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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/07/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1588/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1588/2024 tra
), con l'avv. DEPAOLI ALESSANDRA;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
); CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
All'udienza dell'1 luglio 2025, alle ore 9.35, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per l'avv. DEPAOLI ALESSANDRA;
Parte_1 per . CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.45, terminata la discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.00, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento parziale del proposto ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di quella ricorrente della somma di € 500,00 per compensi, oltre CPA e IVA di legge, oltre al pagamento della somma di € 169,40 a titolo di saldo del complessivo rimborso forfetario al 15%;
- condanna parte resistente a rimborsare a quella ricorrente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 332,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 1 luglio 2025, ore 16.00.
Il Giudice pagina 1 di 7 dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1588/2024 promossa da:
), con l'avv. DEPAOLI ALESSANDRA;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
); CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 31.08.2023 il resistente conferiva incarico allo nella persona Parte_1 dell'avv. Claudio Bossi per difenderlo ed assisterlo nel procedimento penale rubricato al n. RGNR 895/2023, conferendo all'uopo nomina penale (doc. 1).
Nella medesima data il resistente sottoscriveva, per accettazione, proforma di compensi recante indicazione delle competenze per il conferito incarico, per un ammontare complessivo di € 5.471,70 (doc. 2).
In data 26.02.2024 il Pubblico Ministero competente chiedeva disporsi l'archiviazione del procedimento penale a carico dell' (doc. 3). CP_1
In data 30.05.2024 l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) di Novara notificava avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione (doc. 4) avverso la quale non veniva svolta opposizione, nei termini di legge.
Il resistente corrispondeva al ricorrente la somma di € 2.000,00 in data 4.9.2023 (doc. 5) ed € 800,00 in data 29.01.2024 (doc. 6). In data 25.03.2024 veniva richiesto all'odierno resistente il saldo di quanto ritenuto ancora dovuto, pari ad € 2.671,70 (doc. 7). In assenza di riscontro, in data 9.5.2024, il ricorrente sollecitava nuovamente il pagamento delle proprie spettanze tramite raccomandata A/R, ancora una volta con esito negativo (doc. 8). Nonostante i solleciti l' non ha saldato quanto CP_1 richiestogli in pagamento dal ricorrente portando quest'ultimo ad agire giudizialmente.
pagina 3 di 7 In dettaglio la difesa di parte ricorrente si è articolata nei termini che seguono:
1) la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. (Cass. n. 17683 del 2010; conf., Cass. n. 22439 del 2009; Cass. n. 24410 del 2006; e, prima ancora, Cass. n. 4628 del 1997). L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.
Consegue che sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato, cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici, rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente;
2) nel caso di specie è indubbio il conferimento del mandato da parte dell' allo studio, CP_1 costituendo senz'altro la nomina penale, al pari della procura ad litem, “forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20902). Inoltre è intervenuta la sottoscrizione, per accettazione, della proforma recante indicazione puntuale del compenso richiesto dal legale per l'incarico conferito;
3) in tema di compenso per opera professionale, l'art. 2233 c.c. disciplina la gerarchia delle fonti per la sua determinazione, indicando l'autonomo accordo tra le parti, le tariffe o gli usi e, quale criterio residuale, la determinazione del giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. Principio ribadito anche dalla Suprema Corte, che ha precisato come “l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali”. Nel caso di specie vi è un accordo concluso in forma scritta e avente ad oggetto il corrispettivo per l'opera intellettuale suddiviso per fasi (studio della controversia;
introduttiva del giudizio e decisionale). I criteri di cui bisognerà tener conto ai fini della liquidazione del compenso sono le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Infine, si tiene in considerazione l'importanza e la natura dell'affare oggetto del provvedimento, trattandosi nella fattispecie de qua di procedimento penale che in caso di condanna senz'altro cagionerebbe quantomeno danni reputazionali all'imputato. Per quanto attiene, infine, al risultato conseguito dal ricorrente si è già precisato come il procedimento si concludeva positivamente per l' con la richiesta CP_1 di archiviazione da parte del Pubblico Ministero;
4) il ricorrente vanta oggi un credito pari ad € 2.671,70 nei confronti del resistente;
5) dalla documentazione agli atti si evince incontestabilmente: A) il conferimento al conchiudente studio da parte del resistente della nomina penale per l'assistenza, rappresentanza e difesa nel procedimento penale rubricato al RGNR n. 895/2023 (cfr. doc. 1), che lo vedeva indagato;
B) l'accettazione del preventivo da parte del medesimo per le attività da svolgersi, CP_1 contestualmente al rilascio della nomina. Tale documento contiene puntuale indicazione dell'importo totale per l'incarico da espletarsi, nonché le singole fasi del procedimento (doc. 2). Determinazione che si allinea perfettamente alla quantificazione dei compensi di cui al DM n.
55/2014 artt. 1-3-12 e 17 relativamente alla competenza per indagini preliminari (compenso pagina 4 di 7 liquidabile come da DM citato tot. €5.518,39 oneri e accessori inclusi, compenso concordato, richiesto e accettato dal ricorrente tot. €5.471,70); parte ricorrente ha svolto la propria attività a seguito di ordinanza del 23.09.2023, nella quale veniva disposto incidente probatorio (doc. 9).
Tale attività difensiva ha portato alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico dell' (docc. 3 e 4); CP_1
6) il resistente ha versato acconti parziali rispetto al compenso concordato (doc. 2), portato nei docc. 5 e 6.
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, osserva quanto in appresso.
Sotto il profilo documentale parte ricorrente ha offerto al giudizio:
1) nomina a difensore di fiducia in favore dell'avv. Claudio Bossi;
2) proforma sottoscritta dal signor CP_1
3) richiesta di archiviazione del PM competente;
4) notifica dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione;
5) fattura del 4.09.2023;
6) fattura del 29.01.2024;
7) sollecito del 25.03.2024 tramite mail ordinaria;
8) sollecito del 9.05.2024 tramite lettera raccomandata A/R.
L'ordinamento contiene le norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio è costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova: “L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
Tuttavia, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
pagina 5 di 7 Le regole sull'onere della prova sono però regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi.
In ragione della documentazione di cui sopra, lumeggiata dalle norme e dai principio testé espressi, è possibile assumere e ritenere dimostrato:
1) che il resistente ha conferito mandato difensivo in materia penale all'avv. Claudio Bossi;
2) che il resistente ha sottoscritto un “proforma” di compensi dovuti che risulta così composto: per spese generali € 562,50; per compensi professionali € 3.750,00 (e, cioè, € 1.250,00 per fase studio;
€ 1.250,00 per fase introduttiva ed € 1.250,00 per fase decisionale), oltre CPA e IVA di legge;
3) che il resistente ha corrisposto per compensi € 1.370,69 una prima volta (come da corrispondente fattura del ricorrente) ed € 630,52 una seconda volta (come da corrispondente fattura del ricorrente), e così per complessivi € 2.001,21;
4) che il PM ha avanzato richiesta di archiviazione del procedimento in allora a carico del resistente in ragione della fondamentale inattendibilità clinica (come da perizia appositamente resa in quell'ambito) della minore interessata dal disposto incidente probatorio;
5) che, dunque, l'istituto del diritto processuale penale dell'incidente probatorio non ha potuto avere il proprio corso naturale (di acquisizione anticipate di prove) perché la perizia psicodiagnostica previamente disposta ed esperita ha concluso, per quanto si legge nella richiesta di archiviazione del PM agli atti del presente giudizio, nei termini di cui al punto che precede.
Per quanto sopra appare evidente che una parte rilevante di attività professionale preventivata non si è concretamente svolta e, in particolare, parte ricorrente non ha svolto la fase decisionale pari, sotto l'aspetto economico, a € 1.250,00. Ora, a prescindere da quello che è stato l'accordo iniziale in punto compensi fra professionista e proprio assistito, non può darsi corso al riconoscimento giudiziario di un compenso professionale per un'attività che non è stata svolta dal professionista (ovvero, nella specie, la fase decisionale per € 1.250,00, stante il mancato svolgimento dell'incidente probatorio).
