Articolo 23 della Legge 19 novembre 1985, n. 678
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 dicembre 1985
Art. 23. (Spese)

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1984 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 3.668.009.795.
I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1983 in lire 1.017.715.419 risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni, prescrizioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 1984 - in lire 937.260.201.
I residui passivi al 31 dicembre 1984 ammontano complessivamente a lire 1.888.247.080, cosi' risultanti:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Entrata in vigore il 12 dicembre 1985