Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01660/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2025, proposto da Danila Intelisano, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Nicola Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il MIM – Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello stato di Catania, presso cui domicilia;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Catania del giorno 8 novembre 2024, n. 5046.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MIM;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. GO PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- all’udienza camerale del 15 gennaio 2026 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato essere cessata la materia del contendere, insistendo sulle spese di lite;
Ritenuto che:
- vada dichiarata cessata la materia del contendere;
- il Ministero resistente, in ragione del criterio della soccombenza virtuale, vada condannato alle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara cessata la materia del contendere; b) condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, nonché alla integrale rifusione di quanto corrisposto da parte ricorrente a titolo di contributo unificato per il presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP LE, Presidente
GO PA, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO PA | EP LE |
IL SEGRETARIO