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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/11/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 268 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
ON DO (C.F.: ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Popilia n. 250, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Trieste 80, presso lo studio dell'Avv.
LO NI (C.F.: che lo rappresenta e difende, per procura in calce al CodiceFiscale_2 ricorso
Ricorrente
Contro
- Sede di Cosenza, Controparte_1 in persona del Direttore Regionale per la Calabria, dott. ssa rappresentante pro - CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono ( fax Email_1
0984/896394 – – ), dell'Ufficio Legale dell'Ente, Email_2 CodiceFiscale_3 presso il quale in Cosenza via Isonzo 48 ( ) è elettivamente domiciliato giusta procura per CP_3
Notar n 47098 del Repertorio e n. 17470 della Raccolta Persona_1
Resistente
Avente ad oggetto: malattia professionale Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha agito per il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate, assumendo di averle contratte nello svolgimento della sua attività lavorativa di operatore socio sanitario (OSS) alle dipendenze dell' . Ha pertanto, convenuto in Controparte_4 giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 malattie “Spondilosi della colonna in toto con Osteoartrosi dell'articolazione interapofisaria destra di
L5-S1, le Protrusioni discali a C5-C6, C6-C7 e L4-L5, nonché la Protrusione discale postero-mediale
a L5-S1, sono di natura professionale ovvero che le predette patologie rientrano nel novero di quelle tabellate, ovvero che le infermità di cui trattasi sono da considerare come infortunio sul lavoro e, comunque, sono da ricollegare, anche a livello di concausa, alle mansioni ed al lavoro svolto dal ricorrente, dichiarare, per l'effetto, il diritto del sig. ON DO ad ottenere dall' CP_1
l'indennizzo in capitale e/o la rendita, nella misura legalmente prevista commisurata al grado del 25% per invalidità lavorativa e per danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare, per l'effetto, l' di Cosenza in persona del preposto e legale rapp.te pro- CP_1 tempore, a liquidare e corrispondere, in favore del ricorrente, il relativo indennizzo in capitale e/o la rendita, nella misura legalmente prevista e commisurata al grado del 25% per invalidità lavorativa e per danno biologico come per legge, o in quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo
(…)>.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo le lacune allegatorie del CP_1 ricorso, la prescrizione del diritto avendo già erogato indennizzo per danno biologico nella misura del
10 per cento in relazione a precedente infortunio sul lavoro e pretendendo il ricorrente una duplicazione di danni già ristorati e, nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza di esposizione a rischio lavorativo, con conseguente genesi extra lavorativa delle denunciate patologie.
La causa è stata istruita mediante prova orale all'esito della quale è stata ammessa CTU medico legale;
indi, la causa è stata decisa all'esito del deposito telematico di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Si premette che il ricorrente, come da allegata documentazione, lavora alle dipendenze dell'
[...]
e che lo stesso ha disimpegnato dal 1.11.2000 al 29.6.2020 mansioni di Controparte_4 operatore socio sanitario presso l'Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell' che dal 30.6.2020 veniva temporaneamente assegnato al Controparte_5 [...]
, ove da allora espleta incombenze di Controparte_6 natura amministrativa e che, ritenuto inidoneo alla mansione di Operatore Socio Sanitario, con Delibera del Commissario Straordinario n. 94 del 22.2.2022, veniva definitivamente assegnato al
[...]
con attribuzione della qualifica di Coadiutore Controparte_6 Parte_1 CP_4
Amministrativo Esperto.
Ciò posto, l'istante assume di aver contratto, nello svolgimento delle mansioni di OSS, le seguenti patologie: “Spondilosi della colonna in toto con: Osteoartrosi dell'articolazione interapofisaria destra di
L5-S1; Protrusione discale a C5-C6, C6-C7 e L4-L5; Protrusione discale postero mediale a L5-S1;
Disturbo dell'adattamento con stato depressivo, attacchi di panico ed insonnia”; assume che, pertanto, infondatamente, l' ha respinto la sua domanda di riconoscimento della natura di malattie CP_1 professionali delle stesse per asserita inesistenza di rischio lavorativo siccome, al contrario, le patologie
“Spondilosi della colonna in toto con Osteoartrosi dell'articolazione interapofisaria destra di L5-S1, le
Protrusioni discali a C5-C6, C6-C7 e L4-L5, nonché la Protrusione discale postero-mediale a L5-S1” sono insorte a causa della movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti ospedalizzati, delle posture incongrue e degli sforzi fisici ai quali l'istante era costantemente esposto.
Tanto premesso, ritenuta infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dall' CP_1 stante la compiuta allegazione dei fatti e delle ragioni giuridiche della domanda, nel merito valga rilevare quanto segue.
Stante l'oggetto della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4).
Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.
179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Nel caso di specie, parte ricorrente anzitutto assume infondatamente la natura c.d. tabellata delle patologie siccome si limita ad indicare soltanto il fattore di rischio previsto in tabella ma, per come noto, In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico
è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 22592 del 09/08/2024 (Rv. 671927 - 01).
Nel caso di specie, parte attrice assume che si tratta di patologie tabellate siccome le lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale, in assenza di ausili efficaci provocano l'ernia discale lombare (n. 77 della Tabella); - le lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue ed impegno di forza, provocano malattie agli arti superiori (n. 78 della Tabella).
Orbene, già in astratto l'assunto è infondato siccome, per quanto concerne il punto 78 (D.M. 9.4.2008), parte ricorrente non denuncia alcune delle patologie indicate mentre per quanto riguarda il punto 77 difetta in ogni caso anche solo la prospettazione della manifestazione della malattia entro il limite previsto (1 anno). Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (v. sentenza n. 23653 del 21/11/2016, n. 13024/2017) secondo cui quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge, sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella, circostanza neppure prospettata.
Peraltro, quanto al punto 77 (DM 9.4.2008) – ernia discale lombare – il CTU nominato ne ha pure escluso la sussistenza, evidenziando che in realtà il ricorrente è affetto da diversa e meno grave patologia, evidenziando che In termini anatomo-patologici e fisiopatologici v'è una ben definita differenza tra protrusione discale, bulging (quelli sofferti e richiesti) ed ernia discale, essendo questa - come accennato nella premessa del relativo capitolo - la completa espulsione del nucleo polposo del disco, tale da poter determinare effetto compressivo sulle radici spinali e quindi dar origine alla sintomatologia deostruente, ben nota. La protrusione, in effetti, e diversamente, è solo un contenuto spostamento laterale del disco, che NON induce gli stessi effetti compressivi di un'ernia, quindi dà origine a una sintomatologia meno grave.
Esclusa, quindi, la natura tabellata delle patologie per le ragioni anzidette, ne discende che il ricorrente non può giovarsi della presunzione legale di origine professionale, essendo quindi gravato dell'onere probatorio secondo gli ordinari criteri.
Ebbene, posto il contrasto tra le parti in ordine al nesso eziologico tra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente come emerse documentalmente e all'esito dell'istruttoria orale e le patologie denunciate, è stata ammessa e disposta CTU medico legale.
In particolare, l'ausiliare officiato dal Tribunale (dott. è stato incaricato di Persona_2 rispondere ai seguenti quesiti: accerti il c.t.u, in base agli atti di causa e ai documenti allegati nonchè attraverso l'esame del periziando se il ricorrente sia affetto dalla malattia denunciata in ricorso ed oggetto di denuncia amministrativa;
2. in caso positivo, dica il c.t.u. se la stessa sia da porsi in rapporto di derivazione causale rispetto alle mansioni cui il ricorrente è risultato addetto vale a dire di
OSS (quali risultanti dalla documentazione in atti;
si veda in particolare la deposizione del teste
) 3. in caso ritenga il CTU la derivazione causale della patologia dall'attività Testimone_1 lavorativa –- dica se dalla malattia sia derivata all'assicurato una lesione permanente all'integrità psico-fisica (danno biologico), a quale data essa risalga e quale sia il suo grado percentuale sulla base della Tabella delle menomazioni approvata con DM 12.7.2000 in suppl. ord. GU n. 172/2000; nella valutazione del nesso eziologico, valuti, in particolare, l'eventuale riconducibilità della patologia all'infortunio sul lavoro del 24-2 2020 (verbale di visita collegiale del 24.2.2021– danno biologico nella misura del 10 per cento);
4. solo in caso di ritenuta derivazione eziologica ed esclusione della riconducibilità della patologia ai postumi del pregresso infortunio, precisi se la malattia sia ascrivibile ad una delle malattie elencate nella tabella per le malattie professionali (malattia tabellata);
5. CP_1 valuti, inoltre, sulla base della documentazione allegata il momento in cui il ricorrente ha versato nelle condizioni di conoscenza o di conoscibilità – sulla base della comune diligenza- dell'esistenza della patologia, della sua eziologia lavorativa e del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità;
6. dica il CTU quanto altro ritenuto utile ai fini di causa e di giustizia.
L'ausiliare officiato dal Tribunale anzitutto ha escluso che le patologie per cui è causa siano riconducibili al pregresso e già indennizzato infortunio sul lavoro subito dal ricorrente, disattendendo sul punto l'assunto dell' (Non esiste alcuna correlazione tra il trauma lavorativo alla spalla CP_1 sinistra del 24.02.2020 e l'infermità attualmente richiesta in malattia professionale sul rachide, essendo quest'ultima documentata in un'epoca successiva;
cfr. elaborato peritale del Dottor . Per_2
Nel rispondere agli ulteriori quesiti formulati dal giudice, l'ausiliare officiato dal Tribunale, espletate le necessarie indagini, esaminata scrupolosamente la documentazione medica in atti e sottoposto ad accurata visita il periziando, ha accertato – quanto al primo quesito – che il ricorrente è affetto da
Spondilosi con bulging discali C5-C6 E L4-L5, Protrusioni L5-S1; 2. Osteoartrosi L5-S1; per come già rilevato, il quadro patologico da cui è affetto il ricorrente non è riconducibile alla – diversa – patologia tabellata (ernia discale lombare) per le argomentazioni ampiamente esposte dal CTU e sopra trascritte.
In punto di nesso eziologico con le modalità di esecuzione delle mansioni lavorative, il ctu ne ha escluso la sussistenza, avuto riguardo ai plurimi criteri scientifici applicati, pervenendo alla conclusione per cui il quadro nosologico è di derivazione degenerativa e, pertanto, extralavorativa, in assenza di rischio lavorativo specifico idoneo a causare (anche in termini concorrenti) le predette patologie di cui ha escluso l'origine professionale.
In punto di nesso eziologico, invero, secondo le argomentate considerazioni del CTU che ha rigorosamente applicato criteri scientifici (cronologico ed eziopatogenico) valutando accuratamente l'esposizione a rischio lavorativo e l'esclusione ovvero l'irrilevanza di fattori extra-lavorativi (es. età, preesistenze, attività extraprofessionale), l'ausiliare officiato dal Tribunale ha evidenziato che tutti i criteri scientifici portano ad escludere la sussistenza di nesso eziologico.
Alla luce dell'istruttoria e delle esaurienti e condivisibili conclusioni del C.T.U., può pertanto ritenersi che il ricorrente non ha fornito la prova degli elementi richiesti dal T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale, essendo stato escluso – alla luce dei criteri puntualmente indicati dall'ausiliare – che l'attività lavorativa possa aver avuto alcun ruolo causale o anche solo concasuale nell'eziopatogenesi delle patologie del ricorrente, avendo il ctu ritenuto l'alta improbabilità del nesso eziologico a fronte della quale parte ricorrente ha opposto mero dissenso diagnostico e non motivi di asserita nullità dell'elaborato peritale.
Il CTU ha, invero, in maniera esauriente chiarito, in relazione alle osservazioni rese da parte attrice nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c. – quanto ai rilievi critici sollevati – che il sig. DO presenta un quadro disco-artrosico lombare di tipo degenerativo;
la documentazione sanitaria (assenza di rilievi fino al 2020, RM 2021) non consente di stabilire un nesso causale specifico, prolungato e superiore a soglia con le mansioni di OSS;
DVR e MAPO documentano rischio presente ma basso (fascia verde), gestito con misure preventive;
pertanto, con il grado di ragionevole certezza richiesto in ambito , CP_1 la malattia denunciata non è riconducibile a malattia professionale indennizzabile.
Orbene, stanti i rilievi che precedono, deve concludersi nel senso che la patologia per cui è causa non è stata contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni con conseguente rigetto del ricorso per infondatezza.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore dichiarato ed applicandosi i valori medi di cui alla tabella 4 allegata al DM 55/2014, sono poste a carico del ricorrente in base all'ordinario criterio di soccombenza;
le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU ed a carico esclusivo del ricorrente nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.391,00 oltre accessori ove dovuti come per legge;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido nei rapporti con il
CTU e a carico esclusivo del ricorrente nei rapporti interni tra le parti processuali.
Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 268 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
ON DO (C.F.: ) nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Popilia n. 250, elettivamente domiciliato in Cosenza, Viale Trieste 80, presso lo studio dell'Avv.
LO NI (C.F.: che lo rappresenta e difende, per procura in calce al CodiceFiscale_2 ricorso
Ricorrente
Contro
- Sede di Cosenza, Controparte_1 in persona del Direttore Regionale per la Calabria, dott. ssa rappresentante pro - CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono ( fax Email_1
0984/896394 – – ), dell'Ufficio Legale dell'Ente, Email_2 CodiceFiscale_3 presso il quale in Cosenza via Isonzo 48 ( ) è elettivamente domiciliato giusta procura per CP_3
Notar n 47098 del Repertorio e n. 17470 della Raccolta Persona_1
Resistente
Avente ad oggetto: malattia professionale Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha agito per il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate, assumendo di averle contratte nello svolgimento della sua attività lavorativa di operatore socio sanitario (OSS) alle dipendenze dell' . Ha pertanto, convenuto in Controparte_4 giudizio l' al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1 malattie “Spondilosi della colonna in toto con Osteoartrosi dell'articolazione interapofisaria destra di
L5-S1, le Protrusioni discali a C5-C6, C6-C7 e L4-L5, nonché la Protrusione discale postero-mediale
a L5-S1, sono di natura professionale ovvero che le predette patologie rientrano nel novero di quelle tabellate, ovvero che le infermità di cui trattasi sono da considerare come infortunio sul lavoro e, comunque, sono da ricollegare, anche a livello di concausa, alle mansioni ed al lavoro svolto dal ricorrente, dichiarare, per l'effetto, il diritto del sig. ON DO ad ottenere dall' CP_1
l'indennizzo in capitale e/o la rendita, nella misura legalmente prevista commisurata al grado del 25% per invalidità lavorativa e per danno biologico, o in quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- condannare, per l'effetto, l' di Cosenza in persona del preposto e legale rapp.te pro- CP_1 tempore, a liquidare e corrispondere, in favore del ricorrente, il relativo indennizzo in capitale e/o la rendita, nella misura legalmente prevista e commisurata al grado del 25% per invalidità lavorativa e per danno biologico come per legge, o in quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, il tutto oltre interessi legali dal dovuto fino all'effettivo soddisfo
(…)>.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo le lacune allegatorie del CP_1 ricorso, la prescrizione del diritto avendo già erogato indennizzo per danno biologico nella misura del
10 per cento in relazione a precedente infortunio sul lavoro e pretendendo il ricorrente una duplicazione di danni già ristorati e, nel merito, l'infondatezza del ricorso per assenza di esposizione a rischio lavorativo, con conseguente genesi extra lavorativa delle denunciate patologie.
La causa è stata istruita mediante prova orale all'esito della quale è stata ammessa CTU medico legale;
indi, la causa è stata decisa all'esito del deposito telematico di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione.
Si premette che il ricorrente, come da allegata documentazione, lavora alle dipendenze dell'
[...]
e che lo stesso ha disimpegnato dal 1.11.2000 al 29.6.2020 mansioni di Controparte_4 operatore socio sanitario presso l'Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell' che dal 30.6.2020 veniva temporaneamente assegnato al Controparte_5 [...]
, ove da allora espleta incombenze di Controparte_6 natura amministrativa e che, ritenuto inidoneo alla mansione di Operatore Socio Sanitario, con Delibera del Commissario Straordinario n. 94 del 22.2.2022, veniva definitivamente assegnato al
[...]
con attribuzione della qualifica di Coadiutore Controparte_6 Parte_1 CP_4
Amministrativo Esperto.
Ciò posto, l'istante assume di aver contratto, nello svolgimento delle mansioni di OSS, le seguenti patologie: “Spondilosi della colonna in toto con: Osteoartrosi dell'articolazione interapofisaria destra di
L5-S1; Protrusione discale a C5-C6, C6-C7 e L4-L5; Protrusione discale postero mediale a L5-S1;
Disturbo dell'adattamento con stato depressivo, attacchi di panico ed insonnia”; assume che, pertanto, infondatamente, l' ha respinto la sua domanda di riconoscimento della natura di malattie CP_1 professionali delle stesse per asserita inesistenza di rischio lavorativo siccome, al contrario, le patologie
“Spondilosi della colonna in toto con Osteoartrosi dell'articolazione interapofisaria destra di L5-S1, le
Protrusioni discali a C5-C6, C6-C7 e L4-L5, nonché la Protrusione discale postero-mediale a L5-S1” sono insorte a causa della movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti ospedalizzati, delle posture incongrue e degli sforzi fisici ai quali l'istante era costantemente esposto.
Tanto premesso, ritenuta infondata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata dall' CP_1 stante la compiuta allegazione dei fatti e delle ragioni giuridiche della domanda, nel merito valga rilevare quanto segue.
Stante l'oggetto della controversia occorre premettere che la figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U. 1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”.
Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4).
Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n.
179 del 18/2/1988 che dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in tale ipotesi la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
Nel caso di specie, parte ricorrente anzitutto assume infondatamente la natura c.d. tabellata delle patologie siccome si limita ad indicare soltanto il fattore di rischio previsto in tabella ma, per come noto, In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico
è presunto per legge, mentre nel caso in cui la malattia non rientra nella previsione tabellare, il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr. Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 22592 del 09/08/2024 (Rv. 671927 - 01).
Nel caso di specie, parte attrice assume che si tratta di patologie tabellate siccome le lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale, in assenza di ausili efficaci provocano l'ernia discale lombare (n. 77 della Tabella); - le lavorazioni, svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue ed impegno di forza, provocano malattie agli arti superiori (n. 78 della Tabella).
Orbene, già in astratto l'assunto è infondato siccome, per quanto concerne il punto 78 (D.M. 9.4.2008), parte ricorrente non denuncia alcune delle patologie indicate mentre per quanto riguarda il punto 77 difetta in ogni caso anche solo la prospettazione della manifestazione della malattia entro il limite previsto (1 anno). Sul punto si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (v. sentenza n. 23653 del 21/11/2016, n. 13024/2017) secondo cui quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge, sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella, circostanza neppure prospettata.
Peraltro, quanto al punto 77 (DM 9.4.2008) – ernia discale lombare – il CTU nominato ne ha pure escluso la sussistenza, evidenziando che in realtà il ricorrente è affetto da diversa e meno grave patologia, evidenziando che In termini anatomo-patologici e fisiopatologici v'è una ben definita differenza tra protrusione discale, bulging (quelli sofferti e richiesti) ed ernia discale, essendo questa - come accennato nella premessa del relativo capitolo - la completa espulsione del nucleo polposo del disco, tale da poter determinare effetto compressivo sulle radici spinali e quindi dar origine alla sintomatologia deostruente, ben nota. La protrusione, in effetti, e diversamente, è solo un contenuto spostamento laterale del disco, che NON induce gli stessi effetti compressivi di un'ernia, quindi dà origine a una sintomatologia meno grave.
Esclusa, quindi, la natura tabellata delle patologie per le ragioni anzidette, ne discende che il ricorrente non può giovarsi della presunzione legale di origine professionale, essendo quindi gravato dell'onere probatorio secondo gli ordinari criteri.
Ebbene, posto il contrasto tra le parti in ordine al nesso eziologico tra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente come emerse documentalmente e all'esito dell'istruttoria orale e le patologie denunciate, è stata ammessa e disposta CTU medico legale.
In particolare, l'ausiliare officiato dal Tribunale (dott. è stato incaricato di Persona_2 rispondere ai seguenti quesiti: accerti il c.t.u, in base agli atti di causa e ai documenti allegati nonchè attraverso l'esame del periziando se il ricorrente sia affetto dalla malattia denunciata in ricorso ed oggetto di denuncia amministrativa;
2. in caso positivo, dica il c.t.u. se la stessa sia da porsi in rapporto di derivazione causale rispetto alle mansioni cui il ricorrente è risultato addetto vale a dire di
OSS (quali risultanti dalla documentazione in atti;
si veda in particolare la deposizione del teste
) 3. in caso ritenga il CTU la derivazione causale della patologia dall'attività Testimone_1 lavorativa –- dica se dalla malattia sia derivata all'assicurato una lesione permanente all'integrità psico-fisica (danno biologico), a quale data essa risalga e quale sia il suo grado percentuale sulla base della Tabella delle menomazioni approvata con DM 12.7.2000 in suppl. ord. GU n. 172/2000; nella valutazione del nesso eziologico, valuti, in particolare, l'eventuale riconducibilità della patologia all'infortunio sul lavoro del 24-2 2020 (verbale di visita collegiale del 24.2.2021– danno biologico nella misura del 10 per cento);
4. solo in caso di ritenuta derivazione eziologica ed esclusione della riconducibilità della patologia ai postumi del pregresso infortunio, precisi se la malattia sia ascrivibile ad una delle malattie elencate nella tabella per le malattie professionali (malattia tabellata);
5. CP_1 valuti, inoltre, sulla base della documentazione allegata il momento in cui il ricorrente ha versato nelle condizioni di conoscenza o di conoscibilità – sulla base della comune diligenza- dell'esistenza della patologia, della sua eziologia lavorativa e del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità;
6. dica il CTU quanto altro ritenuto utile ai fini di causa e di giustizia.
L'ausiliare officiato dal Tribunale anzitutto ha escluso che le patologie per cui è causa siano riconducibili al pregresso e già indennizzato infortunio sul lavoro subito dal ricorrente, disattendendo sul punto l'assunto dell' (Non esiste alcuna correlazione tra il trauma lavorativo alla spalla CP_1 sinistra del 24.02.2020 e l'infermità attualmente richiesta in malattia professionale sul rachide, essendo quest'ultima documentata in un'epoca successiva;
cfr. elaborato peritale del Dottor . Per_2
Nel rispondere agli ulteriori quesiti formulati dal giudice, l'ausiliare officiato dal Tribunale, espletate le necessarie indagini, esaminata scrupolosamente la documentazione medica in atti e sottoposto ad accurata visita il periziando, ha accertato – quanto al primo quesito – che il ricorrente è affetto da
Spondilosi con bulging discali C5-C6 E L4-L5, Protrusioni L5-S1; 2. Osteoartrosi L5-S1; per come già rilevato, il quadro patologico da cui è affetto il ricorrente non è riconducibile alla – diversa – patologia tabellata (ernia discale lombare) per le argomentazioni ampiamente esposte dal CTU e sopra trascritte.
In punto di nesso eziologico con le modalità di esecuzione delle mansioni lavorative, il ctu ne ha escluso la sussistenza, avuto riguardo ai plurimi criteri scientifici applicati, pervenendo alla conclusione per cui il quadro nosologico è di derivazione degenerativa e, pertanto, extralavorativa, in assenza di rischio lavorativo specifico idoneo a causare (anche in termini concorrenti) le predette patologie di cui ha escluso l'origine professionale.
In punto di nesso eziologico, invero, secondo le argomentate considerazioni del CTU che ha rigorosamente applicato criteri scientifici (cronologico ed eziopatogenico) valutando accuratamente l'esposizione a rischio lavorativo e l'esclusione ovvero l'irrilevanza di fattori extra-lavorativi (es. età, preesistenze, attività extraprofessionale), l'ausiliare officiato dal Tribunale ha evidenziato che tutti i criteri scientifici portano ad escludere la sussistenza di nesso eziologico.
Alla luce dell'istruttoria e delle esaurienti e condivisibili conclusioni del C.T.U., può pertanto ritenersi che il ricorrente non ha fornito la prova degli elementi richiesti dal T.U. 1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale, essendo stato escluso – alla luce dei criteri puntualmente indicati dall'ausiliare – che l'attività lavorativa possa aver avuto alcun ruolo causale o anche solo concasuale nell'eziopatogenesi delle patologie del ricorrente, avendo il ctu ritenuto l'alta improbabilità del nesso eziologico a fronte della quale parte ricorrente ha opposto mero dissenso diagnostico e non motivi di asserita nullità dell'elaborato peritale.
Il CTU ha, invero, in maniera esauriente chiarito, in relazione alle osservazioni rese da parte attrice nel sub procedimento ex art. 195 c.p.c. – quanto ai rilievi critici sollevati – che il sig. DO presenta un quadro disco-artrosico lombare di tipo degenerativo;
la documentazione sanitaria (assenza di rilievi fino al 2020, RM 2021) non consente di stabilire un nesso causale specifico, prolungato e superiore a soglia con le mansioni di OSS;
DVR e MAPO documentano rischio presente ma basso (fascia verde), gestito con misure preventive;
pertanto, con il grado di ragionevole certezza richiesto in ambito , CP_1 la malattia denunciata non è riconducibile a malattia professionale indennizzabile.
Orbene, stanti i rilievi che precedono, deve concludersi nel senso che la patologia per cui è causa non è stata contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni con conseguente rigetto del ricorso per infondatezza.
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore dichiarato ed applicandosi i valori medi di cui alla tabella 4 allegata al DM 55/2014, sono poste a carico del ricorrente in base all'ordinario criterio di soccombenza;
le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU ed a carico esclusivo del ricorrente nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattese, così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.391,00 oltre accessori ove dovuti come per legge;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido nei rapporti con il
CTU e a carico esclusivo del ricorrente nei rapporti interni tra le parti processuali.
Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti