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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/09/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2479 del 2023 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2479 del 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Espropriazione” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 e , C.F. , nata a [...], in data [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. STANISLAO DE SANTIS, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTI – E
, C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore
- RESISTENTE contumace –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in Cancelleria in data 01.12.2023, Pt_1 e hanno convenuto in giudizio il ,
[...] Parte_2 Controparte_1 deducendo che:
- con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 5.05.2017, emessa inter partes nel giudizio n. 978/2013 R.G., passata in giudicato per mancata impugnazione, e notificata in forma esecutiva il 13.04.2018, la Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento della domanda di opposizione alla stima proposta dagli odierni ricorrenti, quali comproprietari dei terreni in Comune di , in catasto al foglio 31, p.lle 288, 296 e 298 (la CP_1 prima per mq. 4.124, la seconda per mq. 1755 e la terza per mq. 1333), occorsi per i
“lavori di infrastrutture Piano Insediamenti Produttivi, 1° stralcio funzionale, 1° annualità”, ha condannato il a depositare la differenza tra la Controparte_1 somma rideterminata a titolo di indennità di esproprio dei terreni predetti (€ 47.166,48) e quella già depositata all'atto dell'emanazione del decreto di esproprio e a pagare le spese di giudizio e a rimborsare quelle di c.t.u.;
- essendo deceduto in , il 28.05.2016, , padre di essi CP_1 Persona_1 esponenti e originario contitolare, pro quota, del credito in oggetto, a sé lasciando eredi il coniuge (rinunziante all'eredità) e i sopra indicati figli e CP_2 Parte_1
, in data 29.07.2020 è stata presentata la dichiarazione di successione di esso Pt_2
(vol. 88.888 n. 251741), includendovi il credito di cui trattasi;
Persona_1
- con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 9.08.2018 è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla predetta ordinanza, del complessivo importo di € 48.993,42 di cui € 8.063,22 per spese di giudizio ed € 1.737,48 per spese di c.t.u. (le prime e le seconde da pagare direttamente in favore degli eredi ); Pt_1 R.G. n. 2479 del 2023 - Pag. 2 di 5
- con determina del Responsabile dell'Area affari finanziari n. 50 del 13.08.2018, è stato richiesto alla “il diverso utilizzo del residuo capitale da somministrare, Parte_3 accertato pari ad € 44.055,48 sul mutuo posizione n. 4469436/00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per € 350.000,00 ed utilizzato per € 305.944,52 per il finanziamento dell'indennità di espropriazione derivante dall'ordinanza”;
- con successiva determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 294 del 13.08.2018 è stato disposto l'“avvio della procedura di deposito presso il (ex Cassa Depositi e CP_3 Prestiti) della somma complessiva pari ad € 39.192,72 per la costituzione di un deposito amministrativo, giusta Ordinanza n. cronol. 1434/2017 del 22/5/2017 – R.G. n. 978/2013 della Corte d'Appello – Sez. II Civile di Catanzaro, a favore di , Parte_2 ed ”; Parte_1 Controparte_4
- con nota prot. 7477 del 28.09.2018 l'Ente ha comunicato di aver “provveduto al bonifico degli importi nei conti depositi”;
- con separate note via pec del 17.10.2020 ed allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (il cui rispettivo contenuto si intenda, per brevità, qui richiamato), gli odierni istanti chiedevano al l'emissione del provvedimento di svincolo delle somme CP_1 già depositate presso la Cassa DD.PP. in base ai ripetuti titoli (determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 248 del 6.05.2013, per la somma originariamente prevista;
ordinanza della Corte d'Appello del 22.05.2017 per la differenza oggetto di rideterminazione) e la liquidazione delle somme oggetto di pagamento diretto (spese di giudizio e rimborso spese di c.t.u.);
- tali richieste sono rimaste, tuttavia, prive di riscontro, né tanto meno il ha CP_1 provveduto alla liquidazione delle ulteriori somme da pagare direttamente, di guisa che, con atto stragiudiziale, notificato a mezzo Uff. Giud. il 21.01.2021, gli odierni ricorrenti hanno invitato il a) a emettere il provvedimento di svincolo delle somme CP_1 Contr depositate presso la Cassa DD.PP. (ovvero spettanti ad essi esponenti;
b) a pagare, in favore dei medesimi, le somme dovute a titolo di spese di giudizio e di rimborso delle spese di c.t.u., avvertendo altresì il medesimo che, ove non avesse adempiuto CP_1 nel termine di giorni trenta dalla notificazione dell'atto, sarebbero state esperite, dinanzi alle competenti sedi, le ulteriori azioni ai fini del recupero coattivo dei crediti di cui in premessa, con aggravio di spese e con riserva di ogni altra iniziativa;
- neppure la predetta diffida ha sortito effetto, né miglior sorte hanno avuto le ripetute sollecitazioni per le vie brevi;
- su richiesta del pur trattandosi di espediente dilatorio, gli esponenti hanno CP_1 provveduto, altresì, alla parziale rettifica della dichiarazione di successione;
- conclusosi il periodo della pandemia COVID 19, gli odierni ricorrenti, nel tentativo di evitare l'insorgere di un ulteriore contenzioso, con nota a mezzo pec del 27.02.2023, hanno sollecitato ancora una volta il a provvedere nei termini anzidetti, anche CP_1 questa volta senza ottenere alcun riscontro;
- tale vessatorio comportamento dell'Ente, se non pure rilevante ex art. 328 c.p., costituisce, comunque, evidente violazione: a) della normativa che regola la materia (art. 28 d.P.R. n. 328/2001, T. U. espropriazione per p. u.), la quale dispone che “L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario o agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità” (c.1). “L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi” (c. 2); b) dei principi di efficienza, efficacia ed economicità che informano l'azione amministrativa (art. 1, commi 1 e 1 bis, l. n. 241/1990); c) delle clausole generali di R.G. n. 2479 del 2023 - Pag. 3 di 5
adempimento delle obbligazioni secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), essendo i sigg. costretti a esperire ulteriori, defatiganti, procedure Pt_1 giudiziarie, senza aggiungere che la protratta indisponibilità delle somme dovute è di per sé fonte di grave pregiudizio a carico di essi creditori;
- essendo i presupposti dell'odierna domanda documentalmente comprovati - in particolare la sussistenza l'obbligo del di rilasciare il chiesto provvedimento e CP_1 l'illegittimità del diniego tacitamente opposto - agli esponenti non resta che rivolgersi al Tribunale affinché, ritenuta la sussistenza dei richiamati presupposti, condanni il al rilascio del chiesto provvedimento, disponendo, altresì, una adeguata misura CP_1 di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., al fine di scoraggiare ulteriori comportamenti dilatori, trattandosi di obbligo di fare, non suscettibile di esecuzione in forma specifica, in quanto presuppone la cooperazione del debitore;
- sussiste un'obbligazione di fare infungibile ogni volta l'interesse del creditore alla prestazione non possa essere soddisfatto compiutamente senza la diretta cooperazione del soggetto obbligato;
- sulla scorta del conforme orientamento della Cassazione, che ha dichiarato sul punto la giurisdizione dell'AGO, e del Giudice amministrativo, che ha dichiarato inammissibili, appunto per difetto di giurisdizione, ricorsi proposti avvero il silenzio-inadempimento dell'amministrazione tenuta rilasciare il provvedimento di svincolo, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, da individuare concretamente secondo gli ordinari criteri territoriali e di valore;
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: a. accertare e dichiarare l'obbligo del di provvedere sull'istanza Controparte_1 dei ricorrenti, la fondatezza della pretesa degli stessi, di cui in narrativa, e l'illegittimità del tacito diniego del CP_1 b. condannare il medesimo in persona e con sede come in epigrafe, a rilasciare in CP_1 favore dei ricorrenti, il richiesto provvedimento di autorizzazione allo svincolo delle somme e ogni altro provvedimento eventualmente necessario ai fini dell'incasso delle medesime somme;
c. condannare, altresì, il al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma non CP_1 inferiore a € 300,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo nel rilascio del provvedimento;
d. condannare, infine, il al pagamento delle spese. CP_1
Nessuno si è costituito per il . Controparte_1 Su richiesta dei ricorrenti è stato disposto il rinvio della causa per esperimento del tentativo di bonario componimento della controversia. Successivamente, preso atto dell'intervenuto pagamento dell'indennità a seguito dell'emissione, da parte del , il Tribunale ha rinviato la causa per la Controparte_1 discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'udienza del 16.09.2025, i ricorrenti, uniche parti costituite, hanno precisato le conclusioni come da verbale. All'esito della discussione orale, il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 4 c.p.c.
2. Declaratoria di contumacia. Va prima di tutto dichiarata la contumacia della parte resistente Controparte_1
, non costituito nel presente giudizio nonostante la notifica del ricorso introduttivo nei
[...] suoi confronti sia stata regolarmente eseguita.
3. Nel merito. 3.1. La materia del contendere deve dichiararsi cessata. Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione pacificamente riconosciuta dalle parti che ne abbia R.G. n. 2479 del 2023 - Pag. 4 di 5
eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950 del 2003). Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che fa venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante Cass. civ. n. 12310 del 2007; Cass. civ. n. 4714 del 2006). Dal momento che il difensore della parte ricorrente, l'unica costituita in giudizio, dopo aver rilevato che l'oggetto della domanda è stato adempiuto spontaneamente dal ha discusso e CP_1 concluso chiedendo espressamente la cessazione della materia del contendere, tale rilievo è certamente sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (cfr. Cass. civ. n. 8822 del 2003). Alla luce di quanto esposto, è agevole concludere che né parte ricorrente né la parte resistente – peraltro, neppure costituita - nutrono un interesse giuridicamente rilevante ad una decisione sul merito della lite, con estinzione del giudizio. Ciò posto, occorre adesso provvedere sulle spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante cfr. Cass. Civ. n. 4442 del 2001). Bisogna, cioè, valutare il fondamento della domanda per verificare se questa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata. E la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. civ. n. 4884 del 1996) e valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte (cfr. Cass. civ. n. 3075 del 1997). 3.2. Alla luce dell'intervenuto adempimento, da parte del , alle Controparte_1 obbligazioni dedotte in ricorso - per come dai ricorrenti documentato (cfr. documentazione allegata il 10.02.2025) e precisato all'udienza di discussione del 16.09.2025 (cfr. verbale udienza) - risulta evidente la fondatezza della domanda esperita dai ricorrenti e l'integrale soccombenza dell'Ente locale. 3.3. Le spese del giudizio, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
R.G. n. 2479 del 2023 - Pag. 5 di 5
e) dell'estrema semplicità della fase introduttiva caratterizzata dalle forme del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.; f) della sostanziale assenza della fase istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale, nonché della semplicità di quella decisoria, con decisione resa a seguito di discussione orale;
g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge. Deve, inoltre, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. STANISLAO DE SANTIS per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
B. CONDANNA la parte resistente, , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi vivi ed in € 3.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. STANISLAO DE SANTIS per dichiarato anticipo;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 19 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2479 del 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Espropriazione” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 e , C.F. , nata a [...], in data [...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. STANISLAO DE SANTIS, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTI – E
, C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore
- RESISTENTE contumace –
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in Cancelleria in data 01.12.2023, Pt_1 e hanno convenuto in giudizio il ,
[...] Parte_2 Controparte_1 deducendo che:
- con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 5.05.2017, emessa inter partes nel giudizio n. 978/2013 R.G., passata in giudicato per mancata impugnazione, e notificata in forma esecutiva il 13.04.2018, la Corte d'Appello di Catanzaro, in accoglimento della domanda di opposizione alla stima proposta dagli odierni ricorrenti, quali comproprietari dei terreni in Comune di , in catasto al foglio 31, p.lle 288, 296 e 298 (la CP_1 prima per mq. 4.124, la seconda per mq. 1755 e la terza per mq. 1333), occorsi per i
“lavori di infrastrutture Piano Insediamenti Produttivi, 1° stralcio funzionale, 1° annualità”, ha condannato il a depositare la differenza tra la Controparte_1 somma rideterminata a titolo di indennità di esproprio dei terreni predetti (€ 47.166,48) e quella già depositata all'atto dell'emanazione del decreto di esproprio e a pagare le spese di giudizio e a rimborsare quelle di c.t.u.;
- essendo deceduto in , il 28.05.2016, , padre di essi CP_1 Persona_1 esponenti e originario contitolare, pro quota, del credito in oggetto, a sé lasciando eredi il coniuge (rinunziante all'eredità) e i sopra indicati figli e CP_2 Parte_1
, in data 29.07.2020 è stata presentata la dichiarazione di successione di esso Pt_2
(vol. 88.888 n. 251741), includendovi il credito di cui trattasi;
Persona_1
- con delibera del Consiglio comunale n. 31 del 9.08.2018 è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla predetta ordinanza, del complessivo importo di € 48.993,42 di cui € 8.063,22 per spese di giudizio ed € 1.737,48 per spese di c.t.u. (le prime e le seconde da pagare direttamente in favore degli eredi ); Pt_1 R.G. n. 2479 del 2023 - Pag. 2 di 5
- con determina del Responsabile dell'Area affari finanziari n. 50 del 13.08.2018, è stato richiesto alla “il diverso utilizzo del residuo capitale da somministrare, Parte_3 accertato pari ad € 44.055,48 sul mutuo posizione n. 4469436/00 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per € 350.000,00 ed utilizzato per € 305.944,52 per il finanziamento dell'indennità di espropriazione derivante dall'ordinanza”;
- con successiva determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 294 del 13.08.2018 è stato disposto l'“avvio della procedura di deposito presso il (ex Cassa Depositi e CP_3 Prestiti) della somma complessiva pari ad € 39.192,72 per la costituzione di un deposito amministrativo, giusta Ordinanza n. cronol. 1434/2017 del 22/5/2017 – R.G. n. 978/2013 della Corte d'Appello – Sez. II Civile di Catanzaro, a favore di , Parte_2 ed ”; Parte_1 Controparte_4
- con nota prot. 7477 del 28.09.2018 l'Ente ha comunicato di aver “provveduto al bonifico degli importi nei conti depositi”;
- con separate note via pec del 17.10.2020 ed allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (il cui rispettivo contenuto si intenda, per brevità, qui richiamato), gli odierni istanti chiedevano al l'emissione del provvedimento di svincolo delle somme CP_1 già depositate presso la Cassa DD.PP. in base ai ripetuti titoli (determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 248 del 6.05.2013, per la somma originariamente prevista;
ordinanza della Corte d'Appello del 22.05.2017 per la differenza oggetto di rideterminazione) e la liquidazione delle somme oggetto di pagamento diretto (spese di giudizio e rimborso spese di c.t.u.);
- tali richieste sono rimaste, tuttavia, prive di riscontro, né tanto meno il ha CP_1 provveduto alla liquidazione delle ulteriori somme da pagare direttamente, di guisa che, con atto stragiudiziale, notificato a mezzo Uff. Giud. il 21.01.2021, gli odierni ricorrenti hanno invitato il a) a emettere il provvedimento di svincolo delle somme CP_1 Contr depositate presso la Cassa DD.PP. (ovvero spettanti ad essi esponenti;
b) a pagare, in favore dei medesimi, le somme dovute a titolo di spese di giudizio e di rimborso delle spese di c.t.u., avvertendo altresì il medesimo che, ove non avesse adempiuto CP_1 nel termine di giorni trenta dalla notificazione dell'atto, sarebbero state esperite, dinanzi alle competenti sedi, le ulteriori azioni ai fini del recupero coattivo dei crediti di cui in premessa, con aggravio di spese e con riserva di ogni altra iniziativa;
- neppure la predetta diffida ha sortito effetto, né miglior sorte hanno avuto le ripetute sollecitazioni per le vie brevi;
- su richiesta del pur trattandosi di espediente dilatorio, gli esponenti hanno CP_1 provveduto, altresì, alla parziale rettifica della dichiarazione di successione;
- conclusosi il periodo della pandemia COVID 19, gli odierni ricorrenti, nel tentativo di evitare l'insorgere di un ulteriore contenzioso, con nota a mezzo pec del 27.02.2023, hanno sollecitato ancora una volta il a provvedere nei termini anzidetti, anche CP_1 questa volta senza ottenere alcun riscontro;
- tale vessatorio comportamento dell'Ente, se non pure rilevante ex art. 328 c.p., costituisce, comunque, evidente violazione: a) della normativa che regola la materia (art. 28 d.P.R. n. 328/2001, T. U. espropriazione per p. u.), la quale dispone che “L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario o agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità” (c.1). “L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi” (c. 2); b) dei principi di efficienza, efficacia ed economicità che informano l'azione amministrativa (art. 1, commi 1 e 1 bis, l. n. 241/1990); c) delle clausole generali di R.G. n. 2479 del 2023 - Pag. 3 di 5
adempimento delle obbligazioni secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), essendo i sigg. costretti a esperire ulteriori, defatiganti, procedure Pt_1 giudiziarie, senza aggiungere che la protratta indisponibilità delle somme dovute è di per sé fonte di grave pregiudizio a carico di essi creditori;
- essendo i presupposti dell'odierna domanda documentalmente comprovati - in particolare la sussistenza l'obbligo del di rilasciare il chiesto provvedimento e CP_1 l'illegittimità del diniego tacitamente opposto - agli esponenti non resta che rivolgersi al Tribunale affinché, ritenuta la sussistenza dei richiamati presupposti, condanni il al rilascio del chiesto provvedimento, disponendo, altresì, una adeguata misura CP_1 di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., al fine di scoraggiare ulteriori comportamenti dilatori, trattandosi di obbligo di fare, non suscettibile di esecuzione in forma specifica, in quanto presuppone la cooperazione del debitore;
- sussiste un'obbligazione di fare infungibile ogni volta l'interesse del creditore alla prestazione non possa essere soddisfatto compiutamente senza la diretta cooperazione del soggetto obbligato;
- sulla scorta del conforme orientamento della Cassazione, che ha dichiarato sul punto la giurisdizione dell'AGO, e del Giudice amministrativo, che ha dichiarato inammissibili, appunto per difetto di giurisdizione, ricorsi proposti avvero il silenzio-inadempimento dell'amministrazione tenuta rilasciare il provvedimento di svincolo, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, da individuare concretamente secondo gli ordinari criteri territoriali e di valore;
Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: a. accertare e dichiarare l'obbligo del di provvedere sull'istanza Controparte_1 dei ricorrenti, la fondatezza della pretesa degli stessi, di cui in narrativa, e l'illegittimità del tacito diniego del CP_1 b. condannare il medesimo in persona e con sede come in epigrafe, a rilasciare in CP_1 favore dei ricorrenti, il richiesto provvedimento di autorizzazione allo svincolo delle somme e ogni altro provvedimento eventualmente necessario ai fini dell'incasso delle medesime somme;
c. condannare, altresì, il al pagamento, ex art. 614 bis c.p.c., di una somma non CP_1 inferiore a € 300,00 al giorno, per ogni giorno di ritardo nel rilascio del provvedimento;
d. condannare, infine, il al pagamento delle spese. CP_1
Nessuno si è costituito per il . Controparte_1 Su richiesta dei ricorrenti è stato disposto il rinvio della causa per esperimento del tentativo di bonario componimento della controversia. Successivamente, preso atto dell'intervenuto pagamento dell'indennità a seguito dell'emissione, da parte del , il Tribunale ha rinviato la causa per la Controparte_1 discussione ex art. 281-sexies c.p.c. e, all'udienza del 16.09.2025, i ricorrenti, uniche parti costituite, hanno precisato le conclusioni come da verbale. All'esito della discussione orale, il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies comma 4 c.p.c.
2. Declaratoria di contumacia. Va prima di tutto dichiarata la contumacia della parte resistente Controparte_1
, non costituito nel presente giudizio nonostante la notifica del ricorso introduttivo nei
[...] suoi confronti sia stata regolarmente eseguita.
3. Nel merito. 3.1. La materia del contendere deve dichiararsi cessata. Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione pacificamente riconosciuta dalle parti che ne abbia R.G. n. 2479 del 2023 - Pag. 4 di 5
eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cass. civ. n. 1950 del 2003). Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che fa venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante Cass. civ. n. 12310 del 2007; Cass. civ. n. 4714 del 2006). Dal momento che il difensore della parte ricorrente, l'unica costituita in giudizio, dopo aver rilevato che l'oggetto della domanda è stato adempiuto spontaneamente dal ha discusso e CP_1 concluso chiedendo espressamente la cessazione della materia del contendere, tale rilievo è certamente sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (cfr. Cass. civ. n. 8822 del 2003). Alla luce di quanto esposto, è agevole concludere che né parte ricorrente né la parte resistente – peraltro, neppure costituita - nutrono un interesse giuridicamente rilevante ad una decisione sul merito della lite, con estinzione del giudizio. Ciò posto, occorre adesso provvedere sulle spese, atteso che in tali casi le spese processuali vanno regolate secondo il principio della cosiddetta “soccombenza virtuale” (tra le tante cfr. Cass. Civ. n. 4442 del 2001). Bisogna, cioè, valutare il fondamento della domanda per verificare se questa avrebbe dovuto essere accolta o rigettata. E la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. civ. n. 4884 del 1996) e valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte (cfr. Cass. civ. n. 3075 del 1997). 3.2. Alla luce dell'intervenuto adempimento, da parte del , alle Controparte_1 obbligazioni dedotte in ricorso - per come dai ricorrenti documentato (cfr. documentazione allegata il 10.02.2025) e precisato all'udienza di discussione del 16.09.2025 (cfr. verbale udienza) - risulta evidente la fondatezza della domanda esperita dai ricorrenti e l'integrale soccombenza dell'Ente locale. 3.3. Le spese del giudizio, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (v. Cass. civ. Sez. Un. n. 17405 del 2012); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
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e) dell'estrema semplicità della fase introduttiva caratterizzata dalle forme del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c.; f) della sostanziale assenza della fase istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale, nonché della semplicità di quella decisoria, con decisione resa a seguito di discussione orale;
g) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge. Deve, inoltre, essere disposta ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. STANISLAO DE SANTIS per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
B. CONDANNA la parte resistente, , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi vivi ed in € 3.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. STANISLAO DE SANTIS per dichiarato anticipo;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in data 19 settembre 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia