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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11842 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL BR
Alla udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 25402/2025 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte opponente Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti Carmelo Crisafulli e Irene Crisafulli
contro
:
Controparte_1
in persona del l.r.p.t.
[...]
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.07.2025, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 3653/2025 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il
03.06.2025, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 26.744,47 in favore del a titolo di contributi, oltre accessori di legge e spese di lite. Controparte_1
Fissata l'udienza non si costituiva in giudizio la parte opposta.
All'udienza del 19 novembre 2025 nessuno compariva.
Osserva la giudicante che parte opponente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte opposta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Escludendo, quindi, la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso, deve concludersi per l'inefficacia del ricorso medesimo con conseguente dichiarazione di improcedibilità dello stesso.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo
Roma, 19 novembre 2025
La Giudice
EL BR
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice EL BR
Alla udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 25402/2025 R.G. promossa da:
in persona del l.r.p.t., parte opponente Parte_1
con il patrocinio degli avv.ti Carmelo Crisafulli e Irene Crisafulli
contro
:
Controparte_1
in persona del l.r.p.t.
[...]
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 14.07.2025, il proponeva Parte_1
opposizione avverso il d.i. n. 3653/2025 del Tribunale di Roma sez. lavoro, notificato il
03.06.2025, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 26.744,47 in favore del a titolo di contributi, oltre accessori di legge e spese di lite. Controparte_1
Fissata l'udienza non si costituiva in giudizio la parte opposta.
All'udienza del 19 novembre 2025 nessuno compariva.
Osserva la giudicante che parte opponente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte opposta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Escludendo, quindi, la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso, deve concludersi per l'inefficacia del ricorso medesimo con conseguente dichiarazione di improcedibilità dello stesso.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo
Roma, 19 novembre 2025
La Giudice
EL BR
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