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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2209/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. REBOTTINI PAOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. CAMISA ALESSANDRA
RICORRENTI
pagina 1 di 5 Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 21/05/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127
cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 24/10/2024
pagina 2 di 5 sentenza di separazione consensuale n. 481/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di assegno divorzile.
2. Spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti;
quanto al CU e marca deposito previsti ex lege per il presente procedimento in ogni sua fase, vengono sostenuti dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
pagina 3 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NE (MO) il 14/10/2017 fra
[...]
, nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] alle condizioni
[...]
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NE
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 4 di 5 Anno 2017 Atto n. 52 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2209/2024 VG promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. REBOTTINI PAOLA
e
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. CAMISA ALESSANDRA
RICORRENTI
pagina 1 di 5 Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 21/05/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127
cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 24/10/2024
pagina 2 di 5 sentenza di separazione consensuale n. 481/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia richiesta di assegno divorzile.
2. Spese e compensi legali integralmente compensati tra le parti;
quanto al CU e marca deposito previsti ex lege per il presente procedimento in ogni sua fase, vengono sostenuti dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
pagina 3 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NE (MO) il 14/10/2017 fra
[...]
, nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] alle condizioni
[...]
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NE
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 4 di 5 Anno 2017 Atto n. 52 Parte II Serie A
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 07/05/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5