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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 235 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianni Parte_1
Di Stefano e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma Lungotevere Flaminio n. 66 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Roefaro e dall'avv. Tommaso Proto e domiciliata presso lo studio dell'avv. Roefaro in Roma via Cavour n. 44 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10975/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 22/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 13/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] dal 02/01/2019 al 30/05/2021 con mansioni di operario Controparte_1 adibito al magazzino e di autista trasportatore, con orario di lavoro dalle 06,00 alle 18,00 dal lunedì al sabato, senza alcuna regolarizzazione del rapporto, ha agito in giudizio contro l'indicata società rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e
1 dichiarare ---previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso fra le parti e del dovuto livello di inquadramento retributivo in relazione alle mansioni svolte--- l'inadempimento della parte datoriale agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_2 del ricorrente, della somma di € 67.037,22 ovvero in subordine di quell'altra somma ritenuta più giusta e più equa, oltre accessori come per legge”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha Controparte_1 così statuito: “respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la proposta domanda, in ragione dell'assenza di elementi di prova tali da dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto: a) delle dichiarazioni rese dai testimoni;
b) dell'assenza di prova scritta di subordinazione tra le parti, quale ad esempio buste paga o contratti di lavoro;
c) della circostanza, pacifica tra le parti, che la retribuzione veniva corrisposta al ricorrente da parte di , Parte_2 mediante contanti o mediante ricarica di carta Postepay;
d) della circostanza che il ricorrente risultava documentalmente titolare di tre cariche sociali e rappresentante di due società.
1.3. Pertanto, considerato che in ricorso era stato dedotto un rapporto di subordinazione diretta con la società resistente e non con società o ditte facenti capo a , né era stata ivi dedotta alcuna forma di interposizione, il primo Parte_2 giudice ha rigettato il ricorso per carenza di legittimazione passiva della società convenuta in giudizio.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado e la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Sostiene, in sintesi, parte appellante che: i) le deposizioni dei testi escussi risultano apprezzabili e convincenti, non solo per il totale disinteresse degli stessi all'esito della causa, ma anche e soprattutto per la precisione e compiutezza degli elementi forniti a riprova dell'effettivo rapporto lavorativo intercorso fra le parti in causa, della sua estensione temporale e della costante presenza giornaliera sul lavoro del ricorrente e dell'orario di lavoro osservato;
ii) d'altro canto, non è apprezzabile la testimonianza resa dal teste , padre della legale Parte_2 rappresentante della società , sia in quanto direttamente Parte_3 interessato all'esito della vicenda giudiziale poiché padre dell'amministratrice della società, operante a suo dire con altra ditta comunque collegata alla stessa società
, e da ultimo gestore di fatto per conto di quest'ultima; sia per CP_2 evidenti contraddizioni ricavabili dalla testimonianza;
iii) legittimo, pertanto, è il riconoscimento, in favore del ricorrente, dei crediti relativi ai titoli azionati come correttamente effettuati nel conteggio allegato al ricorso, con riferimento alla retribuzione mensile minima contrattuale di categoria rapportata al livello di
2 inquadramento corrispondente alle mansioni di magazziniere/autista, mentre in relazione alla voce lavoro straordinario, essendo comunque dal secondo teste emersa sufficiente prova di un lavoro quantomeno espletatosi dalle 6,30 alle 16,30 e cioè per 10 ore giornaliere, nelle note conclusive depositate in atti veniva riformulato il relativo conteggio;
iv) è fuori luogo rilevare l'assenza di prova scritta di subordinazione, poiché il ricorso risultava proposto proprio al fine dell'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti in quanto non regolarizzato;
v) la circostanza, pacifica tra le parti, che la retribuzione venisse corrisposta al ricorrente da parte di è pure priva di valenza Parte_2 in quanto anche il teste comune ha confermato come fosse ad Parte_2 interessarsi per conto della figlia alla gestione dell'attività, dando ordini e direttive al personale e provvedendo ai pagamenti, sempre per esclusivo conto della stessa ed a riprova dell'eterodirezione della convenuta;
vi) le visure camerali richiamate in sentenza sono state prodotte “tardivamente” dalla difesa della società resistente solo nelle note conclusive autorizzate e pertanto già di per se inutilizzabili in quanto inammissibili;
in ogni caso, tale produzione documentale è stata sottratta al dovuto esame della difesa di parte ricorrente, nel violato rispetto del principio del contraddittorio e comunque è inconferente essendo: - la Controparte_3 inattiva sin dal marzo 2010 per avvenuta cessione di azienda in favore della
[...]
