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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10270 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 28113/2021 R.G.
Tribunale di Napoli Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 28113/2021 R.G., vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Casandrino (Na), alla G. Matteotti 9, presso lo studio dell'avv.
Santo Di Pasquale, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Morghen 181, presso lo studio dell'avv. Fabio
AS Di Donna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi a questo tribunale il chiedendone la condanna al CP_1
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 25-1-2019, alle ore
23.00 circa, all'interno del locale “ , sito in Napoli, alla via del Serbatoio 10. CP_1 Nella contumacia di venivano assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. e CP_1
veniva espletata istruttoria con prova testimoniale e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
In data 14-7-2025 si costituiva in giudizio , instando per la Controparte_1 rimessione in termini ai fini dell'espletamento dell'attività difensiva e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ut. Co., c,.p.c., all'udienza del 7-11-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare, va respinta l'istanza di rimessione in termini formulata da Controparte_1
in comparsa di risposta.
[...]
La convenuta ha infatti dedotto che la sua omessa costituzione in giudizio sarebbe stata motivata dal fatto che in data 21-2-2022 la società aveva denunziato il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, affinché curasse la costituzione in ragione del Controparte_2 patto di gestione della lite. La compagnia non aveva tuttavia provveduto a tanto e solo in data
6-5-2025 aveva comunicato all'assicurata di non poter procedere alla liquidazione dell'indennizzo, trattandosi di sinistro mai denunciato.
Tali circostanze non giustificano la rimessione in termini della convenuta in merito all'attività difensiva, in quanto la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., S.U.,
6431/2025). Nella fattispecie non si ravvisa alcun impedimento di carattere assoluto alla tempestiva costituzione in giudizio della convenuta ai fini dell'espletamento dell'attività difensiva, sicché l'istanza non può trovare accoglimento.
3. Nel merito, la domanda della parte attrice è fondata e va accolta.
All'uopo va premesso che, secondo quanto allegato in citazione, in data 25.01.2019 l'attrice si trovava nel locale “Jemming” per una festa di compleanno e, mentre era in corso lo spettacolo di intrattenimento di un cabarettista, nel Parte_1
ritornare al proprio tavolo, scivolava su di una chiazza d'acqua mista ad olio e cadeva al suolo, riportando una “frattura scomposta di radio a dx”, refertata presso il CTO di Napoli. Sulla base di tali circostanze, l'attrice ha richiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.
In merito alla qualificazione giuridica della domanda, deve osservarsi che essa può farsi certamente rientrare nella disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Per costante giurisprudenza, “l''art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass.
12663/2024).
Nel caso di specie non può porsi in dubbio che il locale presso cui sono accaduti i fatti rientri nella sfera di custodia della convenuta, e le allegazioni attoree in merito alla dinamica CP_3
del sinistro risultano confermate dalla teste escussa, . Testimone_1
In particolare, la teste ha confermato che i fatti si sono svolti nelle circostanze di tempo allegate presso il locale “Jemming”, dove era in corso una festa per il sessantesimo compleanno di un amico dell'attrice e della teste, tale ha Testimone_2 Testimone_1 poi precisato che, mentre si svolgeva lo spettacolo di un cabarettista e la teste si trovava seduta presso il proprio tavolo, vide l'attrice scivolare nel dirigersi verso il suo tavolo. In particolare,
l'attrice cadde con il lato destro del corpo a terra, e una volta che la teste si avvicinò a lei per soccorrerla, unitamente al gestore del locale, riscontrò la presenza a terra, nel punto in cui l'attrice era caduta, di una macchia di acqua mista ad olio, su cui era visibile l'impronta della scarpa dell'attrice. La teste ha altresì chiarito che le luci all'interno del locale erano soffuse ed il pavimento era lucido, sicché la macchia non risultava immediatamente percepibile.
L'attendibilità della teste, oltre che dall'intrinseca coerenza e dalla concordanza della deposizione resa, si evince anche dalle dichiarazioni rilasciate dall'attrice al momento dell'accettazione presso il Pronto Soccorso del C.T.O. nell'immediatezza dei fatti. Infatti, dal verbale n. 20190002135 emerge che l'attrice ha riferito al personale medico di aver riportato la lesione al polso destro a seguito di caduta accidentale all'interno del locale CP_1
mentre era in corso una festa di compleanno.
Deve dunque ritenersi provato, sulla base delle dichiarazioni della teste che il sinistro Tes_1
sia stato determinato dalla presenza sul pavimento del locale di una sostanza oleosa, su cui la nel camminare, aveva posto il piede, scivolando e poi cadendo al suolo. Pt_1
Peraltro tenuto conto degli esiti dell'istruttoria svolta, il sinistro per cui è causa va ascritto alla esclusiva responsabilità della società convenuta, non potendo ravvisarsi alcun concorso di colpa a carico dell'attrice, dal momento che – secondo quanto ricavabile dalle dichiarazioni della teste – il locale era illuminato con luci soffuse e la presenza della sostanza liquida sul pavimento non poteva essere ragionevolmente percepita dalla Pt_1
4. Per quel che concerne la quantificazione del danno, l'attrice ha richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro e ha dimostrato, producendo copiosa documentazione medica, le lesioni riportate in conseguenza del sinistro e l'iter clinico seguito fino alla guarigione.
Ciò posto, dalla espletata consulenza medico-legale (effettuata oltre che mediante la visita diretta della danneggiata, anche utilizzando la documentazione medica prodotta) è risultato quanto segue:
A) le lesioni causalmente collegate al sinistro consistono nella “Frattura meta epifisaria distale del radio dx -lato dominante- trattata con osteosintesi con placca e viti”;
B) incapacità temporanea totale è stata di giorni 8; l'incapacità temporanea parziale al 75% è stata di giorni 23; l'invalidità temporanea parziale al 50% è stata di giorni 30; al 25% di ulteriori giorni 30;
C) residuano postumi permanenti specificamente e analiticamente indicati nella C.T.U. valutabili nella misura complessiva del 8% della totale invalidità.
Dunque il danno non patrimoniale subito da con Parte_1 riferimento alla sua diretta incidenza sugli aspetti anatomo- funzionali, può essere liquidato in via equitativa, in attuali € 13.132,00, per l'invalidità permanente al 8 % in un soggetto leso di anni 56 ed in € 5.491,25 per invalidità temporanea totale e parziale, quantificate ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno. Tale somma complessiva di €
25.189,25 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (Cass. 12408/2011; 17018/2018), che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Al riguardo deve osservarsi che, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico- relazionale.
Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo la sola componente dinamico relazionale, difettando una specifica allegazione e prova componente della sofferenza soggettiva.
Inoltre, va precisato che, ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse Tabelle. Tale impostazione risulta conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui
«in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019; 5865/2021).
Oltre all'importo di € 25.189,25 all'attrice va attribuita la somma di € 2.726,58 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Sull'importo così ottenuto, pari ad € 27.915,83 sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al DM 147/2022 per cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000.00.
In particolare, andranno applicati i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e quelli minimi per le ulteriori fasi, in considerazione della non complessità dell'istruttoria svolta e delle questioni trattate.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 5-11-2024, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, dell'importo di € 27.915,83 oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo.
2) Condanna alla refusione, in favore dell'attrice, delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Napoli, 10-11-2025
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi
Tribunale di Napoli Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 28113/2021 R.G., vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliata in Casandrino (Na), alla G. Matteotti 9, presso lo studio dell'avv.
Santo Di Pasquale, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Morghen 181, presso lo studio dell'avv. Fabio
AS Di Donna, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi a questo tribunale il chiedendone la condanna al CP_1
risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 25-1-2019, alle ore
23.00 circa, all'interno del locale “ , sito in Napoli, alla via del Serbatoio 10. CP_1 Nella contumacia di venivano assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c. e CP_1
veniva espletata istruttoria con prova testimoniale e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice.
In data 14-7-2025 si costituiva in giudizio , instando per la Controparte_1 rimessione in termini ai fini dell'espletamento dell'attività difensiva e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea
La causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ut. Co., c,.p.c., all'udienza del 7-11-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare, va respinta l'istanza di rimessione in termini formulata da Controparte_1
in comparsa di risposta.
[...]
La convenuta ha infatti dedotto che la sua omessa costituzione in giudizio sarebbe stata motivata dal fatto che in data 21-2-2022 la società aveva denunziato il sinistro alla propria compagnia di assicurazione, affinché curasse la costituzione in ragione del Controparte_2 patto di gestione della lite. La compagnia non aveva tuttavia provveduto a tanto e solo in data
6-5-2025 aveva comunicato all'assicurata di non poter procedere alla liquidazione dell'indennizzo, trattandosi di sinistro mai denunciato.
Tali circostanze non giustificano la rimessione in termini della convenuta in merito all'attività difensiva, in quanto la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento compete al giudice del merito ed è incensurabile per cassazione, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., S.U.,
6431/2025). Nella fattispecie non si ravvisa alcun impedimento di carattere assoluto alla tempestiva costituzione in giudizio della convenuta ai fini dell'espletamento dell'attività difensiva, sicché l'istanza non può trovare accoglimento.
3. Nel merito, la domanda della parte attrice è fondata e va accolta.
All'uopo va premesso che, secondo quanto allegato in citazione, in data 25.01.2019 l'attrice si trovava nel locale “Jemming” per una festa di compleanno e, mentre era in corso lo spettacolo di intrattenimento di un cabarettista, nel Parte_1
ritornare al proprio tavolo, scivolava su di una chiazza d'acqua mista ad olio e cadeva al suolo, riportando una “frattura scomposta di radio a dx”, refertata presso il CTO di Napoli. Sulla base di tali circostanze, l'attrice ha richiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.
In merito alla qualificazione giuridica della domanda, deve osservarsi che essa può farsi certamente rientrare nella disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Per costante giurisprudenza, “l''art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass.
12663/2024).
Nel caso di specie non può porsi in dubbio che il locale presso cui sono accaduti i fatti rientri nella sfera di custodia della convenuta, e le allegazioni attoree in merito alla dinamica CP_3
del sinistro risultano confermate dalla teste escussa, . Testimone_1
In particolare, la teste ha confermato che i fatti si sono svolti nelle circostanze di tempo allegate presso il locale “Jemming”, dove era in corso una festa per il sessantesimo compleanno di un amico dell'attrice e della teste, tale ha Testimone_2 Testimone_1 poi precisato che, mentre si svolgeva lo spettacolo di un cabarettista e la teste si trovava seduta presso il proprio tavolo, vide l'attrice scivolare nel dirigersi verso il suo tavolo. In particolare,
l'attrice cadde con il lato destro del corpo a terra, e una volta che la teste si avvicinò a lei per soccorrerla, unitamente al gestore del locale, riscontrò la presenza a terra, nel punto in cui l'attrice era caduta, di una macchia di acqua mista ad olio, su cui era visibile l'impronta della scarpa dell'attrice. La teste ha altresì chiarito che le luci all'interno del locale erano soffuse ed il pavimento era lucido, sicché la macchia non risultava immediatamente percepibile.
L'attendibilità della teste, oltre che dall'intrinseca coerenza e dalla concordanza della deposizione resa, si evince anche dalle dichiarazioni rilasciate dall'attrice al momento dell'accettazione presso il Pronto Soccorso del C.T.O. nell'immediatezza dei fatti. Infatti, dal verbale n. 20190002135 emerge che l'attrice ha riferito al personale medico di aver riportato la lesione al polso destro a seguito di caduta accidentale all'interno del locale CP_1
mentre era in corso una festa di compleanno.
Deve dunque ritenersi provato, sulla base delle dichiarazioni della teste che il sinistro Tes_1
sia stato determinato dalla presenza sul pavimento del locale di una sostanza oleosa, su cui la nel camminare, aveva posto il piede, scivolando e poi cadendo al suolo. Pt_1
Peraltro tenuto conto degli esiti dell'istruttoria svolta, il sinistro per cui è causa va ascritto alla esclusiva responsabilità della società convenuta, non potendo ravvisarsi alcun concorso di colpa a carico dell'attrice, dal momento che – secondo quanto ricavabile dalle dichiarazioni della teste – il locale era illuminato con luci soffuse e la presenza della sostanza liquida sul pavimento non poteva essere ragionevolmente percepita dalla Pt_1
4. Per quel che concerne la quantificazione del danno, l'attrice ha richiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro e ha dimostrato, producendo copiosa documentazione medica, le lesioni riportate in conseguenza del sinistro e l'iter clinico seguito fino alla guarigione.
Ciò posto, dalla espletata consulenza medico-legale (effettuata oltre che mediante la visita diretta della danneggiata, anche utilizzando la documentazione medica prodotta) è risultato quanto segue:
A) le lesioni causalmente collegate al sinistro consistono nella “Frattura meta epifisaria distale del radio dx -lato dominante- trattata con osteosintesi con placca e viti”;
B) incapacità temporanea totale è stata di giorni 8; l'incapacità temporanea parziale al 75% è stata di giorni 23; l'invalidità temporanea parziale al 50% è stata di giorni 30; al 25% di ulteriori giorni 30;
C) residuano postumi permanenti specificamente e analiticamente indicati nella C.T.U. valutabili nella misura complessiva del 8% della totale invalidità.
Dunque il danno non patrimoniale subito da con Parte_1 riferimento alla sua diretta incidenza sugli aspetti anatomo- funzionali, può essere liquidato in via equitativa, in attuali € 13.132,00, per l'invalidità permanente al 8 % in un soggetto leso di anni 56 ed in € 5.491,25 per invalidità temporanea totale e parziale, quantificate ponendo a base di calcolo la somma di € 115,00 per ciascun giorno. Tale somma complessiva di €
25.189,25 si determina facendo riferimento alla Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano aggiornate al 2024 (Cass. 12408/2011; 17018/2018), che prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Al riguardo deve osservarsi che, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quantum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico- relazionale.
Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo la sola componente dinamico relazionale, difettando una specifica allegazione e prova componente della sofferenza soggettiva.
Inoltre, va precisato che, ai fini della liquidazione, sono stati adottati valori monetari medi, che si reputano idonei a ristorare la danneggiata del pregiudizio subito, non risultando allegate e provate specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, sì da consentire la personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse Tabelle. Tale impostazione risulta conforme ai principi espressi dalla Suprema Corte, secondo cui
«in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento» (Cass. 28988/2019; 5865/2021).
Oltre all'importo di € 25.189,25 all'attrice va attribuita la somma di € 2.726,58 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez.Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Sull'importo così ottenuto, pari ad € 27.915,83 sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri di cui al DM 147/2022 per cause di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000.00.
In particolare, andranno applicati i parametri medi per la fase di studio e introduttiva e quelli minimi per le ulteriori fasi, in considerazione della non complessità dell'istruttoria svolta e delle questioni trattate.
Le spese di CTU, liquidate con decreto del 5-11-2024, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, dell'importo di € 27.915,83 oltre interessi al tasso legale dalla Parte_1
pubblicazione della sentenza al saldo.
2) Condanna alla refusione, in favore dell'attrice, delle Controparte_1
spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Napoli, 10-11-2025
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi