TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2270/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Aldo Pintor e dell'avv. Francesco Pintor, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 luglio 2022, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo per danno biologico derivante da menomazioni (“postumi trauma contusivo-distorsivo del rachide cervico- dorso-lombo-sacrale con spondilolistesi anteriore di L5 su L1 e claudicatio neurogena in pz con marcati segni di spondilodiscoartrosi dorso-lombo-sacrale e Disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia”) riportate in seguito ad infortunio sul lavoro occorso in data 23 novembre 2020 (quando, svolgendo la propria attività lavorativa in qualità di agente di polizia locale, durante il servizio di vigilanza ambientale a bordo di vettura aziendale, era stato ripetutamente tamponato da un furgone e spinto con il mezzo oltre la cunetta fino ad arrestare la marcia contro un albero), per le quali l' convenuto ha riconosciuto un CP_1
periodo di inabilità temporanea assoluta dal 23 novembre 2020 al 1° febbraio 2021, senza riscontrare postumi invalidanti permanenti.
pagina 1 di 4 Ritenendo erronee le valutazioni dell' , il ricorrente ha domandato la sua condanna CP_1 all'erogazione dell'indennizzo per danno biologico e al versamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta fino all'11 novembre 2021.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Deve essere respinta la domanda di indennizzo per la patologia psichica lamentata dal ricorrente, la quale non risulta essere stata sottoposta all' prima di questo giudizio. CP_1
Dagli atti del procedimento amministrativo e dalla documentazione medica allegata, si ricava esclusivamente la richiesta di indennizzo per lesioni alla colonna.
Ammesso che un tale difetto non si riverberi come vizio di improponibilità della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. L, 17 dicembre 2001, n. 15966), si osserva che neppure in questo procedimento ha prodotto documentazione medica da cui ricostruire la Parte_1
genesi del quadro psico-patologico, al fine di svolgere un approfondito accertamento sulle sue cause.
Anche il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 27 febbraio 2024, ha escluso l'esistenza del danno psichico, in quanto non adeguatamente documentato.
2.2. Deve invece riconoscersi, per quanto di ragione, il diritto ad indennizzo per il danno all'integrità fisica lamentato dal ricorrente.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di accertare quanto segue:
a) il ricorrente presenta menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro, riconducibili al codice 193 della tabella delle menomazioni approvata con d.m. 12 luglio 2000 (“patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio- grave, comunque presente nei tratti cervicale
e lombare. Fino a 25”), che hanno comportato un danno biologico del 5 percento;
b) su dette menomazioni si sono “innestate” quelle, sopravvenute, provocate dall'infortunio del novembre 2020, le quali hanno provocato un danno biologico del 6 percento, applicando i codici di tabella 199 e 203 (per la precisione, ad avviso dell'ausiliario, il ricorrente “ha riportato un trauma distorsivo del rachide”, da ricondurre
“causalmente o quantomeno concausalmente alla frattura post traumatica riportata nel
pagina 2 di 4 sinistro del 23 novembre 2020 e misconosciuta fino alla data del 2022, data della consulenza radiologica che rilevava nei precedenti esami praticati, la frattura dell'istmo della V vertebra lombare che può, con elevata probabilità, aver determinato lo scivolamento della medesima vertebra su quella sottostante (S1) determinando le limitazioni anche attualmente obiettivate nella deambulazione e nella postura”).
Le patologie seguite all'infortunio sono aggravate dalla menomazione preesistente, per cui il c.t.u. ha fatto applicazione della c.d. formula di (ex art. 13, comma sesto, art. Parte_2
13, del d.lgs. n. 38/2000), che consente di apprezzare l'integrità psicofisica ridotta, espressa dalla frazione in cui il denominatore (95) indica il grado d'integrità psicofisica preesistente
(100 - 5 = 95) e il numeratore (6) la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale (95 - 6 = 89; 95 - 89 = 6).
Nel complesso, il danno biologico stimato dal c.t.u., con motivazione esaustiva, raggiunge la misura del 6 per cento.
2.3. Non può infine essere accolta la domanda relativa all'accertamento di un periodo di inabilità temporanea assoluta maggiore rispetto a quello riconosciuto dall' avendo sul CP_1 punto il c.t.u. valutato congrua la stima espressa dall' in fase amministrativa. CP_1
2.4. Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 6 per cento, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta conseguente all'infortunio (e quindi dal 2 febbraio 2021), come previsto dall'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, richiamato in generale dall'art. 13, comma 11, del d.lgs. n. 38/2000.
L' deve perciò essere condannato a versare in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo spettante (commisurato al danno biologico del 6 per cento), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dal 2 febbraio 2021.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 1.100,01 ed euro
5.200,00.
pagina 3 di 4 3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in capitale Parte_1
commisurato al danno biologico stimato nella misura del 6 per cento, con decorrenza dal 2 febbraio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in favore del ricorrente, commisurato CP_1
al danno biologico accertato nella misura sopra indicata, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dal 2 febbraio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 1.312,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 10 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2270/2022 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Aldo Pintor e dell'avv. Francesco Pintor, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27 luglio 2022, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 per ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennizzo per danno biologico derivante da menomazioni (“postumi trauma contusivo-distorsivo del rachide cervico- dorso-lombo-sacrale con spondilolistesi anteriore di L5 su L1 e claudicatio neurogena in pz con marcati segni di spondilodiscoartrosi dorso-lombo-sacrale e Disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansia”) riportate in seguito ad infortunio sul lavoro occorso in data 23 novembre 2020 (quando, svolgendo la propria attività lavorativa in qualità di agente di polizia locale, durante il servizio di vigilanza ambientale a bordo di vettura aziendale, era stato ripetutamente tamponato da un furgone e spinto con il mezzo oltre la cunetta fino ad arrestare la marcia contro un albero), per le quali l' convenuto ha riconosciuto un CP_1
periodo di inabilità temporanea assoluta dal 23 novembre 2020 al 1° febbraio 2021, senza riscontrare postumi invalidanti permanenti.
pagina 1 di 4 Ritenendo erronee le valutazioni dell' , il ricorrente ha domandato la sua condanna CP_1 all'erogazione dell'indennizzo per danno biologico e al versamento dell'indennità per inabilità temporanea assoluta fino all'11 novembre 2021.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
2. La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
2.1. Deve essere respinta la domanda di indennizzo per la patologia psichica lamentata dal ricorrente, la quale non risulta essere stata sottoposta all' prima di questo giudizio. CP_1
Dagli atti del procedimento amministrativo e dalla documentazione medica allegata, si ricava esclusivamente la richiesta di indennizzo per lesioni alla colonna.
Ammesso che un tale difetto non si riverberi come vizio di improponibilità della domanda (cfr. Cass. civ., Sez. L, 17 dicembre 2001, n. 15966), si osserva che neppure in questo procedimento ha prodotto documentazione medica da cui ricostruire la Parte_1
genesi del quadro psico-patologico, al fine di svolgere un approfondito accertamento sulle sue cause.
Anche il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 27 febbraio 2024, ha escluso l'esistenza del danno psichico, in quanto non adeguatamente documentato.
2.2. Deve invece riconoscersi, per quanto di ragione, il diritto ad indennizzo per il danno all'integrità fisica lamentato dal ricorrente.
Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di accertare quanto segue:
a) il ricorrente presenta menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro, riconducibili al codice 193 della tabella delle menomazioni approvata con d.m. 12 luglio 2000 (“patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio- grave, comunque presente nei tratti cervicale
e lombare. Fino a 25”), che hanno comportato un danno biologico del 5 percento;
b) su dette menomazioni si sono “innestate” quelle, sopravvenute, provocate dall'infortunio del novembre 2020, le quali hanno provocato un danno biologico del 6 percento, applicando i codici di tabella 199 e 203 (per la precisione, ad avviso dell'ausiliario, il ricorrente “ha riportato un trauma distorsivo del rachide”, da ricondurre
“causalmente o quantomeno concausalmente alla frattura post traumatica riportata nel
pagina 2 di 4 sinistro del 23 novembre 2020 e misconosciuta fino alla data del 2022, data della consulenza radiologica che rilevava nei precedenti esami praticati, la frattura dell'istmo della V vertebra lombare che può, con elevata probabilità, aver determinato lo scivolamento della medesima vertebra su quella sottostante (S1) determinando le limitazioni anche attualmente obiettivate nella deambulazione e nella postura”).
Le patologie seguite all'infortunio sono aggravate dalla menomazione preesistente, per cui il c.t.u. ha fatto applicazione della c.d. formula di (ex art. 13, comma sesto, art. Parte_2
13, del d.lgs. n. 38/2000), che consente di apprezzare l'integrità psicofisica ridotta, espressa dalla frazione in cui il denominatore (95) indica il grado d'integrità psicofisica preesistente
(100 - 5 = 95) e il numeratore (6) la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale (95 - 6 = 89; 95 - 89 = 6).
Nel complesso, il danno biologico stimato dal c.t.u., con motivazione esaustiva, raggiunge la misura del 6 per cento.
2.3. Non può infine essere accolta la domanda relativa all'accertamento di un periodo di inabilità temporanea assoluta maggiore rispetto a quello riconosciuto dall' avendo sul CP_1 punto il c.t.u. valutato congrua la stima espressa dall' in fase amministrativa. CP_1
2.4. Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 6 per cento, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta conseguente all'infortunio (e quindi dal 2 febbraio 2021), come previsto dall'art. 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, richiamato in generale dall'art. 13, comma 11, del d.lgs. n. 38/2000.
L' deve perciò essere condannato a versare in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennizzo spettante (commisurato al danno biologico del 6 per cento), oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dal 2 febbraio 2021.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1
condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 1.100,01 ed euro
5.200,00.
pagina 3 di 4 3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire un indennizzo in capitale Parte_1
commisurato al danno biologico stimato nella misura del 6 per cento, con decorrenza dal 2 febbraio 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in favore del ricorrente, commisurato CP_1
al danno biologico accertato nella misura sopra indicata, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dal 2 febbraio 2021;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 1.312,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio già CP_1
liquidate in separato decreto.
Cagliari, 10 marzo 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4