- la è inattiva sin dal 2016, come da ultimo Controparte_4 Controparte_5 bilancio;
- la Euro Global Service s.r.l. è inattiva sin dal fine del secondo semestre 2019 e nella stessa comunque il sig. risultava all'epoca semplice Parte_1
“consigliere”.
4.1. Posto che il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sostanzialmente alla stregua delle dichiarazioni rese dai testimoni, oltre che delle riferite e pacifiche modalità di pagamento della retribuzione, occorre in premessa porre alcune precisazioni.
4.2. Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” e che deve “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104, secondo comma, c.c.).
4.3. Elementi essenziali di tale definizione codicistica sono quindi la collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa, la dipendenza dall'imprenditore e la c.d. eterodirezione.
4.4. La Corte di cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore,
3 dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
4.5. Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
4.6. In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa.
4.7. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e - quindi - di provare gli elementi fondamentali dell'indagine conoscitiva del giudice circa la sussistenza o meno della subordinazione, quali l'indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto, l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l'importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo della datore di lavoro.
5. Nel caso che occupa, non può non rilevarsi come già il ricorso di primo grado fosse carente sotto il profilo dell'allegazione degli elementi che aveva Parte_1
l'onere di dedurre e provare ai sensi dell'art. 414 c.p.c. per dimostrare la fondatezza della propria pretesa di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Difatti, le Controparte_1 allegazioni contenute nel ricorso di primo grado appaiono quantomeno carenti con riguardo alle modalità di instaurazione del rapporto lavorativo e di svolgimento della prestazione lavorativa (i c.d. indici della subordinazione), e ciò al precipuo scopo di verificare la sussistenza nel caso concreto dei tratti caratterizzanti, in via esclusiva e sussidiaria, il rapporto di lavoro subordinato.
5.1. Difatti, nel ricorso di primo grado l'odierno appellante si era limitato a dedurre che: i) aveva lavorato alle dipendenze di dal Controparte_1
02/01/2019 al 30/05/2021 come operaio con mansioni multiple;
ii) la sua
4 posizione non era stata regolarizzata ai fini assistenziali e previdenziali;
iii) aveva svolto mansioni di magazzino con adibizione ad operazioni di carico e scarico merci, nonché mansioni di consegna, quale autista trasportatore, tutti compiti rientranti nella qualifica di operaio specializzato di cui al quarto livello CCNL trasporto e spedizione merci;
iv) l'orario minimo giornaliero di lavoro osservato nel periodo si sviluppava dal lunedì al sabato dalle ore 6,00 alle ore 18,00; v) egli aveva ricevuto ordini specifici sul contenuto e sulle modalità di espletamento delle mansioni dalla legale rappresentante e responsabile di fatto della società , la quale Parte_3 esercitava l'attività di controllo sui compiti affidatigli;
vi) egli aveva utilizzato esclusivamente i mezzi di trasporto messi lì a disposizione dal datore di lavoro ed era rimasto soggetto al potere direttivo e disciplinare dello stesso, dovendo giustificare assenze o ritardi e potendo subire richiami in caso di errori nell'esecuzione della prestazione;
vii) la retribuzione mensile, pari ad € 1.200,00, incrementata ad € 1.500,00 dal settembre 2019, gli era sempre stata erogata in denaro contante ed a volte con ricarica su Postepay dal padre dell'amministratrice
. Parte_2
5.2. Come è evidente, il ricorso di primo grado non conteneva alcuna allegazione in ordine ai tempi ed alle modalità di costituzione del rapporto, non indicando con chi fossero intervenuti gli accordi finalizzati all'assunzione e quali fossero stati i contenuti di tali accordi, sia pur verbali, anche con riguardo alla retribuzione ed alle modalità di corresponsione della stessa. Altrettanto generiche le deduzioni relative all'esercizio del potere direttivo ed all'inserimento nella struttura organizzativa dell'azienda: potere direttivo che, in ogni caso, veniva sempre ricondotto alla persona di , espressamente indicata come amministratrice della Parte_3 società e responsabile di fatto, mentre veniva individuato come Parte_2 colui che provvedeva (unicamente) al pagamento della retribuzione.
5.3. In definitiva, i c.d. indici della subordinazione venivano evocati in modo del tutto stereotipato, senza alcun riferimento alle concrete modalità di instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro.
6. La genericità delle deduzioni in fatto di cui al ricorso ha avuto inevitabili ricadute sull'esito della prova testimoniale, che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, seppur in modo sintetico, non consentono di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1 CP_1
Controparte_1
6.1. E difatti:
a) ha dichiarato: “Ho lavorato dal 2019 al 2021 per una società di Testimone_1 trasporti spagnola intestata a tal che aveva rapporto con la società Persona_1 resistente;
in tale qualità ho conosciuto il ricorrente. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, il ricorrente era il mio referente per lo scarico delle merci. Quando lo chiamavo per scaricare egli mi diceva che doveva sentire i suoi responsabili, Pt_3 ed dei quali non mi sono mai preoccupato di conoscere la parentela Parte_2 tra loro;
sapevo solo che avevano lo stesso cognome. Il ricorrente alle 6 stava già in magazzino, avendocelo visto. L'ho visto anche più tardi, sia la mattina sia il pomeriggio, ed è capitato tutti i giorni della settimana esclusa la domenica, giorno in cui io non lavoravo. Sabato sicuramente l'ho visto sia di mattina sia di pomeriggio. Ciò avveniva due volte a settimana ogni settimana, escluse alcune settimane di agosto. Il
5 ricorrente è stato il mio referente per tutto il periodo in cui ho lavorato per la società di trasporti Spagnola”;
b) ha riferito: “Sono stato dipendente della società Testimone_2 resistente da marzo ad agosto 2020 con regolare contratto con mansioni di autista di camion e imballatore ed è lì che ho conosciuto il ricorrente. Preciso che nei due mesi di lockdown sono stato a casa, ma poi ho lavorato. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, il ricorrente lavorava in magazzino da prima delle 6,30 a dopo le 16,30; lo so perché io arrivavo alle 6,30 e già lo trovavo lì e quando me ne andavo lui ancora stava lì. Questo da lunedì a venerdì. Io il sabato non lavoravo. Io ricevevo direttive da e credo anche lui. Ai miei occhi gestiva Parte_2 Parte_2 la società, anche se amministratrice della stessa era la figlia. Ignoro se
[...] avesse una propria ditta individuale;
come ho detto, ai miei occhi lui gestiva Parte_2 la società resistente. Io ho lavorato fino al 9 o 10 agosto, e il ricorrente l'ho visto tutti i giorni che lavoravo. Preciso che non sempre io stavo a Roma, perché a volte dormivo fuori perché il viaggio era lungo;
ogni volta che ero a Roma lo vedevo secondo le modalità che ho detto poc'anzi. Mediamente stavo a Roma la metà dei giorni lavorativi e l'altra metà stavo fuori”;
c) ha dichiarato: “Dal 2017 sono titolare di una s.r.l. che opera nello Parte_2 stesso settore della società resistente ma a differenza di quella, che fa trasporti internazionali, la mia fa solo trasporti locali. Sono stato titolare della società resistente solo per due mesi nel 2018 allorquando acquisii tale società da terzi per ragioni burocratiche;
appena fatte le pratiche necessarie, mia figlia è subentrata come titolare e da allora gestisce la parte amministrativa. Io fornisco i servizi in sede alla sua società con la mia ditta. Il ricorrente ha lavorato per molti anni alle mie dipendenze dal 2016 circa fino a maggio 2021 come autista, facchino e magazziniere. A volte è andato all'estero col camion. Lo pagavo io o in contanti o ricaricando la sua Postepay. Se il ricorrente andava all'estero è perché glielo chiedevo io, non mia figlia, in appalto per la società di mia figlia. Non conosco nessuno chiamato Persona_1 né ditte a suo nome. A volte le società di trasporti appaltano servizi in quanto ci sono periodi morti in cui non conviene avere dipendenti perché in inverno si lavora poco, mentre d'estate si lavora molto. È capitato che io abbia impartito ordini o direttive a dipendenti della società resistente”.
6.2. Alla stregua di tali dichiarazioni, ritiene la Corte che le argomentazioni del gravame non siano tali da comportare una revisione delle conclusioni del giudice di prime cure. Ciò si afferma in quanto: i) il teste ha riferito di aver Testimone_1 visto il presso il magazzino della società appellata, ma senza specificare Pt_1 quali attività svolgesse l'appellante in quel locale, se non precisando che “il ricorrente era il mio referente per lo scarico delle merci”, affermazione dal contenuto vago ed impreciso, come pure imprecise sono le affermazioni relative al datore di lavoro, che non viene menzionato espressamente dal teste, il quale fa riferimento unicamente ai “responsabili”, individuati, tra l'altro de relato, nella persona di ed altresì nella persona di;
contraddittorie, infine, Parte_3 Parte_2 le dichiarazioni del teste circa la presenza del nell'indicato magazzino, Pt_1 poiché dapprima ha riferito di averlo visto “sia la mattina sia il pomeriggio, ed è capitato tutti i giorni della settimana esclusa la domenica”, poi ha precisato che “Ciò avveniva due volte a settimana ogni settimana, escluse alcune settimane di agosto”;
6 ii) il teste ha riferito unicamente per il periodo maggio- Testimone_2 agosto 2020 (avendo precisato che per i primi due mesi di lavoro era rimasto a casa causa lockdown), peraltro riportando circostanze contrastanti con il contenuto del ricorso, ossia che “il ricorrente lavorava in magazzino da prima delle 6,30 a dopo le 16,30” mentre il aveva dedotto di aver svolto anche mansioni di autista Pt_1 recandosi altresì all'estero, e che le direttive erano date da , il quale Parte_2
“gestiva la società”, mentre nel ricorso l'amministratore e responsabile di fatto era stato individuato nella persona di , e che era quest'ultima a Parte_3 impartirgli ordini specifici sulle mansioni da svolgere;
iii) ha Parte_2 riferito che il nvero era dipendente della società di cui egli era titolare, e Pt_1 che aveva “lavorato per molti anni alle mie dipendenze dal 2016 circa fino a maggio 2021 come autista, facchino e magazziniere”.
6.3. Appare, pertanto, avvalorata la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui “Alla luce di queste dichiarazioni, della circostanza … che la retribuzione veniva corrisposta al ricorrente da parte di o mediante contanti o mediante Parte_2 ricarica di carta Postepay … non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato”: né tantomeno è stato dedotto un rapporto di subordinazione diretta con società o ditte facenti capo ad
[...]
ovvero alcuna forma di interposizione, ragion per cui resta confermato il Parte_2 rigetto della domanda come originariamente proposta.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, sia pure con le integrazioni sopra esposte.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della società dichiaratisi antistatari. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
7
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 235 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gianni Parte_1
Di Stefano e domiciliato presso lo studio del difensore in Roma Lungotevere Flaminio n. 66 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Roefaro e dall'avv. Tommaso Proto e domiciliata presso lo studio dell'avv. Roefaro in Roma via Cavour n. 44 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10975/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 22/12/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 13/02/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 [...] dal 02/01/2019 al 30/05/2021 con mansioni di operario Controparte_1 adibito al magazzino e di autista trasportatore, con orario di lavoro dalle 06,00 alle 18,00 dal lunedì al sabato, senza alcuna regolarizzazione del rapporto, ha agito in giudizio contro l'indicata società rassegnando le seguenti conclusioni: “Accertare e
1 dichiarare ---previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso fra le parti e del dovuto livello di inquadramento retributivo in relazione alle mansioni svolte--- l'inadempimento della parte datoriale agli obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_2 del ricorrente, della somma di € 67.037,22 ovvero in subordine di quell'altra somma ritenuta più giusta e più equa, oltre accessori come per legge”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha Controparte_1 così statuito: “respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto infondata la proposta domanda, in ragione dell'assenza di elementi di prova tali da dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto: a) delle dichiarazioni rese dai testimoni;
b) dell'assenza di prova scritta di subordinazione tra le parti, quale ad esempio buste paga o contratti di lavoro;
c) della circostanza, pacifica tra le parti, che la retribuzione veniva corrisposta al ricorrente da parte di , Parte_2 mediante contanti o mediante ricarica di carta Postepay;
d) della circostanza che il ricorrente risultava documentalmente titolare di tre cariche sociali e rappresentante di due società.
1.3. Pertanto, considerato che in ricorso era stato dedotto un rapporto di subordinazione diretta con la società resistente e non con società o ditte facenti capo a , né era stata ivi dedotta alcuna forma di interposizione, il primo Parte_2 giudice ha rigettato il ricorso per carenza di legittimazione passiva della società convenuta in giudizio.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando, con un unico ed articolato motivo, l'errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni ascoltati nel giudizio di primo grado e la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. Sostiene, in sintesi, parte appellante che: i) le deposizioni dei testi escussi risultano apprezzabili e convincenti, non solo per il totale disinteresse degli stessi all'esito della causa, ma anche e soprattutto per la precisione e compiutezza degli elementi forniti a riprova dell'effettivo rapporto lavorativo intercorso fra le parti in causa, della sua estensione temporale e della costante presenza giornaliera sul lavoro del ricorrente e dell'orario di lavoro osservato;
ii) d'altro canto, non è apprezzabile la testimonianza resa dal teste , padre della legale Parte_2 rappresentante della società , sia in quanto direttamente Parte_3 interessato all'esito della vicenda giudiziale poiché padre dell'amministratrice della società, operante a suo dire con altra ditta comunque collegata alla stessa società
, e da ultimo gestore di fatto per conto di quest'ultima; sia per CP_2 evidenti contraddizioni ricavabili dalla testimonianza;
iii) legittimo, pertanto, è il riconoscimento, in favore del ricorrente, dei crediti relativi ai titoli azionati come correttamente effettuati nel conteggio allegato al ricorso, con riferimento alla retribuzione mensile minima contrattuale di categoria rapportata al livello di
2 inquadramento corrispondente alle mansioni di magazziniere/autista, mentre in relazione alla voce lavoro straordinario, essendo comunque dal secondo teste emersa sufficiente prova di un lavoro quantomeno espletatosi dalle 6,30 alle 16,30 e cioè per 10 ore giornaliere, nelle note conclusive depositate in atti veniva riformulato il relativo conteggio;
iv) è fuori luogo rilevare l'assenza di prova scritta di subordinazione, poiché il ricorso risultava proposto proprio al fine dell'accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti in quanto non regolarizzato;
v) la circostanza, pacifica tra le parti, che la retribuzione venisse corrisposta al ricorrente da parte di è pure priva di valenza Parte_2 in quanto anche il teste comune ha confermato come fosse ad Parte_2 interessarsi per conto della figlia alla gestione dell'attività, dando ordini e direttive al personale e provvedendo ai pagamenti, sempre per esclusivo conto della stessa ed a riprova dell'eterodirezione della convenuta;
vi) le visure camerali richiamate in sentenza sono state prodotte “tardivamente” dalla difesa della società resistente solo nelle note conclusive autorizzate e pertanto già di per se inutilizzabili in quanto inammissibili;
in ogni caso, tale produzione documentale è stata sottratta al dovuto esame della difesa di parte ricorrente, nel violato rispetto del principio del contraddittorio e comunque è inconferente essendo: - la Controparte_3 inattiva sin dal marzo 2010 per avvenuta cessione di azienda in favore della
[...]
- la è inattiva sin dal 2016, come da ultimo Controparte_4 Controparte_5 bilancio;
- la Euro Global Service s.r.l. è inattiva sin dal fine del secondo semestre 2019 e nella stessa comunque il sig. risultava all'epoca semplice Parte_1
“consigliere”.
4.1. Posto che il giudice di prime cure ha ritenuto non provata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato sostanzialmente alla stregua delle dichiarazioni rese dai testimoni, oltre che delle riferite e pacifiche modalità di pagamento della retribuzione, occorre in premessa porre alcune precisazioni.
4.2. Come è noto, il codice civile non detta una nozione di subordinazione né di contratto di lavoro subordinato, limitandosi a definire nell'art. 2094 c.c. il prestatore di lavoro subordinato come colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore” e che deve “osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104, secondo comma, c.c.).
4.3. Elementi essenziali di tale definizione codicistica sono quindi la collaborazione del lavoratore all'attività economica dell'impresa, la dipendenza dall'imprenditore e la c.d. eterodirezione.
4.4. La Corte di cassazione ha ribadito che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità esecutive di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 21028 del 28/09/2006, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006), mentre ai fini di tale distinzione è scarsamente rilevante il tipo di attività svolta dal prestatore,
3 dal momento che qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7966 del 05/04/2006).
4.5. Elemento indefettibile, dunque, del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007).
4.6. In applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio spetta senza dubbio all'attore, che voglia far valere in giudizio diritti connessi alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a fronte delle specifiche contestazioni del convenuto in ordine alla esistenza ed alla natura del rapporto, provare la sussistenza della subordinazione, integrando tale circostanza un fatto costitutivo della pretesa.
4.7. Grava, pertanto, sul lavoratore che agisce in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere - in primo luogo - di allegare e - quindi - di provare gli elementi fondamentali dell'indagine conoscitiva del giudice circa la sussistenza o meno della subordinazione, quali l'indicazione del soggetto che ha provveduto all'assunzione, i contenuti della pattuizione intervenuta in sede di costituzione del rapporto, l'obbligatorietà dell'orario di lavoro e la necessità di giustificare le assenze e di concordare i periodi di ferie, l'importo e le modalità di corresponsione della retribuzione, nonché, elemento di particolare rilevanza, come si atteggiasse l'eterodirezione e l'esercizio del potere direttivo, disciplinare e di controllo e, soprattutto, da parte di quale soggetto all'interno dell'apparato amministrativo della datore di lavoro.
5. Nel caso che occupa, non può non rilevarsi come già il ricorso di primo grado fosse carente sotto il profilo dell'allegazione degli elementi che aveva Parte_1
l'onere di dedurre e provare ai sensi dell'art. 414 c.p.c. per dimostrare la fondatezza della propria pretesa di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Difatti, le Controparte_1 allegazioni contenute nel ricorso di primo grado appaiono quantomeno carenti con riguardo alle modalità di instaurazione del rapporto lavorativo e di svolgimento della prestazione lavorativa (i c.d. indici della subordinazione), e ciò al precipuo scopo di verificare la sussistenza nel caso concreto dei tratti caratterizzanti, in via esclusiva e sussidiaria, il rapporto di lavoro subordinato.
5.1. Difatti, nel ricorso di primo grado l'odierno appellante si era limitato a dedurre che: i) aveva lavorato alle dipendenze di dal Controparte_1
02/01/2019 al 30/05/2021 come operaio con mansioni multiple;
ii) la sua
4 posizione non era stata regolarizzata ai fini assistenziali e previdenziali;
iii) aveva svolto mansioni di magazzino con adibizione ad operazioni di carico e scarico merci, nonché mansioni di consegna, quale autista trasportatore, tutti compiti rientranti nella qualifica di operaio specializzato di cui al quarto livello CCNL trasporto e spedizione merci;
iv) l'orario minimo giornaliero di lavoro osservato nel periodo si sviluppava dal lunedì al sabato dalle ore 6,00 alle ore 18,00; v) egli aveva ricevuto ordini specifici sul contenuto e sulle modalità di espletamento delle mansioni dalla legale rappresentante e responsabile di fatto della società , la quale Parte_3 esercitava l'attività di controllo sui compiti affidatigli;
vi) egli aveva utilizzato esclusivamente i mezzi di trasporto messi lì a disposizione dal datore di lavoro ed era rimasto soggetto al potere direttivo e disciplinare dello stesso, dovendo giustificare assenze o ritardi e potendo subire richiami in caso di errori nell'esecuzione della prestazione;
vii) la retribuzione mensile, pari ad € 1.200,00, incrementata ad € 1.500,00 dal settembre 2019, gli era sempre stata erogata in denaro contante ed a volte con ricarica su Postepay dal padre dell'amministratrice
. Parte_2
5.2. Come è evidente, il ricorso di primo grado non conteneva alcuna allegazione in ordine ai tempi ed alle modalità di costituzione del rapporto, non indicando con chi fossero intervenuti gli accordi finalizzati all'assunzione e quali fossero stati i contenuti di tali accordi, sia pur verbali, anche con riguardo alla retribuzione ed alle modalità di corresponsione della stessa. Altrettanto generiche le deduzioni relative all'esercizio del potere direttivo ed all'inserimento nella struttura organizzativa dell'azienda: potere direttivo che, in ogni caso, veniva sempre ricondotto alla persona di , espressamente indicata come amministratrice della Parte_3 società e responsabile di fatto, mentre veniva individuato come Parte_2 colui che provvedeva (unicamente) al pagamento della retribuzione.
5.3. In definitiva, i c.d. indici della subordinazione venivano evocati in modo del tutto stereotipato, senza alcun riferimento alle concrete modalità di instaurazione ed esecuzione del rapporto di lavoro.
6. La genericità delle deduzioni in fatto di cui al ricorso ha avuto inevitabili ricadute sull'esito della prova testimoniale, che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, seppur in modo sintetico, non consentono di ritenere provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e Parte_1 CP_1
Controparte_1
6.1. E difatti:
a) ha dichiarato: “Ho lavorato dal 2019 al 2021 per una società di Testimone_1 trasporti spagnola intestata a tal che aveva rapporto con la società Persona_1 resistente;
in tale qualità ho conosciuto il ricorrente. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, il ricorrente era il mio referente per lo scarico delle merci. Quando lo chiamavo per scaricare egli mi diceva che doveva sentire i suoi responsabili, Pt_3 ed dei quali non mi sono mai preoccupato di conoscere la parentela Parte_2 tra loro;
sapevo solo che avevano lo stesso cognome. Il ricorrente alle 6 stava già in magazzino, avendocelo visto. L'ho visto anche più tardi, sia la mattina sia il pomeriggio, ed è capitato tutti i giorni della settimana esclusa la domenica, giorno in cui io non lavoravo. Sabato sicuramente l'ho visto sia di mattina sia di pomeriggio. Ciò avveniva due volte a settimana ogni settimana, escluse alcune settimane di agosto. Il
5 ricorrente è stato il mio referente per tutto il periodo in cui ho lavorato per la società di trasporti Spagnola”;
b) ha riferito: “Sono stato dipendente della società Testimone_2 resistente da marzo ad agosto 2020 con regolare contratto con mansioni di autista di camion e imballatore ed è lì che ho conosciuto il ricorrente. Preciso che nei due mesi di lockdown sono stato a casa, ma poi ho lavorato. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, il ricorrente lavorava in magazzino da prima delle 6,30 a dopo le 16,30; lo so perché io arrivavo alle 6,30 e già lo trovavo lì e quando me ne andavo lui ancora stava lì. Questo da lunedì a venerdì. Io il sabato non lavoravo. Io ricevevo direttive da e credo anche lui. Ai miei occhi gestiva Parte_2 Parte_2 la società, anche se amministratrice della stessa era la figlia. Ignoro se
[...] avesse una propria ditta individuale;
come ho detto, ai miei occhi lui gestiva Parte_2 la società resistente. Io ho lavorato fino al 9 o 10 agosto, e il ricorrente l'ho visto tutti i giorni che lavoravo. Preciso che non sempre io stavo a Roma, perché a volte dormivo fuori perché il viaggio era lungo;
ogni volta che ero a Roma lo vedevo secondo le modalità che ho detto poc'anzi. Mediamente stavo a Roma la metà dei giorni lavorativi e l'altra metà stavo fuori”;
c) ha dichiarato: “Dal 2017 sono titolare di una s.r.l. che opera nello Parte_2 stesso settore della società resistente ma a differenza di quella, che fa trasporti internazionali, la mia fa solo trasporti locali. Sono stato titolare della società resistente solo per due mesi nel 2018 allorquando acquisii tale società da terzi per ragioni burocratiche;
appena fatte le pratiche necessarie, mia figlia è subentrata come titolare e da allora gestisce la parte amministrativa. Io fornisco i servizi in sede alla sua società con la mia ditta. Il ricorrente ha lavorato per molti anni alle mie dipendenze dal 2016 circa fino a maggio 2021 come autista, facchino e magazziniere. A volte è andato all'estero col camion. Lo pagavo io o in contanti o ricaricando la sua Postepay. Se il ricorrente andava all'estero è perché glielo chiedevo io, non mia figlia, in appalto per la società di mia figlia. Non conosco nessuno chiamato Persona_1 né ditte a suo nome. A volte le società di trasporti appaltano servizi in quanto ci sono periodi morti in cui non conviene avere dipendenti perché in inverno si lavora poco, mentre d'estate si lavora molto. È capitato che io abbia impartito ordini o direttive a dipendenti della società resistente”.
6.2. Alla stregua di tali dichiarazioni, ritiene la Corte che le argomentazioni del gravame non siano tali da comportare una revisione delle conclusioni del giudice di prime cure. Ciò si afferma in quanto: i) il teste ha riferito di aver Testimone_1 visto il presso il magazzino della società appellata, ma senza specificare Pt_1 quali attività svolgesse l'appellante in quel locale, se non precisando che “il ricorrente era il mio referente per lo scarico delle merci”, affermazione dal contenuto vago ed impreciso, come pure imprecise sono le affermazioni relative al datore di lavoro, che non viene menzionato espressamente dal teste, il quale fa riferimento unicamente ai “responsabili”, individuati, tra l'altro de relato, nella persona di ed altresì nella persona di;
contraddittorie, infine, Parte_3 Parte_2 le dichiarazioni del teste circa la presenza del nell'indicato magazzino, Pt_1 poiché dapprima ha riferito di averlo visto “sia la mattina sia il pomeriggio, ed è capitato tutti i giorni della settimana esclusa la domenica”, poi ha precisato che “Ciò avveniva due volte a settimana ogni settimana, escluse alcune settimane di agosto”;
6 ii) il teste ha riferito unicamente per il periodo maggio- Testimone_2 agosto 2020 (avendo precisato che per i primi due mesi di lavoro era rimasto a casa causa lockdown), peraltro riportando circostanze contrastanti con il contenuto del ricorso, ossia che “il ricorrente lavorava in magazzino da prima delle 6,30 a dopo le 16,30” mentre il aveva dedotto di aver svolto anche mansioni di autista Pt_1 recandosi altresì all'estero, e che le direttive erano date da , il quale Parte_2
“gestiva la società”, mentre nel ricorso l'amministratore e responsabile di fatto era stato individuato nella persona di , e che era quest'ultima a Parte_3 impartirgli ordini specifici sulle mansioni da svolgere;
iii) ha Parte_2 riferito che il nvero era dipendente della società di cui egli era titolare, e Pt_1 che aveva “lavorato per molti anni alle mie dipendenze dal 2016 circa fino a maggio 2021 come autista, facchino e magazziniere”.
6.3. Appare, pertanto, avvalorata la conclusione del giudice di prime cure, secondo cui “Alla luce di queste dichiarazioni, della circostanza … che la retribuzione veniva corrisposta al ricorrente da parte di o mediante contanti o mediante Parte_2 ricarica di carta Postepay … non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato”: né tantomeno è stato dedotto un rapporto di subordinazione diretta con società o ditte facenti capo ad
[...]
ovvero alcuna forma di interposizione, ragion per cui resta confermato il Parte_2 rigetto della domanda come originariamente proposta.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata, sia pure con le integrazioni sopra esposte.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della società dichiaratisi antistatari. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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