Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, con utilizzo dell'accantonamento "Censimenti ISTAT generali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, con utilizzo dell'accantonamento "Censimenti ISTAT generali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.