Ordinanza cautelare 13 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 13/12/2023, n. 4996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4996 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2023
N. 04996/2023 REG.PROV.CAU.
N. 09010/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9010 del 2023, proposto da
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 il Cons. Marco Valentini e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli e l’avv. Vincenzo Parato;
Ritenuto che debba essere più adeguatamente valutata la validità della certificazione CLIL rilasciata dalla IUM Academy School;
Ritenuto che tale accertamento, che potrebbe essere idoneo a definire il giudizio, possa essere opportunamente esperito nel corso del giudizio di merito, anche attraverso l’eventuale ricorso a mezzi istruttori;
Ritenuto che vadano chiarite le posizioni contrattuali dell’appellata e del controinteressato sig. -OMISSIS-, in merito alle quali le parti hanno fornito elementi non concordanti;
Ritenuto, dunque, che le esigenze cautelari ben possano essere efficacemente soddisfatte con la sollecita fissazione del merito;
Ritenuto che sussistano peculiari motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 9010/2023), ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese del doppio grado cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO