CA
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/12/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
NA ER presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA AR RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 145/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la richiesta di pagamento di prestazioni sanitarie tra
(c.f. , difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Vincenzo Cizza
Parte appellante e
(c.f. ), difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Giulia Ferrante
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adìta, previa ogni opportuna declaratoria ed acquisizione del fascicolo di primo grado, in riforma integrale della Sentenza del Tribunale di Crotone
n°599/2021, pubblicata in data 22.06.2021. e non notificata, così decidere:
1. in via principale, accertare e dichiarare che la casa di cura
[...]
ha eseguito in forza di contratto e su disposizione dell' Parte_1 CP_2
ricoveri in regime di emergenza-urgenza dal 25.06.2015 al CP_1
31.12.2015; e per l'effetto condannare la stessa Amministrazione sanitaria, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore della del credito così Parte_1
come in narrativa qualificato e quantificato in €1.074.284,00, ovvero da quantificarsi in corso di causa in misura maggiore o minore, oltre interessi per ritardato pagamento di cui al D.Lgs. n.231/02, decorrenti dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo;
2. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere rigettata la domanda principale, dichiarare e riconoscere che, a seguito della ricezione ed utilizzo Contr delle prestazioni di cui in narrativa, l' di si è ingiustificatamente CP_1
arricchita a danno della casa di cura e per l'effetto Parte_1
condannare, la stessa al pagamento, in favore della clinica Controparte_1
appellante della somma pari ad €1.074.284,00 ovvero della somma che sarà accertata in corso di causa con rivalutazione ed interessi di cui al D.Lgs
n.231/02 dalla maturazione al soddisfo, ovvero interessi compensativi nella misura che la Corte vorrà determinare. In ogni caso, con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.”
2 Per l'appellata: “Voglia il l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così provvedere: Nel Merito, -Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza n.599 / 2021 del Tribunale di Crotone;
Condannare parte appellante alle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La casa di cura aveva adito il Tribunale di Parte_1
Crotone per sentir condannare l' al Controparte_1
pagamento delle somme relative a prestazioni sanitarie erogate nel corso dell'anno 2015 e non remunerate.
L'attrice aveva dedotto di aver stipulato con l' un contratto di CP_2
accreditamento avente a oggetto l'erogazione di assistenza ospedaliera e prestazioni specialistiche ambulatoriali nelle discipline di urologia e oculistica, con la previsione di un tetto di spesa annuale pari a € 6.565.250,00 per le prestazioni in regime di acuzie, e a € 513.100,00 per quelle in regime di post-acuzie; già alla data del 26 giugno 2015 era stato raggiunto il limite di spesa previsto per le attività di Pronto Soccorso e 118 (pari al 15% del tetto di spesa destinato alle acuzie), nonostante ciò, poiché presso l'Ospedale di mancava un reparto di urologia, l' avrebbe continuato a CP_1 CP_2
indirizzare pazienti in condizioni urgenti verso la struttura privata, rendendo inevitabile il superamento del tetto di spesa contrattualmente fissato;
la casa di cura aveva, quindi, effettuato, entro il 31 dicembre 2015, ulteriori 370 ricoveri per un importo complessivo di € 1.074.284,00 oltre il tetto di spesa previsto, sostenendo che tali prestazioni non potessero essere rifiutate in
3 quanto urgenti e indifferibili, e che in molti casi fossero state espressamente richieste per iscritto dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone.
Aveva concluso chiedendo la condanna dell' al pagamento delle CP_2
somme corrispondenti, e, in via subordinata, al pagamento della somma a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., nonché la corresponsione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002.
L'Azienda sanitaria provinciale di si era costituita in giudizio, CP_1
contestando integralmente la domanda e sostenendo di aver regolarmente corrisposto tutti i corrispettivi dovuti entro i limiti del tetto di spesa contrattuale, non essendo pertanto tenuta al pagamento di ulteriori somme.
Con la sentenza n. 599/2021, resa all'esito dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a definizione del giudizio n. 943/2020
r.g.a.c., il Tribunale di Crotone aveva rigettato la domanda dell'attrice,
“ , ritenendo che le prestazioni sanitarie oltre il tetto di Parte_1
spesa non potessero essere remunerate.
Il tribunale aveva rigettato anche la domanda a titolo di ingiustificato arricchimento, essendo in questo caso quello della P.A. un arricchimento
“imposto”; non ha, poi, considerato, irrifiutabili le prestazioni rese dalla casa di cura, per come al contrario ritenuto dall'attrice.
