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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/10/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3660/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3660/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, e , nata a [...] il 30 C.F._1 Parte_2
novembre 1976 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
UC CH e dall'avv. LO CARMINE GIUSEPPE, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, in Pachino, Via Cassar Scalia n. 104, giusta procura in atti.
Opponenti contro pagina 1 di 8 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
TERZO ANGELA, presso il cui studio, in Pachino, Piazza Vittorio Emanuele n.
37, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno proposto la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 777/2023 del 27.06.2023 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 1295/2023 del ruolo generale, con il quale veniva loro ingiunto, il pagamento, in favore della , della somma Controparte_1
complessiva di euro 22.466,00 oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù di n. 18 cambiali di euro 1.328,00 con scadenza mensile a partire dal 30 ottobre
2017.
Gli opponenti con le loro doglianze hanno contestato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte in quanto solamente su 3 delle 18 cambiali pagina 2 di 8 azionate in sede monitoria sono riportati importo, data e scadenza, rilevando l'inidoneità delle cambiali in bianco a costituire documento atto all'emissione dell'opposto decreto;
hanno, inoltre, eccepito la prescrizione dell'azioni cambiaria e causale stante l'inefficacia del sequestro ai fini degli effetti interruttivi della prescrizione, nonché dei tassi d'interesse ai sensi del quarto comma dell'art. 2948 c.c.; infine, hanno lamentato la carenza di legittimazione passiva in capo alla per non avere la stessa sottoscritto la scrittura Parte_2
privata del 29.06.2007 unitamente al Pt_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle Controparte_1
avverse eccezioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21.06.2024 era stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissata per la decisione l'udienza del 4 giugno 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 del codice di rito civile.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta per quanto di seguiti esposto.
Si premette che – come già evidenziato dal Giudice in sede monitoria - la azione giudiziale promossa dal ricorrente deve intendersi esercitata quale “azione causale”, avendo il ricorrente espressamente dedotto, quale causa petendi della propria pretesa pecuniaria, il titolo – contratto di prestito – fonte della propria posizione creditoria.
pagina 3 di 8 Infatti, “nell'azione causale, la controversia che ne nasce è decisa secondo le regole del rapporto sostanziale sottostante, che resta indifferente al rapporto cambiario, anche quanto all'onere della prova. L'attore che propone azione causale è tenuto a dare la prova del rapporto da cui deriva il credito e. ciò, ex art. 2967 cc, è sufficiente per ottenere giudizialmente il soddisfacimento della sua pretesa” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11340 del 21/07/2003).
Orbene, deve ritenersi – per le ragioni di seguito indicate - che Controparte_1
abbia fornito la prova del rapporto causale di prestito, sottostante all'emissione delle cambiali, principalmente mediante la scrittura privata del 29 giugno 2007.
Peraltro, le parti opponenti non hanno mai contestato l'esistenza del rapporto di prestito sotteso alla emissione delle cambiali, avendo la sig.ra Parte_2
soltanto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
eccezione che però
è infondata come si vedrà infra.
2.1. Priva di pregio è l'eccezione di inidoneità di 15 delle 18 cambiali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per incompletezza delle stesse.
Va osservato che la legge prende in considerazione la validità o meno di una cambiale in bianco all'art. 14 della legge cambiaria: tale norma stabilisce che
“se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola”.
pagina 4 di 8 Dalla lettura di tale norma emerge il ruolo fondamentale del c.d. “accordo di riempimento”, che subordina la validità di una cambiale in bianco.
In particolare, è da rilevare che una cambiale in bianco è valida se è firmata dall'emittente e contiene l'indicazione “cambiale”; tale titolo può essere utilizzato anche per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma la sua validità è soggetta a termini specifici: segnatamente, l'accordo di riempimento della cambiale decade dopo tre anni dalla data di emissione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che è valido infatti il c.d. accordo di riempimento (cfr. Cass. civ., 30.1.1992, n. 958), con il quale l'emittente o il traente e il primo prenditore disciplinano come quest'ultimo possa completare la cambiale e presentarla al pagamento ovvero farla circolare.
Peraltro, a proposito dell'accordo di riempimento, va rilevato che la società opposta ha inteso esercitare in sede monitoria la c.d. azione causale, posto che il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla società si basa Controparte_1
sia sui titoli di credito depositati ma soprattutto sulla scrittura privata del 29 giugno 2007 in cui il sig. riconosceva il proprio debito nei confronti della Pt_1
società e si obbligava a pagarlo mediante la sottoscrizione dei titoli.
2.2. Altresì infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di per non avere la stessa sottoscritto la scrittura provata del 29 Parte_2
giugno 2007 con cui il solo aveva riconosciuto di essere debitore Parte_1
per l'importo di €. 22.466,00.
pagina 5 di 8 Al riguardo, è da rilevare che le singole cambiali sono state tutte sottoscritte anche dalla sig.ra , la quale, pertanto, risulta essere a tutti gli effetti Parte_2
debitrice solidale della società Controparte_1
Di conseguenza, atteso che le cambiali, come sopra evidenziato, hanno valenza anche senza essere supportate da una scrittura privata, la sig.ra è da Parte_2
considerarsi a tutti gli effetti debitrice della società Controparte_1
2.3. Ulteriormente prova di pregio è l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito cambiario per decorso del termine triennale previsto dall'art. 94 della legge cambiaria.
Premesso che il dues a quo del termine di prescrizione coincide con quello della scadenza del titolo, è opportuno rilevare che in generale non è prevista una ipotesi di sospensione della prescrizione della cambiale solo perché è stata sottoposta a sequestro penale.
Tuttavia, in alcuni casi specifici, laddove il sequestro è legato a un reato, la sua esecuzione può avere un impatto sul decorso della prescrizione.
Tale assunto si ricava da quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dalla società convenuta (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/05/1997, n. 4737), dove è stato affermato che “il sequestro penale - disposto prima della scadenza - di titoli cambiari emessi o girati a favore dell'imputato costituisce, anche sotto il vigore del nuovo codice di procedura penale, un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto, impedimento incidente, a norma dell'art. 2935
pagina 6 di 8 c.p.c., sull'inizio del decorso della prescrizione dei diritti cartolari fino al dissequestro disposto con la sentenza di assoluzione, senza che sulla configurabilità di tale impedimento possa incidere la circostanza che l'imputato non abbia proposto richiesta di riesame del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 343 bis c.p.p., posto che quando i titoli cambiari rappresentano il corpo del reato, nessun provvedimento di dissequestro è ipotizzabile fino a che il processo non si sia concluso con una sentenza definitiva di assoluzione, e rilevato altresì che, a norma dell'art. 258 c.p.p., può essere rilasciata copia autentica dei documenti in sequestro soltanto a coloro che li detenevano legittimamente”.
Nel caso di specie, il rilascio di copia non poteva certamente verificarsi essendo il procedimento penale per il reato di estorsione.
Pertanto, verificatasi una ipotesi in cui il sequestro penale determina la sospensione della prescrizione delle cambiali sottoposte a sequestro penale, tale sospensione permane finché dura il vincolo e riprende a decorrere una volta che il sequestro viene revocato o i titoli restituiti.
Nella fattispecie in esame, il sequestro risulta essere stato disposto in data 5 luglio 2007, mentre la scrittura privata ed i titoli di credito sono stati sottoscritti in data 29 giugno 2007; pertanto, la sospensione ha iniziato a decorrere in data 5 luglio 2007 per poi terminare in data 8 luglio 2021.
Per le medesime ragioni è da ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione dei pagina 7 di 8 tassi d'interesse applicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
777/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa il 26 luglio 2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna, altresì, e a rimborsare alla società Parte_1 Parte_2
opposta le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
3.397,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 22 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3660/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, e , nata a [...] il 30 C.F._1 Parte_2
novembre 1976 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._2
UC CH e dall'avv. LO CARMINE GIUSEPPE, elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, in Pachino, Via Cassar Scalia n. 104, giusta procura in atti.
Opponenti contro pagina 1 di 8 (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
TERZO ANGELA, presso il cui studio, in Pachino, Piazza Vittorio Emanuele n.
37, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno proposto la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 777/2023 del 27.06.2023 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 1295/2023 del ruolo generale, con il quale veniva loro ingiunto, il pagamento, in favore della , della somma Controparte_1
complessiva di euro 22.466,00 oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù di n. 18 cambiali di euro 1.328,00 con scadenza mensile a partire dal 30 ottobre
2017.
Gli opponenti con le loro doglianze hanno contestato la fondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte in quanto solamente su 3 delle 18 cambiali pagina 2 di 8 azionate in sede monitoria sono riportati importo, data e scadenza, rilevando l'inidoneità delle cambiali in bianco a costituire documento atto all'emissione dell'opposto decreto;
hanno, inoltre, eccepito la prescrizione dell'azioni cambiaria e causale stante l'inefficacia del sequestro ai fini degli effetti interruttivi della prescrizione, nonché dei tassi d'interesse ai sensi del quarto comma dell'art. 2948 c.c.; infine, hanno lamentato la carenza di legittimazione passiva in capo alla per non avere la stessa sottoscritto la scrittura Parte_2
privata del 29.06.2007 unitamente al Pt_1
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle Controparte_1
avverse eccezioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 21.06.2024 era stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissata per la decisione l'udienza del 4 giugno 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 del codice di rito civile.
2. L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta per quanto di seguiti esposto.
Si premette che – come già evidenziato dal Giudice in sede monitoria - la azione giudiziale promossa dal ricorrente deve intendersi esercitata quale “azione causale”, avendo il ricorrente espressamente dedotto, quale causa petendi della propria pretesa pecuniaria, il titolo – contratto di prestito – fonte della propria posizione creditoria.
pagina 3 di 8 Infatti, “nell'azione causale, la controversia che ne nasce è decisa secondo le regole del rapporto sostanziale sottostante, che resta indifferente al rapporto cambiario, anche quanto all'onere della prova. L'attore che propone azione causale è tenuto a dare la prova del rapporto da cui deriva il credito e. ciò, ex art. 2967 cc, è sufficiente per ottenere giudizialmente il soddisfacimento della sua pretesa” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11340 del 21/07/2003).
Orbene, deve ritenersi – per le ragioni di seguito indicate - che Controparte_1
abbia fornito la prova del rapporto causale di prestito, sottostante all'emissione delle cambiali, principalmente mediante la scrittura privata del 29 giugno 2007.
Peraltro, le parti opponenti non hanno mai contestato l'esistenza del rapporto di prestito sotteso alla emissione delle cambiali, avendo la sig.ra Parte_2
soltanto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
eccezione che però
è infondata come si vedrà infra.
2.1. Priva di pregio è l'eccezione di inidoneità di 15 delle 18 cambiali poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto per incompletezza delle stesse.
Va osservato che la legge prende in considerazione la validità o meno di una cambiale in bianco all'art. 14 della legge cambiaria: tale norma stabilisce che
“se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola”.
pagina 4 di 8 Dalla lettura di tale norma emerge il ruolo fondamentale del c.d. “accordo di riempimento”, che subordina la validità di una cambiale in bianco.
In particolare, è da rilevare che una cambiale in bianco è valida se è firmata dall'emittente e contiene l'indicazione “cambiale”; tale titolo può essere utilizzato anche per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma la sua validità è soggetta a termini specifici: segnatamente, l'accordo di riempimento della cambiale decade dopo tre anni dalla data di emissione.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che è valido infatti il c.d. accordo di riempimento (cfr. Cass. civ., 30.1.1992, n. 958), con il quale l'emittente o il traente e il primo prenditore disciplinano come quest'ultimo possa completare la cambiale e presentarla al pagamento ovvero farla circolare.
Peraltro, a proposito dell'accordo di riempimento, va rilevato che la società opposta ha inteso esercitare in sede monitoria la c.d. azione causale, posto che il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla società si basa Controparte_1
sia sui titoli di credito depositati ma soprattutto sulla scrittura privata del 29 giugno 2007 in cui il sig. riconosceva il proprio debito nei confronti della Pt_1
società e si obbligava a pagarlo mediante la sottoscrizione dei titoli.
2.2. Altresì infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di per non avere la stessa sottoscritto la scrittura provata del 29 Parte_2
giugno 2007 con cui il solo aveva riconosciuto di essere debitore Parte_1
per l'importo di €. 22.466,00.
pagina 5 di 8 Al riguardo, è da rilevare che le singole cambiali sono state tutte sottoscritte anche dalla sig.ra , la quale, pertanto, risulta essere a tutti gli effetti Parte_2
debitrice solidale della società Controparte_1
Di conseguenza, atteso che le cambiali, come sopra evidenziato, hanno valenza anche senza essere supportate da una scrittura privata, la sig.ra è da Parte_2
considerarsi a tutti gli effetti debitrice della società Controparte_1
2.3. Ulteriormente prova di pregio è l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito cambiario per decorso del termine triennale previsto dall'art. 94 della legge cambiaria.
Premesso che il dues a quo del termine di prescrizione coincide con quello della scadenza del titolo, è opportuno rilevare che in generale non è prevista una ipotesi di sospensione della prescrizione della cambiale solo perché è stata sottoposta a sequestro penale.
Tuttavia, in alcuni casi specifici, laddove il sequestro è legato a un reato, la sua esecuzione può avere un impatto sul decorso della prescrizione.
Tale assunto si ricava da quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dalla società convenuta (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/05/1997, n. 4737), dove è stato affermato che “il sequestro penale - disposto prima della scadenza - di titoli cambiari emessi o girati a favore dell'imputato costituisce, anche sotto il vigore del nuovo codice di procedura penale, un impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto, impedimento incidente, a norma dell'art. 2935
pagina 6 di 8 c.p.c., sull'inizio del decorso della prescrizione dei diritti cartolari fino al dissequestro disposto con la sentenza di assoluzione, senza che sulla configurabilità di tale impedimento possa incidere la circostanza che l'imputato non abbia proposto richiesta di riesame del provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 343 bis c.p.p., posto che quando i titoli cambiari rappresentano il corpo del reato, nessun provvedimento di dissequestro è ipotizzabile fino a che il processo non si sia concluso con una sentenza definitiva di assoluzione, e rilevato altresì che, a norma dell'art. 258 c.p.p., può essere rilasciata copia autentica dei documenti in sequestro soltanto a coloro che li detenevano legittimamente”.
Nel caso di specie, il rilascio di copia non poteva certamente verificarsi essendo il procedimento penale per il reato di estorsione.
Pertanto, verificatasi una ipotesi in cui il sequestro penale determina la sospensione della prescrizione delle cambiali sottoposte a sequestro penale, tale sospensione permane finché dura il vincolo e riprende a decorrere una volta che il sequestro viene revocato o i titoli restituiti.
Nella fattispecie in esame, il sequestro risulta essere stato disposto in data 5 luglio 2007, mentre la scrittura privata ed i titoli di credito sono stati sottoscritti in data 29 giugno 2007; pertanto, la sospensione ha iniziato a decorrere in data 5 luglio 2007 per poi terminare in data 8 luglio 2021.
Per le medesime ragioni è da ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione dei pagina 7 di 8 tassi d'interesse applicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della valore della controversia ed applicati i valori medi delle tariffe di cui al d.m. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
777/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa il 26 luglio 2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna, altresì, e a rimborsare alla società Parte_1 Parte_2
opposta le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
3.397,00 per compensi di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 22 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8