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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/12/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 677/2023 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da:
C.F. ), e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata presso l'Avv. Alessandro Fontanazza, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Renata Gallarate, che li rappresenta e C.F._2
difende per procura in atti;
PARTI APPELLATE
E contro
(C.F. ) e (C.F. , CP_3 C.F._3 CP_4 C.F._4 elettivamente domiciliate presso l'Avv. Andrea Longo, che le rappresenta e difende per procura in atti;
PARTI APPELLATE
pagina 1 di 19 Udienza di rimessione della causa al Collegio del 14.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria azione, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata
- preliminarmente accertare e dichiarare la nullità/inutilizzabilità della CTU redatta dall'Ing. Per_1 per i motivi indicati in primo grado nella memoria 9.1.2023 in primo grado e richiamati nel presente appello,
- in riferimento all'atto del 26.7.2016 a rogito Notaio repertorio 1262/1034, stipulato tra Persona_2
e e e contenente, previo riconoscimento di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 debito per la somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00) a titolo di asserito risarcimento del danno, trasferimento in luogo dell'adempimento di porzione immobiliare in TT, via Fiano n.1, costituita da al piano primo alloggio composto di ingresso, disimpegno, due bagni, cucina, tre camere e balcone, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di TT, come segue: - foglio 10, mappale 53, sub. 128, via Fiano n.1, piano 1, categoria A/7, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale 114 metri quadrati, totale escluse aree scoperte 112 metri quadrati, R. C. euro 795,34, e compravendita di proprietà di porzione immobiliare in TT, Via Fiano n.1 censito al Catasto Fabbricati del Comune di TT al Foglio 10, mappale 53, sub.131, categoria C/2, di metri quadrati 16
-accertare e dichiarare:
a. In principalità la natura assolutamente o relativamente simulata e comunque la nullità assoluta o relativa e\o l'inefficacia dell'atto medesimo con riferimento tanto al riconoscimento che all'accertamento del debito apparentemente estinto con la dazione dell'immobile.
b. In ogni caso l'inefficacia nei confronti di parte attrice ex art. 2901 c.c. con conseguente diritto di agire sui beni di cui all'atto medesimo per il soddisfacimento del proprio credito.
-respingere la domanda riconvenzionale di risarcimento danni asseritamente patiti da CP_4 assolvendo l'appellante dalla relativa domanda.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, istanze formulate nella nota scritta di precisazione delle conclusioni del 16.7.2024.
PER GLI APPELLATI E : CP_1 CP_2
Reietta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita:
In via istruttoria, istanze formulate nella nota scritta di precisazione delle conclusioni del 16.7.2024.
Nel merito pagina 2 di 19 respingere l'appello presentato da perché infondato in fatto ed in diritto e per Controparte_5
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1657/2023 del Tribunale di Torino in data 18.04.2023.
Con il favore delle spese di lite e distrazione a favore dell'antistatario legale.
PER LE APPELLATE NA E UD : CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, produzione e deduzione, nel merito rigettare l'appello proposto dalla con atto di citazione del 19 maggio 2023 Parte_1 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, rigettando tutte le domande con esso formulate da parte appellante, sia in via preliminare che in via principale che in via istruttoria;
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1657/2023 emessa dal Tribunale di Torino –
Dott.ssa Gabriella Ratti – in data 18 aprile 2023 nella causa civile R.G. n. 12715/2020.
In ogni caso, con il favore delle spese nonché dei diritti ed onorari tutti del presente giudizio oltre rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A., I.V.A (ove dovuta) e successive occorrende come per legge.
In via istruttoria, istanze formulate nella nota scritta di precisazione delle conclusioni del 16.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione e per essa la mandataria conveniva Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Torino i sigg.ri e e le sig.re ed CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
, allegando che:
[...]
-a seguito di operazioni di fusione per incorporazione e di cartolarizzazione, l'attrice era divenuta titolare dei crediti e rapporti giuridici oggetto di causa, già spettanti a e prima a Controparte_6 Controparte_7
i sig.ri e , quali garanti solidali della (di cui erano soci e il sig.
[...] CP_1 CP_2 CP_8 CP_1 anche amministratore unico), erano debitori di parte attrice della somma di € 628.650,29, accertata giudizialmente con decreto ingiuntivo 8776/2019 del Tribunale di Torino (oltre spese legali ed interessi successivi al 23.9.2019), in conseguenza di contratto di conto corrente del 2005, di due mutui fondiari del 2007 di originari € 160.000,00 e € 1.200.000,00 e di finanziamento del 2013; con raccomandata
20.11.2015 la banca aveva revocato i contratti e invitato a pagare il dovuto;
-con atto notarile del 26.7.2016, contenente un trasferimento in luogo dell'adempimento e una compravendita, i sig.ri e (i) quanto al trasferimento in luogo dell'adempimento, premesso CP_1 CP_2 che con atti notarili del 9.9.2014 e del 23.2.2015 avevano venduto alle sig.re e CP_3 CP_4 pagina 3 di 19 porzioni immobiliari in corso di costruzione in TT, Via Fiano n. 1, impegnandosi ad eseguire e a far eseguire a propria cura e spese lavori di completamento e di rifinitura delle unità immobiliari, al fine di consentire la realizzazione di un'unica unità abitativa, si riconoscevano debitori nei confronti delle sig.re e della somma di € 80.000,00 a titolo di risarcimento danno per non aver CP_3 CP_4 eseguito detti lavori e trasferivano, in luogo dell'adempimento di tale obbligo, la piena proprietà di un altro alloggio sito nello stesso immobile di TT, Via Fiano n.1 (piano primo); (ii) quanto alla compravendita, trasferivano altra porzione immobiliare allo stesso indirizzo al prezzo di € 20.000,00, per cui veniva rilasciata quietanza;
-negli atti del 9.9.2014 e del 23.2.2015 non era previsto un obbligo dei venditori di eseguire o far eseguire a propria cura e spese lavori, ma al contrario la vendita veniva convenuta nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, ben noto agli acquirenti;
-successivamente, con atto del 10.1.2020 le LE dividevano gli immobili acquistati in due lotti, CP_4
con atto 22.1.2020 vendeva a terzi il proprio lotto (piano terra) al prezzo di € 187.000,00, CP_3 mentre risultava ancora proprietaria dell'immobile al piano primo;
CP_4
-con l'atto impugnato del 26.7.2016, i sig.ri avevano attribuito senza alcun corrispettivo, CP_1 CP_2
e quindi con atto unilaterale a titolo gratuito, un credito privo di causa ed insussistente, per poi trasferire un bene di rilevante valore per estinguere il suddetto credito;
il riconoscimento di un debito insussistente era nullo, inefficace o comunque inopponibile all'attrice e, conseguentemente, il trasferimento immobiliare pattuito in funzione apparentemente solutoria era anch'esso nullo, simulato, inefficace e comunque inopponibile alla creditrice.
Chiedeva di dichiarare, con riferimento all'atto 24.7.2016, la natura simulata e comunque la nullità e\o l'inefficacia dell'atto medesimo con riferimento al riconoscimento e all'accertamento del debito apparentemente estinto con la dazione dell'immobile; e in ogni caso l'inefficacia nei confronti di parte attrice ex art.2901 c.c..
e , costituendosi, chiedevano di rigettare le domande attoree, eccependo: CP_1 CP_2
l'assenza di simulazione e di qualsivoglia prova sul punto da parte dell'attrice; l'esistenza del debito riconosciuto con l'atto 24.7.2016, ricostruendo la vicenda da cui era originata l'obbligazione di svolgere i lavori a favore delle acquirenti sig.re , a fronte di versamenti di somme di denaro da parte di CP_4
, padre di e , per l'acquisto di immobili poi non andati a buon fine;
Parte_3 CP_3 CP_4
l'assenza del requisito ex art. 2901 c.c. della consapevolezza di arrecare danno ai diritti della banca creditrice, essendo i convenuti semplici fideiussori e avendo la debitrice principale un compendio immobiliare pignorato dalla banca (che aveva sugli immobili privilegio ipotecario) del valore pari a € pagina 4 di 19 880.700,00, ben superiore al credito vantato da parte attrice;
l'assenza di pregiudizio alle ragioni creditorie della banca per le ragioni esposte e anche perché i sig.ri e erano proprietari di CP_1 CP_2 un terreno industriale edificabile sito in TT di mq. 1.342,00, libero da vincoli ed ipoteche.
e , costituendosi, chiedevano di rigettare le domande attoree, eccependo: l'assenza CP_3 CP_4 di simulazione e di prova sul punto da parte dell'attrice; l'esistenza del debito riconosciuto nell'atto, fornendo una rappresentazione dei fatti che avevano portato all'obbligazione di svolgere i lavori da parte dei sig.ri corrispondente a quella fornita da costoro;
l'assenza di pregiudizio per la banca Parte_4 creditrice;
l'assenza di elemento soggettivo ex art. 2901 c.c. in capo alle sig.re , che non avevano CP_4 alcuna consapevolezza dei rapporti intercorsi tra i venditori e la banca e delle ragioni della banca creditrice, posto che quest'ultima non aveva mai provveduto ad iscrivere ipoteche sugli immobili dei sig.ri e e che anche il decreto ingiuntivo era stato emesso nel 2019, tre anni dopo l'atto CP_1 CP_2 oggetto di causa. In via riconvenzionale veniva chiesta la condanna di parte attrice al risarcimento, in favore di , dei danni conseguenti alla proposizione e alla trascrizione dell'infondata CP_4 domanda giudiziale, con mancata vendita dell'immobile di TT, Via Fiano n. 1, già oggetto di preliminare.
Con sentenza n. 1657/2023 pubblicata il 18.4.2023, il Tribunale di Torino riteneva infondate e rigettava le domande di parte attrice, rilevando che:
-la domanda con cui parte attrice chiedeva di accertare la natura simulata, la nullità o l'inefficacia del riconoscimento e dell'accertamento del debito apparentemente estinto con la dazione dell'immobile, non aveva una valenza autonoma, ma era funzionale a supportare la domanda ex art. 2901 c.c.;
-l'eccezione di nullità della c.t.u. formulata da parte attrice era da respingere, perché non vi era stata violazione del contraddittorio tra le parti, considerato che il c.t.u. era stato autorizzato ad accedere presso le pubbliche amministrazioni per estrarre copia di documentazione utile, i documenti e la relazione preliminare erano stati inviati dal c.t.u. alle parti nel novembre 2022, con assegnazione alle stesse di termine per le proprie osservazioni e repliche, e parte attrice aveva esercitato il diritto di cui sopra avendo a disposizione la documentazione e la prerelazione peritale;
-parte attrice non aveva fornito la prova di tutti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c., considerato che se il credito attoreo era provato, era invece dubbia la sussistenza dell'eventus damni e della consapevolezza della parte debitrice di nuocere alle ragioni del creditore, posto che i beni del debitore principale CP_8 erano stati stimati dal perito nominato dal G.E. nel 2018, nell'ambito della procedura esecutiva, in
[...]
€ 880.700,00, che la cessione previo frazionamento del complesso di cui faceva parte il bene oggetto di pagina 5 di 19 causa era iniziata nel 2012 e i rapporti con la famiglia nel 2006, e che i coniugi erano CP_4 CP_1 proprietari di un terreno industriale di mq 1.342,00 (edificabile per mq 1.073,60), libero da vincoli ipotecari o pignoratizi;
il principio giurisprudenziale secondo cui per il pregiudizio alle ragioni creditorie era sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto che modificava la situazione patrimoniale del debitore, doveva essere calato nella situazione concreta, tanto la Cassazione riteneva che il pericolo di danno doveva essere tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito e da comprometterne la fruttuosità: e al debitore competeva la prova che il proprio residuo patrimonio era sufficiente a soddisfare gli interessi del creditore, pertanto ciò che rimaneva all'esito dell'atto dispositivo assumeva valenza sia in punto di eventus damni che in punto di elemento soggettivo in capo al debitore;
applicando i suddetti principi al caso di specie, risultava la carenza degli elementi di cui sopra, atteso il valore del patrimonio immobiliare del debitore principale e il residuo patrimonio immobiliare dei coniugi CP_8 CP_1 circostanze di cui doveva essere stata convinta la stessa banca attrice che, pur avendo revocato i contratti in essere e richiesto il pagamento anche ai fideiussori nel 2015, solo nell'ultima parte del 2019 si era attivata monitoriamente e non aveva mai agito esecutivamente sull'altro bene immobile dei garanti;
anche l'effettivo atteggiarsi del comportamento del creditore contribuiva infatti a definire i presupposti in esame, dovendosi escludere che la scelta del creditore di ritardare l'azione di recupero o non agire esecutivamente su alcuni beni sia un fatto neutro e non già la sostanziale prova di assenza di “pericolo di danno” ai fini dell'azione revocatoria;
-nel caso di specie mancava altresì la scientia damni del terzo acquirente, non essendovi alcuna prova della consapevolezza delle LE o della famiglia di nuocere alle ragioni del creditore, né CP_4 CP_4 parte attrice spiegava e provava in quali circostanze i potessero aver avuto modo di conoscere la CP_4 fideiussione e la richiesta di pagamento del 2015; infatti parte attrice sosteneva le sue domande prospettando la nullità/simulazione della prima parte dell'atto e cioè l'inesistenza del debito dei sig.ri nei confronti dei , da cui sarebbe derivata la natura sostanzialmente gratuita dell'atto di CP_1 CP_4 trasferimento;
-in realtà la c.t.u. consentiva di accertare che nel corso di un decennio, per le operazioni immobiliari non andate a buon fine e poi per gli immobili di Via Fiano, i avevano versato ai la CP_4 Controparte_9 somma di € 214.000,00, ben superiore al valore degli immobili acquistati, e che i avevano speso CP_4 oltre € 87.000,00 (al netto di Iva) per i lavori di completamento, rifinitura, ristrutturazione sulle unità immobiliari;
-in questo contesto, e anche a prescindere dall'impegno in atti del D'Eri di eseguire opere di ristrutturazione, non era conferente il richiamo attoreo alla circostanza che i precedenti atti del 2014 e del 2015 non contenessero l'obbligo della parte venditrice di far eseguire a propria cura e spese ulteriori pagina 6 di 19 lavori nelle unità immobiliari, circostanza spiegabile con la prassi diffusa, ancorché elusiva della legge, di perseguire risparmi fiscali;
-una volta accertata, come avvenuto, l'esistenza del credito della famiglia , diveniva irrilevante la CP_4 forma giuridica con cui le LE avevano utilizzato un credito del padre nei confronti della parte CP_4 venditrice per procedere all'acquisto; la circostanza riguardava esclusivamente i rapporti interni CP_4 padre-Biglia figlie e la situazione era comunque coerente con quello che accadeva nelle famiglie, laddove gli acquisiti immobiliari dei figli erano spesso finanziati in tutto o in parte dai genitori.
Riteneva parzialmente fondata la domanda riconvenzionale di nella misura di € 5.464,00 CP_4 oltre interessi, evidenziando che l'azione infondata e la trascrizione della domanda giudiziale avevano comportato, come documentato, il ritiro dei promissari acquirenti dall'operazione, il rimborso agli stessi delle spese sostenute e l'inutile pagamento delle spese di mediazione;
escludeva invece che la restituzione della caparra fosse configurabile in sé come un danno della promissaria venditrice.
Pertanto rigettava le domande di parte attrice, condannava quest'ultima a pagare a la CP_4 somma di € 5.464,00 oltre interessi e a rimborsare le spese di lite a entrambe le parti convenute, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico integrale di parte attrice.
Con atto di citazione in appello e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2 impugnava la sentenza del Tribunale, di cui chiedeva la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
e , costituendosi, chiedevano di rigettare l'appello in quanto infondato e CP_1 CP_2 di confermare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni sopra riportate.
e , costituendosi, chiedevano parimenti di rigettare l'appello in quanto infondato e CP_3 CP_4 di confermare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello è articolato nei seguenti motivi di gravame.
1)-“Errata ricostruzione del fatto in relazione alla sussistenza del danno ed alla relativa consapevolezza da parte dei debitori”: Il Tribunale erroneamente esclude la sussistenza del requisito dell'eventus damni ex art. 2901 c.c., considerando la consistenza del patrimonio di come stimata in sede di CP_8 esecuzione immobiliare in € 880.000 circa e il valore del residuo patrimonio dei garanti e , CP_1 CP_2 costituito da un terreno edificabile;
l'argomentazione è erronea in diritto perché la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina una variazione peggiorativa, in termini qualitativi e quantitativi, del patrimonio pagina 7 di 19 del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. civ. 12901/2020); quindi, essendo il debito generato dalla fideiussione di natura solidale, il giudice avrebbe dovuto valutare la diminuzione della garanzia patrimoniale per ciascun obbligato separatamente e non con riferimento al patrimonio di tutti i coobbligati cumulativamente;
l'argomentazione del Tribunale è erronea anche in fatto, perché assume il valore del patrimonio di sulla base della perizia di stima effettuata in sede di esecuzione CP_8 immobiliare (che peraltro lo indica in € 873.000 e non in 880.900 come riportato in sentenza), senza tenere conto che secondo nozioni di comune esperienza la differenza tra valore di stima e valore di realizzo normalmente supera il 50%, e senza considerare i costi della procedura esecutiva, il tempo occorrente e la sussistenza di altri creditori;
infatti dai docc. 36 e 37, che si producono in appello in quanto di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori in primo grado, si desume che il ricavato lordo della vendita ammonta a € 400.000,00 e su tale importo gravano le spese di procedura;
per quanto riguarda il residuo patrimonio dei signori e , asseritamente costituito da un terreno CP_1 CP_2 edificabile in TT, non è stata fornita alcuna prova della proprietà dello stesso, né del suo valore
(pari a zero) e, in ogni caso, dal permesso di costruire n. 73/2008 emerge la proprietà del solo sig. CP_1 nessun immobile risulta intestato alla sig.ra ; il Tribunale ha anche errato nel ritenere mancante CP_2 il presupposto della consapevolezza dei debitori sulla base della pretesa insussistenza del presupposto oggettivo;
una volta ricostruito correttamente quest'ultimo, non si può dubitare della sussistenza del primo;
i convenuti e erano consapevoli della sussistenza del debito, in quanto fideiussori, CP_1 CP_2 soci della debitrice principale, il sig. anche legale rappresentante e la sig.ra moglie del CP_1 CP_2 legale rappresentante.
2)-“Violazione o errata applicazione dell'art. 2901 c.c. per avere ritenuto la scientia damni in capo alle LE necessaria per la revoca dell'atto e errata ricostruzione del fatto per avere ritenuto la stessa CP_4 insussistente - Errata ricostruzione del fatto in relazione ai rapporti economici tra le acquirenti sig.re e i venditori anche in violazione dell'art. 112 c.p.c.”: il Tribunale ha errato nel CP_4 Parte_5 ritenere non sussistente il requisito della scientia damni in capo alle terze acquirenti come requisito CP_4 indispensabile per la revocatoria;
il motivo si articola nelle argomentazioni contenute nei seguenti motivi.
3)-“Omesso esame della questione pregiudiziale circa la natura simulata del riconoscimento di debito per insussistenza dello stesso”: il Tribunale omette di esaminare la questione dell'effettiva esistenza del credito delle riconosciuto dai venditori nell'atto di disposizione, pur riconoscendone la natura CP_4 pagina 8 di 19 pregiudiziale;
contrariamente a quanto sembra ritenere implicitamente il Tribunale, le LE non CP_4 hanno versato alcun corrispettivo per il trasferimento dell'immobile di cui al rogito oggetto di causa, che pertanto deve considerarsi atto a titolo gratuito;
ed è pacifico che le LE non vantavano verso i CP_4 signori e il credito dedotto nell'atto; mentre l'eventuale sussistenza di altre obbligazioni CP_1 CP_2 diverse o di obbligazioni dello stesso contenuto tra soggetti diversi, non ha alcuna rilevanza perché l'atto non ne avrebbe determinato l'estinzione e quindi il pagamento non sarebbe stato reale;
il Tribunale avrebbe dovuto decidere sulla base del fatto che l'inesistenza del credito “compensato” in atto - sotto il profilo della mancata coincidenza soggettiva tra i rapporti obbligatori eccepiti dai convenuti (identificati da controparte come facenti capo a da un lato e dall'altro), e quello Parte_3 CP_9 descritto nell'atto impugnato - era in realtà pacifica in causa;
né vi è prova di trasferimento del diritto ed
è erroneo il riferimento contenuto in sentenza alla famiglia indistintamente;
anche sotto il profilo CP_4 oggettivo l'obbligazione eccepita dai convenuti era del tutto insussistente e la relativa dichiarazione simulata;
il contenuto è individuato come un risarcimento del danno per inadempimento all'obbligazione di completare e rifinire gli immobili venduti nel 2014-2015 ma della sussistenza di tale obbligazione originaria non vi è traccia negli atti del 2014 e 2015; vi sono ulteriori elementi vaghi e contraddittori, sintomatici della natura simulatoria della dichiarazione, ovvero la mancanza di una precisa data del presunto impegno, l'enorme sproporzione tra il risarcimento riconosciuto (€ 80.000) e il prezzo complessivamente dichiarato negli atti 2014-2015 (€ 77.000), la mancata indicazione negli atti 2014 e
2015 dei titoli autorizzativi per le opere di ristrutturazione o di straordinaria manutenzione;
inoltre con il doc. 10 recede dal contratto stipulato in data 6.12.2006 e rinuncia all'acquisto Parte_3 dell'immobile dichiarando “Nulla mi è dovuto”, dando la certezza che per tutte le dazioni anteriori al
30.4.2008 il sig. non vantava più alcun credito nei confronti dei sig.ri ; il Tribunale CP_4 Parte_4 erroneamente ritiene accertato dalla c.t.u. che i nel corso di un decennio abbiano versato ai CP_4
la complessiva somma di € 214.000, importo ben superiore a quello del valore degli CP_9 immobili acquistati, e che i abbiano speso oltre € 87.000; in realtà il valore degli immobili post- CP_4 completamento non poteva essere determinato dal c.t.u., esistendo l'atto pubblico di vendita del primo e il preliminare del secondo, per totali € 324.000; e la c.t.u. ha valutato gli immobili post-completamento in € 293.000, quindi importo ben superiore a quello di tutte le dazioni considerate dal Tribunale di €
214.000, avendo così il Giudice di primo grado travisato la relazione peritale;
inoltre il c.t.u. non ha svolto alcun accertamento circa i versamenti eseguiti dal sig. a o , tanto che quando CP_4 CP_1 CP_8 il c.t.p. ha contestato tale punto, il c.t.u. ha concordato.
pagina 9 di 19 4)-“Errata ricostruzione del fatto relativamente alla scientia damni in capo alle LE , falsa CP_4 applicazione dell'art. 2901 c.c. anche alla luce delle allegazioni difensive - omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali”: anche nell'ipotesi in cui l'atto impugnato dovesse essere qualificato come oneroso, nel caso oggetto di causa sussisteva comunque la consapevolezza delle acquirenti, che avrebbe dovuto portare il Tribunale alla revoca dell'atto impugnato;
il sig. Parte_3
e le figlie erano perfettamente consapevoli delle difficoltà economiche del sig. la consapevolezza CP_1 di difficoltà economiche del venditore è più che sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'acquirente di recare un danno alle ragioni creditorie, senza alcun bisogno che egli conoscesse i dettagli;
infatti, è impensabile che i non avessero piena consapevolezza dei debiti di e di CP_4 CP_1
rappresentati dalle ipoteche per oltre € 2.000.000,00 al momento di versare la caparra per CP_8
l'acquisto dell'immobile di La Cassa Via Pralungo, anche perché hanno incaricato un legale per il recupero del credito, che avrà esplorato la situazione economica dei debitori.
5)-“Omesso esame di una parte essenziale della domanda, con violazione degli artt.112 c.p.c. (nonché art.34 c.p.c.) – Violazione dell'art.111 c.p.c.(obbligo di motivazione): il Tribunale non ha esaminato né motivato sulla domanda di accertamento della natura simulata della dichiarazione di riconoscimento del debito dei sigg.i – contenuta nell'atto impugnato e ha conseguente errato nel qualificare CP_1 CP_2
l'atto come oneroso anziché gratuito e pretendere la consapevolezza del danno da parte delle terze acquirenti”: il Tribunale erroneamente non si è pronunciato sulla natura simulata dell'atto impugnato con particolare riferimento al riconoscimento del debito dei signori e;
infatti, su di essa il CP_1 CP_2
Tribunale aveva l'obbligo di pronunciarsi in modo espresso e motivare la propria pronuncia in modo comprensibile.
6)-“Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (ex art.194 c.p.c. ed art.111
Costituzione) per non avere pronunciato la nullità della c.t.u., utilizzandone le conclusioni (seppur in modo erroneo) – Violazione dell'art.112 c.p.c. per avere rigettato l'eccezione qualificandola in modo erroneo e travisando i fatti”: il Tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della c.t.u.; non era affatto pacifico che il c.t.u. avesse inviato i documenti visionati o utilizzati alle parti insieme alla propria bozza;
il c.t.u. ha eseguito accesso agli atti del Comune, prendendo cognizione delle pratiche edilizie e utilizzandone il contenuto, senza però consentire a parte attrice di partecipare alle operazioni peritali di accesso a tali atti, né di visionarne il contenuto e, quindi, impedendo di fatto alla stessa di esercitare il proprio diritto di difesa;
inoltre il c.t.u. ha fondato le proprie conclusioni su una insussistente pagina 10 di 19 presunzione di veridicità di quanto affermato nei propri atti dalle parti convenute, omettendo di compiere attività di verifica e di riscontro oggettivo e scientifico.
7)-“Erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale in conseguenza del rigetto della domanda attorea in violazione dell'art. 96 c.p.c., art. 51 Codice penale, art. 2043 C.c. e art. 24 Costituzione nonché dell'obbligo di motivazione”: il Tribunale ha erroneamente accolto parzialmente la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sul solo presupposto del rigetto della domanda di parte attrice, ritenuta infondata ma non temeraria, la cui presentazione avrebbe determinato il “ritiro” dell'acquirente;
l'esercizio dell'azione giudiziaria è un diritto garantito dalla legge e dalla Costituzione e costituisce causa di giustificazione dell'illecito (civile o penale), che esenta da responsabilità il preteso danneggiante e fa venire meno tanto l'ingiustizia del danno quanto l'elemento soggettivo del dolo o della colpa ex art. 2043
c.c.; non avrebbe altrimenti senso il disposto dell'art. 96 c.p.c., che regola proprio il risarcimento del danno conseguente all'esercizio di azioni infondate, richiedendo il dolo o la colpa grave, nel caso di specie non dimostrati da controparte né rilevati dal giudice;
manca inoltre il nesso causale tra il preteso danno e l'azione giudiziaria, in quanto la sig.ra se fosse stata certa dell'infondatezza dell'azione CP_4 avversaria avrebbe potuto pretendere l'adempimento del contratto preliminare.
Le parti appellate eccepiscono l'infondatezza dei motivi di appello, richiamando le tesi difensive svolte in primo grado e le argomentazioni della sentenza, di cui chiedono la conferma.
III. L'appello è infondato in quanto:
-la creditrice non ha provato la dedotta simulazione;
-l'atto di disposizione oggetto di revocatoria è a titolo oneroso;
-non è provata la scientia damni in capo alle acquirenti e , requisito necessario per CP_3 CP_4 la revocatoria di un atto a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n.2 c.c..
Risultando non accoglibili i motivi di appello da 2 a 6, la domanda proposta dalla creditrice non può essere accolta, divenendo quindi superfluo l'esame del primo motivo.
Esaminando le deduzioni svolte da parte appellante nei motivi da 2 a 6, da trattare congiuntamente siccome connessi, si rileva quanto segue.
L'atto di disposizione oggetto di causa (atto notarile del 26.7.2016, doc. 17 di parte appellante) è un
“trasferimento in luogo dell'adempimento” con cui i coniugi e , premesso che con atti CP_1 CP_2 notarili del 9.9.2014 e del 23.2.2015 avevano venduto alle sig.re e porzioni CP_3 CP_4 pagina 11 di 19 immobiliari in corso di costruzione in TT, Via Fiano n. 1 (piano terreno), impegnandosi ad eseguire e a far eseguire, a propria cura e spese, lavori di completamento e di rifinitura delle unità immobiliari al fine di consentire la realizzazione di un'unica unità abitativa con relativa autorimessa pertinenziale, si sono riconosciuti debitori nei confronti delle sig.re della somma di € 80.000,00 a titolo di CP_4 risarcimento danno per non aver eseguito detti lavori, e hanno trasferito, a totale estinzione e tacitazione di tale obbligo ai sensi dell'art. 1197 c.c., la piena proprietà di un alloggio sito nello stesso stabile di
TT, Via Fiano n.1 (piano primo); le sig.re hanno dichiarato di essere pienamente tacitate e CP_4 soddisfatte di ogni pretesa e di non aver altro a pretendere. Con lo stesso atto notarile, i sig.ri e CP_1
hanno stipulato una “compravendita immobiliare” con e , trasferendo loro CP_2 CP_3 CP_4 altra porzione immobiliare (cat. C/2, locale ad uso deposito) sita allo stesso indirizzo, al prezzo di
€ 20.000,00.
Il trasferimento in luogo dell'adempimento stipulato dalle parti appellate è atto a titolo oneroso e non a titolo gratuito in quanto, a fronte del trasferimento della proprietà dell'immobile, i sig.ri Parte_4 hanno ottenuto l'estinzione, nei confronti delle sig.re , del loro debito, dichiarato e riconosciuto dai CP_4 debitori e dalle creditrici.
In ordine alla domanda di accertamento della natura simulata della dichiarazione di riconoscimento del debito dei sig.ri , e all'inesistenza del debito, si osserva che: Parte_4
-il Tribunale non ha omesso di esaminare la domanda, ma al contrario l'ha esaminata rigettandola nel merito, come si desume dalla sua illustrazione nel paragrafo 8 della sentenza (ove espone che parte attrice sostiene le sue domande prospettando la nullità/simulazione della prima parte dell'atto del 2016 – cioè
l'inesistenza del debito dei sig.ri nei confronti dei – circostanza da cui deriverebbe la natura CP_1 CP_4 sostanzialmente gratuita dell'atto di trasferimento) e dalle considerazioni svolte in contrario, nel seguito del paragrafo, sulla base anche dall'accertamento peritale;
e nel dispositivo tutte le domande formulate da e per essa, quale mandataria, da sono state rigettate;
Parte_1 Parte_2
-la prova della simulazione compete a parte attrice, odierna appellante, che l'ha dedotta quale fatto posto a fondamento della domanda di inefficacia dell'atto di disposizione nei propri confronti (con conseguente diritto di agire sugli immobili che ne costituiscono oggetto, a soddisfacimento del proprio credito);
-tale prova non risulta fornita.
L'appellante non ha infatti provato che le parti dell'atto di disposizione intendessero stipulare un atto diverso da quello posto in essere, né che abbiano riconosciuto un debito che non esisteva.
Gli appellati (tanto i sig.ri che le sig.re ) hanno per contro dedotto, producendo Parte_4 CP_4 documentazione a supporto (docc. 1, 2, 3, 4, 7 di parte , docc. 9 e 10 di parte ), che CP_4 Parte_4 in attuazione di contratti stipulati dal 2006 tra (padre di e ) e i sig.ri Parte_3 CP_3 CP_4 pagina 12 di 19 e la (di cui i primi erano soci) aventi ad oggetto immobili diversi (TT Parte_4 CP_8
Via Forvilla 12, TT Via Lanzo e La Cassa Via Pralungo), il sig. aveva versato somme di CP_4 denaro non restituite con la risoluzione di tali contratti, così maturando un credito che ha determinato l'accordo per cui, in occasione degli atti del 2014 e 2015 con cui i sig.ri e hanno trasferito CP_1 CP_2 porzioni immobiliari in corso di costruzione (al piano terreno e locale autorimessa), alle figlie di Parte_3
, da quest'ultimo indicate come acquirenti, i venditori si sono obbligati a svolgere e far svolgere i
[...] lavori di finitura e completamento;
l'accordo relativo ai lavori, non indicato nei rogiti notarili, è stato oggetto di separata scrittura sottoscritta dai sig.ri , contenente il capitolato delle opere da CP_1 CP_2 eseguire;
non essendo poi stati svolti detti lavori, con l'atto del 2016 oggetto di causa i sig.ri e CP_1
hanno riconosciuto il debito risarcitorio ponendo in essere il trasferimento in luogo CP_2 dell'adempimento (piano primo) e hanno altresì venduto il locale uso deposito per € 20.000,00; le sig.re hanno poi, dopo l'acquisto, fatto eseguire i lavori sostenendone i costi (docc. 13, 14, 17, 18 di CP_4 parte ). CP_4
Le allegazioni e produzioni degli appellati trovano conferma nell'accertamento svolto dal c.t.u., da cui è emerso che, per le operazioni non andate a buon fine relative all'acquisto degli immobili di TT e
La Cassa, e poi per gli immobili acquistati di TT Via Fiano, i hanno versato ai CP_4 Parte_4
e alla la complessiva somma di € 213.900,00 e hanno speso, per i lavori di CP_8 completamento/rifinitura/ristrutturazione delle unità immobiliari acquistate, la somma complessiva di
€ 141.121,67 al netto di Iva (€ 87.053,22 per l'appartamento al piano terra, € 49.501,83 per l'appartamento al primo piano, € 4.566,62 per il locale uso deposito, come risulta dalla relazione peritale
20.11.2022 allegato 4 e dalla relazione finale con risposta alle osservazioni dei c.t.p. del 12.12.2022, ove
è stata aggiunta la valutazione delle opere eseguire nel locale deposito); mentre il valore degli immobili acquistati è, dopo il completamento, pari a € 298.220,00 (€ 152.500,00 per l'appartamento al piano terra,
€ 129.950,00 per l'appartamento al primo piano, € 10.720,00 per il box, € 5.000,00 per il locale deposito, come risulta dalla relazione finale pag. 7, con aggiunta rispetto alla prima relazione del locale deposito).
Pertanto le somme corrisposte dai erano ampiamente superiori ai valori degli immobili al momento CP_4 dell'acquisto; i valori determinati nella c.t.u. sono infatti post-completamento e le somme erogate devono essere confrontate detraendo dal valore post-completamento gli importi dei lavori svolti dai;
non CP_4 invece, come pretenderebbe l'appellante, confrontandole con il valore degli immobili dopo lo svolgimento di tali lavori pagati dai;
non sussiste quindi il travisamento della relazione peritale CP_4 allegato dall'appellante.
Gli esiti della c.t.u. confermano la tesi delle parti appellate dell'esistenza del debito, che ha dato luogo all'assunzione dell'obbligazione di svolgere o far svolgere i lavori sugli immobili, in occasione degli atti pagina 13 di 19 del 2014 e del 2015, e al riconoscimento del debito risarcitorio con l'atto di disposizione del 2016 oggetto di causa.
Precisamente, al momento degli acquisti delle unità immobiliari con gli atti del 2014 e del 2015 (piano terreno con box), i avevano erogato la complessiva somma di € 194.000,00 (€ 161.900,00 CP_4 precedentemente agli atti e € 32.000,00 quale prezzo per l'atto del 2015, v. prospetto a pag. 8 della relazione peritale 20.11.2022); hanno poi eseguito lavori (essendo le unità immobiliari allo stato grezzo) per una spesa di € 87.053,22 al netto dell'Iva; e il valore post-completamento era di € 152.500,00 per l'appartamento e € 10.720,00 per il box. Residua quindi una differenza superiore all'importo di
€ 80.000,00 poi quantificato con l'atto di disposizione del 2016.
Non si condivide la deduzione dell'appellante secondo cui il valore degli immobili post-completamento non poteva essere determinato dal c.t.u., esistendo l'atto pubblico di vendita e il preliminare per totali
€ 324.000,00; il contratto di compravendita (dell'alloggio al piano terreno con box) ed il contratto preliminare di compravendita (dell'alloggio al primo piano con locale deposito) sono del 2020, mentre quello che rileva nel presente giudizio è il valore degli immobili all'epoca dei trasferimenti tra i sig.ri e le sig.re , pertanto tale valutazione è stata sottoposta al c.t.u. e correttamente Parte_4 CP_4 svolta.
L'appellante allega poi che il c.t.u. non ha effettuato alcun accertamento circa i versamenti eseguiti dal sig. a , tanto che quando il c.t.p. lo ha contestato, il c.t.u. ha concordato. CP_4 CP_9
Sul punto si rileva che l'osservazione del c.t.p. concerneva la dimostrazione in modo certo e oggettivo della movimentazione delle cifre riportate nelle tabelle della relazione peritale, ed è su tale profilo che il c.t.u. ha concordato.
I versamenti considerati dal c.t.u. sono quelli oggetto della documentazione prodotta dalle parti convenute, odierne appellate, nella quale il sig. ha via via dato atto delle somme versate da CP_1
indicandone importo e titolo, con scritture datate e sottoscritte. Parte_3
Se pure non sono dimostrati i movimenti di conto corrente con riferimento alle somme indicate, i documenti costituiscono elementi a sostegno della tesi delle parti appellate.
Appare opportuno illustrare i documenti complessivamente prodotti dalle parti appellate, sopra citati.
Il doc. 2 di parte comprende quattro dichiarazioni di che attesta di ricevere da CP_4 CP_1
rispettivamente le somme di € 20.000,00, di € 25.000,00, di € 28.000,00, di € 45.000,00, Parte_3 per l'acquisto dell'immobile di TT Via Forvilla 12 (periodo da settembre 2006 a luglio 2007).
Il doc. 3 comprende sei dichiarazioni di che attesta di ricevere da CP_1 Parte_3 rispettivamente le somme di € 8.400,00, di € 7.900,00, di € 2.400,00, di € 2.400,00, di € 2.400,00, di pagina 14 di 19 € 2.400,00, per l'acquisto dell'immobile di TT Via Forvilla 12 (periodo da settembre 2007 a maggio 2008).
Il doc. 4 è la fattura emessa in data 3.6.2009 dalla nei confronti di per CP_8 Parte_3
l'importo di € 18.000,00 quale caparra confirmatoria per l'acquisto di un immobile in La Cassa Via
Pralungo.
Il doc. 7 è il capitolato sottoscritto dai sig.ri e , indicato come “allegato B” relativo a CP_1 CP_2
TT Via Fiano 1 e al cliente , che contiene la descrizione tecnica delle opere da Parte_3 eseguire.
Il doc. 5 è l'atto notarile del 9.9.2014 tra i sig.ri e le sig.re e (non Parte_4 CP_3 CP_4 oggetto di revocatoria) in cui le parti pattuiscono il prezzo (per un'unità immobiliare del piano terra) in
€ 45.000,00 e danno atto che l'importo è già stato versato mediante bonifico bancario in data 28.3.2007 con addebito su conto corrente intestato a e (moglie del primo). Così Parte_3 CP_10 confermando quanto risultante dal doc. 2.
Il doc. 1 di parte e i docc. 9 e 10 di parte sono il contratto preliminare del 6.12.2006 CP_4 Parte_4 avente ad oggetto l'immobile in TT Via Forvilla 12 per il prezzo di € 158.000,00 e l'accordo sul recesso di da tale contratto. Parte_3
Dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi forniti dalle parti appellate e dalla c.t.u., come sopra esposti, si ritiene fornita la prova dell'esistenza del debito riconosciuto con l'atto di disposizione del
2016, pur in assenza di menzione dell'obbligazione di eseguire i lavori negli atti del 2014 e 2015.
Ai fini qui in esame non rileva che al momento degli atti del 2014 e del 2015 il debito per le somme versate fosse maturato nei confronti di anziché delle acquirenti, in quanto costoro erano Parte_3 le figlie del creditore ed erano state dallo stesso indicate come soggetti a favore dei quali effettuare il trasferimento;
né deve essere fornita prova della cessione del credito piuttosto che della donazione indiretta intercorsa tra padre e figlie, condividendosi quanto ritenuto sul punto dal Tribunale, secondo cui
“oltre al fatto che la circostanza attiene esclusivamente ai rapporti interni padre/Biglia figlie, CP_4 trattasi di situazione anche coerente con quello che accade nelle famiglie, laddove gli acquisti immobiliari dei figli sono spessi finanziati in tutto o in parte dai genitori, compreso, come nel caso, mediante l'utilizzo di un credito – accertato – nei confronti dei venditori”; così come non appare determinante che i rapporti e i versamenti di fossero intercorsi, anche con una certa confusione di ruoli, con i signori Parte_3
e e con posto che e erano coniugi ed erano CP_1 CP_2 CP_8 CP_1 CP_2 soci della (rispettivamente per il 51% e per il 48%); in questa sede si tratta di escludere la CP_8 simulazione, quindi di accertare la volontà delle parti dell'atto di disposizione del 2016 Parte_4 da un lato ed e dall'altro) dapprima di pattuire, in occasione degli atti del 2014 e CP_3 CP_4 pagina 15 di 19 2015, l'obbligazione di svolgere o far svolgere lavori sugli immobili, a fronte delle somme di denaro già precedentemente versate da e del credito restitutorio maturato, e poi, nell'atto del 2016, Parte_3 di riconoscere un effettivo debito per non avere svolto tali lavori.
Gli elementi indicati dall'appellante (mancata menzione dell'obbligazione negli atti 2014-2015, mancanza di una precisa data del presunto impegno, sproporzione tra il risarcimento riconosciuto e il prezzo dichiarato negli atti 2014-2015, dichiarazione di “Nulla mi è dovuto” in occasione Parte_3 del recesso dal contratto 6.12.2006) non costituiscono invece indizi gravi precisi e concordanti della dedotta simulazione.
D'altronde non si comprende e non vengono forniti concreti elementi per spiegare perché i debitori dell'appellante, e , avrebbero dovuto simulare con soggetti terzi, a cui non sono legati da CP_1 CP_2 vincoli familiari, parentali o di affetto, l'esistenza di un debito per dar luogo al trasferimento dell'appartamento al primo piano senza ricevere alcun corrispettivo;
né perché avrebbero contestualmente stipulato una compravendita con pagamento di un prezzo per il locale uso deposito. E non viene provato, né dedotto, un diverso sottostante accordo per cui l'appartamento non sarebbe trasferito ma rimarrebbe nella disponibilità dei signori e . CP_1 CP_2
Non sussistono la nullità della c.t.u. e la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, oggetto del sesto motivo di appello;
il c.t.u. è stato esplicitamente autorizzato dal Giudice ad accedere presso le competenti pubbliche amministrazioni e l'accesso è stato correttamente svolto senza la partecipazione dei c.t.p.; gli esiti dell'accesso, relativi alle pratiche riguardanti i lavori eseguiti sugli immobili dopo il trasferimento alle sig.re , sono stati condivisi con i c.t.p., i quali hanno infatti svolto specifiche CP_4 osservazioni sul punto, come si evince dalla relazione finale con risposta alle osservazioni dei c.t.p. del
12.12.2022 e dalle osservazioni allegate;
così il c.t.p. attoreo ha scritto nelle proprie osservazioni
<Visionando la documentazione derivante dall'accesso agli atti eseguita dal CTU>> (oltre che dai sopralluoghi eseguiti e esaminando la bozza di Relazione Consulenza Tecnica d'Ufficio) <sono emersi
i seguenti aspetti rilevanti che di seguito riporto: 1) dai documenti reperiti dall'accesso agli atti: 1.1) all'interno dell'atto di compravendita del 26/07/2016 rep. 1262 raccolta 1034 notaio sede Per_2
Beinasco come allegato “C” è stato identificato un Attestato di Prestazione Energetica con codice
2016_206265_0007 riferito all'immobile oggetto di perizia del piano primo ex sub. 128 attuale sub.
137…. 1.2) si rileva che in tutte le pratiche edilizie visionate dal CTU viene riportata la dicitura di
“manutenzione straordinaria” e mai di “opere di completamento”…>>.
Risulta pertanto provato che il c.t.p. dell'odierna appellante non solo non ha lamentato di non essere stato messo in condizione di conoscere documenti esaminati dal c.t.u., ma ha anzi dato atto di avere visionato pagina 16 di 19 la documentazione derivante dall'accesso agli atti eseguita dal c.t.u. e ha svolto le valutazioni su tale documentazione.
Non si condivide poi l'argomento dell'appellante secondo cui le pratiche esaminate con l'accesso agli atti del Comune costituivano l'unica documentazione dei lavori eseguiti dopo il trasferimento degli immobili alle signore , in quanto queste ultime hanno prodotto documentazione concernente gli CP_4 incarichi affidati per tali lavori e le spese sostenute, come docc. 13, 14, 17, 18; detti documenti sono stati esaminati dal c.t.u. (dando atto che si tratta di documenti che rappresentano una assai ponderosa raccolta di scontrini fiscali, fatture, ricevute, etc., afferenti ad artigiani edili, idraulici, grandi magazzini per forniture di componenti elettrici, grandi magazzini per forniture di componenti termoidraulici, grandi magazzini per forniture componenti edilizi, di finitura e di giardinaggio, serramenti, consulenze tecniche professionali, bollette di consumo energia elettrica, che dimostrano l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici eseguiti tra la fine del 2016 e gli ultimi mesi del 2017), che ha peraltro comunque eseguito autonomo computo metrico.
Avendo la domanda di revocatoria ad oggetto un atto a titolo oneroso, il creditore deve fornire la prova della scientia damni in capo alle acquirenti sig.re , ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n.2 c.c.. CP_4
Detta prova non è stata fornita, risultando infondato il quarto motivo di appello in cui sono svolti argomenti generici, senza fornire concreti elementi probatori, né peraltro deduzioni specifiche da cui desumere la consapevolezza in capo alle sig.re e , o in capo al padre , CP_3 CP_4 Parte_3 del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
I non erano legati da vincoli familiari, parentali, affettivi, con i sig.ri e . CP_4 CP_1 CP_2
Non è provato, neppure per presunzioni, che abbiano avuto conoscenza delle ipoteche volontarie per mutui sugli immobili della indicate nel motivo di gravame;
né tantomeno delle ipoteche CP_8 giudiziarie, iscritte in epoca molto successiva al versamento (in data 3.6.2009) della caparra per l'acquisto di un'unità in tali immobili (in La Cassa Via Pralungo); il fatto che si siano rivolti ad un avvocato per recuperare il proprio credito non costituisce indizio in senso diverso;
né si può considerare sintomatico della consapevolezza, il fatto che sia stato pattuito un trasferimento in luogo dell'adempimento, anziché una restituzione del denaro versato, posto che i signori erano da anni CP_4 alla ricerca di un immobile da acquistare e la soluzione proposta e accettata consentiva di soddisfare tale esigenza.
Sono infondate tutte le ulteriori considerazioni svolte nel quarto motivo di appello, che riprendono argomenti già esaminati con riferimento alla dedotta natura simulata dell'atto di disposizione.
pagina 17 di 19 Non sussistendo, per le ragioni esposte, un requisito necessario per l'accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., diviene superfluo esaminare il primo motivo di appello.
E' infondato anche il settimo motivo di appello, relativo all'accoglimento (parziale) della domanda riconvenzionale proposta da . CP_4
La trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con riferimento agli immobili per la vendita dei quali aveva stipulato un contratto CP_4 preliminare (doc.10 di parte ), ha cagionato la risoluzione del preliminare (doc.11 di parte ) CP_4 CP_4
e il relativo danno del rimborso al promissario acquirente delle spese sostenute e dell'inutile pagamento delle spese di mediazione.
Sussiste il nesso causale tra la trascrizione della domanda e la risoluzione del preliminare (con i conseguenti danni), in quanto si era obbligata a trasferire gli immobili liberi da trascrizioni CP_4 pregiudizievoli (doc. 10) e le parti del preliminare hanno stipulato una transazione risolvendolo, proprio a causa della trascrizione della domanda giudiziale (di cui danno espressamente atto), che non ha consentito alla promittente venditrice di adempiere alle proprie obbligazioni (doc. 11).
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non occorre il dolo o la colpa grave per la condanna al risarcimento del danno conseguente alla trascrizione di una domanda giudiziale infondata.
Ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c., il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta domanda giudiziale, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore che ha agito “senza la normale prudenza”; e la Suprema Corte riconosce la proponibilità della “domanda risarcitoria ex art. 96 co. 2 c.p.c. per i danni da trascrizione di domanda giudiziale trascrivibile, ma trascritta «senza la normale prudenza» e rivelatasi infondata (c.d. trascrizione ingiusta) …nel giudizio introdotto da tale domanda” (Cass. civ. ord. 0226/2025).
Nel caso in esame parte attrice in primo grado, odierna appellante, ha trascritto la domanda giudiziale senza la normale prudenza, trattandosi di domanda destituita di fondamento, priva di supporto probatorio con specifico riferimento alla dedotta simulazione e alla scientia damni in capo a . CP_4
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), pagina 18 di 19 nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi come da prodotte note spese, per ciascuna delle due parti appellate: € 5.706,00 per fase di studio, € 3.318,00 per fase introduttiva, € 9.487,00 per fase decisionale, per totali € 18.511,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Viene riconosciuta la richiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dei sig.ri
, che si dichiara antistatario. Parte_4
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e per essa dalla mandataria Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 1657/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il 18.4.2023;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di e , che liquida in € 18.511,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario CP_1 CP_2 spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Renata Gallarate;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di CP_3
e , che liquida in € 18.511,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in
[...] CP_4 misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.12.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 677/2023 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da:
C.F. ), e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2 P.IVA_3 domiciliata presso l'Avv. Alessandro Fontanazza, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Renata Gallarate, che li rappresenta e C.F._2
difende per procura in atti;
PARTI APPELLATE
E contro
(C.F. ) e (C.F. , CP_3 C.F._3 CP_4 C.F._4 elettivamente domiciliate presso l'Avv. Andrea Longo, che le rappresenta e difende per procura in atti;
PARTI APPELLATE
pagina 1 di 19 Udienza di rimessione della causa al Collegio del 14.10.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria azione, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza impugnata
- preliminarmente accertare e dichiarare la nullità/inutilizzabilità della CTU redatta dall'Ing. Per_1 per i motivi indicati in primo grado nella memoria 9.1.2023 in primo grado e richiamati nel presente appello,
- in riferimento all'atto del 26.7.2016 a rogito Notaio repertorio 1262/1034, stipulato tra Persona_2
e e e contenente, previo riconoscimento di CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 debito per la somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00) a titolo di asserito risarcimento del danno, trasferimento in luogo dell'adempimento di porzione immobiliare in TT, via Fiano n.1, costituita da al piano primo alloggio composto di ingresso, disimpegno, due bagni, cucina, tre camere e balcone, il tutto censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di TT, come segue: - foglio 10, mappale 53, sub. 128, via Fiano n.1, piano 1, categoria A/7, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale 114 metri quadrati, totale escluse aree scoperte 112 metri quadrati, R. C. euro 795,34, e compravendita di proprietà di porzione immobiliare in TT, Via Fiano n.1 censito al Catasto Fabbricati del Comune di TT al Foglio 10, mappale 53, sub.131, categoria C/2, di metri quadrati 16
-accertare e dichiarare:
a. In principalità la natura assolutamente o relativamente simulata e comunque la nullità assoluta o relativa e\o l'inefficacia dell'atto medesimo con riferimento tanto al riconoscimento che all'accertamento del debito apparentemente estinto con la dazione dell'immobile.
b. In ogni caso l'inefficacia nei confronti di parte attrice ex art. 2901 c.c. con conseguente diritto di agire sui beni di cui all'atto medesimo per il soddisfacimento del proprio credito.
-respingere la domanda riconvenzionale di risarcimento danni asseritamente patiti da CP_4 assolvendo l'appellante dalla relativa domanda.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, istanze formulate nella nota scritta di precisazione delle conclusioni del 16.7.2024.
PER GLI APPELLATI E : CP_1 CP_2
Reietta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, piaccia all' Ecc.ma Corte d'Appello adita:
In via istruttoria, istanze formulate nella nota scritta di precisazione delle conclusioni del 16.7.2024.
Nel merito pagina 2 di 19 respingere l'appello presentato da perché infondato in fatto ed in diritto e per Controparte_5
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1657/2023 del Tribunale di Torino in data 18.04.2023.
Con il favore delle spese di lite e distrazione a favore dell'antistatario legale.
PER LE APPELLATE NA E UD : CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, produzione e deduzione, nel merito rigettare l'appello proposto dalla con atto di citazione del 19 maggio 2023 Parte_1 perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, rigettando tutte le domande con esso formulate da parte appellante, sia in via preliminare che in via principale che in via istruttoria;
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1657/2023 emessa dal Tribunale di Torino –
Dott.ssa Gabriella Ratti – in data 18 aprile 2023 nella causa civile R.G. n. 12715/2020.
In ogni caso, con il favore delle spese nonché dei diritti ed onorari tutti del presente giudizio oltre rimborso forfettario spese generali 15%, C.P.A., I.V.A (ove dovuta) e successive occorrende come per legge.
In via istruttoria, istanze formulate nella nota scritta di precisazione delle conclusioni del 16.7.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione e per essa la mandataria conveniva Parte_1 Parte_2 innanzi al Tribunale di Torino i sigg.ri e e le sig.re ed CP_1 CP_2 CP_4 CP_3
, allegando che:
[...]
-a seguito di operazioni di fusione per incorporazione e di cartolarizzazione, l'attrice era divenuta titolare dei crediti e rapporti giuridici oggetto di causa, già spettanti a e prima a Controparte_6 Controparte_7
i sig.ri e , quali garanti solidali della (di cui erano soci e il sig.
[...] CP_1 CP_2 CP_8 CP_1 anche amministratore unico), erano debitori di parte attrice della somma di € 628.650,29, accertata giudizialmente con decreto ingiuntivo 8776/2019 del Tribunale di Torino (oltre spese legali ed interessi successivi al 23.9.2019), in conseguenza di contratto di conto corrente del 2005, di due mutui fondiari del 2007 di originari € 160.000,00 e € 1.200.000,00 e di finanziamento del 2013; con raccomandata
20.11.2015 la banca aveva revocato i contratti e invitato a pagare il dovuto;
-con atto notarile del 26.7.2016, contenente un trasferimento in luogo dell'adempimento e una compravendita, i sig.ri e (i) quanto al trasferimento in luogo dell'adempimento, premesso CP_1 CP_2 che con atti notarili del 9.9.2014 e del 23.2.2015 avevano venduto alle sig.re e CP_3 CP_4 pagina 3 di 19 porzioni immobiliari in corso di costruzione in TT, Via Fiano n. 1, impegnandosi ad eseguire e a far eseguire a propria cura e spese lavori di completamento e di rifinitura delle unità immobiliari, al fine di consentire la realizzazione di un'unica unità abitativa, si riconoscevano debitori nei confronti delle sig.re e della somma di € 80.000,00 a titolo di risarcimento danno per non aver CP_3 CP_4 eseguito detti lavori e trasferivano, in luogo dell'adempimento di tale obbligo, la piena proprietà di un altro alloggio sito nello stesso immobile di TT, Via Fiano n.1 (piano primo); (ii) quanto alla compravendita, trasferivano altra porzione immobiliare allo stesso indirizzo al prezzo di € 20.000,00, per cui veniva rilasciata quietanza;
-negli atti del 9.9.2014 e del 23.2.2015 non era previsto un obbligo dei venditori di eseguire o far eseguire a propria cura e spese lavori, ma al contrario la vendita veniva convenuta nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano, ben noto agli acquirenti;
-successivamente, con atto del 10.1.2020 le LE dividevano gli immobili acquistati in due lotti, CP_4
con atto 22.1.2020 vendeva a terzi il proprio lotto (piano terra) al prezzo di € 187.000,00, CP_3 mentre risultava ancora proprietaria dell'immobile al piano primo;
CP_4
-con l'atto impugnato del 26.7.2016, i sig.ri avevano attribuito senza alcun corrispettivo, CP_1 CP_2
e quindi con atto unilaterale a titolo gratuito, un credito privo di causa ed insussistente, per poi trasferire un bene di rilevante valore per estinguere il suddetto credito;
il riconoscimento di un debito insussistente era nullo, inefficace o comunque inopponibile all'attrice e, conseguentemente, il trasferimento immobiliare pattuito in funzione apparentemente solutoria era anch'esso nullo, simulato, inefficace e comunque inopponibile alla creditrice.
Chiedeva di dichiarare, con riferimento all'atto 24.7.2016, la natura simulata e comunque la nullità e\o l'inefficacia dell'atto medesimo con riferimento al riconoscimento e all'accertamento del debito apparentemente estinto con la dazione dell'immobile; e in ogni caso l'inefficacia nei confronti di parte attrice ex art.2901 c.c..
e , costituendosi, chiedevano di rigettare le domande attoree, eccependo: CP_1 CP_2
l'assenza di simulazione e di qualsivoglia prova sul punto da parte dell'attrice; l'esistenza del debito riconosciuto con l'atto 24.7.2016, ricostruendo la vicenda da cui era originata l'obbligazione di svolgere i lavori a favore delle acquirenti sig.re , a fronte di versamenti di somme di denaro da parte di CP_4
, padre di e , per l'acquisto di immobili poi non andati a buon fine;
Parte_3 CP_3 CP_4
l'assenza del requisito ex art. 2901 c.c. della consapevolezza di arrecare danno ai diritti della banca creditrice, essendo i convenuti semplici fideiussori e avendo la debitrice principale un compendio immobiliare pignorato dalla banca (che aveva sugli immobili privilegio ipotecario) del valore pari a € pagina 4 di 19 880.700,00, ben superiore al credito vantato da parte attrice;
l'assenza di pregiudizio alle ragioni creditorie della banca per le ragioni esposte e anche perché i sig.ri e erano proprietari di CP_1 CP_2 un terreno industriale edificabile sito in TT di mq. 1.342,00, libero da vincoli ed ipoteche.
e , costituendosi, chiedevano di rigettare le domande attoree, eccependo: l'assenza CP_3 CP_4 di simulazione e di prova sul punto da parte dell'attrice; l'esistenza del debito riconosciuto nell'atto, fornendo una rappresentazione dei fatti che avevano portato all'obbligazione di svolgere i lavori da parte dei sig.ri corrispondente a quella fornita da costoro;
l'assenza di pregiudizio per la banca Parte_4 creditrice;
l'assenza di elemento soggettivo ex art. 2901 c.c. in capo alle sig.re , che non avevano CP_4 alcuna consapevolezza dei rapporti intercorsi tra i venditori e la banca e delle ragioni della banca creditrice, posto che quest'ultima non aveva mai provveduto ad iscrivere ipoteche sugli immobili dei sig.ri e e che anche il decreto ingiuntivo era stato emesso nel 2019, tre anni dopo l'atto CP_1 CP_2 oggetto di causa. In via riconvenzionale veniva chiesta la condanna di parte attrice al risarcimento, in favore di , dei danni conseguenti alla proposizione e alla trascrizione dell'infondata CP_4 domanda giudiziale, con mancata vendita dell'immobile di TT, Via Fiano n. 1, già oggetto di preliminare.
Con sentenza n. 1657/2023 pubblicata il 18.4.2023, il Tribunale di Torino riteneva infondate e rigettava le domande di parte attrice, rilevando che:
-la domanda con cui parte attrice chiedeva di accertare la natura simulata, la nullità o l'inefficacia del riconoscimento e dell'accertamento del debito apparentemente estinto con la dazione dell'immobile, non aveva una valenza autonoma, ma era funzionale a supportare la domanda ex art. 2901 c.c.;
-l'eccezione di nullità della c.t.u. formulata da parte attrice era da respingere, perché non vi era stata violazione del contraddittorio tra le parti, considerato che il c.t.u. era stato autorizzato ad accedere presso le pubbliche amministrazioni per estrarre copia di documentazione utile, i documenti e la relazione preliminare erano stati inviati dal c.t.u. alle parti nel novembre 2022, con assegnazione alle stesse di termine per le proprie osservazioni e repliche, e parte attrice aveva esercitato il diritto di cui sopra avendo a disposizione la documentazione e la prerelazione peritale;
-parte attrice non aveva fornito la prova di tutti i requisiti di cui all'art. 2901 c.c., considerato che se il credito attoreo era provato, era invece dubbia la sussistenza dell'eventus damni e della consapevolezza della parte debitrice di nuocere alle ragioni del creditore, posto che i beni del debitore principale CP_8 erano stati stimati dal perito nominato dal G.E. nel 2018, nell'ambito della procedura esecutiva, in
[...]
€ 880.700,00, che la cessione previo frazionamento del complesso di cui faceva parte il bene oggetto di pagina 5 di 19 causa era iniziata nel 2012 e i rapporti con la famiglia nel 2006, e che i coniugi erano CP_4 CP_1 proprietari di un terreno industriale di mq 1.342,00 (edificabile per mq 1.073,60), libero da vincoli ipotecari o pignoratizi;
il principio giurisprudenziale secondo cui per il pregiudizio alle ragioni creditorie era sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto che modificava la situazione patrimoniale del debitore, doveva essere calato nella situazione concreta, tanto la Cassazione riteneva che il pericolo di danno doveva essere tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito e da comprometterne la fruttuosità: e al debitore competeva la prova che il proprio residuo patrimonio era sufficiente a soddisfare gli interessi del creditore, pertanto ciò che rimaneva all'esito dell'atto dispositivo assumeva valenza sia in punto di eventus damni che in punto di elemento soggettivo in capo al debitore;
applicando i suddetti principi al caso di specie, risultava la carenza degli elementi di cui sopra, atteso il valore del patrimonio immobiliare del debitore principale e il residuo patrimonio immobiliare dei coniugi CP_8 CP_1 circostanze di cui doveva essere stata convinta la stessa banca attrice che, pur avendo revocato i contratti in essere e richiesto il pagamento anche ai fideiussori nel 2015, solo nell'ultima parte del 2019 si era attivata monitoriamente e non aveva mai agito esecutivamente sull'altro bene immobile dei garanti;
anche l'effettivo atteggiarsi del comportamento del creditore contribuiva infatti a definire i presupposti in esame, dovendosi escludere che la scelta del creditore di ritardare l'azione di recupero o non agire esecutivamente su alcuni beni sia un fatto neutro e non già la sostanziale prova di assenza di “pericolo di danno” ai fini dell'azione revocatoria;
-nel caso di specie mancava altresì la scientia damni del terzo acquirente, non essendovi alcuna prova della consapevolezza delle LE o della famiglia di nuocere alle ragioni del creditore, né CP_4 CP_4 parte attrice spiegava e provava in quali circostanze i potessero aver avuto modo di conoscere la CP_4 fideiussione e la richiesta di pagamento del 2015; infatti parte attrice sosteneva le sue domande prospettando la nullità/simulazione della prima parte dell'atto e cioè l'inesistenza del debito dei sig.ri nei confronti dei , da cui sarebbe derivata la natura sostanzialmente gratuita dell'atto di CP_1 CP_4 trasferimento;
-in realtà la c.t.u. consentiva di accertare che nel corso di un decennio, per le operazioni immobiliari non andate a buon fine e poi per gli immobili di Via Fiano, i avevano versato ai la CP_4 Controparte_9 somma di € 214.000,00, ben superiore al valore degli immobili acquistati, e che i avevano speso CP_4 oltre € 87.000,00 (al netto di Iva) per i lavori di completamento, rifinitura, ristrutturazione sulle unità immobiliari;
-in questo contesto, e anche a prescindere dall'impegno in atti del D'Eri di eseguire opere di ristrutturazione, non era conferente il richiamo attoreo alla circostanza che i precedenti atti del 2014 e del 2015 non contenessero l'obbligo della parte venditrice di far eseguire a propria cura e spese ulteriori pagina 6 di 19 lavori nelle unità immobiliari, circostanza spiegabile con la prassi diffusa, ancorché elusiva della legge, di perseguire risparmi fiscali;
-una volta accertata, come avvenuto, l'esistenza del credito della famiglia , diveniva irrilevante la CP_4 forma giuridica con cui le LE avevano utilizzato un credito del padre nei confronti della parte CP_4 venditrice per procedere all'acquisto; la circostanza riguardava esclusivamente i rapporti interni CP_4 padre-Biglia figlie e la situazione era comunque coerente con quello che accadeva nelle famiglie, laddove gli acquisiti immobiliari dei figli erano spesso finanziati in tutto o in parte dai genitori.
Riteneva parzialmente fondata la domanda riconvenzionale di nella misura di € 5.464,00 CP_4 oltre interessi, evidenziando che l'azione infondata e la trascrizione della domanda giudiziale avevano comportato, come documentato, il ritiro dei promissari acquirenti dall'operazione, il rimborso agli stessi delle spese sostenute e l'inutile pagamento delle spese di mediazione;
escludeva invece che la restituzione della caparra fosse configurabile in sé come un danno della promissaria venditrice.
Pertanto rigettava le domande di parte attrice, condannava quest'ultima a pagare a la CP_4 somma di € 5.464,00 oltre interessi e a rimborsare le spese di lite a entrambe le parti convenute, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico integrale di parte attrice.
Con atto di citazione in appello e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2 impugnava la sentenza del Tribunale, di cui chiedeva la riforma per i motivi di seguito illustrati, formulando le conclusioni sopra riportate.
e , costituendosi, chiedevano di rigettare l'appello in quanto infondato e CP_1 CP_2 di confermare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni sopra riportate.
e , costituendosi, chiedevano parimenti di rigettare l'appello in quanto infondato e CP_3 CP_4 di confermare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello è articolato nei seguenti motivi di gravame.
1)-“Errata ricostruzione del fatto in relazione alla sussistenza del danno ed alla relativa consapevolezza da parte dei debitori”: Il Tribunale erroneamente esclude la sussistenza del requisito dell'eventus damni ex art. 2901 c.c., considerando la consistenza del patrimonio di come stimata in sede di CP_8 esecuzione immobiliare in € 880.000 circa e il valore del residuo patrimonio dei garanti e , CP_1 CP_2 costituito da un terreno edificabile;
l'argomentazione è erronea in diritto perché la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il pregiudizio alle ragioni creditorie sussiste quando l'atto di disposizione determina una variazione peggiorativa, in termini qualitativi e quantitativi, del patrimonio pagina 7 di 19 del debitore, da valutarsi, nel caso di solidarietà passiva, esclusivamente con riferimento alla sfera patrimoniale di quest'ultimo, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri obbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. civ. 12901/2020); quindi, essendo il debito generato dalla fideiussione di natura solidale, il giudice avrebbe dovuto valutare la diminuzione della garanzia patrimoniale per ciascun obbligato separatamente e non con riferimento al patrimonio di tutti i coobbligati cumulativamente;
l'argomentazione del Tribunale è erronea anche in fatto, perché assume il valore del patrimonio di sulla base della perizia di stima effettuata in sede di esecuzione CP_8 immobiliare (che peraltro lo indica in € 873.000 e non in 880.900 come riportato in sentenza), senza tenere conto che secondo nozioni di comune esperienza la differenza tra valore di stima e valore di realizzo normalmente supera il 50%, e senza considerare i costi della procedura esecutiva, il tempo occorrente e la sussistenza di altri creditori;
infatti dai docc. 36 e 37, che si producono in appello in quanto di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori in primo grado, si desume che il ricavato lordo della vendita ammonta a € 400.000,00 e su tale importo gravano le spese di procedura;
per quanto riguarda il residuo patrimonio dei signori e , asseritamente costituito da un terreno CP_1 CP_2 edificabile in TT, non è stata fornita alcuna prova della proprietà dello stesso, né del suo valore
(pari a zero) e, in ogni caso, dal permesso di costruire n. 73/2008 emerge la proprietà del solo sig. CP_1 nessun immobile risulta intestato alla sig.ra ; il Tribunale ha anche errato nel ritenere mancante CP_2 il presupposto della consapevolezza dei debitori sulla base della pretesa insussistenza del presupposto oggettivo;
una volta ricostruito correttamente quest'ultimo, non si può dubitare della sussistenza del primo;
i convenuti e erano consapevoli della sussistenza del debito, in quanto fideiussori, CP_1 CP_2 soci della debitrice principale, il sig. anche legale rappresentante e la sig.ra moglie del CP_1 CP_2 legale rappresentante.
2)-“Violazione o errata applicazione dell'art. 2901 c.c. per avere ritenuto la scientia damni in capo alle LE necessaria per la revoca dell'atto e errata ricostruzione del fatto per avere ritenuto la stessa CP_4 insussistente - Errata ricostruzione del fatto in relazione ai rapporti economici tra le acquirenti sig.re e i venditori anche in violazione dell'art. 112 c.p.c.”: il Tribunale ha errato nel CP_4 Parte_5 ritenere non sussistente il requisito della scientia damni in capo alle terze acquirenti come requisito CP_4 indispensabile per la revocatoria;
il motivo si articola nelle argomentazioni contenute nei seguenti motivi.
3)-“Omesso esame della questione pregiudiziale circa la natura simulata del riconoscimento di debito per insussistenza dello stesso”: il Tribunale omette di esaminare la questione dell'effettiva esistenza del credito delle riconosciuto dai venditori nell'atto di disposizione, pur riconoscendone la natura CP_4 pagina 8 di 19 pregiudiziale;
contrariamente a quanto sembra ritenere implicitamente il Tribunale, le LE non CP_4 hanno versato alcun corrispettivo per il trasferimento dell'immobile di cui al rogito oggetto di causa, che pertanto deve considerarsi atto a titolo gratuito;
ed è pacifico che le LE non vantavano verso i CP_4 signori e il credito dedotto nell'atto; mentre l'eventuale sussistenza di altre obbligazioni CP_1 CP_2 diverse o di obbligazioni dello stesso contenuto tra soggetti diversi, non ha alcuna rilevanza perché l'atto non ne avrebbe determinato l'estinzione e quindi il pagamento non sarebbe stato reale;
il Tribunale avrebbe dovuto decidere sulla base del fatto che l'inesistenza del credito “compensato” in atto - sotto il profilo della mancata coincidenza soggettiva tra i rapporti obbligatori eccepiti dai convenuti (identificati da controparte come facenti capo a da un lato e dall'altro), e quello Parte_3 CP_9 descritto nell'atto impugnato - era in realtà pacifica in causa;
né vi è prova di trasferimento del diritto ed
è erroneo il riferimento contenuto in sentenza alla famiglia indistintamente;
anche sotto il profilo CP_4 oggettivo l'obbligazione eccepita dai convenuti era del tutto insussistente e la relativa dichiarazione simulata;
il contenuto è individuato come un risarcimento del danno per inadempimento all'obbligazione di completare e rifinire gli immobili venduti nel 2014-2015 ma della sussistenza di tale obbligazione originaria non vi è traccia negli atti del 2014 e 2015; vi sono ulteriori elementi vaghi e contraddittori, sintomatici della natura simulatoria della dichiarazione, ovvero la mancanza di una precisa data del presunto impegno, l'enorme sproporzione tra il risarcimento riconosciuto (€ 80.000) e il prezzo complessivamente dichiarato negli atti 2014-2015 (€ 77.000), la mancata indicazione negli atti 2014 e
2015 dei titoli autorizzativi per le opere di ristrutturazione o di straordinaria manutenzione;
inoltre con il doc. 10 recede dal contratto stipulato in data 6.12.2006 e rinuncia all'acquisto Parte_3 dell'immobile dichiarando “Nulla mi è dovuto”, dando la certezza che per tutte le dazioni anteriori al
30.4.2008 il sig. non vantava più alcun credito nei confronti dei sig.ri ; il Tribunale CP_4 Parte_4 erroneamente ritiene accertato dalla c.t.u. che i nel corso di un decennio abbiano versato ai CP_4
la complessiva somma di € 214.000, importo ben superiore a quello del valore degli CP_9 immobili acquistati, e che i abbiano speso oltre € 87.000; in realtà il valore degli immobili post- CP_4 completamento non poteva essere determinato dal c.t.u., esistendo l'atto pubblico di vendita del primo e il preliminare del secondo, per totali € 324.000; e la c.t.u. ha valutato gli immobili post-completamento in € 293.000, quindi importo ben superiore a quello di tutte le dazioni considerate dal Tribunale di €
214.000, avendo così il Giudice di primo grado travisato la relazione peritale;
inoltre il c.t.u. non ha svolto alcun accertamento circa i versamenti eseguiti dal sig. a o , tanto che quando CP_4 CP_1 CP_8 il c.t.p. ha contestato tale punto, il c.t.u. ha concordato.
pagina 9 di 19 4)-“Errata ricostruzione del fatto relativamente alla scientia damni in capo alle LE , falsa CP_4 applicazione dell'art. 2901 c.c. anche alla luce delle allegazioni difensive - omessa o errata valutazione delle risultanze istruttorie e documentali”: anche nell'ipotesi in cui l'atto impugnato dovesse essere qualificato come oneroso, nel caso oggetto di causa sussisteva comunque la consapevolezza delle acquirenti, che avrebbe dovuto portare il Tribunale alla revoca dell'atto impugnato;
il sig. Parte_3
e le figlie erano perfettamente consapevoli delle difficoltà economiche del sig. la consapevolezza CP_1 di difficoltà economiche del venditore è più che sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'acquirente di recare un danno alle ragioni creditorie, senza alcun bisogno che egli conoscesse i dettagli;
infatti, è impensabile che i non avessero piena consapevolezza dei debiti di e di CP_4 CP_1
rappresentati dalle ipoteche per oltre € 2.000.000,00 al momento di versare la caparra per CP_8
l'acquisto dell'immobile di La Cassa Via Pralungo, anche perché hanno incaricato un legale per il recupero del credito, che avrà esplorato la situazione economica dei debitori.
5)-“Omesso esame di una parte essenziale della domanda, con violazione degli artt.112 c.p.c. (nonché art.34 c.p.c.) – Violazione dell'art.111 c.p.c.(obbligo di motivazione): il Tribunale non ha esaminato né motivato sulla domanda di accertamento della natura simulata della dichiarazione di riconoscimento del debito dei sigg.i – contenuta nell'atto impugnato e ha conseguente errato nel qualificare CP_1 CP_2
l'atto come oneroso anziché gratuito e pretendere la consapevolezza del danno da parte delle terze acquirenti”: il Tribunale erroneamente non si è pronunciato sulla natura simulata dell'atto impugnato con particolare riferimento al riconoscimento del debito dei signori e;
infatti, su di essa il CP_1 CP_2
Tribunale aveva l'obbligo di pronunciarsi in modo espresso e motivare la propria pronuncia in modo comprensibile.
6)-“Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa (ex art.194 c.p.c. ed art.111
Costituzione) per non avere pronunciato la nullità della c.t.u., utilizzandone le conclusioni (seppur in modo erroneo) – Violazione dell'art.112 c.p.c. per avere rigettato l'eccezione qualificandola in modo erroneo e travisando i fatti”: il Tribunale ha erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della c.t.u.; non era affatto pacifico che il c.t.u. avesse inviato i documenti visionati o utilizzati alle parti insieme alla propria bozza;
il c.t.u. ha eseguito accesso agli atti del Comune, prendendo cognizione delle pratiche edilizie e utilizzandone il contenuto, senza però consentire a parte attrice di partecipare alle operazioni peritali di accesso a tali atti, né di visionarne il contenuto e, quindi, impedendo di fatto alla stessa di esercitare il proprio diritto di difesa;
inoltre il c.t.u. ha fondato le proprie conclusioni su una insussistente pagina 10 di 19 presunzione di veridicità di quanto affermato nei propri atti dalle parti convenute, omettendo di compiere attività di verifica e di riscontro oggettivo e scientifico.
7)-“Erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale in conseguenza del rigetto della domanda attorea in violazione dell'art. 96 c.p.c., art. 51 Codice penale, art. 2043 C.c. e art. 24 Costituzione nonché dell'obbligo di motivazione”: il Tribunale ha erroneamente accolto parzialmente la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, sul solo presupposto del rigetto della domanda di parte attrice, ritenuta infondata ma non temeraria, la cui presentazione avrebbe determinato il “ritiro” dell'acquirente;
l'esercizio dell'azione giudiziaria è un diritto garantito dalla legge e dalla Costituzione e costituisce causa di giustificazione dell'illecito (civile o penale), che esenta da responsabilità il preteso danneggiante e fa venire meno tanto l'ingiustizia del danno quanto l'elemento soggettivo del dolo o della colpa ex art. 2043
c.c.; non avrebbe altrimenti senso il disposto dell'art. 96 c.p.c., che regola proprio il risarcimento del danno conseguente all'esercizio di azioni infondate, richiedendo il dolo o la colpa grave, nel caso di specie non dimostrati da controparte né rilevati dal giudice;
manca inoltre il nesso causale tra il preteso danno e l'azione giudiziaria, in quanto la sig.ra se fosse stata certa dell'infondatezza dell'azione CP_4 avversaria avrebbe potuto pretendere l'adempimento del contratto preliminare.
Le parti appellate eccepiscono l'infondatezza dei motivi di appello, richiamando le tesi difensive svolte in primo grado e le argomentazioni della sentenza, di cui chiedono la conferma.
III. L'appello è infondato in quanto:
-la creditrice non ha provato la dedotta simulazione;
-l'atto di disposizione oggetto di revocatoria è a titolo oneroso;
-non è provata la scientia damni in capo alle acquirenti e , requisito necessario per CP_3 CP_4 la revocatoria di un atto a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n.2 c.c..
Risultando non accoglibili i motivi di appello da 2 a 6, la domanda proposta dalla creditrice non può essere accolta, divenendo quindi superfluo l'esame del primo motivo.
Esaminando le deduzioni svolte da parte appellante nei motivi da 2 a 6, da trattare congiuntamente siccome connessi, si rileva quanto segue.
L'atto di disposizione oggetto di causa (atto notarile del 26.7.2016, doc. 17 di parte appellante) è un
“trasferimento in luogo dell'adempimento” con cui i coniugi e , premesso che con atti CP_1 CP_2 notarili del 9.9.2014 e del 23.2.2015 avevano venduto alle sig.re e porzioni CP_3 CP_4 pagina 11 di 19 immobiliari in corso di costruzione in TT, Via Fiano n. 1 (piano terreno), impegnandosi ad eseguire e a far eseguire, a propria cura e spese, lavori di completamento e di rifinitura delle unità immobiliari al fine di consentire la realizzazione di un'unica unità abitativa con relativa autorimessa pertinenziale, si sono riconosciuti debitori nei confronti delle sig.re della somma di € 80.000,00 a titolo di CP_4 risarcimento danno per non aver eseguito detti lavori, e hanno trasferito, a totale estinzione e tacitazione di tale obbligo ai sensi dell'art. 1197 c.c., la piena proprietà di un alloggio sito nello stesso stabile di
TT, Via Fiano n.1 (piano primo); le sig.re hanno dichiarato di essere pienamente tacitate e CP_4 soddisfatte di ogni pretesa e di non aver altro a pretendere. Con lo stesso atto notarile, i sig.ri e CP_1
hanno stipulato una “compravendita immobiliare” con e , trasferendo loro CP_2 CP_3 CP_4 altra porzione immobiliare (cat. C/2, locale ad uso deposito) sita allo stesso indirizzo, al prezzo di
€ 20.000,00.
Il trasferimento in luogo dell'adempimento stipulato dalle parti appellate è atto a titolo oneroso e non a titolo gratuito in quanto, a fronte del trasferimento della proprietà dell'immobile, i sig.ri Parte_4 hanno ottenuto l'estinzione, nei confronti delle sig.re , del loro debito, dichiarato e riconosciuto dai CP_4 debitori e dalle creditrici.
In ordine alla domanda di accertamento della natura simulata della dichiarazione di riconoscimento del debito dei sig.ri , e all'inesistenza del debito, si osserva che: Parte_4
-il Tribunale non ha omesso di esaminare la domanda, ma al contrario l'ha esaminata rigettandola nel merito, come si desume dalla sua illustrazione nel paragrafo 8 della sentenza (ove espone che parte attrice sostiene le sue domande prospettando la nullità/simulazione della prima parte dell'atto del 2016 – cioè
l'inesistenza del debito dei sig.ri nei confronti dei – circostanza da cui deriverebbe la natura CP_1 CP_4 sostanzialmente gratuita dell'atto di trasferimento) e dalle considerazioni svolte in contrario, nel seguito del paragrafo, sulla base anche dall'accertamento peritale;
e nel dispositivo tutte le domande formulate da e per essa, quale mandataria, da sono state rigettate;
Parte_1 Parte_2
-la prova della simulazione compete a parte attrice, odierna appellante, che l'ha dedotta quale fatto posto a fondamento della domanda di inefficacia dell'atto di disposizione nei propri confronti (con conseguente diritto di agire sugli immobili che ne costituiscono oggetto, a soddisfacimento del proprio credito);
-tale prova non risulta fornita.
L'appellante non ha infatti provato che le parti dell'atto di disposizione intendessero stipulare un atto diverso da quello posto in essere, né che abbiano riconosciuto un debito che non esisteva.
Gli appellati (tanto i sig.ri che le sig.re ) hanno per contro dedotto, producendo Parte_4 CP_4 documentazione a supporto (docc. 1, 2, 3, 4, 7 di parte , docc. 9 e 10 di parte ), che CP_4 Parte_4 in attuazione di contratti stipulati dal 2006 tra (padre di e ) e i sig.ri Parte_3 CP_3 CP_4 pagina 12 di 19 e la (di cui i primi erano soci) aventi ad oggetto immobili diversi (TT Parte_4 CP_8
Via Forvilla 12, TT Via Lanzo e La Cassa Via Pralungo), il sig. aveva versato somme di CP_4 denaro non restituite con la risoluzione di tali contratti, così maturando un credito che ha determinato l'accordo per cui, in occasione degli atti del 2014 e 2015 con cui i sig.ri e hanno trasferito CP_1 CP_2 porzioni immobiliari in corso di costruzione (al piano terreno e locale autorimessa), alle figlie di Parte_3
, da quest'ultimo indicate come acquirenti, i venditori si sono obbligati a svolgere e far svolgere i
[...] lavori di finitura e completamento;
l'accordo relativo ai lavori, non indicato nei rogiti notarili, è stato oggetto di separata scrittura sottoscritta dai sig.ri , contenente il capitolato delle opere da CP_1 CP_2 eseguire;
non essendo poi stati svolti detti lavori, con l'atto del 2016 oggetto di causa i sig.ri e CP_1
hanno riconosciuto il debito risarcitorio ponendo in essere il trasferimento in luogo CP_2 dell'adempimento (piano primo) e hanno altresì venduto il locale uso deposito per € 20.000,00; le sig.re hanno poi, dopo l'acquisto, fatto eseguire i lavori sostenendone i costi (docc. 13, 14, 17, 18 di CP_4 parte ). CP_4
Le allegazioni e produzioni degli appellati trovano conferma nell'accertamento svolto dal c.t.u., da cui è emerso che, per le operazioni non andate a buon fine relative all'acquisto degli immobili di TT e
La Cassa, e poi per gli immobili acquistati di TT Via Fiano, i hanno versato ai CP_4 Parte_4
e alla la complessiva somma di € 213.900,00 e hanno speso, per i lavori di CP_8 completamento/rifinitura/ristrutturazione delle unità immobiliari acquistate, la somma complessiva di
€ 141.121,67 al netto di Iva (€ 87.053,22 per l'appartamento al piano terra, € 49.501,83 per l'appartamento al primo piano, € 4.566,62 per il locale uso deposito, come risulta dalla relazione peritale
20.11.2022 allegato 4 e dalla relazione finale con risposta alle osservazioni dei c.t.p. del 12.12.2022, ove
è stata aggiunta la valutazione delle opere eseguire nel locale deposito); mentre il valore degli immobili acquistati è, dopo il completamento, pari a € 298.220,00 (€ 152.500,00 per l'appartamento al piano terra,
€ 129.950,00 per l'appartamento al primo piano, € 10.720,00 per il box, € 5.000,00 per il locale deposito, come risulta dalla relazione finale pag. 7, con aggiunta rispetto alla prima relazione del locale deposito).
Pertanto le somme corrisposte dai erano ampiamente superiori ai valori degli immobili al momento CP_4 dell'acquisto; i valori determinati nella c.t.u. sono infatti post-completamento e le somme erogate devono essere confrontate detraendo dal valore post-completamento gli importi dei lavori svolti dai;
non CP_4 invece, come pretenderebbe l'appellante, confrontandole con il valore degli immobili dopo lo svolgimento di tali lavori pagati dai;
non sussiste quindi il travisamento della relazione peritale CP_4 allegato dall'appellante.
Gli esiti della c.t.u. confermano la tesi delle parti appellate dell'esistenza del debito, che ha dato luogo all'assunzione dell'obbligazione di svolgere o far svolgere i lavori sugli immobili, in occasione degli atti pagina 13 di 19 del 2014 e del 2015, e al riconoscimento del debito risarcitorio con l'atto di disposizione del 2016 oggetto di causa.
Precisamente, al momento degli acquisti delle unità immobiliari con gli atti del 2014 e del 2015 (piano terreno con box), i avevano erogato la complessiva somma di € 194.000,00 (€ 161.900,00 CP_4 precedentemente agli atti e € 32.000,00 quale prezzo per l'atto del 2015, v. prospetto a pag. 8 della relazione peritale 20.11.2022); hanno poi eseguito lavori (essendo le unità immobiliari allo stato grezzo) per una spesa di € 87.053,22 al netto dell'Iva; e il valore post-completamento era di € 152.500,00 per l'appartamento e € 10.720,00 per il box. Residua quindi una differenza superiore all'importo di
€ 80.000,00 poi quantificato con l'atto di disposizione del 2016.
Non si condivide la deduzione dell'appellante secondo cui il valore degli immobili post-completamento non poteva essere determinato dal c.t.u., esistendo l'atto pubblico di vendita e il preliminare per totali
€ 324.000,00; il contratto di compravendita (dell'alloggio al piano terreno con box) ed il contratto preliminare di compravendita (dell'alloggio al primo piano con locale deposito) sono del 2020, mentre quello che rileva nel presente giudizio è il valore degli immobili all'epoca dei trasferimenti tra i sig.ri e le sig.re , pertanto tale valutazione è stata sottoposta al c.t.u. e correttamente Parte_4 CP_4 svolta.
L'appellante allega poi che il c.t.u. non ha effettuato alcun accertamento circa i versamenti eseguiti dal sig. a , tanto che quando il c.t.p. lo ha contestato, il c.t.u. ha concordato. CP_4 CP_9
Sul punto si rileva che l'osservazione del c.t.p. concerneva la dimostrazione in modo certo e oggettivo della movimentazione delle cifre riportate nelle tabelle della relazione peritale, ed è su tale profilo che il c.t.u. ha concordato.
I versamenti considerati dal c.t.u. sono quelli oggetto della documentazione prodotta dalle parti convenute, odierne appellate, nella quale il sig. ha via via dato atto delle somme versate da CP_1
indicandone importo e titolo, con scritture datate e sottoscritte. Parte_3
Se pure non sono dimostrati i movimenti di conto corrente con riferimento alle somme indicate, i documenti costituiscono elementi a sostegno della tesi delle parti appellate.
Appare opportuno illustrare i documenti complessivamente prodotti dalle parti appellate, sopra citati.
Il doc. 2 di parte comprende quattro dichiarazioni di che attesta di ricevere da CP_4 CP_1
rispettivamente le somme di € 20.000,00, di € 25.000,00, di € 28.000,00, di € 45.000,00, Parte_3 per l'acquisto dell'immobile di TT Via Forvilla 12 (periodo da settembre 2006 a luglio 2007).
Il doc. 3 comprende sei dichiarazioni di che attesta di ricevere da CP_1 Parte_3 rispettivamente le somme di € 8.400,00, di € 7.900,00, di € 2.400,00, di € 2.400,00, di € 2.400,00, di pagina 14 di 19 € 2.400,00, per l'acquisto dell'immobile di TT Via Forvilla 12 (periodo da settembre 2007 a maggio 2008).
Il doc. 4 è la fattura emessa in data 3.6.2009 dalla nei confronti di per CP_8 Parte_3
l'importo di € 18.000,00 quale caparra confirmatoria per l'acquisto di un immobile in La Cassa Via
Pralungo.
Il doc. 7 è il capitolato sottoscritto dai sig.ri e , indicato come “allegato B” relativo a CP_1 CP_2
TT Via Fiano 1 e al cliente , che contiene la descrizione tecnica delle opere da Parte_3 eseguire.
Il doc. 5 è l'atto notarile del 9.9.2014 tra i sig.ri e le sig.re e (non Parte_4 CP_3 CP_4 oggetto di revocatoria) in cui le parti pattuiscono il prezzo (per un'unità immobiliare del piano terra) in
€ 45.000,00 e danno atto che l'importo è già stato versato mediante bonifico bancario in data 28.3.2007 con addebito su conto corrente intestato a e (moglie del primo). Così Parte_3 CP_10 confermando quanto risultante dal doc. 2.
Il doc. 1 di parte e i docc. 9 e 10 di parte sono il contratto preliminare del 6.12.2006 CP_4 Parte_4 avente ad oggetto l'immobile in TT Via Forvilla 12 per il prezzo di € 158.000,00 e l'accordo sul recesso di da tale contratto. Parte_3
Dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi forniti dalle parti appellate e dalla c.t.u., come sopra esposti, si ritiene fornita la prova dell'esistenza del debito riconosciuto con l'atto di disposizione del
2016, pur in assenza di menzione dell'obbligazione di eseguire i lavori negli atti del 2014 e 2015.
Ai fini qui in esame non rileva che al momento degli atti del 2014 e del 2015 il debito per le somme versate fosse maturato nei confronti di anziché delle acquirenti, in quanto costoro erano Parte_3 le figlie del creditore ed erano state dallo stesso indicate come soggetti a favore dei quali effettuare il trasferimento;
né deve essere fornita prova della cessione del credito piuttosto che della donazione indiretta intercorsa tra padre e figlie, condividendosi quanto ritenuto sul punto dal Tribunale, secondo cui
“oltre al fatto che la circostanza attiene esclusivamente ai rapporti interni padre/Biglia figlie, CP_4 trattasi di situazione anche coerente con quello che accade nelle famiglie, laddove gli acquisti immobiliari dei figli sono spessi finanziati in tutto o in parte dai genitori, compreso, come nel caso, mediante l'utilizzo di un credito – accertato – nei confronti dei venditori”; così come non appare determinante che i rapporti e i versamenti di fossero intercorsi, anche con una certa confusione di ruoli, con i signori Parte_3
e e con posto che e erano coniugi ed erano CP_1 CP_2 CP_8 CP_1 CP_2 soci della (rispettivamente per il 51% e per il 48%); in questa sede si tratta di escludere la CP_8 simulazione, quindi di accertare la volontà delle parti dell'atto di disposizione del 2016 Parte_4 da un lato ed e dall'altro) dapprima di pattuire, in occasione degli atti del 2014 e CP_3 CP_4 pagina 15 di 19 2015, l'obbligazione di svolgere o far svolgere lavori sugli immobili, a fronte delle somme di denaro già precedentemente versate da e del credito restitutorio maturato, e poi, nell'atto del 2016, Parte_3 di riconoscere un effettivo debito per non avere svolto tali lavori.
Gli elementi indicati dall'appellante (mancata menzione dell'obbligazione negli atti 2014-2015, mancanza di una precisa data del presunto impegno, sproporzione tra il risarcimento riconosciuto e il prezzo dichiarato negli atti 2014-2015, dichiarazione di “Nulla mi è dovuto” in occasione Parte_3 del recesso dal contratto 6.12.2006) non costituiscono invece indizi gravi precisi e concordanti della dedotta simulazione.
D'altronde non si comprende e non vengono forniti concreti elementi per spiegare perché i debitori dell'appellante, e , avrebbero dovuto simulare con soggetti terzi, a cui non sono legati da CP_1 CP_2 vincoli familiari, parentali o di affetto, l'esistenza di un debito per dar luogo al trasferimento dell'appartamento al primo piano senza ricevere alcun corrispettivo;
né perché avrebbero contestualmente stipulato una compravendita con pagamento di un prezzo per il locale uso deposito. E non viene provato, né dedotto, un diverso sottostante accordo per cui l'appartamento non sarebbe trasferito ma rimarrebbe nella disponibilità dei signori e . CP_1 CP_2
Non sussistono la nullità della c.t.u. e la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, oggetto del sesto motivo di appello;
il c.t.u. è stato esplicitamente autorizzato dal Giudice ad accedere presso le competenti pubbliche amministrazioni e l'accesso è stato correttamente svolto senza la partecipazione dei c.t.p.; gli esiti dell'accesso, relativi alle pratiche riguardanti i lavori eseguiti sugli immobili dopo il trasferimento alle sig.re , sono stati condivisi con i c.t.p., i quali hanno infatti svolto specifiche CP_4 osservazioni sul punto, come si evince dalla relazione finale con risposta alle osservazioni dei c.t.p. del
12.12.2022 e dalle osservazioni allegate;
così il c.t.p. attoreo ha scritto nelle proprie osservazioni
<Visionando la documentazione derivante dall'accesso agli atti eseguita dal CTU>> (oltre che dai sopralluoghi eseguiti e esaminando la bozza di Relazione Consulenza Tecnica d'Ufficio) <sono emersi
i seguenti aspetti rilevanti che di seguito riporto: 1) dai documenti reperiti dall'accesso agli atti: 1.1) all'interno dell'atto di compravendita del 26/07/2016 rep. 1262 raccolta 1034 notaio sede Per_2
Beinasco come allegato “C” è stato identificato un Attestato di Prestazione Energetica con codice
2016_206265_0007 riferito all'immobile oggetto di perizia del piano primo ex sub. 128 attuale sub.
137…. 1.2) si rileva che in tutte le pratiche edilizie visionate dal CTU viene riportata la dicitura di
“manutenzione straordinaria” e mai di “opere di completamento”…>>.
Risulta pertanto provato che il c.t.p. dell'odierna appellante non solo non ha lamentato di non essere stato messo in condizione di conoscere documenti esaminati dal c.t.u., ma ha anzi dato atto di avere visionato pagina 16 di 19 la documentazione derivante dall'accesso agli atti eseguita dal c.t.u. e ha svolto le valutazioni su tale documentazione.
Non si condivide poi l'argomento dell'appellante secondo cui le pratiche esaminate con l'accesso agli atti del Comune costituivano l'unica documentazione dei lavori eseguiti dopo il trasferimento degli immobili alle signore , in quanto queste ultime hanno prodotto documentazione concernente gli CP_4 incarichi affidati per tali lavori e le spese sostenute, come docc. 13, 14, 17, 18; detti documenti sono stati esaminati dal c.t.u. (dando atto che si tratta di documenti che rappresentano una assai ponderosa raccolta di scontrini fiscali, fatture, ricevute, etc., afferenti ad artigiani edili, idraulici, grandi magazzini per forniture di componenti elettrici, grandi magazzini per forniture di componenti termoidraulici, grandi magazzini per forniture componenti edilizi, di finitura e di giardinaggio, serramenti, consulenze tecniche professionali, bollette di consumo energia elettrica, che dimostrano l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici eseguiti tra la fine del 2016 e gli ultimi mesi del 2017), che ha peraltro comunque eseguito autonomo computo metrico.
Avendo la domanda di revocatoria ad oggetto un atto a titolo oneroso, il creditore deve fornire la prova della scientia damni in capo alle acquirenti sig.re , ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n.2 c.c.. CP_4
Detta prova non è stata fornita, risultando infondato il quarto motivo di appello in cui sono svolti argomenti generici, senza fornire concreti elementi probatori, né peraltro deduzioni specifiche da cui desumere la consapevolezza in capo alle sig.re e , o in capo al padre , CP_3 CP_4 Parte_3 del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
I non erano legati da vincoli familiari, parentali, affettivi, con i sig.ri e . CP_4 CP_1 CP_2
Non è provato, neppure per presunzioni, che abbiano avuto conoscenza delle ipoteche volontarie per mutui sugli immobili della indicate nel motivo di gravame;
né tantomeno delle ipoteche CP_8 giudiziarie, iscritte in epoca molto successiva al versamento (in data 3.6.2009) della caparra per l'acquisto di un'unità in tali immobili (in La Cassa Via Pralungo); il fatto che si siano rivolti ad un avvocato per recuperare il proprio credito non costituisce indizio in senso diverso;
né si può considerare sintomatico della consapevolezza, il fatto che sia stato pattuito un trasferimento in luogo dell'adempimento, anziché una restituzione del denaro versato, posto che i signori erano da anni CP_4 alla ricerca di un immobile da acquistare e la soluzione proposta e accettata consentiva di soddisfare tale esigenza.
Sono infondate tutte le ulteriori considerazioni svolte nel quarto motivo di appello, che riprendono argomenti già esaminati con riferimento alla dedotta natura simulata dell'atto di disposizione.
pagina 17 di 19 Non sussistendo, per le ragioni esposte, un requisito necessario per l'accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., diviene superfluo esaminare il primo motivo di appello.
E' infondato anche il settimo motivo di appello, relativo all'accoglimento (parziale) della domanda riconvenzionale proposta da . CP_4
La trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con riferimento agli immobili per la vendita dei quali aveva stipulato un contratto CP_4 preliminare (doc.10 di parte ), ha cagionato la risoluzione del preliminare (doc.11 di parte ) CP_4 CP_4
e il relativo danno del rimborso al promissario acquirente delle spese sostenute e dell'inutile pagamento delle spese di mediazione.
Sussiste il nesso causale tra la trascrizione della domanda e la risoluzione del preliminare (con i conseguenti danni), in quanto si era obbligata a trasferire gli immobili liberi da trascrizioni CP_4 pregiudizievoli (doc. 10) e le parti del preliminare hanno stipulato una transazione risolvendolo, proprio a causa della trascrizione della domanda giudiziale (di cui danno espressamente atto), che non ha consentito alla promittente venditrice di adempiere alle proprie obbligazioni (doc. 11).
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non occorre il dolo o la colpa grave per la condanna al risarcimento del danno conseguente alla trascrizione di una domanda giudiziale infondata.
Ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c., il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata trascritta domanda giudiziale, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore che ha agito “senza la normale prudenza”; e la Suprema Corte riconosce la proponibilità della “domanda risarcitoria ex art. 96 co. 2 c.p.c. per i danni da trascrizione di domanda giudiziale trascrivibile, ma trascritta «senza la normale prudenza» e rivelatasi infondata (c.d. trascrizione ingiusta) …nel giudizio introdotto da tale domanda” (Cass. civ. ord. 0226/2025).
Nel caso in esame parte attrice in primo grado, odierna appellante, ha trascritto la domanda giudiziale senza la normale prudenza, trattandosi di domanda destituita di fondamento, priva di supporto probatorio con specifico riferimento alla dedotta simulazione e alla scientia damni in capo a . CP_4
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 520.000,01 a € 1.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), pagina 18 di 19 nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi come da prodotte note spese, per ciascuna delle due parti appellate: € 5.706,00 per fase di studio, € 3.318,00 per fase introduttiva, € 9.487,00 per fase decisionale, per totali € 18.511,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovute.
Viene riconosciuta la richiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dei sig.ri
, che si dichiara antistatario. Parte_4
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da e per essa dalla mandataria Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 1657/2023 del Tribunale di Torino, pubblicata il 18.4.2023;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di e , che liquida in € 18.511,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario CP_1 CP_2 spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute;
con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Renata Gallarate;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di CP_3
e , che liquida in € 18.511,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in
[...] CP_4 misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovute.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 3.12.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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