Articolo 31 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 29 terArticolo 29 quinquies
Versione
12 marzo 2006
Art. 31. (Omessa comunicazione
del conflitto d'interessi) 1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile , prima dell'articolo 2630 e' inserito il seguente:
"Art. 2629-bis. - (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi). - L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 , della legge 12 agosto 1982, n. 576 , o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla societa' o a terzi".
2. All' articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , dopo le parole: " codice civile " sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall' articolo 2629-bis del codice civile ".
Note all'art. 31.
- Si riporta il testo dell' art. 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 », cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 25-ter. (Reati societari). - 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile , se commessi nell'interesse della societa', da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformita' degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall' art. 2621 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall' art. 2622, primo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall' art. 2622, terzo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall' art. 2623, primo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall' art. 2623, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall' art. 2624, primo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, previsto dall' art. 2624, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall' art. 2625, secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' art. 2632 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall' art. 2626 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall' art. 2627 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante, previsto dall' art. 2628 del codice civile , la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall' art. 2629 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall' art. 2633 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall' art. 2636 del codice civile , la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall' art. 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall' art. 2629-bis del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti dall' art. 2638, primo e secondo comma, del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo.».
Entrata in vigore il 12 marzo 2006
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