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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente
PIOMBO DOMENICO, Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 649/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Con Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rovello Porro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 260/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 DEL 28/08/2023 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2632/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 260/2024 dell'8.07-10.09.2024 la CGT di primo grado di Como ha respinto (ponendo a carico della ricorrente le spese di lite) il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. con socio unico avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dal Comune di Rovello Porro per IMU relativa all'anno 2018, con riferimento ad alcuni immobili dalla stessa posseduti nel detto Comune. Il giudice di primo grado, premesso: che la ricorrente impugnava l'atto impositivo “limitatamente all'immobile in Indirizzo_1 e ai due in Indirizzo_2 - fino al 2017 intestati alla Società_1 srl che aveva usufruito dell'esenzione IMU ex art. 2 d.l. 102/2013 conv. in l. 124/2013 in quanto dalla stessa costruiti su proprio terreno, destinati alla vendita e mai concessi in locazione, per i quali aveva presentato in Comune le apposite dichiarazioni IMU per segnalare che si trattava di 'beni merce' – in quanto a seguito della fusione per incorporazione di Società_1 srl del 22/6/2017, gli immobili erano divenuti di sua proprietà, senza che vi avesse poi apportato alcuna modifica, per cui erano rimasti immobili merce, con il conseguente diritto alla relativa esenzione”, sostenendo di “non essere tenuta” (al contrario di quanto preteso dal Comune) a provvedere, per poter fruire a sua volta dell'esenzione IMU, alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art.
5-bis d.l. 102/2013; ha ritenuto il ricorso infondato, osservando: a) che dalla norma da ultimo citata emerge che “la dichiarazione è condizione necessaria per ottenere il beneficio fiscale in oggetto” (trattandosi di un “preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può [essere] sostituito da altre forme diu denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione… (Cass.
28806/2023)”), della quale potrebbe farsi a meno “solo quando la condizione soggettiva e oggettiva degli immobili permane immutata rispetto a quella già indicata nell'ultima dichiarazione”; b) e che nel caso di specie “non pare condivisibile” la tesi della contribuente secondo cui “l'omessa dichiarazione IMU” da parte sua “sarebbe irrilevante…, non essendo intervenute modificazioni oggettive nella condizione degli immobili rispetto a quella della dichiarazione originaria della società incorporata”, giacché “nel caso di passaggio di proprietà dell'immobile a un altro soggetto, si realizza comunque un mutamento della titolarità giuridica dello stesso, che rende la dichiarazione un requisito imprescindibile per godere dell'esenzione, non essendo scontato che le condizioni per questa richiesta, sussistenti per il precedente intestatario, permangano inalterate anche per il nuovo” ed “occorre che il Comune sia messo in condizione di accertare immediatamente, senza necessità di ulteriori indagini, la sussistenza delle condizioni richieste per poter usufruire dell'agevolazione”, il che “può avvenire solo tramite la dichiarazione IMU, richiesta in caso di modifiche soggettive oltre che oggettive dell'immobile e che, pertanto, possono riguardare anche l'intestatario”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società contribuente, con ricorso notificato il 26.02.2025, sostenendone la erroneità: 1) per “erronea interpretazione dell'art. 2 d.l. 102/2013, conv. in l. 124/2013” (e cioè per avere “erroneamente ritenuto che la soc. Ricorrente_1 srl non potesse beneficiare dell'esenzione IMU in assenza di una dichiarazione ex art. 2 co.
5-bis del medesimo decreto”, laddove tale norma “non subordina l'agevolazione alla presentazione di una nuova dichiarazione IMU in caso di fusione tra imprese che svolgono la stessa attività, poiché l'operazione straordinaria non incide sui presupposti sostanziali dell'esenzione”);
2) nella parte in cui afferma che “l'omessa presentazione della dichiarazione IMU da parte della società incorporante abbia comportato la decadenza dall'esenzione” (trascurando di considerare che nella specie
“non si tratta di omessa dichiarazione da parte dell'avente diritto alla esenzione”, che “nella fusione per incorporazione la società incorporante subentra a titolo 'universale' in tutti i rapporti giuridici [della incorporata], inclusi quelli tributari” (Cass. 21970/2021), e che “il Comune di Rovello Porro era già a conoscenza della destinazione degli immobili” in questione, stante l'avvenuta presentazione di regolari dichiarazioni IMU da parte della srl Società_1); 3) per “errata applicazione del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative”, posto che esso “non può condurre a un'ingiustificata preclusione dell'agevolazione… quando sono rispettati tutti i presupposti 'sostanziali'”, in tal modo introducendosi un
“nuovo requisito non previsto dalla legge”, e che “la fusione per incorporazione non può essere equiparata a un passaggio di proprietà ordinario”.
Il Comune di Rovello Porro si è costituito in giudizio, con atto dep. 12.06.2025, argomentatamente contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo, quindi, la conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante ha successivamente depositato, in data 04.12.2025, una memoria illustrativa, replicando alle argomentazioni avversarie e depositando nuova documentazione (certificazione CCIAA).
In data odierna la causa, discussa in pubblica udienza, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in oggetto è destituito di fondamento.
Il comma 2 dell'art. 2 (”Altre disposizioni in materia di IMU”) del d.l. 102/2013 (conv. con modif. in l. 124/2013) prevede (novellando il comma 9-bis dell'art. 13 d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011) che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Il comma
5-bis dello stesso articolo stabilisce, poi, che “ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica”.
Dalla lettura delle disposizioni normative testé riportate, come ben sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, emerge dunque che “condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo: si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il
Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta” (v. Cass. 5190/2022 e Cass. 21465/20); sicché, anche in considerazione del fatto che (per giurisprudenza consolidata) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi (cfr. tra le altre Cass. 15407/2017, Cass. 4333/2016, Cass. 2925/2013 e Cass.
5933/2013), non è possibile ritenere, attraverso il ricorso all'analogia o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati, che il contribuente sia esentato dall'onere di comunicazione di cui innanzi ove il Comune sia già a conoscenza dello stato e dei dati degli immobili oggetto di esenzione IMU, comportando in ogni caso l'omessa presentazione della dichiarazione la non spettanza del beneficio.
Nella fattispecie in esame, dunque, infondatamente la ricorrente/appellante sostiene di non essere tenuta alla presentazione della dichiarazione di cui al citato comma 5-bis dell'art. 2 d.l. 102/2013, non essendo intervenute modificazioni oggettive nella condizione degli immobili in questione ed essendo essa Ricorrente_1 s. r.l. subentrata a titolo universale, a seguito della fusione per incorporazione intervenuta nel giugno 2017, alla Società_1 s.r.l., costruttrice ed originaria proprietaria degli immobili, la quale aveva a suo tempo regolarmente presentato la dichiarazione anzidetta: come puntualmente osservato dal giudice di prime cure, infatti, “nel caso di passaggio di proprietà dell'immobile a un altro soggetto”, quale è – indiscutibilmente - quello nella specie intervenuto da Società_1 srl a Ricorrente_1 srl, ancorché nell'ambito della successione a titolo "universale” in tutti i rapporti facenti capo alla prima, per effetto della fusione per incorporazione di Società_1 nella Ricorrente_1, “si realizza comunque un mutamento della titolarità giuridica dello stesso [ndr: immobile], che rende la dichiarazione un requisito imprescindibile per godere dell'esenzione, non essendo scontato che le condizioni per questa richieste, sussistenti per il precedente intestatario, permangano inalterate anche per il nuovo” e considerata appunto l'esigenza, sottesa all'onere (imposto dalla norma) di presentazione della dichiarazione
IMU, di far sì che “il Comune sia messo in condizione di accertare immediatamente, senza necessità di ulteriori indagini, la sussistenza…” - nel caso di trasferimento di proprietà, in capo al nuovo proprietario dell'immobile - “delle condizioni per poter usufruire dell'agevolazione”. A nulla vale, quindi, stante la omessa presentazione da parte sua della dichiarazione IMU, che l'appellante abbia prodotto (peraltro tardivamente, con la memoria illustrativa del 04.12.2025) certificazione della CCIAA volta a dimostrare la inclusione anche nel suo oggetto sociale delle attività di costruzione, locazione, acquisto e vendita di immobili, quale presupposto della permanenza del requisito oggettivo (immobili costituenti “beni merce”) per poter fruire (così come precedentemente avvenuto per la sua dante causa) dell'esenzione IMU prevista dall'art. 2 d.l.
102/2013.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del contribuente. Spese a carico della parte appellante soccombente liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO GIOVANNI BATTISTA, Presidente
PIOMBO DOMENICO, Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 649/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Con Socio Unico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rovello Porro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 260/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 10/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 DEL 28/08/2023 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2632/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 260/2024 dell'8.07-10.09.2024 la CGT di primo grado di Como ha respinto (ponendo a carico della ricorrente le spese di lite) il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. con socio unico avverso l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dal Comune di Rovello Porro per IMU relativa all'anno 2018, con riferimento ad alcuni immobili dalla stessa posseduti nel detto Comune. Il giudice di primo grado, premesso: che la ricorrente impugnava l'atto impositivo “limitatamente all'immobile in Indirizzo_1 e ai due in Indirizzo_2 - fino al 2017 intestati alla Società_1 srl che aveva usufruito dell'esenzione IMU ex art. 2 d.l. 102/2013 conv. in l. 124/2013 in quanto dalla stessa costruiti su proprio terreno, destinati alla vendita e mai concessi in locazione, per i quali aveva presentato in Comune le apposite dichiarazioni IMU per segnalare che si trattava di 'beni merce' – in quanto a seguito della fusione per incorporazione di Società_1 srl del 22/6/2017, gli immobili erano divenuti di sua proprietà, senza che vi avesse poi apportato alcuna modifica, per cui erano rimasti immobili merce, con il conseguente diritto alla relativa esenzione”, sostenendo di “non essere tenuta” (al contrario di quanto preteso dal Comune) a provvedere, per poter fruire a sua volta dell'esenzione IMU, alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art.
5-bis d.l. 102/2013; ha ritenuto il ricorso infondato, osservando: a) che dalla norma da ultimo citata emerge che “la dichiarazione è condizione necessaria per ottenere il beneficio fiscale in oggetto” (trattandosi di un “preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può [essere] sostituito da altre forme diu denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione… (Cass.
28806/2023)”), della quale potrebbe farsi a meno “solo quando la condizione soggettiva e oggettiva degli immobili permane immutata rispetto a quella già indicata nell'ultima dichiarazione”; b) e che nel caso di specie “non pare condivisibile” la tesi della contribuente secondo cui “l'omessa dichiarazione IMU” da parte sua “sarebbe irrilevante…, non essendo intervenute modificazioni oggettive nella condizione degli immobili rispetto a quella della dichiarazione originaria della società incorporata”, giacché “nel caso di passaggio di proprietà dell'immobile a un altro soggetto, si realizza comunque un mutamento della titolarità giuridica dello stesso, che rende la dichiarazione un requisito imprescindibile per godere dell'esenzione, non essendo scontato che le condizioni per questa richiesta, sussistenti per il precedente intestatario, permangano inalterate anche per il nuovo” ed “occorre che il Comune sia messo in condizione di accertare immediatamente, senza necessità di ulteriori indagini, la sussistenza delle condizioni richieste per poter usufruire dell'agevolazione”, il che “può avvenire solo tramite la dichiarazione IMU, richiesta in caso di modifiche soggettive oltre che oggettive dell'immobile e che, pertanto, possono riguardare anche l'intestatario”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la società contribuente, con ricorso notificato il 26.02.2025, sostenendone la erroneità: 1) per “erronea interpretazione dell'art. 2 d.l. 102/2013, conv. in l. 124/2013” (e cioè per avere “erroneamente ritenuto che la soc. Ricorrente_1 srl non potesse beneficiare dell'esenzione IMU in assenza di una dichiarazione ex art. 2 co.
5-bis del medesimo decreto”, laddove tale norma “non subordina l'agevolazione alla presentazione di una nuova dichiarazione IMU in caso di fusione tra imprese che svolgono la stessa attività, poiché l'operazione straordinaria non incide sui presupposti sostanziali dell'esenzione”);
2) nella parte in cui afferma che “l'omessa presentazione della dichiarazione IMU da parte della società incorporante abbia comportato la decadenza dall'esenzione” (trascurando di considerare che nella specie
“non si tratta di omessa dichiarazione da parte dell'avente diritto alla esenzione”, che “nella fusione per incorporazione la società incorporante subentra a titolo 'universale' in tutti i rapporti giuridici [della incorporata], inclusi quelli tributari” (Cass. 21970/2021), e che “il Comune di Rovello Porro era già a conoscenza della destinazione degli immobili” in questione, stante l'avvenuta presentazione di regolari dichiarazioni IMU da parte della srl Società_1); 3) per “errata applicazione del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative”, posto che esso “non può condurre a un'ingiustificata preclusione dell'agevolazione… quando sono rispettati tutti i presupposti 'sostanziali'”, in tal modo introducendosi un
“nuovo requisito non previsto dalla legge”, e che “la fusione per incorporazione non può essere equiparata a un passaggio di proprietà ordinario”.
Il Comune di Rovello Porro si è costituito in giudizio, con atto dep. 12.06.2025, argomentatamente contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo, quindi, la conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante ha successivamente depositato, in data 04.12.2025, una memoria illustrativa, replicando alle argomentazioni avversarie e depositando nuova documentazione (certificazione CCIAA).
In data odierna la causa, discussa in pubblica udienza, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in oggetto è destituito di fondamento.
Il comma 2 dell'art. 2 (”Altre disposizioni in materia di IMU”) del d.l. 102/2013 (conv. con modif. in l. 124/2013) prevede (novellando il comma 9-bis dell'art. 13 d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011) che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Il comma
5-bis dello stesso articolo stabilisce, poi, che “ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica”.
Dalla lettura delle disposizioni normative testé riportate, come ben sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, emerge dunque che “condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale in oggetto è l'obbligo dichiarativo: si tratta di un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il
Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l'esenzione dal pagamento dell'imposta” (v. Cass. 5190/2022 e Cass. 21465/20); sicché, anche in considerazione del fatto che (per giurisprudenza consolidata) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi (cfr. tra le altre Cass. 15407/2017, Cass. 4333/2016, Cass. 2925/2013 e Cass.
5933/2013), non è possibile ritenere, attraverso il ricorso all'analogia o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati, che il contribuente sia esentato dall'onere di comunicazione di cui innanzi ove il Comune sia già a conoscenza dello stato e dei dati degli immobili oggetto di esenzione IMU, comportando in ogni caso l'omessa presentazione della dichiarazione la non spettanza del beneficio.
Nella fattispecie in esame, dunque, infondatamente la ricorrente/appellante sostiene di non essere tenuta alla presentazione della dichiarazione di cui al citato comma 5-bis dell'art. 2 d.l. 102/2013, non essendo intervenute modificazioni oggettive nella condizione degli immobili in questione ed essendo essa Ricorrente_1 s. r.l. subentrata a titolo universale, a seguito della fusione per incorporazione intervenuta nel giugno 2017, alla Società_1 s.r.l., costruttrice ed originaria proprietaria degli immobili, la quale aveva a suo tempo regolarmente presentato la dichiarazione anzidetta: come puntualmente osservato dal giudice di prime cure, infatti, “nel caso di passaggio di proprietà dell'immobile a un altro soggetto”, quale è – indiscutibilmente - quello nella specie intervenuto da Società_1 srl a Ricorrente_1 srl, ancorché nell'ambito della successione a titolo "universale” in tutti i rapporti facenti capo alla prima, per effetto della fusione per incorporazione di Società_1 nella Ricorrente_1, “si realizza comunque un mutamento della titolarità giuridica dello stesso [ndr: immobile], che rende la dichiarazione un requisito imprescindibile per godere dell'esenzione, non essendo scontato che le condizioni per questa richieste, sussistenti per il precedente intestatario, permangano inalterate anche per il nuovo” e considerata appunto l'esigenza, sottesa all'onere (imposto dalla norma) di presentazione della dichiarazione
IMU, di far sì che “il Comune sia messo in condizione di accertare immediatamente, senza necessità di ulteriori indagini, la sussistenza…” - nel caso di trasferimento di proprietà, in capo al nuovo proprietario dell'immobile - “delle condizioni per poter usufruire dell'agevolazione”. A nulla vale, quindi, stante la omessa presentazione da parte sua della dichiarazione IMU, che l'appellante abbia prodotto (peraltro tardivamente, con la memoria illustrativa del 04.12.2025) certificazione della CCIAA volta a dimostrare la inclusione anche nel suo oggetto sociale delle attività di costruzione, locazione, acquisto e vendita di immobili, quale presupposto della permanenza del requisito oggettivo (immobili costituenti “beni merce”) per poter fruire (così come precedentemente avvenuto per la sua dante causa) dell'esenzione IMU prevista dall'art. 2 d.l.
102/2013.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del contribuente. Spese a carico della parte appellante soccombente liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.