A questo punto, atteso che il resistente ha corrisposto compensi per € 2.000,00 (arrotondando leggermente per difetto) a fronte dei preventivati € 2.500,00 (considerando l'attività professionale svolta), residua un credito del ricorrente per compensi pari a € 500,00. Inoltre, rilevato che il resistente ha già corrisposto € 205,60 (corrispondente a una quota parte del complessivo rimborso forfetario al 15%), residua un dovuto, sotto tale profilo, di € 169,40, pari alla differenza fra l'importo già corrisposto (€ 205,50) e quello complessivamente dovuto di € 375,00 (ovvero il rimborso forfetario al 15% su complessivi € 2.500,00 per compensi).
In conclusione, la somma che risulta ancora dovuta dal resistente è pari a € 500,00 (oltre CPA e IVA di legge) quanto ai compensi, nonché € 169,40 a saldo del complessivo rimborso del 15%.
Parte resistente in qualità di soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di quella ricorrente. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 147/2022, si liquidano € 332,00 per compensi (scaglione di valore fino a € 1.100,00; valori minimi delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - in accoglimento parziale del proposto ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di quella ricorrente della somma di € 500,00 per compensi, oltre CPA e IVA di legge, oltre al pagamento della somma di € 169,40 a titolo di saldo del complessivo rimborso forfetario al 15%;
- condanna parte resistente a rimborsare a quella ricorrente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 332,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 1 luglio 2025, ore 16.00.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1588/2024 tra
), con l'avv. DEPAOLI ALESSANDRA;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
); CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
All'udienza dell'1 luglio 2025, alle ore 9.35, sono collegati da remoto alla stanza virtuale del magistrato: per l'avv. DEPAOLI ALESSANDRA;
Parte_1 per . CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
La difesa di parte attrice precisa le conclusioni e discute la causa nei termini che seguono: “preciso le conclusioni come in atti che richiamo integralmente anche ai fini della discussione nel merito”.
Alle ore 9.45, terminata la discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.00, terminata la camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. avente il seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento parziale del proposto ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di quella ricorrente della somma di € 500,00 per compensi, oltre CPA e IVA di legge, oltre al pagamento della somma di € 169,40 a titolo di saldo del complessivo rimborso forfetario al 15%;
- condanna parte resistente a rimborsare a quella ricorrente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 332,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 1 luglio 2025, ore 16.00.
Il Giudice pagina 1 di 7 dott. Massimo Roberti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1588/2024 promossa da:
), con l'avv. DEPAOLI ALESSANDRA;
Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
); CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 31.08.2023 il resistente conferiva incarico allo nella persona Parte_1 dell'avv. Claudio Bossi per difenderlo ed assisterlo nel procedimento penale rubricato al n. RGNR 895/2023, conferendo all'uopo nomina penale (doc. 1).
Nella medesima data il resistente sottoscriveva, per accettazione, proforma di compensi recante indicazione delle competenze per il conferito incarico, per un ammontare complessivo di € 5.471,70 (doc. 2).
In data 26.02.2024 il Pubblico Ministero competente chiedeva disporsi l'archiviazione del procedimento penale a carico dell' (doc. 3). CP_1
In data 30.05.2024 l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) di Novara notificava avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione (doc. 4) avverso la quale non veniva svolta opposizione, nei termini di legge.
Il resistente corrispondeva al ricorrente la somma di € 2.000,00 in data 4.9.2023 (doc. 5) ed € 800,00 in data 29.01.2024 (doc. 6). In data 25.03.2024 veniva richiesto all'odierno resistente il saldo di quanto ritenuto ancora dovuto, pari ad € 2.671,70 (doc. 7). In assenza di riscontro, in data 9.5.2024, il ricorrente sollecitava nuovamente il pagamento delle proprie spettanze tramite raccomandata A/R, ancora una volta con esito negativo (doc. 8). Nonostante i solleciti l' non ha saldato quanto CP_1 richiestogli in pagamento dal ricorrente portando quest'ultimo ad agire giudizialmente.
pagina 3 di 7 In dettaglio la difesa di parte ricorrente si è articolata nei termini che seguono:
1) la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che lo studio professionale associato, quantunque privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in conformità della disciplina dettata dall'art. 36 c.c. (Cass. n. 17683 del 2010; conf., Cass. n. 22439 del 2009; Cass. n. 24410 del 2006; e, prima ancora, Cass. n. 4628 del 1997). L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.
Consegue che sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato, cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici, rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente;
2) nel caso di specie è indubbio il conferimento del mandato da parte dell' allo studio, CP_1 costituendo senz'altro la nomina penale, al pari della procura ad litem, “forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20902). Inoltre è intervenuta la sottoscrizione, per accettazione, della proforma recante indicazione puntuale del compenso richiesto dal legale per l'incarico conferito;
3) in tema di compenso per opera professionale, l'art. 2233 c.c. disciplina la gerarchia delle fonti per la sua determinazione, indicando l'autonomo accordo tra le parti, le tariffe o gli usi e, quale criterio residuale, la determinazione del giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. Principio ribadito anche dalla Suprema Corte, che ha precisato come “l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali”. Nel caso di specie vi è un accordo concluso in forma scritta e avente ad oggetto il corrispettivo per l'opera intellettuale suddiviso per fasi (studio della controversia;
introduttiva del giudizio e decisionale). I criteri di cui bisognerà tener conto ai fini della liquidazione del compenso sono le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Infine, si tiene in considerazione l'importanza e la natura dell'affare oggetto del provvedimento, trattandosi nella fattispecie de qua di procedimento penale che in caso di condanna senz'altro cagionerebbe quantomeno danni reputazionali all'imputato. Per quanto attiene, infine, al risultato conseguito dal ricorrente si è già precisato come il procedimento si concludeva positivamente per l' con la richiesta CP_1 di archiviazione da parte del Pubblico Ministero;
4) il ricorrente vanta oggi un credito pari ad € 2.671,70 nei confronti del resistente;
5) dalla documentazione agli atti si evince incontestabilmente: A) il conferimento al conchiudente studio da parte del resistente della nomina penale per l'assistenza, rappresentanza e difesa nel procedimento penale rubricato al RGNR n. 895/2023 (cfr. doc. 1), che lo vedeva indagato;
B) l'accettazione del preventivo da parte del medesimo per le attività da svolgersi, CP_1 contestualmente al rilascio della nomina. Tale documento contiene puntuale indicazione dell'importo totale per l'incarico da espletarsi, nonché le singole fasi del procedimento (doc. 2). Determinazione che si allinea perfettamente alla quantificazione dei compensi di cui al DM n.
55/2014 artt. 1-3-12 e 17 relativamente alla competenza per indagini preliminari (compenso pagina 4 di 7 liquidabile come da DM citato tot. €5.518,39 oneri e accessori inclusi, compenso concordato, richiesto e accettato dal ricorrente tot. €5.471,70); parte ricorrente ha svolto la propria attività a seguito di ordinanza del 23.09.2023, nella quale veniva disposto incidente probatorio (doc. 9).
Tale attività difensiva ha portato alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico dell' (docc. 3 e 4); CP_1
6) il resistente ha versato acconti parziali rispetto al compenso concordato (doc. 2), portato nei docc. 5 e 6.
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, osserva quanto in appresso.
Sotto il profilo documentale parte ricorrente ha offerto al giudizio:
1) nomina a difensore di fiducia in favore dell'avv. Claudio Bossi;
2) proforma sottoscritta dal signor CP_1
3) richiesta di archiviazione del PM competente;
4) notifica dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione;
5) fattura del 4.09.2023;
6) fattura del 29.01.2024;
7) sollecito del 25.03.2024 tramite mail ordinaria;
8) sollecito del 9.05.2024 tramite lettera raccomandata A/R.
L'ordinamento contiene le norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell'eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio è costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova: “L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa;
né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L'art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell'ipotesi di mancato assolvimento, la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell'altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l'esistenza, consapevolmente assume l'esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l'esistenza del diritto vantato dall'attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l'accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
Tuttavia, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ., Sez. 6, Ordinanza n. 25584 del 12/10/2018).
pagina 5 di 7 Le regole sull'onere della prova sono però regole residuali di giudizio in conseguenza delle quali la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza, totale o parziale, della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, ovvero impeditivi, modificativi o estintivi.
In ragione della documentazione di cui sopra, lumeggiata dalle norme e dai principio testé espressi, è possibile assumere e ritenere dimostrato:
1) che il resistente ha conferito mandato difensivo in materia penale all'avv. Claudio Bossi;
2) che il resistente ha sottoscritto un “proforma” di compensi dovuti che risulta così composto: per spese generali € 562,50; per compensi professionali € 3.750,00 (e, cioè, € 1.250,00 per fase studio;
€ 1.250,00 per fase introduttiva ed € 1.250,00 per fase decisionale), oltre CPA e IVA di legge;
3) che il resistente ha corrisposto per compensi € 1.370,69 una prima volta (come da corrispondente fattura del ricorrente) ed € 630,52 una seconda volta (come da corrispondente fattura del ricorrente), e così per complessivi € 2.001,21;
4) che il PM ha avanzato richiesta di archiviazione del procedimento in allora a carico del resistente in ragione della fondamentale inattendibilità clinica (come da perizia appositamente resa in quell'ambito) della minore interessata dal disposto incidente probatorio;
5) che, dunque, l'istituto del diritto processuale penale dell'incidente probatorio non ha potuto avere il proprio corso naturale (di acquisizione anticipate di prove) perché la perizia psicodiagnostica previamente disposta ed esperita ha concluso, per quanto si legge nella richiesta di archiviazione del PM agli atti del presente giudizio, nei termini di cui al punto che precede.
Per quanto sopra appare evidente che una parte rilevante di attività professionale preventivata non si è concretamente svolta e, in particolare, parte ricorrente non ha svolto la fase decisionale pari, sotto l'aspetto economico, a € 1.250,00. Ora, a prescindere da quello che è stato l'accordo iniziale in punto compensi fra professionista e proprio assistito, non può darsi corso al riconoscimento giudiziario di un compenso professionale per un'attività che non è stata svolta dal professionista (ovvero, nella specie, la fase decisionale per € 1.250,00, stante il mancato svolgimento dell'incidente probatorio).
A questo punto, atteso che il resistente ha corrisposto compensi per € 2.000,00 (arrotondando leggermente per difetto) a fronte dei preventivati € 2.500,00 (considerando l'attività professionale svolta), residua un credito del ricorrente per compensi pari a € 500,00. Inoltre, rilevato che il resistente ha già corrisposto € 205,60 (corrispondente a una quota parte del complessivo rimborso forfetario al 15%), residua un dovuto, sotto tale profilo, di € 169,40, pari alla differenza fra l'importo già corrisposto (€ 205,50) e quello complessivamente dovuto di € 375,00 (ovvero il rimborso forfetario al 15% su complessivi € 2.500,00 per compensi).
In conclusione, la somma che risulta ancora dovuta dal resistente è pari a € 500,00 (oltre CPA e IVA di legge) quanto ai compensi, nonché € 169,40 a saldo del complessivo rimborso del 15%.
Parte resistente in qualità di soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di quella ricorrente. Considerato il decisum e viste le previsioni del DM 147/2022, si liquidano € 332,00 per compensi (scaglione di valore fino a € 1.100,00; valori minimi delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, istanza e/o eccezioni disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 - in accoglimento parziale del proposto ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di quella ricorrente della somma di € 500,00 per compensi, oltre CPA e IVA di legge, oltre al pagamento della somma di € 169,40 a titolo di saldo del complessivo rimborso forfetario al 15%;
- condanna parte resistente a rimborsare a quella ricorrente le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 332,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni e spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d'udienza.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 1 luglio 2025, ore 16.00.
Il Giudice dott. Massimo Roberti
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