorno e agli orari lavorati sono smentite dai turni prodotti dalla scuola stessa;
che nel giudizio in esame, avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro, era onere del lavoratore provare l'effettività dello stesso;
che inoltre dall'estratto UNEX del ricorrente si evince che lo stesso risultava assicurato per il medesimo periodo oggetto di contestazione dalla società Accor Hospitality Italia S.r.l., iscritta alla Gestione Dipendenti con posizione 4946451333 presso la sede di Milano Centro. CP_1
Per tutte queste motivazioni, l' ha chiesto il rigetto della domanda, col favore delle CP_1 spese.
Pur ritualmente citata, la soc. coop Gli Orsetti del cuore, invece, non si costituiva in giudizio (cfr. relata di notifica telematica del ricorso introduttivo prodotta in atti); pertanto, in tale sede se ne dichiara la contumacia.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nelle note del 29.8.2025 parte ricorrente ha depositato una dichiarazione, da lui personalmente sottoscritta, di sopravvenuta carenza d'interesse; ha chiesto, pertanto, di non proseguire nel giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
Orbene, il tenore della richiesta, vago ed impreciso, impone di spendere alcune considerazioni sugli istituti – invero per certi aspetti anche simili – che possono invocarsi quando venga meno l'interesse ad ottenere una pronuncia da parte dell'Ufficio giudiziario. Questo Giudice non ritiene che possa reputarsi venuto meno l'oggetto del contendere nella fattispecie, in quanto non sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto parte resistente non ha riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente. Sul punto soccorrono le coordinate ermeneutiche suggerite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, ordinanza n. 9241/2024 della Corte di Cassazione), che anche recentemente ha avuto occasione di chiarire che la 'cessazione della materia del contendere' richiede che entrambe le parti diano atto concordemente e reciprocamente del mutamento della situazione e chiedano al giudice di prenderne atto: la sentenza di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte del contraddittore, con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Diversa dalla cessazione della materia del contendere (cfr. ord. cit.) è la sopravvenuta carenza di interesse unilateralmente dichiarata dall'attore, che fa venire effettivamente meno l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che è condizione dell'azione ed, in quanto tale, non solo deve sussistere al momento dell'introduzione del giudizio, ma deve anche perdurare per tutto lo svolgimento dello stesso, fino alla statuizione finale. L'interesse ad agire deve essere, quindi, concreto e attuale. La sua mancanza, ab origine o in itinere, osta alla decidibilità nel merito: se, durante il giudizio, la ragione stessa della lite viene a mancare, il processo deve chiudersi con una pronuncia in rito di inammissibilità. Nel momento in cui la situazione sostanziale che ha dato origine alla lite è stata rimossa per un fattore sopravvenuto e si risolve extra-giudizialmente, l'utilità della sentenza svanisce e il processo perde la sua funzione. La sopravvenuta carenza di interesse agisce, in definitiva, come un meccanismo di economia processuale, evitando pronunce su questioni ormai astratte.
Più chiaro sul punto è il Codice del processo amministrativo, nel quale è espressamente disciplinato l'istituto – a differenza che nel c.p.c., per cui nell'ordinamento civile è figura di creazione giurisprudenziale -, sebbene con la diversa conseguenza processuale della improcedibilità, in luogo dell'inammissibilità: l'art. 34 C.P.A., la cui rubrica reca “sentenze di merito”, dispone che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” (comma 5); il successivo art. 35 C.P.A., la cui rubrica reca “pronunce di rito”, dispone che il ricorso è dichiarato “improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (comma 1, lett. c.). Pare evidente che (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224) mentre la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo;
diversamente, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.
Al di là delle specificità ordinamentali, ciò che è immancabile è la sussistenza di un fattore sopravvenuto che fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, che nel caso di specie non è stato nemmeno allegato.
