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Sentenza breve 9 dicembre 2025
Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01134 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00023/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 23 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mohamed Ryah, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00023/2024 REG.RIC.
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di
Bergamo in data 16 ottobre 2023 e notificato al ricorrente il 2 novembre 2023, con il quale veniva revocato al signor -OMISSIS- il permesso di soggiorno di lungo periodo
C.E.;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente al predetto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino marocchino, già titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo n. D576108, rilasciato il 20.1.2006 per motivi di lavoro autonomo, in data
9.1.2023 ha presentato istanza volta all'aggiornamento del suddetto titolo.
2.1.- In sede di fotosegnalamento, in data 2.8.2023, la Questura di Bergamo gli ha notificato il preavviso di diniego, evidenziando carenze documentali quanto a
“versamenti previdenziali obbligatori da lavoro autonomo” e “giustificazioni inerenti il ritardo nella presentazione istanza - la cancellazione dall'anagrafe di Monza” ed assegnando termine di dieci giorni per procedere alla relativa integrazioni.
2.2.- Con nota del 7.8.2023 l'interessato ha rilevato la non pertinenza della documentazione richiesta all'istanza effettuata, trattandosi di mero aggiornamento del permesso di soggiorno UE.
2.3.- Il successivo 8.8.2023 l'Amministrazione ha richiesto di trasmettere il passaporto in corso di validità, che cittadino straniero ha inoltrato il giorno stesso. N. 00023/2024 REG.RIC.
3.- Con provvedimento del 16.10.2023, notificato all'interessato il successivo
2.11.2023 alla frontiera aeroportuale di Orio al Serio, la Questura di Bergamo ha rigettato l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, al contempo, revocato detto titolo, stante l'assenza del ricorrente dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi (art. 9, comma 7, lett.
d) D.Lgs. 286/1998).
4.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Bergamo, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il suddetto decreto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di misure cautelari monocratiche.
5.- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. l'art. 56, I comma, II periodo.
6.- Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio ed hanno depositato documenti.
7.- All'udienza camerale del 31.1.2024 è stata rilevata la mancata asseverazione della procura alle liti e con ordinanza -OMISSIS-, preso atto del suo deposito, la trattazione della causa è stata rinviata al 10.4.2024.
8.- Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, rilevata la fondatezza dell'unico motivo di ricorso attinente “la violazione degli artt. 7 e 10 bis della Legge n. 241/90, per lesione del principio del giusto procedimento, violato poiché il ricorrente non ha potuto controdedurre sulla sua assenza dal territorio nazionale, la quale non era stata inserita nel preavviso, e ha condotto ad una motivazione della revoca del tutto diversa da quella originariamente prospettata”, è stato “ordinato alla Questura di Bergamo - nel termine del prossimo 10 giugno 2024 - di rinnovare il procedimento amministrativo con nuovo preavviso di diniego, integrandone il contenuto con il motivo posto alla base dell'impugnato provvedimento, acquisendo le eventuali osservazioni del ricorrente e quindi concludendo il procedimento con un nuovo provvedimento debitamente motivato anche in relazione alle osservazioni pervenute”. N. 00023/2024 REG.RIC.
9.- Riscontata la mancata ottemperanza della Questura, nei termini assegnati, al remand, con ordinanza collegiale 205/2024 è stato emesso un sollecito e la causa è stata rinviata alla successiva udienza del 23.10.2024.
10.- Il 13.7.2024 l'Amministrazione ha depositato una nota, rappresentando “di aver notificato al ricorrente, presso il proprio rappresentante e difensore, «nuovo preavviso di diniego, con espressa illustrazione del motivo ostativo della “prolungata assenza dal territorio nazionale per un prolungato lasso di tempo” (All. 7). In sede di notifica è emerso che la controparte risulta trovarsi in Marocco dal gennaio 2024
(All. 8). Atteso il mancato deposito di osservazioni da parte dell'interessato, la
Questura ha concluso il procedimento mediante emanazione di provvedimento di conferma (All. 9)” e che “il permesso di soggiorno ordinario rilasciato in favore del ricorrente, già emesso e disponibile per la consegna a far data dal 09.02.2024, non risulta ancora essere stato ritirato”.
11.- Con ordinanza -OMISSIS-, emessa all'esito dell'udienza camerale del
23.10.2024, è stata dichiarata l'improcedibilità per difetto di interesse della domanda cautelare, attesa l'adozione di un nuovo provvedimento all'esito del remand.
12.- Solo parte ricorrente ha depositato una memoria in vista dell'udienza pubblica del
3.12.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
13.- Il ricorso è divenuto improcedibile, valendo in questa sede il medesimo principio posto alla base della pronuncia sulla domanda cautelare.
Infatti il provvedimento da ultimo adottato dalla Questura di Bergamo costituisce una conferma propria di quello impugnato in giudizio, poiché è stato adottato all'esito di una nuova istruttoria e contiene una motivazione più articolata della precedente, in ossequio a quanto indicato nell'ordinanza cautelare di remand, così rendendo improcedibile il ricorso introduttivo, non avendo il ricorrente più interesse all'impugnazione del l'originaria determinazione, ormai sostituita da quella più recente, dal carattere autonomamente lesivo e, come tale, suscettibile di autonoma N. 00023/2024 REG.RIC.
impugnazione. Impugnazione che, tuttavia, il ricorrente non ha proposto, né in forma autonoma in un separato giudizio, né mediante proposizione di motivi aggiunti nel presente.
14.- Le spese di lite vanno compensate, atteso l'andamento complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE RI, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE RI N. 00023/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01134 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00023/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 23 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mohamed Ryah, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00023/2024 REG.RIC.
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di
Bergamo in data 16 ottobre 2023 e notificato al ricorrente il 2 novembre 2023, con il quale veniva revocato al signor -OMISSIS- il permesso di soggiorno di lungo periodo
C.E.;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente al predetto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- -OMISSIS-, cittadino marocchino, già titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo n. D576108, rilasciato il 20.1.2006 per motivi di lavoro autonomo, in data
9.1.2023 ha presentato istanza volta all'aggiornamento del suddetto titolo.
2.1.- In sede di fotosegnalamento, in data 2.8.2023, la Questura di Bergamo gli ha notificato il preavviso di diniego, evidenziando carenze documentali quanto a
“versamenti previdenziali obbligatori da lavoro autonomo” e “giustificazioni inerenti il ritardo nella presentazione istanza - la cancellazione dall'anagrafe di Monza” ed assegnando termine di dieci giorni per procedere alla relativa integrazioni.
2.2.- Con nota del 7.8.2023 l'interessato ha rilevato la non pertinenza della documentazione richiesta all'istanza effettuata, trattandosi di mero aggiornamento del permesso di soggiorno UE.
2.3.- Il successivo 8.8.2023 l'Amministrazione ha richiesto di trasmettere il passaporto in corso di validità, che cittadino straniero ha inoltrato il giorno stesso. N. 00023/2024 REG.RIC.
3.- Con provvedimento del 16.10.2023, notificato all'interessato il successivo
2.11.2023 alla frontiera aeroportuale di Orio al Serio, la Questura di Bergamo ha rigettato l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e, al contempo, revocato detto titolo, stante l'assenza del ricorrente dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi (art. 9, comma 7, lett.
d) D.Lgs. 286/1998).
4.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Bergamo, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il suddetto decreto, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di misure cautelari monocratiche.
5.- Con decreto presidenziale n. -OMISSIS- è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. l'art. 56, I comma, II periodo.
6.- Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio ed hanno depositato documenti.
7.- All'udienza camerale del 31.1.2024 è stata rilevata la mancata asseverazione della procura alle liti e con ordinanza -OMISSIS-, preso atto del suo deposito, la trattazione della causa è stata rinviata al 10.4.2024.
8.- Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, rilevata la fondatezza dell'unico motivo di ricorso attinente “la violazione degli artt. 7 e 10 bis della Legge n. 241/90, per lesione del principio del giusto procedimento, violato poiché il ricorrente non ha potuto controdedurre sulla sua assenza dal territorio nazionale, la quale non era stata inserita nel preavviso, e ha condotto ad una motivazione della revoca del tutto diversa da quella originariamente prospettata”, è stato “ordinato alla Questura di Bergamo - nel termine del prossimo 10 giugno 2024 - di rinnovare il procedimento amministrativo con nuovo preavviso di diniego, integrandone il contenuto con il motivo posto alla base dell'impugnato provvedimento, acquisendo le eventuali osservazioni del ricorrente e quindi concludendo il procedimento con un nuovo provvedimento debitamente motivato anche in relazione alle osservazioni pervenute”. N. 00023/2024 REG.RIC.
9.- Riscontata la mancata ottemperanza della Questura, nei termini assegnati, al remand, con ordinanza collegiale 205/2024 è stato emesso un sollecito e la causa è stata rinviata alla successiva udienza del 23.10.2024.
10.- Il 13.7.2024 l'Amministrazione ha depositato una nota, rappresentando “di aver notificato al ricorrente, presso il proprio rappresentante e difensore, «nuovo preavviso di diniego, con espressa illustrazione del motivo ostativo della “prolungata assenza dal territorio nazionale per un prolungato lasso di tempo” (All. 7). In sede di notifica è emerso che la controparte risulta trovarsi in Marocco dal gennaio 2024
(All. 8). Atteso il mancato deposito di osservazioni da parte dell'interessato, la
Questura ha concluso il procedimento mediante emanazione di provvedimento di conferma (All. 9)” e che “il permesso di soggiorno ordinario rilasciato in favore del ricorrente, già emesso e disponibile per la consegna a far data dal 09.02.2024, non risulta ancora essere stato ritirato”.
11.- Con ordinanza -OMISSIS-, emessa all'esito dell'udienza camerale del
23.10.2024, è stata dichiarata l'improcedibilità per difetto di interesse della domanda cautelare, attesa l'adozione di un nuovo provvedimento all'esito del remand.
12.- Solo parte ricorrente ha depositato una memoria in vista dell'udienza pubblica del
3.12.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
13.- Il ricorso è divenuto improcedibile, valendo in questa sede il medesimo principio posto alla base della pronuncia sulla domanda cautelare.
Infatti il provvedimento da ultimo adottato dalla Questura di Bergamo costituisce una conferma propria di quello impugnato in giudizio, poiché è stato adottato all'esito di una nuova istruttoria e contiene una motivazione più articolata della precedente, in ossequio a quanto indicato nell'ordinanza cautelare di remand, così rendendo improcedibile il ricorso introduttivo, non avendo il ricorrente più interesse all'impugnazione del l'originaria determinazione, ormai sostituita da quella più recente, dal carattere autonomamente lesivo e, come tale, suscettibile di autonoma N. 00023/2024 REG.RIC.
impugnazione. Impugnazione che, tuttavia, il ricorrente non ha proposto, né in forma autonoma in un separato giudizio, né mediante proposizione di motivi aggiunti nel presente.
14.- Le spese di lite vanno compensate, atteso l'andamento complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE RI, Presidente
Francesca RD, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca RD GE RI N. 00023/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO