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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/07/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 2165/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall' avv. Luigia Sorice (c.f.
) - indirizzo pec: presso il cui C.F._2 Email_1
studio, in Avellino, alla via Bentivoglio n. 3, è elett.te domiciliata.
OPPONENTE
E
(già -p.iva in Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te, tramite la mandataria Controparte_2
già (P.IVA ), rappresentata e difesa, in forza di CP_3 P.IVA_1
procura in atti, dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (c.f.
- indirizzo pec: C.F._3
ed elett.te domiciliata in Napoli, alla Email_2 via F. Crispi n. 62, presso lo studio dell'avv. Paoloandrea Monticelli- indirizzo pec: (c.f. . Email_3 C.F._4
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 23.05.2022, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1427/2021, emesso dal
Tribunale di Avellino in data 30.11.2021 e notificato in data 23.12.2021.
Con tale decreto, dichiarato esecutivo in data 21.04.2022 e munito di relativa formula esecutiva in data 3.05.2022, era stato ingiunto all'opponente il pagamento, in favore della della somma di euro 26.423,74, oltre interessi e Controparte_1
spese della procedura monitoria.
L'attrice, con in medesimo atto di citazione introduttivo del giudizio, proponeva anche opposizione al precetto notificato da in data 13.05.2022, Controparte_1
proprio in forza del decreto ingiuntivo suindicato.
L'opponente eccepiva: l'improcedibilità della domanda sottesa al ricorso monitorio per l'omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita di cui all'art. 3 D.L.
132/2014 (convertito nella legge n. 162/2014); - la propria carenza di legittimazione attiva;
- l'intervenuta estinzione per prescrizione ordinaria e presuntiva del credito dell'opposta; - la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del decreto ingiuntivo.
Chiedeva: in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto e la declaratoria di improcedibilità della domanda;
- nel merito, la declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione, nonché di nullità del precetto e del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la la Controparte_1 quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per tardività, e l'inammissibilità dell'opposizione a precetto. In subordine, rilevava l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto, con la consequenziale conferma dell'opposto.
Il Giudice, con ordinanza rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto D.I.. Indi, la causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed, all'udienza del 4.04.2025, veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Entrambe le opposizioni spiegate vanno dichiarate inammissibili.
pag. 2/4 Preliminarmente, va rilevato che la domanda è procedibile atteso che è stata ritualmente espletata la procedura di mediazione ordinata dal Tribunale, obbligatoria, trattandosi di rapporti bancari.
Va, poi, evidenziato che l'opponente ha, con un unico atto di citazione, proposto opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione a precetto.
La proposizione, con un unico atto, dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dell'opposizione a precetto è, in linea generale, consentita, ma è ammissibile solo se tempestivamente proposta (Trib. Lecce, sent.del 16.06.2014).
Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione a decreto ingiuntivo è inammissibile per tardività. Invero, come risulta dalla documentazione allegata dall'opposta, mentre il decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato all'opponente in data 23.12.2021, invece l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato all'opposta in data
23.05.2021 (cfr. copie degli avvisi di ricevimento delle notificazioni allegate alla comparsa di costituzione e risposta).
Dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta oltre il termine previsto a pena di decadenza dall'art. 641 c.p.c..
Parimenti inammissibile è l'opposizione a precetto.
Invero, è pacifico che, con l'opposizione avverso il precetto fondato sul titolo giudiziale, come nel caso in esame, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo. Tali fatti (come la prescrizione del credito sollevata con l'odierna opposizione) sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo. Non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, escludendo la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione» (cfr. Cass. 19.12.2006 n.
27159 e Cass. 19.6.2001, n. 8331).
Pertanto, le opposizioni vanno rigettate.
Il decreto ingiuntivo è stato già dichiarato esecutivo i sensi dell'art. 647 c.p.c. e munito di formula di esecutività.
pag. 3/4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opposta nella misura determinata in dispositivo sulla sorta dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00), valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni affrontate e la natura documentale della causa.
P. Q. M
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle opposizioni proposte da ogni contraria istanza ed eccezione Parte_1
disattese, così provvede:
1. dichiara inammissibili l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a precetto;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che Controparte_1
liquida nella somma di euro 3.809,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge.
Così deciso in Avellino in data 16.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 4/4