Articolo 64 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 63Articolo 65
Versione
15 marzo 1968
Art. 64.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma , che disciplina la cessione in proprieta' degli alloggi di tipo economico e popolare.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato a provvedere alle variazioni compensative fra i capitoli numeri 5235 e 5173 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, in dipendenza delle eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall' articolo 11 della legge 3 gennaio 1963, n. 3 , apportate ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 11.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968