Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella PROCEDURA ASSISTENZIALE EX ART. 445 BIS C.P.C. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Urselli
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappres. pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dai funzionari dipendenti dr. , dr.ssa e dr.ssa CP_2 CP_3 [...]
CP_4
- Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 17 luglio 2024, la parte ricorrente domandava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione dedotta (indennità di accompagnamento).
L' , costituitosi, deduceva l'improponibilità della domanda, attesa la mancanza della specifica CP_1 domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della dedotta prestazione, non avendo parte ricorrente mai chiesto né percepito, prima della visita di revisione, la predetta indennità.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto
2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Si osserva, infatti, che lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a tale insufficienza strutturale della procedura ex art. 445 bis c.p.c. si può porre rimedio mediante la pronuncia di una sentenza, perché non avrebbe addentellato normativo una pronuncia ricalcata sul
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D'altro canto, nemmeno la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario si concilierebbe con la necessaria regolamentazione delle spese del procedimento.
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Occorre poi rimarcare che la procedura ex art. 445 bis c.p.c. ha un oggetto limitato all'accertamento mediante consulenza medico legale del requisito sanitario legittimante le prestazioni in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla l. 222/84: ciò comporta che, di regola, la cognizione non può essere estesa agli altri requisiti di volta in volta previsti dalla legge, come il reddito,
l'incollocabilità, la contribuzione etc..
Tuttavia, al fine di non ridurre l'attività giurisdizionale a una mera forma priva di effetti in concreto, con la conseguenza di un inutile aggravio di costi e spese, la struttura della nuova procedura deve ritenersi comunque compatibile con la verifica degli aspetti della fattispecie legale che, da un lato, integrano presupposti o elementi necessari (quali l'istanza amministrativa ex art.
7. l. 533/73, la tempestività infrasemestrale dell'azione ex art. art. 42, 3° co., d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, in l. n. 326 del 2003, l'età del ricorrente entro i limiti minimo e massimo di erogazione della prestazione richiesta, il rispetto dell'eventuale requisito reddituale) e, dall'altro, sono rapidamente documentabili senza alcuna attività istruttoria aggiuntiva.
La mancanza di tali componenti, accertata in limine, impedisce sia l'espletamento dell'atto istruttorio tipico, vale a dire la consulenza tecnica, sia la conclusione prevista dalla legge nel senso dell'omologa delle conclusioni peritali, imponendo di definire la procedura senz'altro e con la pronuncia di un provvedimento decisorio a definizione del grado del giudizio.
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Tanto precisato, deve effettivamente rilevarsi che, nel caso di specie, la domanda giudiziaria sia improponibile, atteso che non risulta presentata, da parte del ricorrente, la domanda amministrativa finalizzata all'ottenimento della dedotta prestazione, né avendo parte ricorrente mai percepito, anche prima della visita di revisione, l'indennità di accompagnamento (sulla necessità dell'apposita domanda si veda Cass. n. 27454/23).
Stante la natura pregiudiziale della questione affrontata appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara improponibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 11.03.2025.
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Il Tribunale - Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giulia VIESTI
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