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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/12/2024, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2868/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Matteo Buoncristiani
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Matteo Buoncristiani
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM – sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni contenute nelle note scritte del
2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 23.10.2023 ricorso congiunto Pt_2 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in
1 giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Mola di Bari (Ba) in data 31.12.2008 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 22.2.2024 (sent. n.
296/2024 pubblicata il 23.2.2024, divenuta irrevocabile il 23.8.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
10.10.2024, successivamente rinviata al 6.11.2024 e poi al 3.12.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (22.2.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante anche la mancanza di figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Mola di Bari (BA) in data 31.12.2008 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Massa Marittima (GR) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie C N.4
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Le parti sono autonomamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
2. La casa coniugale sita in Massa Marittima (GR), Loc. Ghirlanda, alla Via
Massetana, n. 8 era condotta in locazione che risulta terminata ormai da tempo.
2 3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a dividersi tutti i beni mobili e mobili registrati, regolamentando ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, fatta eccezione per l'eventuale richiesta di pagamento delle spese legali, processuali ed tutti gli oneri relativi agli eventuali risarcimenti del danno derivanti dalle condotte oggetto di accertamento in sede penale, che in denegata ipotesi rimarranno ad esclusivo carico del Sig. di cui ai seguenti procedimenti: Parte_1
- Proc. pen. nr. 2466/2015 Rg. N.R., nr. 726/2017 Rg. Trib. - Tribunale monocratico di Arezzo;
- Proc. Pen. nr. 2975/2014 Rg. N.R., nr. 960/2017 Rg. Trib. - Tribunale monocratico di Siena;
- Proc. Pen. nr. 1666/2015 Rg. N.R., nr. 3354/2015 Rg. GIP - Tribunale monocratico di Grosseto;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Massa Marittima (GR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3/12/2024
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2868/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Matteo Buoncristiani
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Matteo Buoncristiani
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM – sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni contenute nelle note scritte del
2.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e depositavano in data 23.10.2023 ricorso congiunto Pt_2 CP_1 per la separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. contestualmente chiedendo la pronuncia – decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in
1 giudicato della sentenza di separazione personale – lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Mola di Bari (Ba) in data 31.12.2008 alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Pronunciata dal Collegio sentenza di separazione in data 22.2.2024 (sent. n.
296/2024 pubblicata il 23.2.2024, divenuta irrevocabile il 23.8.2024) e rimessa sul ruolo la causa per la successiva pronuncia di divorzio, all'udienza del
10.10.2024, successivamente rinviata al 6.11.2024 e poi al 3.12.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte.
Venendo dunque all'esame della domanda di scioglimento del matrimonio, rileva il Tribunale che Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi in sede di separazione personale (22.2.2024) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi stante anche la mancanza di figli. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Mola di Bari (BA) in data 31.12.2008 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1 stato civile del Comune di Massa Marittima (GR) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 2009 Parte 2 Serie C N.4
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1. Le parti sono autonomamente indipendenti e rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
2. La casa coniugale sita in Massa Marittima (GR), Loc. Ghirlanda, alla Via
Massetana, n. 8 era condotta in locazione che risulta terminata ormai da tempo.
2 3. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a dividersi tutti i beni mobili e mobili registrati, regolamentando ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, fatta eccezione per l'eventuale richiesta di pagamento delle spese legali, processuali ed tutti gli oneri relativi agli eventuali risarcimenti del danno derivanti dalle condotte oggetto di accertamento in sede penale, che in denegata ipotesi rimarranno ad esclusivo carico del Sig. di cui ai seguenti procedimenti: Parte_1
- Proc. pen. nr. 2466/2015 Rg. N.R., nr. 726/2017 Rg. Trib. - Tribunale monocratico di Arezzo;
- Proc. Pen. nr. 2975/2014 Rg. N.R., nr. 960/2017 Rg. Trib. - Tribunale monocratico di Siena;
- Proc. Pen. nr. 1666/2015 Rg. N.R., nr. 3354/2015 Rg. GIP - Tribunale monocratico di Grosseto;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Massa Marittima (GR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 3/12/2024
Il Giudice Estensore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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