L'appellante ha impugnato la sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi:
1. Erronea qualificazione delle prestazioni come oltre il tetto di spesa e rigetto della domanda contrattuale, poiché il Tribunale di Crotone aveva erroneamente qualificato le prestazioni oggetto di causa come rese oltre il tetto di spesa annuale contrattualizzato;
la casa di cura avrebbe, invece, dimostrato come dette prestazioni non fossero riconducibili all'attività
4 ordinaria in regime di elezione, bensì a ricoveri urgenti e indifferibili disposti su esplicita richiesta del Pronto Soccorso dell'ospedale di e del CP_1
Servizio urgenza ed emergenza, per la carenza nel territorio di reparti pubblici di urologia;
2. Erroneo rigetto della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.: l' aveva consapevolmente beneficiato CP_2
delle prestazioni sanitarie urgenti rese dalla struttura, senza corrisponderne il compenso;
nel caso di specie l'arricchimento non era stato imposto, ma espressamente richiesto e consapevolmente voluto dall'amministrazione sanitaria, che aveva disposto i trasferimenti dei pazienti in emergenza presso la casa di cura:
3. Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza: l'esclusione totale di remunerazione per prestazioni urgenti e indifferibili violerebbe i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela del diritto alla salute;
4. Omessa valutazione delle prove e travisamento dei fatti: il giudice di prime cure aveva rigettato le richieste istruttorie della ritenendole superflue, pur riconoscendo la natura urgente Parte_1
delle prestazioni e l'assenza sul territorio di strutture munite dei reparti interessati;
tali circostanze, documentalmente provate e non contestate dall' avrebbero dovuto essere poste a fondamento della decisione. CP_2
L' si è costituita, eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché ripetitivo delle argomentazioni già esaminate in primo grado, senza l'indicazione degli errori di fatto e diritto in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado.
Ha argomentato nel merito per l'infondatezza dell'appello, trattandosi di prestazioni rese oltre il tetto di spesa;
corretto sarebbe stato anche il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., essendo l'arricchimento imposto.
5 All'udienza del 22.10.25, sostituita dal deposito di note scritte giusta art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, essendo state le comparse e le memorie già depositate successivamente alla precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto dalla lettura dell'atto è agevole cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
I motivi d'appello vengono trattati congiuntamente per comodità espositiva.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo
502/1992, che ha introdotto il sistema di accreditamento delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie con remunerazione delle prestazioni mediante il sistema "a tariffa"; la Regione, l'azienda ospedaliera e i singoli soggetti erogatori definiscono le specifiche condizioni di scambio, anche in termini di volumi e tipologie di prestazioni scambiate e dei relativi livelli tariffari.
Esigenze di bilancio e contenimento della spesa pubblica hanno imposto una programmazione delle spese, subordinando l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture accreditate alla stipula di appositi accordi contrattuali, nei quali sono definiti gli obiettivi di salute, nonché il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima si impegnano Pt_2
6 ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo.
L'art. 8 quinquies, lettera d) D.Lgs. 502/1992 prevede il cosiddetto tetto di spesa, cioè che nel contratto siano indicati i corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate, globalmente risultanti dall'applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte.
I tetti di spesa sono considerati legittimi dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione delle ineludibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
e la loro previsione non risulta lesiva del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, in quanto esso dev'essere armonizzato, pur tutelandone il nucleo essenziale, col rispetto dei vincoli finanziari.
Nel caso di specie, la società erogatrice chiede il pagamento delle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2015 oltre il tetto di spesa fissato annualmente dalla Regione e richiamato nel contratto concluso inter partes.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, per i principi sopra espressi non possono ritenersi remunerabili le prestazioni rese dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento, nell'ambito del rapporto di convenzione, oltre i limiti del tetto di spesa annua.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la legittimazione della struttura privata a operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico è normativamente limitata dal sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento a un tetto di spesa (ex multis Cons.
7 Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1832; Cons. Stato. Ad. Plen., 2 maggio 2006,
T.A.R.Calabria, sez. I, 07/07/2017, n. 1056).
Né inficia la validità della previsione del tetto di spesa la circostanza che il contratto sia stato stipulato l'anno successivo, in quanto “in materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli” (Cass. Sez. I, sentenza 17 giugno 2025, n. 16221).
La corte condivide la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n.
10798/2015, hanno affermato che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
8 Al fine di ravvisare l'imposizione di tale arricchimento, peraltro, è sufficiente che la pubblica amministrazione abbia deliberato, come avvenuto nel caso in esame, un tetto di spesa, adempiendo gli obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche – nel caso di specie accettato in via preventiva dall'erogatore -, in ciò ravvisandosi, inequivocabilmente, il suo diniego a sostenere una spesa superiore e ad accettare prestazioni che siano ulteriori rispetto a quelle che generano un corrispettivo nei limiti di spesa, con conseguente esclusione del diritto all'indennizzo.
Tra l'altro, sullo specifico tema dell'ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni sociosanitarie rese oltre il tetto di spesa si è pronunciata la Corte di cassazione, affermando che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà a una spesa superiore ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite, cosicché
l'arricchimento che la pubblica amministrazione consegue dall'esecuzione delle prestazioni oltre il tetto di spesa assume un carattere “imposto”, come tale preclusivo dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti (Cass. sez. III, n. 13884/2020; n. 36654/2021; n.
25514/2024).
A ciò si aggiunga che non colgono nel segno le difese dell'appellante relative alla non rifiutabilità delle prestazioni e al fatto che in molti casi esse siano state richieste dal Pronto Soccorso dell'ospedale di CP_1
Le strutture private, infatti, non sono obbligate a erogare prestazioni sanitarie e la richiesta di trasferimento dei degenti non è idonea rappresentare la volontà di impegnarsi da parte della P.A. a remunerare le prestazioni oltre
9 il tetto di spesa, atteso che la volontà della pubblica amministrazione dev'essere manifestata dagli organi a ciò preposti, diversi dal personale del
Pronto Soccorso o del servizio di urgenza ed emergenza.
Tali circostanze, quindi, non sono derogatorie dell'ordinario assetto relativo alle prestazioni rese oltre il tetto di spesa.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 2.000.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
- condanna la parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 17.002,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
10 Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA AR RC NA ER
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
NA ER presidente
Antonio Rizzuti consigliere
NA AR RC consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 145/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto la richiesta di pagamento di prestazioni sanitarie tra
(c.f. , difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avvocato Vincenzo Cizza
Parte appellante e
(c.f. ), difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'avvocato Giulia Ferrante
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro adìta, previa ogni opportuna declaratoria ed acquisizione del fascicolo di primo grado, in riforma integrale della Sentenza del Tribunale di Crotone
n°599/2021, pubblicata in data 22.06.2021. e non notificata, così decidere:
1. in via principale, accertare e dichiarare che la casa di cura
[...]
ha eseguito in forza di contratto e su disposizione dell' Parte_1 CP_2
ricoveri in regime di emergenza-urgenza dal 25.06.2015 al CP_1
31.12.2015; e per l'effetto condannare la stessa Amministrazione sanitaria, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore della del credito così Parte_1
come in narrativa qualificato e quantificato in €1.074.284,00, ovvero da quantificarsi in corso di causa in misura maggiore o minore, oltre interessi per ritardato pagamento di cui al D.Lgs. n.231/02, decorrenti dalla data di presentazione della domanda sino al soddisfo;
2. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere rigettata la domanda principale, dichiarare e riconoscere che, a seguito della ricezione ed utilizzo Contr delle prestazioni di cui in narrativa, l' di si è ingiustificatamente CP_1
arricchita a danno della casa di cura e per l'effetto Parte_1
condannare, la stessa al pagamento, in favore della clinica Controparte_1
appellante della somma pari ad €1.074.284,00 ovvero della somma che sarà accertata in corso di causa con rivalutazione ed interessi di cui al D.Lgs
n.231/02 dalla maturazione al soddisfo, ovvero interessi compensativi nella misura che la Corte vorrà determinare. In ogni caso, con vittoria di spese di lite riferite al doppio grado di giudizio.”
2 Per l'appellata: “Voglia il l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così provvedere: Nel Merito, -Rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza n.599 / 2021 del Tribunale di Crotone;
Condannare parte appellante alle spese di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
La casa di cura aveva adito il Tribunale di Parte_1
Crotone per sentir condannare l' al Controparte_1
pagamento delle somme relative a prestazioni sanitarie erogate nel corso dell'anno 2015 e non remunerate.
L'attrice aveva dedotto di aver stipulato con l' un contratto di CP_2
accreditamento avente a oggetto l'erogazione di assistenza ospedaliera e prestazioni specialistiche ambulatoriali nelle discipline di urologia e oculistica, con la previsione di un tetto di spesa annuale pari a € 6.565.250,00 per le prestazioni in regime di acuzie, e a € 513.100,00 per quelle in regime di post-acuzie; già alla data del 26 giugno 2015 era stato raggiunto il limite di spesa previsto per le attività di Pronto Soccorso e 118 (pari al 15% del tetto di spesa destinato alle acuzie), nonostante ciò, poiché presso l'Ospedale di mancava un reparto di urologia, l' avrebbe continuato a CP_1 CP_2
indirizzare pazienti in condizioni urgenti verso la struttura privata, rendendo inevitabile il superamento del tetto di spesa contrattualmente fissato;
la casa di cura aveva, quindi, effettuato, entro il 31 dicembre 2015, ulteriori 370 ricoveri per un importo complessivo di € 1.074.284,00 oltre il tetto di spesa previsto, sostenendo che tali prestazioni non potessero essere rifiutate in
3 quanto urgenti e indifferibili, e che in molti casi fossero state espressamente richieste per iscritto dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone.
Aveva concluso chiedendo la condanna dell' al pagamento delle CP_2
somme corrispondenti, e, in via subordinata, al pagamento della somma a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., nonché la corresponsione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002.
L'Azienda sanitaria provinciale di si era costituita in giudizio, CP_1
contestando integralmente la domanda e sostenendo di aver regolarmente corrisposto tutti i corrispettivi dovuti entro i limiti del tetto di spesa contrattuale, non essendo pertanto tenuta al pagamento di ulteriori somme.
Con la sentenza n. 599/2021, resa all'esito dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a definizione del giudizio n. 943/2020
r.g.a.c., il Tribunale di Crotone aveva rigettato la domanda dell'attrice,
“ , ritenendo che le prestazioni sanitarie oltre il tetto di Parte_1
spesa non potessero essere remunerate.
Il tribunale aveva rigettato anche la domanda a titolo di ingiustificato arricchimento, essendo in questo caso quello della P.A. un arricchimento
“imposto”; non ha, poi, considerato, irrifiutabili le prestazioni rese dalla casa di cura, per come al contrario ritenuto dall'attrice.
L'appellante ha impugnato la sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi:
1. Erronea qualificazione delle prestazioni come oltre il tetto di spesa e rigetto della domanda contrattuale, poiché il Tribunale di Crotone aveva erroneamente qualificato le prestazioni oggetto di causa come rese oltre il tetto di spesa annuale contrattualizzato;
la casa di cura avrebbe, invece, dimostrato come dette prestazioni non fossero riconducibili all'attività
4 ordinaria in regime di elezione, bensì a ricoveri urgenti e indifferibili disposti su esplicita richiesta del Pronto Soccorso dell'ospedale di e del CP_1
Servizio urgenza ed emergenza, per la carenza nel territorio di reparti pubblici di urologia;
2. Erroneo rigetto della domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c.: l' aveva consapevolmente beneficiato CP_2
delle prestazioni sanitarie urgenti rese dalla struttura, senza corrisponderne il compenso;
nel caso di specie l'arricchimento non era stato imposto, ma espressamente richiesto e consapevolmente voluto dall'amministrazione sanitaria, che aveva disposto i trasferimenti dei pazienti in emergenza presso la casa di cura:
3. Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza: l'esclusione totale di remunerazione per prestazioni urgenti e indifferibili violerebbe i principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela del diritto alla salute;
4. Omessa valutazione delle prove e travisamento dei fatti: il giudice di prime cure aveva rigettato le richieste istruttorie della ritenendole superflue, pur riconoscendo la natura urgente Parte_1
delle prestazioni e l'assenza sul territorio di strutture munite dei reparti interessati;
tali circostanze, documentalmente provate e non contestate dall' avrebbero dovuto essere poste a fondamento della decisione. CP_2
L' si è costituita, eccependo Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché ripetitivo delle argomentazioni già esaminate in primo grado, senza l'indicazione degli errori di fatto e diritto in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado.
Ha argomentato nel merito per l'infondatezza dell'appello, trattandosi di prestazioni rese oltre il tetto di spesa;
corretto sarebbe stato anche il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c., essendo l'arricchimento imposto.
5 All'udienza del 22.10.25, sostituita dal deposito di note scritte giusta art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c, essendo state le comparse e le memorie già depositate successivamente alla precedente udienza di precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello, in quanto dalla lettura dell'atto è agevole cogliere le censure mosse alla sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
I motivi d'appello vengono trattati congiuntamente per comodità espositiva.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo
502/1992, che ha introdotto il sistema di accreditamento delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie con remunerazione delle prestazioni mediante il sistema "a tariffa"; la Regione, l'azienda ospedaliera e i singoli soggetti erogatori definiscono le specifiche condizioni di scambio, anche in termini di volumi e tipologie di prestazioni scambiate e dei relativi livelli tariffari.
Esigenze di bilancio e contenimento della spesa pubblica hanno imposto una programmazione delle spese, subordinando l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture accreditate alla stipula di appositi accordi contrattuali, nei quali sono definiti gli obiettivi di salute, nonché il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima si impegnano Pt_2
6 ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo.
L'art. 8 quinquies, lettera d) D.Lgs. 502/1992 prevede il cosiddetto tetto di spesa, cioè che nel contratto siano indicati i corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate, globalmente risultanti dall'applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte.
I tetti di spesa sono considerati legittimi dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione delle ineludibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
e la loro previsione non risulta lesiva del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, in quanto esso dev'essere armonizzato, pur tutelandone il nucleo essenziale, col rispetto dei vincoli finanziari.
Nel caso di specie, la società erogatrice chiede il pagamento delle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2015 oltre il tetto di spesa fissato annualmente dalla Regione e richiamato nel contratto concluso inter partes.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, per i principi sopra espressi non possono ritenersi remunerabili le prestazioni rese dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento, nell'ambito del rapporto di convenzione, oltre i limiti del tetto di spesa annua.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la legittimazione della struttura privata a operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico è normativamente limitata dal sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento a un tetto di spesa (ex multis Cons.
7 Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1832; Cons. Stato. Ad. Plen., 2 maggio 2006,
T.A.R.Calabria, sez. I, 07/07/2017, n. 1056).
Né inficia la validità della previsione del tetto di spesa la circostanza che il contratto sia stato stipulato l'anno successivo, in quanto “in materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli” (Cass. Sez. I, sentenza 17 giugno 2025, n. 16221).
La corte condivide la decisione del primo giudice anche nella parte in cui ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n.
10798/2015, hanno affermato che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
8 Al fine di ravvisare l'imposizione di tale arricchimento, peraltro, è sufficiente che la pubblica amministrazione abbia deliberato, come avvenuto nel caso in esame, un tetto di spesa, adempiendo gli obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche – nel caso di specie accettato in via preventiva dall'erogatore -, in ciò ravvisandosi, inequivocabilmente, il suo diniego a sostenere una spesa superiore e ad accettare prestazioni che siano ulteriori rispetto a quelle che generano un corrispettivo nei limiti di spesa, con conseguente esclusione del diritto all'indennizzo.
Tra l'altro, sullo specifico tema dell'ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni sociosanitarie rese oltre il tetto di spesa si è pronunciata la Corte di cassazione, affermando che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà a una spesa superiore ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite, cosicché
l'arricchimento che la pubblica amministrazione consegue dall'esecuzione delle prestazioni oltre il tetto di spesa assume un carattere “imposto”, come tale preclusivo dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti (Cass. sez. III, n. 13884/2020; n. 36654/2021; n.
25514/2024).
A ciò si aggiunga che non colgono nel segno le difese dell'appellante relative alla non rifiutabilità delle prestazioni e al fatto che in molti casi esse siano state richieste dal Pronto Soccorso dell'ospedale di CP_1
Le strutture private, infatti, non sono obbligate a erogare prestazioni sanitarie e la richiesta di trasferimento dei degenti non è idonea rappresentare la volontà di impegnarsi da parte della P.A. a remunerare le prestazioni oltre
9 il tetto di spesa, atteso che la volontà della pubblica amministrazione dev'essere manifestata dagli organi a ciò preposti, diversi dal personale del
Pronto Soccorso o del servizio di urgenza ed emergenza.
Tali circostanze, quindi, non sono derogatorie dell'ordinario assetto relativo alle prestazioni rese oltre il tetto di spesa.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 1.001,00 a € 2.000.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
- condanna la parte appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 17.002,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
10 Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NA AR RC NA ER
11