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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 6618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6618 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4603/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'11.11.2025 tra:
(CF. ), elett.te dom.to in Guidonia Montecelio alla Parte_1 C.F._1
Via Cestio 27 c/o lo studio dell'Avv.to Francesca Maio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
on sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti Controparte_1
n. 3, Tower A, capitale sociale deliberato per euro 21.133.469.082,48 sottoscritto e versato per euro 21.133.469.082,48, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano NZ BR LO , banca iscritta all'Albo delle P.IVA_1
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari cod. CP_1
02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in Persona_1 data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
NZ BR LO in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto [C.F.
], AR SE [C.F. ], prof. Christian C.F._2 C.F._3
RO [C.F. ; , IA C.F._4 Email_1
Cipolla [C.F. ], [C.F. ; C.F._5 Controparte_2 C.F._6
e IM LI [C.F. Email_2
; del Foro di Milano, C.F._7 Email_3 giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile Persona_2
2020, Rep. 32163 - Racc. 14918 i quali hanno eletto domicilio presso in Controparte_3
Roma, Via Po n. 12
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della ordinanza resa nel giudizio n. 3721 del Tribunale di Tivoli.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la ordinanza del Parte_1
Tribunale di Tivoli di cui all'oggetto e con cui è stata respinta la domanda dal medesimo proposta avverso per ottenerne la condanna alla immediata cancellazione Controparte_1 della segnalazione dalla CRIF effettuata, a suo dire, in modo del tutto illegittimo e in pag. 2/6 violazione del disposto di cui agli artt. 4 e 7 del codice di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia e dell'art. 125 TUB.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Erroneità della ordinanza, per avere il Giudice di prime cure ritenuto non applicabile alla fattispecie in oggetto la disciplina dell'art. 125 TUB in quanto applicabile solo ai c.d. “crediti al consumo”, laddove nel caso de quo si verte nella diversa ipotesi di un mutuo ipotecario.
B) Erroneità della decisione perché il Primo Giudice avrebbe comunque dovuto in ogni caso disporre la cancellazione della iscrizione del nominativo del ricorrente ai sensi dell'art. 8 della L. 106/211 come sostituito dall'art. 22 comma 6 bis della L.
116/2014.
Sulla base dei suddetti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in riforma della ordinanza, sentire ordinare la cancellazione della segnalazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 106/2011 come sostituito dall'art. 22 comma 6 bis della L. 116/2014.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame e nell'eccepirne la Controparte_1 inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c. essendo state introdotte, a suo dire, domande del tutto nuove dalla controparte, ha comunque concluso per il suo rigetto in quanto infondato in fatto e diritto e con vittoria delle spese e competenze del grado.
Respinta la invocata inibitoria, alla odierna udienza a trattazione scritta la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Va preliminarmente rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
Infatti, dal confronto del ricorso proposto in primo grado con l'atto di appello, emerge chiaramente che la doglianza fin dall'inizio proposta dal era afferente sia alla Pt_1 presunta illegittima segnalazione del suo nominativo alla CRIF anche per la mancata preventiva comunicazione, sia alla mancata cancellazione una volta che la posizione pag. 3/6 debitoria dei genitori che erano i debitori mutuatari e in favore dei quali egli si era costituito garante, avevano provveduto a sanare le due mensilità di mora.
Detta segnalazione, secondo il ricorrente, gli avrebbe impedito di poter effettuare una operazione creditizia essendo risultato “cattivo pagatore”.
Peraltro, con il primo motivo di appello, il lamenta la mancata applicazione alla Pt_1 fattispecie in esame del disposto dell'art. 125 TUB.
Dunque, alcuna nuova domanda è stata in effetti proposta nel presente grado.
Venendo ai due motivi di gravame e prendendo le mosse dal primo con cui, appunto, si lamenta che erroneamente il Primo Giudice non avrebbe ritenuto applicabile il disposto dell'art. 125 TUB, esso non è meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto premesso, che dalla lettura della segnalazione non risulta affatto che il risulti quale “cattivo pagatore”. Egli risulta semplicemente garante dei suoi genitori, Pt_1 sicchè alcun pregiudizio può essergli derivato da una simile indicazione, tanto più che non vi è alcun elemento da cui ricavare che la sua richiesta di un prodotto finanziario sia stata respinta per tale motivo.
E' invece pacifico, che la segnalazione alla CRIF è finalizzata semplicemente a consentire al sistema creditizio la complessiva conoscenza della situazione di un soggetto senza alcun pregiudizio per la sua persona.
Alcun danno è risultato provato nel presente giudizio e già sotto tale profilo la domanda era da respingere e l'appello non può che seguire la medesima sorte.
In ogni caso, è pacifico che l'invocato articolo 125 comma 3 TUB che prevede che “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina”, non poteva trovare applicazione al caso de quo, non vertendosi in una fattispecie di operazione per credito al consumo ma di mutuo ipotecario e la sua esclusione è espressamente prevista dall'art. 122
TUB, sicchè non era assolutamente giustificabile la estensione della applicabilità dell'art. 123 comma 3 TUB dell'onere di preventivo avviso dettata dal codice di deontologia (Cass.
Sez. I^ Ord. 25.5.2021 n. 14382).
pag. 4/6 In ogni caso, come sempre la medesima S.C. ha insegnato, l'estensione dell'art. 125 TUB ai casi di valutazione del merito creditizio per il credito immobiliare è dovuta al D.L.vo
21.4.2016 n. 72 che ha inserito nel TUB il capo I-bis (art. 120 undecies); ma tale norma non può dirsi applicabile al caso di specie, trattandosi di modifica di carattere sostanziale collocabile temporalmente in data ampiamente successiva al contratto al quale sono riferiti gli inadempimenti contestati ai debitori principali.
Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
Si duole la difesa appellante che il Giudice avrebbe comunque dovuto disporre la cancellazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 106/2011 come modificata.
Orbene, a prescindere da tutto quanto sopra già detto in ordine alla legittima segnalazione del nominativo dell'appellante, questa non aveva ad oggetto un suo inadempimento e, in ogni caso, non si trattava di una segnalazione di un primo ritardo ma di due ritardi dei debitori principali con la conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 8 bis come invocato dal Pt_1
Per tutti i suesposti motivi, l'appello va dunque respinto con la conseguente conferma della ordinanza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la ordinanza del Tribunale di Tivoli 6.6.2022 relativa al proc. iscritto Parte_1 al n. di R.G. 3567/21, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la ordinanza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in 2.915,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 5/6 Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
pag. 6/6
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4603/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta dell'11.11.2025 tra:
(CF. ), elett.te dom.to in Guidonia Montecelio alla Parte_1 C.F._1
Via Cestio 27 c/o lo studio dell'Avv.to Francesca Maio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLANTE -
CONTRO
on sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti Controparte_1
n. 3, Tower A, capitale sociale deliberato per euro 21.133.469.082,48 sottoscritto e versato per euro 21.133.469.082,48, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano NZ BR LO , banca iscritta all'Albo delle P.IVA_1
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario - Albo dei Gruppi Bancari cod. CP_1
02008.1, Cod. ABI 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio di Milano in Persona_1 data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 – Racc. 8822), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 20 novembre 2018 al n. 51579 ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano
NZ BR LO in data 26 novembre 2018 prot.n. 474096/2018, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto [C.F.
], AR SE [C.F. ], prof. Christian C.F._2 C.F._3
RO [C.F. ; , IA C.F._4 Email_1
Cipolla [C.F. ], [C.F. ; C.F._5 Controparte_2 C.F._6
e IM LI [C.F. Email_2
; del Foro di Milano, C.F._7 Email_3 giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in data 9 aprile Persona_2
2020, Rep. 32163 - Racc. 14918 i quali hanno eletto domicilio presso in Controparte_3
Roma, Via Po n. 12
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della ordinanza resa nel giudizio n. 3721 del Tribunale di Tivoli.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la ordinanza del Parte_1
Tribunale di Tivoli di cui all'oggetto e con cui è stata respinta la domanda dal medesimo proposta avverso per ottenerne la condanna alla immediata cancellazione Controparte_1 della segnalazione dalla CRIF effettuata, a suo dire, in modo del tutto illegittimo e in pag. 2/6 violazione del disposto di cui agli artt. 4 e 7 del codice di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia e dell'art. 125 TUB.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
A) Erroneità della ordinanza, per avere il Giudice di prime cure ritenuto non applicabile alla fattispecie in oggetto la disciplina dell'art. 125 TUB in quanto applicabile solo ai c.d. “crediti al consumo”, laddove nel caso de quo si verte nella diversa ipotesi di un mutuo ipotecario.
B) Erroneità della decisione perché il Primo Giudice avrebbe comunque dovuto in ogni caso disporre la cancellazione della iscrizione del nominativo del ricorrente ai sensi dell'art. 8 della L. 106/211 come sostituito dall'art. 22 comma 6 bis della L.
116/2014.
Sulla base dei suddetti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in riforma della ordinanza, sentire ordinare la cancellazione della segnalazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 106/2011 come sostituito dall'art. 22 comma 6 bis della L. 116/2014.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame e nell'eccepirne la Controparte_1 inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c. essendo state introdotte, a suo dire, domande del tutto nuove dalla controparte, ha comunque concluso per il suo rigetto in quanto infondato in fatto e diritto e con vittoria delle spese e competenze del grado.
Respinta la invocata inibitoria, alla odierna udienza a trattazione scritta la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Va preliminarmente rigettata la eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345
c.p.c.
Infatti, dal confronto del ricorso proposto in primo grado con l'atto di appello, emerge chiaramente che la doglianza fin dall'inizio proposta dal era afferente sia alla Pt_1 presunta illegittima segnalazione del suo nominativo alla CRIF anche per la mancata preventiva comunicazione, sia alla mancata cancellazione una volta che la posizione pag. 3/6 debitoria dei genitori che erano i debitori mutuatari e in favore dei quali egli si era costituito garante, avevano provveduto a sanare le due mensilità di mora.
Detta segnalazione, secondo il ricorrente, gli avrebbe impedito di poter effettuare una operazione creditizia essendo risultato “cattivo pagatore”.
Peraltro, con il primo motivo di appello, il lamenta la mancata applicazione alla Pt_1 fattispecie in esame del disposto dell'art. 125 TUB.
Dunque, alcuna nuova domanda è stata in effetti proposta nel presente grado.
Venendo ai due motivi di gravame e prendendo le mosse dal primo con cui, appunto, si lamenta che erroneamente il Primo Giudice non avrebbe ritenuto applicabile il disposto dell'art. 125 TUB, esso non è meritevole di accoglimento.
Va innanzitutto premesso, che dalla lettura della segnalazione non risulta affatto che il risulti quale “cattivo pagatore”. Egli risulta semplicemente garante dei suoi genitori, Pt_1 sicchè alcun pregiudizio può essergli derivato da una simile indicazione, tanto più che non vi è alcun elemento da cui ricavare che la sua richiesta di un prodotto finanziario sia stata respinta per tale motivo.
E' invece pacifico, che la segnalazione alla CRIF è finalizzata semplicemente a consentire al sistema creditizio la complessiva conoscenza della situazione di un soggetto senza alcun pregiudizio per la sua persona.
Alcun danno è risultato provato nel presente giudizio e già sotto tale profilo la domanda era da respingere e l'appello non può che seguire la medesima sorte.
In ogni caso, è pacifico che l'invocato articolo 125 comma 3 TUB che prevede che “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina”, non poteva trovare applicazione al caso de quo, non vertendosi in una fattispecie di operazione per credito al consumo ma di mutuo ipotecario e la sua esclusione è espressamente prevista dall'art. 122
TUB, sicchè non era assolutamente giustificabile la estensione della applicabilità dell'art. 123 comma 3 TUB dell'onere di preventivo avviso dettata dal codice di deontologia (Cass.
Sez. I^ Ord. 25.5.2021 n. 14382).
pag. 4/6 In ogni caso, come sempre la medesima S.C. ha insegnato, l'estensione dell'art. 125 TUB ai casi di valutazione del merito creditizio per il credito immobiliare è dovuta al D.L.vo
21.4.2016 n. 72 che ha inserito nel TUB il capo I-bis (art. 120 undecies); ma tale norma non può dirsi applicabile al caso di specie, trattandosi di modifica di carattere sostanziale collocabile temporalmente in data ampiamente successiva al contratto al quale sono riferiti gli inadempimenti contestati ai debitori principali.
Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
Si duole la difesa appellante che il Giudice avrebbe comunque dovuto disporre la cancellazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 106/2011 come modificata.
Orbene, a prescindere da tutto quanto sopra già detto in ordine alla legittima segnalazione del nominativo dell'appellante, questa non aveva ad oggetto un suo inadempimento e, in ogni caso, non si trattava di una segnalazione di un primo ritardo ma di due ritardi dei debitori principali con la conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 8 bis come invocato dal Pt_1
Per tutti i suesposti motivi, l'appello va dunque respinto con la conseguente conferma della ordinanza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la ordinanza del Tribunale di Tivoli 6.6.2022 relativa al proc. iscritto Parte_1 al n. di R.G. 3567/21, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la ordinanza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in 2.915,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
pag. 5/6 Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Presidente rel.
Dott. Camillo Romandini
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