TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado al n.r.g. 4094/2024 promossa da:
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Tomassini, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Bologna, Via Giovanni Brugnoli n. 13
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Fabio Parma, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il difensore, in Casalecchio di Reno (Bo), Via Giuseppe Parini n. 7
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 452/2024 pubbl. il 13/02/2024, RG n. 8663/2022, Repert. n.
515/2024 del 13/02/2024, n. cronol. 481/2024 del 13/02/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di
Bologna, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice di Pace Avv. Federica Poli Camagni, notificata via pec il 20.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Disattesa ogni diversa istanza e previe le declaratorie del caso così pronunciare: in via principale, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inammissibile il decreto ingiuntivo n. 3242/2022, R.G. n. 5173/2022, CR n. 4874/2022 emesso
pagina 1 di 7 dal Giudice di Pace di Bologna in data 19.07.2022, depositato in Cancelleria il successivo 23.09.2022
e notificato il 23.10.2022, per tutti i motivi esposti nel presente atto, qui da intendersi integralmente richiamati. Con vittoria di spese ed onorari come per legge" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace di Bologna per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA:
“Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice d'appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE E IN RITO
- espungere o, in ogni caso, non tenere in considerazione ai fini dell'emananda sentenza tutte le argomentazioni proposte da controparte nel paragrafo “FATTI DI CAUSA ESSENZIALI ALLA
ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO” dell'atto di appello, per quanto argomentato in narrativa;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Signora in ragione della carenza Parte_1 di specificità dei motivi di doglianza - anche parziale - di cui al primo e secondo motivo dell'atto di citazione;
NEL MERITO
- respingere integralmente l'appello proposto dalla Signora perché infondato sia in Parte_1 fatto sia in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza gravata n. 452/2024
R.g.n. 8663/2022 - GdP di Bologna;
- per lo effetto, condannare l'appellante alla rifusione del compenso e delle spese di lite del presente grado, avendo la già corrisposto quanto alla precedente condanna. Parte_1
In via istruttoria:
- Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto in appello notificato il 15.03.2024, ha impugnato la sentenza n. 452/2024 Parte_1 del Giudice di Pace di Bologna, pubblicata il 13.02.2024, che ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3242/2022 del 19.7.2022, emesso su domanda dell'Ing.
per ottenere il pagamento delle sue competenze professionali maturate per la Controparte_1 progettazione degli interventi di riqualificazione energetica dell'abitazione di , sita in Parte_1
Marzabotto, via Musolesi n.15.
In particolare, l'impugnazione è fondata sui i seguenti motivi:
A) Erronea applicazione del diritto processuale: error in procedendo;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 320 cpc e conseguente insussistenza della rilevata tardività; omessa valutazione delle difese proposte dall'opponente: in particolare, viene impugnato il seguente capo della sentenza di cui alla pag. 3: “In via preliminare va circoscritto il motivo di opposizione al mancato rispetto dei tempi di consegna del lavoro rispetto ai termini indicati nell'accordo del 10 agosto 2021. pagina 2 di 7 Parte opponente con la memoria 320 c.p.c. aveva introdotto nuove eccezioni riferite ad errori nell'esecuzione del progetto che non erano state introdotte con l'atto in opposizione e che sono pertanto tardive”.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel rilevare la tardività (e dunque l'inammissibilità) delle eccezioni circa l'inadempimento della controparte sollevate dall'opponente nella memoria ex art. 320 c.p.c., in quanto erroneamente le avrebbe qualificate come nuove eccezioni, invece che mere difese, rispetto alla comparsa di costituzione e ai relativi allegati. Conseguentemente,
l'appellante ha contestato come tali difese non fossero soggette ad alcuna preclusione in quanto mere deduzioni difensive. La violazione di legge così ravvisata nella sentenza di primo grado, in tesi, avrebbe impedito di accertare l'inadempimento delle obbligazioni assunte da parte dell'Ing. CP_1 posto che il corretto esame delle allegazioni e della documentazione da quest'ultima versata agli atti unitamente alla memoria ex art. 320 c.p.c. avrebbe certamente condotto il giudicante a ritenere non sufficientemente provato il corretto svolgimento delle prestazioni professionali di cui al preventivo accettato, relativo alla “redazione della L. 10/91” e il “progetto esecutivo”.
B) Erronea valutazione delle prove e contraddittorietà della motivazione: l'appellante ha impugnato la sentenza del primo giudice laddove a pag. 4 ha così motivato: “Quanto alla tempestività dell'esecuzione del lavoro da parte dell'Ing. si evidenzia che questi furono consegnati, CP_1 ancorché in bozza, alla parte opponente e tramite email in data 21settembre 2021 quindi prima della scadenza del termine del 30 settembre 2021”. In particolare, ha eccepito come sulla base del contratto inter partes, che aveva previsto la consegna degli elaborati definitivi entro il duplice termine del
15.9.2021 (la relazione ex L. 10/91) e del 30.9.2021 (il progetto esecutivo), sia di tutta evidenzia che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, il professionista non abbia rispettato i termini pattuiti, avendo consegnato solo delle bozze e non documenti definitivi e avendo mancato di depositare la relazione ex legge 10/91.
Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie e le allegazioni delle parti, non considerando quanto allegato dall'opponente con la memoria del 4.5.2023, in cui venivano evidenziate le lacune dei documenti predisposti dal professionista, nonchè la formazione della relazione in epoca anteriore all'accordo intercorso tra le parti.
C) Erronea valutazione delle prove e contraddittorietà della motivazione;
assenza di prova dello svolgimento dell'incarico; assenza di prova dello svolgimento del sopralluogo;
onere della prova dell'evasione dell'incarico in capo alla professionista: con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha censurato il seguente capo della sentenza di cui alla pag. 4: “Ebbene a fronte dell'invio da parte dell'ingegnere della documentazione in data 21 settembre 2021 si evidenzia che solo a seguito dell'invio della email dell'Avv. Parma del 1 giugno 2022, con cui la opposta chiedeva l'importo esclusivamente con riferimento all'attività svolta, la signora formulava delle contestazioni Parte_1 sull'operato della professionista. E' noto poi che le attività di cui alla Legge 10 siano prodromiche alla redazione del progetto impiantistico redatto dall'opposta il 21 luglio 2021 e consegnato in data 21 settembre 2021. Non si ritiene abbia rilievo l'eccezione relativa alla redazione del progetto in data precedente al conferimento dell'incarico del 10 agosto 2021 poiché prima dell'incarico formale fu eseguito un sopralluogo all'esito del quale la professionista era già in possesso dei dati tecnici per poter operare. Infine, per ciò che concerne l'omesso invio telematico dei progetti si evidenzia che il
pagina 3 di 7 contratto prevedeva una specifica attribuzione di procura da parte della committente, procura che, al pari di tempestive contestazioni sul lavoro svolto dalla professionista, non fu mai conferita”.
L'appellante, ribadendo che la relazione di cui alla Legge 10/91 non sarebbe mai stata consegnata dalla professionista, ha altresì, contestato che non è stato nemmeno provato in giudizio che tale inadempimento sia dipeso dal mancato rilascio della procura richiesto e non ottenuto dall'appellante.
Analogamente, ha contestato che l'elaborato allegato alla comparsa avversaria possa qualificarsi come relazione ai sensi della L. 10/91, stanti le evidenziate mancanze sia dal punto di visto contenutistico, che dal punto di vista formale, alla luce delle quali il primo giudice non avrebbe dovuto considerare detto documento come probante l'adempimento dell'incarico conferito al professionista, ma al più come documento preparatorio al progetto esecutivo, mai consegnato.
La parte appellata, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello eccependo l'infondatezza dei motivi proposti, stante l'esatta ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, così come comprovata dalla documentazione prodotta.
Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte in ragione della carenza di specificità dei motivi primo e secondo dell'atto di citazione.
In particolare, conformemente a quanto statuito dal primo Giudice, ha evidenziato che nella memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c. di primo grado, la invece di limitarsi a formulare le sole istanze Parte_1 istruttorie autorizzate dal Giudice, avrebbe dedotto eccezioni d'inadempimento mai argomentate in precedenza, così ledendo il diritto al contraddittorio sostanziale, non essendo previsto alcun termine processuale di replica alle eccezioni tardivamente dedotte.
Nel merito, a riprova dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ha esposto che nessuna contestazione era stata mossa da controparte in ordine all'esatto adempimento dell'incarico professionale conferitole. Le contestazioni al suo operato professionale erano state sollevate, infatti, soltanto a seguito della richiesta del pagamento del suo compenso a mezzo della mail del 17.6.2022.
Sulla base di tali argomentazioni, parte appellata ha concluso come da conclusioni riportate in premessa.
All'udienza del 27.3.2025, depositati gli scritti conclusivi ex art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti.
2. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2.1. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, non è degna di accoglimento la doglianza secondo cui la memoria ex art. 320 c.p.c. del 4.5.2023 depositata dall'opponente, odierna appellante, conterrebbe mere difese, non soggette a preclusioni processuali e rilevabili persino d'ufficio. Invero, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opponente aveva lamentato che la controparte non aveva dato prova di aver “evaso e consegnato nei termini concordati sia la pratica relativa alla legge 10/91, che la progettazione esecutiva” (pag. 5 atto di opposizione) e nulla aveva detto della contestazione formalizzata dall'opponente con la raccomandata del 24/6/2022 inviata all'avv. Parma (all. 4), nella quale era stato eccepito l'inadempimento della professionista per mancato espletamento delle pratiche nei termini convenuti, con conseguente risoluzione del contratto.
pagina 4 di 7 La contestazione avanzata dall'opponente nell'atto di opposizione verteva, dunque, unicamente sul mancato espletamento dell'incarico nei termini concordati. Nessun ulteriore specifico profilo di doglianza circa il mancato o inesatto adempimento della professionista veniva dunque allegato a fondamento dell'eccezione di inadempimento. Solo nella memoria ex art. 320 c.p.c. venivano dedotti ulteriori aspetti specifici di inadempimento della controparte, rispetto ai quali la parte opposta non poteva che approntare le proprie difese unicamente nella nota conclusiva.
In tal modo, la parte opponente aveva introdotto nella memoria motivi di contestazione circa l'altrui non corretto adempimento della prestazione convenuta, diversi rispetto a quelli sollevati in seno all'atto di opposizione;
contestazioni che non risultano, invero, essere mai state sollevate prima del giudizio, neppure nella missiva inoltrata all'avv. Parma in risposta alla sollecitazione di pagamento del compenso del professionista, citata nell'atto di opposizione.
Tanto premesso, nessuna censura può essere mossa alla sentenza appellata quanto al primo motivo.
Il giudizio di infondatezza della doglianza si fonda sui principi consolidati in tema di riparto di onere probatorio nelle azioni per inadempimento, espressi da Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001, secondo cui “…il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore.
In tale eventualità i ruoli saranno invertiti.
Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sentenza 3099/87; 13445/92; 3232/98)”.
In applicazione di detti principi, ribaditi anche negli arresti più recenti (cfr. Cass. Civ, Sez I, 2.9.2024
n. 23479), il creditore a cui sia opposta l'eccezione di inadempimento per paralizzare la domanda di adempimento deve essere posto nella condizione di provare di aver correttamente adempiuto;
ciò è possibile solo se i profili di inadempimento siano allegati tempestivamente e in modo non generico dal debitore che sollevi l'eccezione. Colui che solleva l'eccezione ex art. 1460 c.c. deve infatti provarne il fatto costituito, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere la parte gravata di alcuna prova. Tantomeno colui che solleva l'eccezione di inadempimento è ammesso a svolgere allegazioni tardive fondanti l'eccezione, in modo da non consentire al creditore di adempiere al proprio onere probatorio con la contestazione degli specifici profili di inadempimento a lui imputati. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione asseritamente non adempiuta sia di lieve o rilevante importanza.
Pertanto, tale eccezione deve essere seria e non può essere affidata a generiche contestazioni, eventualmente solo tardivamente specificate. pagina 5 di 7 Per tali ragioni, il primo motivo d'appello deve ritenersi infondato.
2.2. Con il secondo motivo di appello, è contestata la parte della sentenza in cui si è accertata la tempestività dell'esecuzione della prestazione della professionista, che aveva consegnato, sia pure in bozze, i documenti richiesti tramite mail del 21.9.2021, dunque entro il termine di adempimento finale del 30.9.2021.
Tale motivo può essere esaminato congiuntamente al terzo motivo d'appello, con cui l'appellante ha contestato che il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto assolto l'onere della controparte di dare prova del suo adempimento, con la tempestiva consegna della relazione ex L. 10/91 e del progetto esecutivo, che, in tesi, non sono mai stati consegnati e depositati. Inoltre, l'Ing. non avrebbe dato prova CP_1 di aver mai richiesto la necessaria procura per il deposito della relazione. In ogni caso, la lacunosità e le carenze formali riscontrate tanto nell'elaborato progettuale, quanto nella relazione ex L. 10/91, come illustrate nella memoria ex art. 320 c.p.c. del 4.5.2023 e nell'atto di appello, avrebbe reso detti documenti inidonei a configurare anche solo delle bozze.
Anche in relazione a tali ulteriori motivi l'appello è infondato. Le contestazioni mosse dall'appellante in ordine al mancato tempestivo adempimento, infatti, appaiono infondate. Vale innanzitutto osservare come nell'offerta economica sottoscritta per accettazione dalla si legge: “come da accordi telefonici si conviene che la pratica di cui alla legge 10/91 verrà Parte_1 redatta entro il 15/9/2021 e il progetto esecutivo con computo metrico entro il 30/9/2021”. Tale dicitura è stata ritenuta, nella sentenza appellata, come frutto di accordi intercorsi tra le parti, in mancanza di prova dell'inserimento in via autonoma, da parte dell'accettante, della suddetta previsione ed in considerazione del fatto che detto accordo è stato poi azionato in sede monitoria dalla professionista. La sentenza in parte qua non è stata appellata.
In ogni caso, la professionista ha allegato e provato di aver adempiuto l'obbligo assunto di “redazione” delle suddette pratiche. Ciò si evince dalla missiva del 21.9.2021 spedita dalla professionista alla con cui veniva inoltrato alla cliente il computo metrico relativo alle opere bonus casa Parte_1 detrazione 50%, il computo metrico delle opere di ristrutturazione Superbonus detrazione 110%, nonchè il progetto impianti meccanici per intervento di riqualificazione energetica (docc. 4 - 8 Ing.
. CP_1
Nella mail, la mittente specificava che rimaneva in attesa di conoscere le indicazioni in merito ad eventuali modifiche o integrazioni al progetto preliminare da parte della cliente. All'inoltro non seguivano, tuttavia, successivi riscontri, né osservazioni o contestazioni al progetto da parte della la quale dunque non lamentava tempestivamente alcun inadempimento da parte del tecnico. Parte_1
Solo a seguito della sollecitazione del pagamento della nota pro-forma inoltrata il 17/6/2022 dall'Ing.
il 24/6/2022 la replicava contestando l'inadempimento della controparte, stante il CP_1 Parte_1 mero inoltro in data 21/9/2021 solo di “una bozza di elaborato grafico (e non una progettazione esecutiva …) e una bozza di computo metrico”.
Invero, ciò che per espressa previsione contrattuale la professionista si era impegnata ad eseguire (vale a dire la redazione delle pratiche), è risultato adempiuto e non risulta che alle bozze siano state sollecitate correzioni o integrazioni da parte della Parte_1
Quanto alla relazione tecnica ex Legge 10/91, di cui l'appellante ha contestato altresì il mancato deposito, si rinviene agli atti una mail del 21.7.2021 inoltrata dall'Ing. a CP_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 (titolare della ditta SIT srl operante sul cantiere – doc. 9) in cui si dava atto dell'avvenuta esecuzione dei calcoli di verifica per il miglioramento della classe energetica e degli interventi a tal fine reputati necessari. Inoltre, è allegata in atti (doc. 8) la relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, datata
21.7.2021, a firma dell'appellata. Secondo l'accordo intercorso tra le parti (punto 3.3 dell'offerta economica approvata), compito della professionista era quello di effettuare le dovute verifiche del rispetto della delibera regionale e di legge in materia di rendimento energetico e formulazione della relazione tecnica, nonché l'invio telematico presso il Comune degli elaborati “previa attribuzione di procura”. Le verifiche tecniche demandate alla professionista sono state da quest'ultima effettuate, come la stessa ha provato allegando la relazione sub doc. 8 che riporta i calcoli ex L. 10/91, e la mail del 21.7.2021 sub doc. 9 di parte opposta.
Quanto al perfezionamento dell'iter con il deposito della pratica, tale adempimento non è stato effettuato per ragioni non imputabili alla creditrice, vale a dire a causa del mancato rilascio della procura necessaria al deposito della relazione, come espressamente richiesto nel testo dell'accordo tra le parti (“invio telematico presso il comune degli elaborati previa attribuzione di procura”). E' infatti un dato pacifico che detta procura non sia stata rilasciata;
adempimento, quest'ultimo, che la Parte_1 aveva l'onere di effettuare per consentire il perfezionamento della pratica. Non risulta, al contrario, che l'appellante si sia attivata per il rilascio della procura funzionale al deposito della pratica, neppure dopo essere stata notiziata (con la mail del 21/9/2021) dell'avanzamento dell'elaborazione delle pratiche.
In conclusione, alla luce delle produzioni di parte appellata, nessun ritardo o inadempimento è dunque ravvisabile a carico dell'Ing. che ha provato di aver adempiuto le prestazioni limitatamente CP_1 alle quali ha avanzato la domanda monitoria.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 452/2024, pubblicata il 13.2.2024, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 1.701, oltre spese generali, IVA e CPA e altri oneri di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Bologna, 2/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado al n.r.g. 4094/2024 promossa da:
tra
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Tomassini, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Bologna, Via Giovanni Brugnoli n. 13
APPELLANTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Fabio Parma, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il difensore, in Casalecchio di Reno (Bo), Via Giuseppe Parini n. 7
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 452/2024 pubbl. il 13/02/2024, RG n. 8663/2022, Repert. n.
515/2024 del 13/02/2024, n. cronol. 481/2024 del 13/02/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di
Bologna, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice di Pace Avv. Federica Poli Camagni, notificata via pec il 20.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Disattesa ogni diversa istanza e previe le declaratorie del caso così pronunciare: in via principale, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inammissibile il decreto ingiuntivo n. 3242/2022, R.G. n. 5173/2022, CR n. 4874/2022 emesso
pagina 1 di 7 dal Giudice di Pace di Bologna in data 19.07.2022, depositato in Cancelleria il successivo 23.09.2022
e notificato il 23.10.2022, per tutti i motivi esposti nel presente atto, qui da intendersi integralmente richiamati. Con vittoria di spese ed onorari come per legge" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace di Bologna per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA:
“Voglia il Tribunale adito, in funzione di Giudice d'appello, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
IN VIA PRELIMINARE E IN RITO
- espungere o, in ogni caso, non tenere in considerazione ai fini dell'emananda sentenza tutte le argomentazioni proposte da controparte nel paragrafo “FATTI DI CAUSA ESSENZIALI ALLA
ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO” dell'atto di appello, per quanto argomentato in narrativa;
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Signora in ragione della carenza Parte_1 di specificità dei motivi di doglianza - anche parziale - di cui al primo e secondo motivo dell'atto di citazione;
NEL MERITO
- respingere integralmente l'appello proposto dalla Signora perché infondato sia in Parte_1 fatto sia in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza gravata n. 452/2024
R.g.n. 8663/2022 - GdP di Bologna;
- per lo effetto, condannare l'appellante alla rifusione del compenso e delle spese di lite del presente grado, avendo la già corrisposto quanto alla precedente condanna. Parte_1
In via istruttoria:
- Disporre l'acquisizione del fascicolo di primo grado.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto in appello notificato il 15.03.2024, ha impugnato la sentenza n. 452/2024 Parte_1 del Giudice di Pace di Bologna, pubblicata il 13.02.2024, che ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3242/2022 del 19.7.2022, emesso su domanda dell'Ing.
per ottenere il pagamento delle sue competenze professionali maturate per la Controparte_1 progettazione degli interventi di riqualificazione energetica dell'abitazione di , sita in Parte_1
Marzabotto, via Musolesi n.15.
In particolare, l'impugnazione è fondata sui i seguenti motivi:
A) Erronea applicazione del diritto processuale: error in procedendo;
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 183 e 320 cpc e conseguente insussistenza della rilevata tardività; omessa valutazione delle difese proposte dall'opponente: in particolare, viene impugnato il seguente capo della sentenza di cui alla pag. 3: “In via preliminare va circoscritto il motivo di opposizione al mancato rispetto dei tempi di consegna del lavoro rispetto ai termini indicati nell'accordo del 10 agosto 2021. pagina 2 di 7 Parte opponente con la memoria 320 c.p.c. aveva introdotto nuove eccezioni riferite ad errori nell'esecuzione del progetto che non erano state introdotte con l'atto in opposizione e che sono pertanto tardive”.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel rilevare la tardività (e dunque l'inammissibilità) delle eccezioni circa l'inadempimento della controparte sollevate dall'opponente nella memoria ex art. 320 c.p.c., in quanto erroneamente le avrebbe qualificate come nuove eccezioni, invece che mere difese, rispetto alla comparsa di costituzione e ai relativi allegati. Conseguentemente,
l'appellante ha contestato come tali difese non fossero soggette ad alcuna preclusione in quanto mere deduzioni difensive. La violazione di legge così ravvisata nella sentenza di primo grado, in tesi, avrebbe impedito di accertare l'inadempimento delle obbligazioni assunte da parte dell'Ing. CP_1 posto che il corretto esame delle allegazioni e della documentazione da quest'ultima versata agli atti unitamente alla memoria ex art. 320 c.p.c. avrebbe certamente condotto il giudicante a ritenere non sufficientemente provato il corretto svolgimento delle prestazioni professionali di cui al preventivo accettato, relativo alla “redazione della L. 10/91” e il “progetto esecutivo”.
B) Erronea valutazione delle prove e contraddittorietà della motivazione: l'appellante ha impugnato la sentenza del primo giudice laddove a pag. 4 ha così motivato: “Quanto alla tempestività dell'esecuzione del lavoro da parte dell'Ing. si evidenzia che questi furono consegnati, CP_1 ancorché in bozza, alla parte opponente e tramite email in data 21settembre 2021 quindi prima della scadenza del termine del 30 settembre 2021”. In particolare, ha eccepito come sulla base del contratto inter partes, che aveva previsto la consegna degli elaborati definitivi entro il duplice termine del
15.9.2021 (la relazione ex L. 10/91) e del 30.9.2021 (il progetto esecutivo), sia di tutta evidenzia che, contrariamente a quanto accertato dal primo giudice, il professionista non abbia rispettato i termini pattuiti, avendo consegnato solo delle bozze e non documenti definitivi e avendo mancato di depositare la relazione ex legge 10/91.
Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie e le allegazioni delle parti, non considerando quanto allegato dall'opponente con la memoria del 4.5.2023, in cui venivano evidenziate le lacune dei documenti predisposti dal professionista, nonchè la formazione della relazione in epoca anteriore all'accordo intercorso tra le parti.
C) Erronea valutazione delle prove e contraddittorietà della motivazione;
assenza di prova dello svolgimento dell'incarico; assenza di prova dello svolgimento del sopralluogo;
onere della prova dell'evasione dell'incarico in capo alla professionista: con l'ultimo motivo di appello, l'appellante ha censurato il seguente capo della sentenza di cui alla pag. 4: “Ebbene a fronte dell'invio da parte dell'ingegnere della documentazione in data 21 settembre 2021 si evidenzia che solo a seguito dell'invio della email dell'Avv. Parma del 1 giugno 2022, con cui la opposta chiedeva l'importo esclusivamente con riferimento all'attività svolta, la signora formulava delle contestazioni Parte_1 sull'operato della professionista. E' noto poi che le attività di cui alla Legge 10 siano prodromiche alla redazione del progetto impiantistico redatto dall'opposta il 21 luglio 2021 e consegnato in data 21 settembre 2021. Non si ritiene abbia rilievo l'eccezione relativa alla redazione del progetto in data precedente al conferimento dell'incarico del 10 agosto 2021 poiché prima dell'incarico formale fu eseguito un sopralluogo all'esito del quale la professionista era già in possesso dei dati tecnici per poter operare. Infine, per ciò che concerne l'omesso invio telematico dei progetti si evidenzia che il
pagina 3 di 7 contratto prevedeva una specifica attribuzione di procura da parte della committente, procura che, al pari di tempestive contestazioni sul lavoro svolto dalla professionista, non fu mai conferita”.
L'appellante, ribadendo che la relazione di cui alla Legge 10/91 non sarebbe mai stata consegnata dalla professionista, ha altresì, contestato che non è stato nemmeno provato in giudizio che tale inadempimento sia dipeso dal mancato rilascio della procura richiesto e non ottenuto dall'appellante.
Analogamente, ha contestato che l'elaborato allegato alla comparsa avversaria possa qualificarsi come relazione ai sensi della L. 10/91, stanti le evidenziate mancanze sia dal punto di visto contenutistico, che dal punto di vista formale, alla luce delle quali il primo giudice non avrebbe dovuto considerare detto documento come probante l'adempimento dell'incarico conferito al professionista, ma al più come documento preparatorio al progetto esecutivo, mai consegnato.
La parte appellata, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello eccependo l'infondatezza dei motivi proposti, stante l'esatta ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, così come comprovata dalla documentazione prodotta.
Preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte in ragione della carenza di specificità dei motivi primo e secondo dell'atto di citazione.
In particolare, conformemente a quanto statuito dal primo Giudice, ha evidenziato che nella memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c. di primo grado, la invece di limitarsi a formulare le sole istanze Parte_1 istruttorie autorizzate dal Giudice, avrebbe dedotto eccezioni d'inadempimento mai argomentate in precedenza, così ledendo il diritto al contraddittorio sostanziale, non essendo previsto alcun termine processuale di replica alle eccezioni tardivamente dedotte.
Nel merito, a riprova dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ha esposto che nessuna contestazione era stata mossa da controparte in ordine all'esatto adempimento dell'incarico professionale conferitole. Le contestazioni al suo operato professionale erano state sollevate, infatti, soltanto a seguito della richiesta del pagamento del suo compenso a mezzo della mail del 17.6.2022.
Sulla base di tali argomentazioni, parte appellata ha concluso come da conclusioni riportate in premessa.
All'udienza del 27.3.2025, depositati gli scritti conclusivi ex art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni delle parti.
2. L'appello è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2.1. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, non è degna di accoglimento la doglianza secondo cui la memoria ex art. 320 c.p.c. del 4.5.2023 depositata dall'opponente, odierna appellante, conterrebbe mere difese, non soggette a preclusioni processuali e rilevabili persino d'ufficio. Invero, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opponente aveva lamentato che la controparte non aveva dato prova di aver “evaso e consegnato nei termini concordati sia la pratica relativa alla legge 10/91, che la progettazione esecutiva” (pag. 5 atto di opposizione) e nulla aveva detto della contestazione formalizzata dall'opponente con la raccomandata del 24/6/2022 inviata all'avv. Parma (all. 4), nella quale era stato eccepito l'inadempimento della professionista per mancato espletamento delle pratiche nei termini convenuti, con conseguente risoluzione del contratto.
pagina 4 di 7 La contestazione avanzata dall'opponente nell'atto di opposizione verteva, dunque, unicamente sul mancato espletamento dell'incarico nei termini concordati. Nessun ulteriore specifico profilo di doglianza circa il mancato o inesatto adempimento della professionista veniva dunque allegato a fondamento dell'eccezione di inadempimento. Solo nella memoria ex art. 320 c.p.c. venivano dedotti ulteriori aspetti specifici di inadempimento della controparte, rispetto ai quali la parte opposta non poteva che approntare le proprie difese unicamente nella nota conclusiva.
In tal modo, la parte opponente aveva introdotto nella memoria motivi di contestazione circa l'altrui non corretto adempimento della prestazione convenuta, diversi rispetto a quelli sollevati in seno all'atto di opposizione;
contestazioni che non risultano, invero, essere mai state sollevate prima del giudizio, neppure nella missiva inoltrata all'avv. Parma in risposta alla sollecitazione di pagamento del compenso del professionista, citata nell'atto di opposizione.
Tanto premesso, nessuna censura può essere mossa alla sentenza appellata quanto al primo motivo.
Il giudizio di infondatezza della doglianza si fonda sui principi consolidati in tema di riparto di onere probatorio nelle azioni per inadempimento, espressi da Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001, secondo cui “…il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore.
In tale eventualità i ruoli saranno invertiti.
Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: sentenza 3099/87; 13445/92; 3232/98)”.
In applicazione di detti principi, ribaditi anche negli arresti più recenti (cfr. Cass. Civ, Sez I, 2.9.2024
n. 23479), il creditore a cui sia opposta l'eccezione di inadempimento per paralizzare la domanda di adempimento deve essere posto nella condizione di provare di aver correttamente adempiuto;
ciò è possibile solo se i profili di inadempimento siano allegati tempestivamente e in modo non generico dal debitore che sollevi l'eccezione. Colui che solleva l'eccezione ex art. 1460 c.c. deve infatti provarne il fatto costituito, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere la parte gravata di alcuna prova. Tantomeno colui che solleva l'eccezione di inadempimento è ammesso a svolgere allegazioni tardive fondanti l'eccezione, in modo da non consentire al creditore di adempiere al proprio onere probatorio con la contestazione degli specifici profili di inadempimento a lui imputati. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione asseritamente non adempiuta sia di lieve o rilevante importanza.
Pertanto, tale eccezione deve essere seria e non può essere affidata a generiche contestazioni, eventualmente solo tardivamente specificate. pagina 5 di 7 Per tali ragioni, il primo motivo d'appello deve ritenersi infondato.
2.2. Con il secondo motivo di appello, è contestata la parte della sentenza in cui si è accertata la tempestività dell'esecuzione della prestazione della professionista, che aveva consegnato, sia pure in bozze, i documenti richiesti tramite mail del 21.9.2021, dunque entro il termine di adempimento finale del 30.9.2021.
Tale motivo può essere esaminato congiuntamente al terzo motivo d'appello, con cui l'appellante ha contestato che il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto assolto l'onere della controparte di dare prova del suo adempimento, con la tempestiva consegna della relazione ex L. 10/91 e del progetto esecutivo, che, in tesi, non sono mai stati consegnati e depositati. Inoltre, l'Ing. non avrebbe dato prova CP_1 di aver mai richiesto la necessaria procura per il deposito della relazione. In ogni caso, la lacunosità e le carenze formali riscontrate tanto nell'elaborato progettuale, quanto nella relazione ex L. 10/91, come illustrate nella memoria ex art. 320 c.p.c. del 4.5.2023 e nell'atto di appello, avrebbe reso detti documenti inidonei a configurare anche solo delle bozze.
Anche in relazione a tali ulteriori motivi l'appello è infondato. Le contestazioni mosse dall'appellante in ordine al mancato tempestivo adempimento, infatti, appaiono infondate. Vale innanzitutto osservare come nell'offerta economica sottoscritta per accettazione dalla si legge: “come da accordi telefonici si conviene che la pratica di cui alla legge 10/91 verrà Parte_1 redatta entro il 15/9/2021 e il progetto esecutivo con computo metrico entro il 30/9/2021”. Tale dicitura è stata ritenuta, nella sentenza appellata, come frutto di accordi intercorsi tra le parti, in mancanza di prova dell'inserimento in via autonoma, da parte dell'accettante, della suddetta previsione ed in considerazione del fatto che detto accordo è stato poi azionato in sede monitoria dalla professionista. La sentenza in parte qua non è stata appellata.
In ogni caso, la professionista ha allegato e provato di aver adempiuto l'obbligo assunto di “redazione” delle suddette pratiche. Ciò si evince dalla missiva del 21.9.2021 spedita dalla professionista alla con cui veniva inoltrato alla cliente il computo metrico relativo alle opere bonus casa Parte_1 detrazione 50%, il computo metrico delle opere di ristrutturazione Superbonus detrazione 110%, nonchè il progetto impianti meccanici per intervento di riqualificazione energetica (docc. 4 - 8 Ing.
. CP_1
Nella mail, la mittente specificava che rimaneva in attesa di conoscere le indicazioni in merito ad eventuali modifiche o integrazioni al progetto preliminare da parte della cliente. All'inoltro non seguivano, tuttavia, successivi riscontri, né osservazioni o contestazioni al progetto da parte della la quale dunque non lamentava tempestivamente alcun inadempimento da parte del tecnico. Parte_1
Solo a seguito della sollecitazione del pagamento della nota pro-forma inoltrata il 17/6/2022 dall'Ing.
il 24/6/2022 la replicava contestando l'inadempimento della controparte, stante il CP_1 Parte_1 mero inoltro in data 21/9/2021 solo di “una bozza di elaborato grafico (e non una progettazione esecutiva …) e una bozza di computo metrico”.
Invero, ciò che per espressa previsione contrattuale la professionista si era impegnata ad eseguire (vale a dire la redazione delle pratiche), è risultato adempiuto e non risulta che alle bozze siano state sollecitate correzioni o integrazioni da parte della Parte_1
Quanto alla relazione tecnica ex Legge 10/91, di cui l'appellante ha contestato altresì il mancato deposito, si rinviene agli atti una mail del 21.7.2021 inoltrata dall'Ing. a CP_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 (titolare della ditta SIT srl operante sul cantiere – doc. 9) in cui si dava atto dell'avvenuta esecuzione dei calcoli di verifica per il miglioramento della classe energetica e degli interventi a tal fine reputati necessari. Inoltre, è allegata in atti (doc. 8) la relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, datata
21.7.2021, a firma dell'appellata. Secondo l'accordo intercorso tra le parti (punto 3.3 dell'offerta economica approvata), compito della professionista era quello di effettuare le dovute verifiche del rispetto della delibera regionale e di legge in materia di rendimento energetico e formulazione della relazione tecnica, nonché l'invio telematico presso il Comune degli elaborati “previa attribuzione di procura”. Le verifiche tecniche demandate alla professionista sono state da quest'ultima effettuate, come la stessa ha provato allegando la relazione sub doc. 8 che riporta i calcoli ex L. 10/91, e la mail del 21.7.2021 sub doc. 9 di parte opposta.
Quanto al perfezionamento dell'iter con il deposito della pratica, tale adempimento non è stato effettuato per ragioni non imputabili alla creditrice, vale a dire a causa del mancato rilascio della procura necessaria al deposito della relazione, come espressamente richiesto nel testo dell'accordo tra le parti (“invio telematico presso il comune degli elaborati previa attribuzione di procura”). E' infatti un dato pacifico che detta procura non sia stata rilasciata;
adempimento, quest'ultimo, che la Parte_1 aveva l'onere di effettuare per consentire il perfezionamento della pratica. Non risulta, al contrario, che l'appellante si sia attivata per il rilascio della procura funzionale al deposito della pratica, neppure dopo essere stata notiziata (con la mail del 21/9/2021) dell'avanzamento dell'elaborazione delle pratiche.
In conclusione, alla luce delle produzioni di parte appellata, nessun ritardo o inadempimento è dunque ravvisabile a carico dell'Ing. che ha provato di aver adempiuto le prestazioni limitatamente CP_1 alle quali ha avanzato la domanda monitoria.
L'appello va dunque rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 452/2024, pubblicata il 13.2.2024, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in euro 1.701, oltre spese generali, IVA e CPA e altri oneri di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Bologna, 2/6/2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno pagina 7 di 7