Allora, in mancanza dell'accordo alla cessazione della materia del contendere, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza virtuale;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (cfr. Cass. civ. n. 16150/2010). E sembra essere proprio questo il caso in esame: parte ricorrente non ha motivato la sopravvenuta carenza di interesse, di talché ciò non può che essere interpretato come un 'mutamento di pensiero', determinato dal convincimento dell'infondatezza della pretesa, che non può che condurre ad una pronuncia di rigetto nel merito con condanna alle spese (cfr. Cass., 19/02/2019, n. 4837).
Diversamente opinando, infatti, si darebbe la possibilità a parte attrice/ricorrente di ripensare rispetto alla intrapresa azione giudiziaria ad libitum, con detrimento della controparte e in elusione della prescrizione di cui all'art. 306 c.p.c., rubricato “Rinuncia agli atti del giudizio”, che recita testualmente: Co. 1 “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite [165, 166 c.p.c.] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”. Co. 2: “Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali
[84 c.p.c.], verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”. Co. 3: “Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”. Co. 4: “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [177 c.p.c.]”. Tale norma pone, in linea di principio, le spese a carico del rinunciante. Ebbene, nel caso di specie non vi è stato nemmeno accordo circa il regime delle spese di lite.
Del resto, la Cassazione non esclude la condanna alle spese nemmeno nel caso della pronuncia di inammissibilità del ricorso (cfr. ord. cit.) per sopravvenuta carenza d'interesse, in relazione alle difese di controparte. Nel caso di specie, non v'è dubbio che l' abbia difeso la legittimità del proprio CP_1 operato con svariate argomentazioni in fatto e in diritto e copiosa produzione documentale.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, la domanda vada rigettata nel merito, con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell' ai CP_1 sensi dell'art. 91 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto del valore della controversia e della natura della stessa - comportante la valutazione di questioni di relativa complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata. Nulla per le spese, invece, nei confronti di parte datoriale rimasta intimata.
Tali i motivi della decisione in epigrafe, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese con;
Controparte_2
3) Condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore dell' che liquida in € 3.300,00, oltre a spese generali nella misura CP_1 forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 24/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 7665/2023 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente in [...]
Napoli, 81050, Portico Di Caserta, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale MAROTTA, presso il quale elettivamente domicilia in Via G. Galilei, n. 14, 81100, Caserta, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, giusta procura allegata, RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, con sede legale in Controparte_2
Marcianise (CE), via Nicola Gaglione n. 202, in persona del legale rappresentante p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: impugnativa provvedimento di disconoscimento rapporto subordinato e verbale unico accertamento Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo depositato il 28.11.2023, l'odierno ricorrente impugnava il verbale di accertamento prodromico n. n. 2019012464/T02 del 30.09.2022, notificato dall' – Sede di Caserta - nei confronti della coop. soc. , e il CP_1 Controparte_2 conseguente provvedimento 2000.01/02/2023.0061720 emesso dall' CP_1 [...]
- avente ad oggetto il disconoscimento di rapporto di Controparte_3 lavoro subordinato istaurato dal ricorrente con l'azienda predetta - Codice Fiscale:
- Matricola per il periodo da dicembre 2018 ad ottobre P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2
2020, fondato sulla seguente motivazione: “…in quanto, risultato insussistente per carenza dei requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c.”.
Osservava il ricorrente che, a seguito dell'emanazione del citato verbale unico di accertamento, notificato alla soc. cooperativa , erano stati adottati Controparte_2 dall' due avvisi di addebito e segnatamente il n. 328 2023 000 013 5885 000 del CP_1
24.02.2023 ed il n. 328 2023 000 089 1011 000 del 09.06.2023; che la suddetta società cooperativa aveva impugnato entrambi i citati avvisi di addebito, che venivano sospesi, e che le impugnazioni pendevano innanzi ad altro Giudice di questa Sezione Lavoro.
Preliminarmente, il ricorrente ha censurato la tardività e, dunque, la conseguente illegittimità del verbale di accertamento del 2022, per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/1981, atteso che il primo accesso ispettivo presso la scuola paritaria indicata era stato effettuato in data 26.09.2019. Ha, infatti, fatto rilevare che nel corso di quest'ultimo gli ispettori avevano acquisito CP_1 le dichiarazioni di alcuni lavoratori;
che, inoltre, era stata chiesta l'esibizione della documentazione relativa all'arco temporale dal 01.09.2014 al 26.09.2019; che in seguito, in data 11.10.2019, gli ispettori avevano redatto un verbale interlocutorio presso lo CP_1 studio del consulente dott. , per richiedere ulteriori documenti della scuola Persona_1 ispezionata;
che in data 03.12.2019, gli ispettori avevano effettuato un secondo accesso ispettivo presso la scuola paritaria, con ulteriore richiesta di documenti da esibire entro il 12.12.2019; che in data 14.05.2021, dopo oltre un anno e mezzo dall'ultimo accesso ispettivo, era stato convocato presso la sede di Caserta il sig. , legale CP_1 Persona_2 rappresentante in quel momento, per acquisire ulteriori dichiarazioni;
che quindi l'ispezione dell' si era conclusa dopo tre anni dal suo inizio, in data 30.09.2022. CP_1
Per tale motivo, il ricorrente ha evidenziato la durata irragionevole del procedimento e la finalità dilatoria dell'attività istruttoria, ad onta della previsione di cui alla circolare dell' CP_1
n. 166/2003, che aveva posto l'accento sulla esigenza di contenere al massimo i tempi di definizione delle ispezioni. Ha lamentato, inoltre, la violazione del legittimo affidamento e dei principi di cui all'art. 97 Cost e 2094 c.c., posto che l'accertamento ispettivo era stato del tutto contraddittorio ed approssimativo nei confronti della specifica posizione lavorativa dell'istante; che in maniera del tutto apodittica gli ispettori dell' avevano escluso l'eterodirezione nel CP_1 rapporto di lavoro del deducente;
che l'accertamento aveva contestato l'assunzione da parte della cooperativa ” di un numero, a dire dell'Istituto, eccessivo di Controparte_2 dipendenti rispetto a quello dichiarato nelle schede di funzionamento che ogni scuola deve comunicare all' ad inizio di anno scolastico;
che tuttavia Controparte_4 nessuna norma vieta ad una scuola paritaria di discostare il proprio organico effettivo da quello comunicato all ad inizio anno scolastico;
che, del pari, lo “spezzettamento” dell'orario scolastico tra vari dipendenti non è vietato da alcuna norma primaria né disposizione organizzativa;
che tale attività non aveva alcun intento fraudolento, peraltro non dimostrato in sede ispettiva;
che neanche la scuola paritaria aveva interesse nel creare un indebito vantaggio al ricorrente e, contestualmente, adottare una scelta antieconomica e deleteria, in primis, per la propria posizione.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di dichiarare illegittimi e, di conseguenza, di annullare/disapplicare il provvedimento avente ad oggetto il disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato istaurato con l'azienda “Gli Orsetti del cuore coop. soc.”, nonché il verbale unico di accertamento e notificazione, quale atto presupposto;
per l'effetto, di accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto;
di ordinare, quindi, all' di accreditare i contributi previdenziali relativi al CP_1 rapporto di lavoro predetto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione per anticipo fattone.
Si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione CP_1 attiva del ricorrente con riferimento ai vizi propri del verbale ispettivo, redatto esclusivamente nei confronti della società cooperativa “ ” che, in Controparte_2 quanto tale, era l'unica legittimata ad impugnare detto atto per i dedotti vizi. In merito alla violazione dell'art. 14 della L. 689/1981 lamentata ex adverso, l' ha CP_1 rilevato che la notifica dell'esito dell'accertamento era avvenuta nei termini, considerata la complessità dell'indagine, come evidenziato dalla relazione amministrativa e dal contenuto del verbale: complessità delle attività effettuate e delle interlocuzioni con i diversi legali rappresentanti succedutisi;
che nel corso dell'accertamento era intervenuta la pandemia da Covid – 19 che aveva imposto le note restrizioni e la sospensione dell'attività ispettiva;
che il ricorrente, nell'impugnare il verbale di accertamento dell' aveva chiesto soltanto CP_1 dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la cooperativa, omettendo di indicare mansioni svolte ed orari osservati. Contestando, quindi, il difetto di allegazione e prova della domanda avversa, ha evidenziato che l'accertamento ispettivo si era concluso con il disconoscimento di alcuni rapporti di lavoro – tra cui quello dell'odierno ricorrente – sulla base dell'esame della documentazione esibita agli ispettori dalla cooperativa e all'esito dell'escussione dei lavoratori e dei legali rappresentanti della cooperativa via via succedutisi, nessuno dei quali aveva menzionato il ricorrente come dipendente della scuola, ad eccezione di qualche altro soggetto che pure ha subito il disconoscimento;
che dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione era risultato l'espletamento di una prestazione lavorativa part-time di tre ore per un solo giorno a settimana, con una generale assunzione di personale in quantità esorbitante rispetto alle necessità della scuola paritaria e al numero degli alunni iscritti, e difforme dai dati indicati nelle schede di funzionamento inviate al Controparte_6 ad inizio di anno scolastico, nelle quali non risulta il nominativo del ricorrente, né è stato successivamente comunicato ad integrazione;
che con specifico riferimento alla posizione del l'indagine ispettiva aveva accertato l'inconsistenza delle mansioni svolte dal Pt_1 predetto in qualità di collaboratore scolastico, tenendo conto che ad occuparsi esclusivamente degli stessi compiti si sarebbero avvicendati ad ogni ora altri collaboratori;
che tale cambio di personale ad ogni ora non era stato riscontrato in occasione dei sopralluoghi effettuati dagli ispettori;
che le dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine al giorno e agli orari lavorati sono smentite dai turni prodotti dalla scuola stessa;
che nel giudizio in esame, avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro, era onere del lavoratore provare l'effettività dello stesso;
che inoltre dall'estratto UNEX del ricorrente si evince che lo stesso risultava assicurato per il medesimo periodo oggetto di contestazione dalla società Accor Hospitality Italia S.r.l., iscritta alla Gestione Dipendenti con posizione 4946451333 presso la sede di Milano Centro. CP_1
Per tutte queste motivazioni, l' ha chiesto il rigetto della domanda, col favore delle CP_1 spese.
Pur ritualmente citata, la soc. coop Gli Orsetti del cuore, invece, non si costituiva in giudizio (cfr. relata di notifica telematica del ricorso introduttivo prodotta in atti); pertanto, in tale sede se ne dichiara la contumacia.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nelle note del 29.8.2025 parte ricorrente ha depositato una dichiarazione, da lui personalmente sottoscritta, di sopravvenuta carenza d'interesse; ha chiesto, pertanto, di non proseguire nel giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite.
Orbene, il tenore della richiesta, vago ed impreciso, impone di spendere alcune considerazioni sugli istituti – invero per certi aspetti anche simili – che possono invocarsi quando venga meno l'interesse ad ottenere una pronuncia da parte dell'Ufficio giudiziario. Questo Giudice non ritiene che possa reputarsi venuto meno l'oggetto del contendere nella fattispecie, in quanto non sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, in quanto parte resistente non ha riconosciuto la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente. Sul punto soccorrono le coordinate ermeneutiche suggerite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, ordinanza n. 9241/2024 della Corte di Cassazione), che anche recentemente ha avuto occasione di chiarire che la 'cessazione della materia del contendere' richiede che entrambe le parti diano atto concordemente e reciprocamente del mutamento della situazione e chiedano al giudice di prenderne atto: la sentenza di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte del contraddittore, con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale. La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività integralmente satisfattiva dell'interesse azionato. È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Diversa dalla cessazione della materia del contendere (cfr. ord. cit.) è la sopravvenuta carenza di interesse unilateralmente dichiarata dall'attore, che fa venire effettivamente meno l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che è condizione dell'azione ed, in quanto tale, non solo deve sussistere al momento dell'introduzione del giudizio, ma deve anche perdurare per tutto lo svolgimento dello stesso, fino alla statuizione finale. L'interesse ad agire deve essere, quindi, concreto e attuale. La sua mancanza, ab origine o in itinere, osta alla decidibilità nel merito: se, durante il giudizio, la ragione stessa della lite viene a mancare, il processo deve chiudersi con una pronuncia in rito di inammissibilità. Nel momento in cui la situazione sostanziale che ha dato origine alla lite è stata rimossa per un fattore sopravvenuto e si risolve extra-giudizialmente, l'utilità della sentenza svanisce e il processo perde la sua funzione. La sopravvenuta carenza di interesse agisce, in definitiva, come un meccanismo di economia processuale, evitando pronunce su questioni ormai astratte.
Più chiaro sul punto è il Codice del processo amministrativo, nel quale è espressamente disciplinato l'istituto – a differenza che nel c.p.c., per cui nell'ordinamento civile è figura di creazione giurisprudenziale -, sebbene con la diversa conseguenza processuale della improcedibilità, in luogo dell'inammissibilità: l'art. 34 C.P.A., la cui rubrica reca “sentenze di merito”, dispone che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” (comma 5); il successivo art. 35 C.P.A., la cui rubrica reca “pronunce di rito”, dispone che il ricorso è dichiarato “improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione” (comma 1, lett. c.). Pare evidente che (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224) mentre la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo;
diversamente, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l'ottenimento - per l'impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.
Al di là delle specificità ordinamentali, ciò che è immancabile è la sussistenza di un fattore sopravvenuto che fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, che nel caso di specie non è stato nemmeno allegato.
Allora, in mancanza dell'accordo alla cessazione della materia del contendere, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la prosecuzione del giudizio da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza virtuale;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (cfr. Cass. civ. n. 16150/2010). E sembra essere proprio questo il caso in esame: parte ricorrente non ha motivato la sopravvenuta carenza di interesse, di talché ciò non può che essere interpretato come un 'mutamento di pensiero', determinato dal convincimento dell'infondatezza della pretesa, che non può che condurre ad una pronuncia di rigetto nel merito con condanna alle spese (cfr. Cass., 19/02/2019, n. 4837).
Diversamente opinando, infatti, si darebbe la possibilità a parte attrice/ricorrente di ripensare rispetto alla intrapresa azione giudiziaria ad libitum, con detrimento della controparte e in elusione della prescrizione di cui all'art. 306 c.p.c., rubricato “Rinuncia agli atti del giudizio”, che recita testualmente: Co. 1 “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite [165, 166 c.p.c.] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”. Co. 2: “Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali
[84 c.p.c.], verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”. Co. 3: “Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”. Co. 4: “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [177 c.p.c.]”. Tale norma pone, in linea di principio, le spese a carico del rinunciante. Ebbene, nel caso di specie non vi è stato nemmeno accordo circa il regime delle spese di lite.
Del resto, la Cassazione non esclude la condanna alle spese nemmeno nel caso della pronuncia di inammissibilità del ricorso (cfr. ord. cit.) per sopravvenuta carenza d'interesse, in relazione alle difese di controparte. Nel caso di specie, non v'è dubbio che l' abbia difeso la legittimità del proprio CP_1 operato con svariate argomentazioni in fatto e in diritto e copiosa produzione documentale.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, la domanda vada rigettata nel merito, con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell' ai CP_1 sensi dell'art. 91 c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto del valore della controversia e della natura della stessa - comportante la valutazione di questioni di relativa complessità - delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata. Nulla per le spese, invece, nei confronti di parte datoriale rimasta intimata.
Tali i motivi della decisione in epigrafe, ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese con;
Controparte_2
3) Condanna il ricorrente soccombente al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore dell' che liquida in € 3.300,00, oltre a spese generali nella misura CP_1 forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini