TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 5155/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 02.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5155/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. CRISPO GERARDO Parte_1 C.F._1
( ; C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-
Pagina 1 di 3
CP_ 003075919 notificata in data 11.10.2024, a mezzo della quale l aveva richiesto il pagamento della somma di € 2.750,00 a titolo di contributi previdenziali anno 2020. Rilevava che tale contribuzione era stata richiesta per la società “ (c.f. n.: laddove, Parte_2 P.IVA_2 invece, aveva ceduto in data 05.04.2018 la propria quota partecipativa a terzi e di non essere, pertanto, tenuto al pagamento afferente ad un periodo successivo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 24.02.2025, concludendo come in atti per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato e non merita accoglimento. CP_ Va rilevato che l'atto impositivo è stato emesso dall in quanto l'odierno ricorrente è stato individuato “in qualità di legale rappresentante/responsabile della società (cfr. doc. Parte_2 in atti) e come tale responsabile in solido con la suddetta società (cfr., CP_ altresì, l'accertamento del 15.11.2022, parimenti in atti). Pertanto, non solo l'odierno attore non è stato intimato in quanto titolare di quote sociali, ma, contrariamente a quanto asserito in ricorso e nelle note di trattazione da ultimo depositate, risulta finanche amministratore della compagine sociale dal 31.07.2017 sino all'attualità, come emerge chiaramente dalla visura camerale in atti. Invero, in quest'ultimo documento, la carica di amministratore si evince sia a pag. 1 nel quadro dei dati anagrafici (“
[...]
, rappresentante dell'impresa”), sia a pag. 6 punto 5 ove vengono Parte_1 indicati gli amministratori (data iscrizione 08.03.2018 con durata fino alla revoca) e sia proprio a pag. 8 (invocata dalla parte attrice), ove si evince la stessa circostanza (ove si specifica che il 31.07.2017 è la data della nomina, non della revoca).
Ogni altra valutazione può ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
Pagina 2 di 3 r.g. 5155/24
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali
CP_ sostenute dall , liquidate in € 886,00 per compensi processuali oltre spese forfetarie.
Nocera Inferiore, 02.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 3 di 3