Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2025, proposto da
GI RD, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Camerini e Domenico Di Sabatino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
per l'ottemperanza:
- del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Abruzzo – L’Aquila n. 301/2024 relativamente al capo decisorio concernente la condanna dell'Amm.ne resistente al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.918,24.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa MA LA;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tar Abruzzo – L’Aquila n. 301/2024, passata in giudicato (certificazione del TAR Abruzzo – L’Aquila del 1.8.2025), che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore “ delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge ”.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito e ha depositato documentazione attestante l’ottemperanza alla sentenza e quindi il pagamento dell’importo liquidato a titolo di spese processuali, mediante accredito su conto corrente bancario indicato dalla parte ricorrente con atto di delega all’incasso.
Ha quindi chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La parte ricorrente ha dato atto che il credito è stato integralmente soddisfatto mediante bonifico del 15 agosto 2025 e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di giudizio.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato assunto in decisione.
Ricorrono le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere in quanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha provveduto, nel corso del giudizio, al pagamento delle spese legali liquidate dal giudicato e ha quindi soddisfatto la pretesa avversaria.
Le spese processuali di questo giudizio seguono la soccombenza, in quanto la parte intimata ha provveduto a dare esecuzione al capo della sentenza che dispone il pagamento delle spese processuali solo dopo la notifica del ricorso per l’ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 800,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NZ, Presidente
MA LA, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LA | AN NZ |
IL SEGRETARIO