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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere rel. -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 4815/2021, pubblicata il 21.5.2021, iscritto al n. 5254/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f.: , con sede in Torino, Via Puglia n. 35, in persona dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Simona Finati, nella propria qualità di procuratore speciale, giusta procura del 13 giugno
2013, Notaio rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Adriano Raffaelli (c.f. Per_1
, Elisabetta Teti (c.f. ), Alessandro Raffaelli C.F._1 C.F._2
(c.f. ), nonché dall'avv. Francesco Lombardi (c.f. C.F._3
); C.F._4
- Appellante -
E
in persona dell'amministratore p.t. dr. con Controparte_1 CP_2 sede in Nola (NA)-80035- Via Villa Albertini n.52, P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Pasquale Bonanni (C.F. ) e dall'Avv. Brunella C.F._5
Annunziata (C.F. ; C.F._6
- appellata -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2020 la Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“1) Acclarata dalla Commissione Europea la partecipazione della convenuta alla pratica anticoncorrenziale, accertare e dichiarare, ai sensi del d.lgs. n.3/2017 e di tutta la normativa vigente in materia, la responsabilità della convenuta nella produzione del danno
e per l'effetto; 2) condannare in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni subiti per effetto della pratica anticoncorrenziale, sotto forma di danno da sovrapprezzo, pari ad €.250.560,00 o a quella diversa somma, maggiore o minore che l'On. Giudicante vorrà liquidare ex art.1226 c.c. e delle altre voci di danno patrimoniale sopra specificate, da liquidarsi equitativamente ex art.1226 c.c., il tutto oltre interessi decorrenti dal verificarsi del danno fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno delle proprie domande l'attrice deduceva di aver acquistato 14 automezzi Contr e “nel periodo dal 2005 al 2011” ad un prezzo illecitamente maggiorato a causa CP_5 della violazione della normativa europea antitrust posta in essere dall' insieme agli Pt_1
altri costruttori di automezzi, così come accertato dalla Commissione europea con la decisione datata 19 luglio 2016. Secondo la ricostruzione della Commissione i costruttori
Contro
Contr
Volvo/Renault, Daimler, e avrebbero non solo “realizzato accordi Pt_1
collusivi per il coordinamento dei prezzi di listini all'ingrosso da applicare nello Spazio
Economico Europeo, per il coordinamento delle tempistiche d'introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni inquinanti (da quelle Euro 3 a quelle Euro 6) e per il coordinamento delle decisioni di trasferire ai clienti finali, i costi sostenuti per rispettare gli standard europei di emissione” dal 1997 al 2011, ma avrebbero altresì espressamente riconosciuto la propria partecipazione alla condotta anticompetitiva.
In considerazione di tutto ciò, l'attrice chiedeva la condanna dell'Iveco al risarcimento Contr del danno derivante dall'illecito sovrapprezzo pagato per l'acquisto dei 14 automezzi e quantificato in € 250.560,00 o nella cifra che liquidata in via equitativa ai sensi CP_5
dell'art. 1226 c.c.*
2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16 ottobre 2020, si costituiva in giudizio l' , eccependo l'estinzione per avvenuta prescrizione dei diritti Pt_1 azionati dalla parte attrice, nonché chiedendo di sospendere il giudizio per sollevare “un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia sul valore della decisione adottata dalla Commissione”.
Con ordinanza del 12 novembre 2020, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo necessario pronunciarsi sulle questioni preliminari relative alla legittimazione passiva, alla prescrizione ed alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri costruttori dei veicoli.
Con sentenza non definitiva n. 4815/2021, pubblicata in data 21 maggio 2021, il
Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione, escludeva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre imprese partecipanti al cartello e rigettava la richiesta dell'odierna appellante di sospendere il giudizio al fine di sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.
Con atto di citazione notificato il 20.12.2021 l' ha proposto appello censurando Pt_1
la suddetta sentenza:
I) per non avere accolto l'eccezione di prescrizione da essa sollevata, dando rilevanza esclusiva, al fine della decorrenza del dies a quo della prescrizione, alla conoscenza effettiva della condotta illecita e del danno da parte della avutasi - a Controparte_1
dire del primo Giudice- solo con la pubblicazione della decisione della Commissione europea del luglio 2016, anziché alla conoscibilità di tali infrazioni commesse dalle imprese coinvolte, che il soggetto danneggiato, quale impresa su cui gravava un particolare onere di diligenza, poteva apprendere già a partire dalla data di apertura dell'indagine da parte dell'Autorità antitrust pubblicizzata da articoli di stampa e risalente già al 2010- 2011;
II) per avere rigettato la richiesta di sospensione del giudizio e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia comunitaria ovvero alla Corte Costituzionale sull'applicazione al caso in esame dell'art. 16 del regolamento n. 1/2003, che attribuiva alle decisioni degli organi comunitari, e dunque, anche a quella della Commissione europea espressa tramite settlement, un valore vincolante per i giudici civili del risarcimento, senza che questi ultimi potessero mettere in discussione quanto accertato in sede di settlement senza le garanzie di difesa e di contraddittorio delle parti;
3 III) per avere disatteso la richiesta di chiamare in causa le altre imprese costruttrici coinvolte nella vicenda in esame.
Ha concluso chiedendo:
“In via preliminare di rito:
- dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la necessità di integrare il contraddittorio e/o comunque di chiamare in causa le case produttrici degli autocarri con sede legale in Bellevue/Seattle, Washington, Stati Uniti;
CP_7 CP_8
con sede legale in Eindhoven, Paesi Bassi;
, con sede
[...] Controparte_9
legale in Frechen, Germania;
, con sede legale in Södertälje, Svezia;
CP_10 CP_11
con sede legale in Södertälje, Svezia e , con sede legale in
[...] Controparte_12
Koblenz, Germania nel giudizio proseguito in primo grado dinanzi al Tribunale di Napoli,
n. R.G. 4815/2021.
- In via preliminare di merito
dichiarare per le ragioni esposte in narrativa l'estinzione per avvenuta prescrizione dei diritti azionati da e, per l'effetto, rigettare tutte le domande Controparte_1
formulate nei confronti di Parte_1
- In via principale
risolvere per i motivi indicati in narrativa la questione pregiudiziale di merito avente ad oggetto l'applicabilità o meno dell'art. 16 del Regolamento CE n. 1/2003 alle decisioni della Commissione adottate all'esito di una procedura di transazione ai sensi dell'art. 10 bis del Regolamento CE 773/2004, così come modificato dal Regolamento CE 622/2008, nel senso della non applicabilità di tale previsione, assumendo occorrendo ogni consequenziale ed opportuno provvedimento ai fini della prosecuzione del giudizio di prime cure;
- In subordine
per il caso di ritenuta non chiarezza in punto di applicabilità o meno dell'art. 16 del
Regolamento CE n. 1/2003 alle decisioni della Commissione adottate all'esito di una procedura di transazione ai sensi dell'art. 10 bis del Regolamento CE n. 773/2004, così come modificato dal Regolamento CE n. 622/2008, sospendere per i motivi indicati in
4 narrativa il procedimento de quo ai fini dell'invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE;
- In ulteriore subordine
per il caso di ritenuta applicabilità, eventualmente all'esito della pronuncia della
Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, dell'art. 16 del Regolamento CE n. 1/2003 alle decisioni della Commissione adottate all'esito di una procedura di transazione ai sensi dell'art. 10 bis del Regolamento CE n. 773/2004, così come modificato dal Regolamento CE
n. 622/2008, sospendere per i motivi indicati in narrativa il procedimento de quo ai fini dell'invocato incidente di costituzionalità alla Corte Costituzionale;
- In ogni caso
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre
IVA e CPA.”.
5. Con comparsa del 4.4.2022 si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello ritenendo corretta la decisione impugnata.
6. La Corte all'udienza del 12.11.2024 ha rimesso la causa in decisione con l'assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nella prima memoria conclusionale l ha chiesto la discussione Pt_1
orale della causa ai sensi dell'art. 352, co. 2, c.p.c., riservandosi di reiterare l'istanza nella memoria di replica nella quale, tuttavia, l'appellante non ha reiterato l'istanza. Per tale ragione la causa può essere decisa.
Fatta questa necessaria precisazione, l'appello va rigettato per i seguenti motivi.
E' infondato il primo motivo di doglianza della secondo cui il Tribunale Pt_1
erroneamente avrebbe rigettato l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria della facendo decorrere il termine di prescrizione quinquennale dalla Controparte_1
conoscenza effettiva dell'illecito da parte dell'appellata, avutasi con l'emanazione della decisione della Commissione europea del 19 luglio 2016, anziché dal momento in cui quest'ultima secondo diligenza avrebbe potuto avere conoscenza della natura illecita della
5 condotta della , cioè al più tardi con l'apertura della pratica presso gli organi Pt_1
comunitari risalente al gennaio 2011, anno in cui erano cessate le condotte presuntivamente illecite.
Premesso che non è in discussione la durata della prescrizione quinquennale, ma il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, la tesi dell'Iveco non ha fondamento.
A tal riguardo, le disposizioni che disciplinano la prescrizione delle azioni risarcitorie per un illecito anticoncorrenziale sono contenute nell'art. 10 della direttiva danni 104/2014
Ue e nell'art. 8 del d.lgs n. 3/2017 di recepimento di tale direttiva che stabiliscono che “1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;
b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;
c) dell'identità dell'autore della violazione. 2. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo”.
Tali norme hanno natura sostanziale, come stabilito dalla Corte di Giustizia Ue secondo cui “Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che l'articolo 10 della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione sostanziale, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, e che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni per una violazione del diritto della concorrenza che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell'entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale, sempreché il termine di prescrizione applicabile a tale ricorso, in virtù delle norme previgenti, non sia scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva” (Corte di Giustizia Ue, 22 giugno 2022, causa C 267/20) .
6 Nella specie, l'appellante sostiene che, pur risultando applicabile il termine quinquennale di prescrizione sulle azioni risarcitorie, il dies a quo della prescrizione sia cominciato a decorrere, anziché dal luglio 2016 (data di emanazione della decisione della
Commissione europea), dal gennaio 2011 in cui risulta cessata la condotta illecita ed avviata la pratica sulla condotta illecita da parte della Commissione europea.
Tuttavia, a giudizio della Corte, anche a voler ritenere applicabile il diritto interno previgente alla direttiva, cioè l'art. 2935 c.c., secondo cui il termine non decorre se non dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ciò che rileva nella specie - trattandosi di danni lungo latenti, caratterizzati dalla presenza di un segmento temporale di significativa, e perciò non trascurabile, entità che separa l'insorgenza del danno dalla sua percezione – non
è il momento in cui è posta in essere la condotta o quella in cui essa ha termine, ma quello in cui essa si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, perché produttiva di danni, cioè quello in cui la Commissione ha accertato l'illecito, coincidente con il momento di conoscenza effettiva da parte di terzi di aver subìto un danno risarcibile.
E' pur vero che la relativa valutazione va condotta «caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, accertando in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell'illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza»
(Cass.5232/2024; Cass.18176/2019), ma è anche vero che “spetta(va) a chi eccepisce la prescrizione l'onere di provare il momento in cui chi agisce abbia assunto l'adeguata e ragionevole percezione del danno subito e della sua ingiustizia” (Cass. 5232/2024 cit.;
Cass.2305/2007).
Nella specie, non risulta raggiunta la prova che «prima della decisione della
Commissione l'intesa illecita, produttiva del pregiudizio patrimoniale lamentato, poteva ritenersi ragionevolmente conosciuta […] da parte della generalità degli utenti, considerata la sua natura riservata e segreta tra i partecipanti al cartello e alle notizie generiche diffuse nel solo canale settoriale in cui operava » (cfr. Cass. 5232/2024 Pt_1
cit.).
In particolare, l'appellante ha fatto leva sull'annuncio dell'inizio dell'inchiesta da parte della Commissione europea sul caso dei trucks risalente al gennaio 2011, peraltro
7 prodotto in lingua inglese. A giudizio della Corte tale documento nulla prova, in quanto in esso si dice che l'inizio dell'ispezione - peraltro dipendente da molteplici fattori, ivi inclusa la complessità dei singoli casi - non significa che le società interessate siano colpevoli di condotta anticoncorrenziale (fatto questo già evidenziato dal Tribunale) e cha ad esse è sempre garantito il diritto di difesa. Tale concetto viene poi ribadito nei molteplici comunicati stampa, pure prodotti in giudizio dalla , che parimenti nulla provano sulla Pt_1
conoscenza dell'illecito da parte della ivi pubblicizzandosi l'esistenza di Controparte_1 mere ispezioni a carico delle società interessate e “meri sospetti” di violazione di norme anticoncorrenziali (cfr. Corte di Giustizia Ue del 22 giugno 2022 nella causa C-267/20, secondo cui “i comunicati stampa non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, segnatamente le persone lese. Essi costituiscono invece documenti brevi destinati, in linea di principio, alla stampa e ai media. Non si può quindi ritenere che esista un obbligo generale di diligenza da parte delle persone lese da una violazione del diritto della concorrenza che imponga loro di seguire la pubblicazione di tali comunicati stampa”).
Né una conclusione diversa può tarsi dal fatto che la a giudizio Controparte_1
della , dovesse considerarsi imprenditore e non consumatore, giacché a tutto Pt_1
concedere, essa non faceva parte del medesimo segmento produttivo della , ma si Pt_1
occupava di “autotrasporto di merci per conto di terzi, logistica e distribuzione delle merci”, in cui il camion acquistato rappresentava un mero strumento per l'esercizio dell'attività e dunque, era altamente probabile che essa non avesse avuto conoscenza delle condotte anticoncorrenziali del settore della produzione di tali mezzi sino alla decisione della Commissione Ue del 19 luglio 2016.
La prescrizione contemplata dalla disciplina anteriore al d.lgs. n. 3 del 2017 non era quindi decorsa al momento della scadenza del termine per il recepimento della direttiva
2014/104: tanto implica, alla stregua di quanto si è detto, che il rapporto resti regolato dalla nuova disciplina sulla prescrizione. In base a quest'ultima, che pure prevede, come si è visto, un termine quinquennale - suscettibile di sospensione in ragione dell'indagine istruttoria condotta dall'autorità garante in relazione alla violazione del diritto cui si riferisce l'azione risarcitoria - è parimenti da escludere che il diritto si sia estinto, decorrendo il termine quinquennale dal 2016 ed essendo stato interrotto dalla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio del 2019.
8 Col secondo motivo d'appello l' censura la sentenza nella parte in cui è stata Pt_1
rigettata la sua richiesta di sospensione del giudizio e di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia comunitaria sull'applicazione al caso in esame dell'art. 16 del regolamento n.
1/2003, che attribuisce alle decisioni degli organi comunitari (dunque anche a quella della commissione europea espressa tramite settlement) un valore vincolante per i giudici civili, ovvero alla Corte Costituzionale per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio delle parti.
Il motivo è inammissibile oltre che infondato.
A questo riguardo, infatti, va evidenziato che l'appellante non censura specificamente il ragionamento seguìto dal primo Giudice, ma si limita a riproporre le medesime doglianze già espresse nel primo grado del giudizio.
In ogni caso, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto che il settlement fosse una procedura negoziata dotata di pari dignità rispetto ad un procedimento giurisdizionale svolto a cognizione piena, perché espletata con l'adesione e la consapevolezza da parte delle imprese aderenti della portata di illecito anticoncorrenziale delle loro condotte e dell'accettazione della sanzione ridotta inflittagli;
inoltre, il Tribunale ha attribuito valore di prova privilegiata al settlement, con specifico riferimento alle condotte illecite da essa accertate ed al danno da queste ultime derivante.
Ne consegue che il primo Giudice non ha discusso tanto del valore vincolante della detta decisione, ma del valore da attribuire al comportamento assunto dalla dinnanzi Pt_1
alla Commissione europea, in quanto l'appellante resa edotta in quel contesto degli addebiti mossigli e delle emergenze istruttorie raccolte a suo carico, nonché delle conseguenze derivanti dall'esito transattivo, le aveva espressamente accettate, rinunziando persino ad impugnarle dinnanzi all'organo giurisdizionale.
Può, pertanto, concordarsi con la valutazione del Tribunale secondo il quale l'illecito per cui l'Iveco era stata sanzionata «non era mai stato contestato, nel procedimento avanti alla Commissione», tanto che la condotta in cui esso si sostanziava, violativa delle regole della concorrenza, poteva darsi per accertata anche nel giudizio risarcitorio civile.
Tale ragionamento risulta immune da vizi logici giacché «il concludente valore probatorio dell'accertamento dell'illecito non deriva tanto dalla decisione della
9 Commissione in sé, quanto dall'istruttoria che ha condotto a tale pronuncia, caratterizzata dalla totale collaborazione di , sino alla sanzione ed alla sua condotta successiva»; Pt_1
che, considerando o meno la pronuncia quale «prova privilegiata» (con ciò evocando la giurisprudenza nazionale formatasi nel periodo anteriore all'avvento del d.lgs. n. 3 del
2017), «era comunque ammessa prova contraria e tale prova è in ogni caso mancata» (così,
Cass. 5232/2024).
Nella specie, in particolare, non vi è prova che la condotta tenuta dalla Pt_1 configurasse un mero scambio di informazioni, non un cartello sui prezzi, vietato dall'art. 101 TFUE;
anzi, l'intervento della Corte di Giustizia comunitaria sul caso - l'unica CP_5
che, non aderendo al settlement, aveva impugnato dinnanzi agli organi giurisdizionali la decisione della Commissione che l'aveva sanzionata per gli stessi fatti (senza tuttavia la riduzione del 10% sull'ammenda inflitta ai partecipanti al settlemet) – conferma, con effetto vincolante nel presente giudizio, che vi era stata una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE da parte delle parti coinvolte (tra cui ed ), sia che “vi fosse CP_5 Pt_1
stato un atto isolato, sia una serie di atti o persino un comportamento continuato, ed anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potevano altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 1° febbraio 2024 (CJUE) nel caso causa C-251/22P) . CP_5
In conclusione, questa Corte ritiene che correttamente il primo Giudice ha respinto l'istanza di sospensione del processo e deciso di non rinviare gli atti alla Corte di Giustizia comunitaria o alla Corte Costituzionale, dando rilievo prevalente al comportamento assunto dalla dinnanzi alla Commissione europea, nonché al comportamento tenuto innanzi a Pt_1
sé ove, nel rispetto del diritto di difesa e nel contraddittorio tra le parti, l'appellante non ha dato prova contraria dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, desumibile anche da un mero scambio di informazioni sui prezzi lordi praticati.
Col suo terzo motivo d'appello l' si duole del fatto che il Tribunale non ha Pt_1
integrato il contraddittorio nei confronti delle altre imprese coinvolte nel procedimento di cui si discute.
Il motivo è irrilevante tenuto conto che tra le parti risulta pacifico che le altre imprese sono intervenute nel processo ancora in corso in primo grado.
10 In definitiva, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
In ordine alle spese si precisa che il giudice del gravame che decida sull'appello avverso una sentenza non definitiva esaurisce, con la sua pronuncia, l'ambito del "thema decidendum", chiudendo il processo davanti a sé e, pertanto, deve statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, restando unicamente la liquidazione delle spese di primo grado affidata al giudice corrispondente, che dovrà provvedervi all'atto dell'emanazione della sentenza definitiva (Corte d'Appello Campobasso, 27/09/2017, n. 366).
Tenuto conto dell'esito del processo di secondo grado e della soccombenza dell' , Pt_1 le relative spese vanno poste a carico dell'appellante e in favore dei procuratori della dichiaratisi anticipatari (in parti eguali tra di loro); esse vanno liquidate Controparte_1
d'ufficio, in mancanza della relativa specifica, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato da ultimo dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (da 52.001 € a 260.000 €), va liquidato il complessivo importo di € 14.317,00 per compensi (€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria) ed € 2.147,55 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Segue, infine, la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, n. 4815/2021, pubblicata il 21.5.2021, proposto dalla nei confronti della così provvede: Parte_1 Controparte_1
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 14.317,00 per compensi ed € 2.147,55
11 per il rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione in favore degli avv.ti
Pasquale Bonanni e Brunella Annunziata;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla medesima proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott.ssa Caterina Molfino
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere rel. -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 4815/2021, pubblicata il 21.5.2021, iscritto al n. 5254/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f.: , con sede in Torino, Via Puglia n. 35, in persona dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Simona Finati, nella propria qualità di procuratore speciale, giusta procura del 13 giugno
2013, Notaio rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Adriano Raffaelli (c.f. Per_1
, Elisabetta Teti (c.f. ), Alessandro Raffaelli C.F._1 C.F._2
(c.f. ), nonché dall'avv. Francesco Lombardi (c.f. C.F._3
); C.F._4
- Appellante -
E
in persona dell'amministratore p.t. dr. con Controparte_1 CP_2 sede in Nola (NA)-80035- Via Villa Albertini n.52, P.IVA rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Pasquale Bonanni (C.F. ) e dall'Avv. Brunella C.F._5
Annunziata (C.F. ; C.F._6
- appellata -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2020 la Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“1) Acclarata dalla Commissione Europea la partecipazione della convenuta alla pratica anticoncorrenziale, accertare e dichiarare, ai sensi del d.lgs. n.3/2017 e di tutta la normativa vigente in materia, la responsabilità della convenuta nella produzione del danno
e per l'effetto; 2) condannare in persona del legale rapp.te p.t., al Parte_1
risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i danni subiti per effetto della pratica anticoncorrenziale, sotto forma di danno da sovrapprezzo, pari ad €.250.560,00 o a quella diversa somma, maggiore o minore che l'On. Giudicante vorrà liquidare ex art.1226 c.c. e delle altre voci di danno patrimoniale sopra specificate, da liquidarsi equitativamente ex art.1226 c.c., il tutto oltre interessi decorrenti dal verificarsi del danno fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria, come per legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A sostegno delle proprie domande l'attrice deduceva di aver acquistato 14 automezzi Contr e “nel periodo dal 2005 al 2011” ad un prezzo illecitamente maggiorato a causa CP_5 della violazione della normativa europea antitrust posta in essere dall' insieme agli Pt_1
altri costruttori di automezzi, così come accertato dalla Commissione europea con la decisione datata 19 luglio 2016. Secondo la ricostruzione della Commissione i costruttori
Contro
Contr
Volvo/Renault, Daimler, e avrebbero non solo “realizzato accordi Pt_1
collusivi per il coordinamento dei prezzi di listini all'ingrosso da applicare nello Spazio
Economico Europeo, per il coordinamento delle tempistiche d'introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni inquinanti (da quelle Euro 3 a quelle Euro 6) e per il coordinamento delle decisioni di trasferire ai clienti finali, i costi sostenuti per rispettare gli standard europei di emissione” dal 1997 al 2011, ma avrebbero altresì espressamente riconosciuto la propria partecipazione alla condotta anticompetitiva.
In considerazione di tutto ciò, l'attrice chiedeva la condanna dell'Iveco al risarcimento Contr del danno derivante dall'illecito sovrapprezzo pagato per l'acquisto dei 14 automezzi e quantificato in € 250.560,00 o nella cifra che liquidata in via equitativa ai sensi CP_5
dell'art. 1226 c.c.*
2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16 ottobre 2020, si costituiva in giudizio l' , eccependo l'estinzione per avvenuta prescrizione dei diritti Pt_1 azionati dalla parte attrice, nonché chiedendo di sospendere il giudizio per sollevare “un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia sul valore della decisione adottata dalla Commissione”.
Con ordinanza del 12 novembre 2020, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo necessario pronunciarsi sulle questioni preliminari relative alla legittimazione passiva, alla prescrizione ed alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri costruttori dei veicoli.
Con sentenza non definitiva n. 4815/2021, pubblicata in data 21 maggio 2021, il
Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione, escludeva la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle altre imprese partecipanti al cartello e rigettava la richiesta dell'odierna appellante di sospendere il giudizio al fine di sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.
Con atto di citazione notificato il 20.12.2021 l' ha proposto appello censurando Pt_1
la suddetta sentenza:
I) per non avere accolto l'eccezione di prescrizione da essa sollevata, dando rilevanza esclusiva, al fine della decorrenza del dies a quo della prescrizione, alla conoscenza effettiva della condotta illecita e del danno da parte della avutasi - a Controparte_1
dire del primo Giudice- solo con la pubblicazione della decisione della Commissione europea del luglio 2016, anziché alla conoscibilità di tali infrazioni commesse dalle imprese coinvolte, che il soggetto danneggiato, quale impresa su cui gravava un particolare onere di diligenza, poteva apprendere già a partire dalla data di apertura dell'indagine da parte dell'Autorità antitrust pubblicizzata da articoli di stampa e risalente già al 2010- 2011;
II) per avere rigettato la richiesta di sospensione del giudizio e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia comunitaria ovvero alla Corte Costituzionale sull'applicazione al caso in esame dell'art. 16 del regolamento n. 1/2003, che attribuiva alle decisioni degli organi comunitari, e dunque, anche a quella della Commissione europea espressa tramite settlement, un valore vincolante per i giudici civili del risarcimento, senza che questi ultimi potessero mettere in discussione quanto accertato in sede di settlement senza le garanzie di difesa e di contraddittorio delle parti;
3 III) per avere disatteso la richiesta di chiamare in causa le altre imprese costruttrici coinvolte nella vicenda in esame.
Ha concluso chiedendo:
“In via preliminare di rito:
- dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, la necessità di integrare il contraddittorio e/o comunque di chiamare in causa le case produttrici degli autocarri con sede legale in Bellevue/Seattle, Washington, Stati Uniti;
CP_7 CP_8
con sede legale in Eindhoven, Paesi Bassi;
, con sede
[...] Controparte_9
legale in Frechen, Germania;
, con sede legale in Södertälje, Svezia;
CP_10 CP_11
con sede legale in Södertälje, Svezia e , con sede legale in
[...] Controparte_12
Koblenz, Germania nel giudizio proseguito in primo grado dinanzi al Tribunale di Napoli,
n. R.G. 4815/2021.
- In via preliminare di merito
dichiarare per le ragioni esposte in narrativa l'estinzione per avvenuta prescrizione dei diritti azionati da e, per l'effetto, rigettare tutte le domande Controparte_1
formulate nei confronti di Parte_1
- In via principale
risolvere per i motivi indicati in narrativa la questione pregiudiziale di merito avente ad oggetto l'applicabilità o meno dell'art. 16 del Regolamento CE n. 1/2003 alle decisioni della Commissione adottate all'esito di una procedura di transazione ai sensi dell'art. 10 bis del Regolamento CE 773/2004, così come modificato dal Regolamento CE 622/2008, nel senso della non applicabilità di tale previsione, assumendo occorrendo ogni consequenziale ed opportuno provvedimento ai fini della prosecuzione del giudizio di prime cure;
- In subordine
per il caso di ritenuta non chiarezza in punto di applicabilità o meno dell'art. 16 del
Regolamento CE n. 1/2003 alle decisioni della Commissione adottate all'esito di una procedura di transazione ai sensi dell'art. 10 bis del Regolamento CE n. 773/2004, così come modificato dal Regolamento CE n. 622/2008, sospendere per i motivi indicati in
4 narrativa il procedimento de quo ai fini dell'invocato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ex art. 267 TFUE;
- In ulteriore subordine
per il caso di ritenuta applicabilità, eventualmente all'esito della pronuncia della
Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, dell'art. 16 del Regolamento CE n. 1/2003 alle decisioni della Commissione adottate all'esito di una procedura di transazione ai sensi dell'art. 10 bis del Regolamento CE n. 773/2004, così come modificato dal Regolamento CE
n. 622/2008, sospendere per i motivi indicati in narrativa il procedimento de quo ai fini dell'invocato incidente di costituzionalità alla Corte Costituzionale;
- In ogni caso
con vittoria di spese, diritti e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre
IVA e CPA.”.
5. Con comparsa del 4.4.2022 si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello ritenendo corretta la decisione impugnata.
6. La Corte all'udienza del 12.11.2024 ha rimesso la causa in decisione con l'assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nella prima memoria conclusionale l ha chiesto la discussione Pt_1
orale della causa ai sensi dell'art. 352, co. 2, c.p.c., riservandosi di reiterare l'istanza nella memoria di replica nella quale, tuttavia, l'appellante non ha reiterato l'istanza. Per tale ragione la causa può essere decisa.
Fatta questa necessaria precisazione, l'appello va rigettato per i seguenti motivi.
E' infondato il primo motivo di doglianza della secondo cui il Tribunale Pt_1
erroneamente avrebbe rigettato l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria della facendo decorrere il termine di prescrizione quinquennale dalla Controparte_1
conoscenza effettiva dell'illecito da parte dell'appellata, avutasi con l'emanazione della decisione della Commissione europea del 19 luglio 2016, anziché dal momento in cui quest'ultima secondo diligenza avrebbe potuto avere conoscenza della natura illecita della
5 condotta della , cioè al più tardi con l'apertura della pratica presso gli organi Pt_1
comunitari risalente al gennaio 2011, anno in cui erano cessate le condotte presuntivamente illecite.
Premesso che non è in discussione la durata della prescrizione quinquennale, ma il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, la tesi dell'Iveco non ha fondamento.
A tal riguardo, le disposizioni che disciplinano la prescrizione delle azioni risarcitorie per un illecito anticoncorrenziale sono contenute nell'art. 10 della direttiva danni 104/2014
Ue e nell'art. 8 del d.lgs n. 3/2017 di recepimento di tale direttiva che stabiliscono che “1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto della concorrenza si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione non inizia a decorrere prima che la violazione del diritto della concorrenza sia cessata e prima che l'attore sia a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza di tutti i seguenti elementi: a) della condotta e del fatto che tale condotta costituisce una violazione del diritto della concorrenza;
b) del fatto che la violazione del diritto della concorrenza gli ha cagionato un danno;
c) dell'identità dell'autore della violazione. 2. La prescrizione rimane sospesa quando l'autorità garante della concorrenza avvia un'indagine o un'istruttoria in relazione alla violazione del diritto della concorrenza cui si riferisce l'azione per il diritto al risarcimento del danno. La sospensione si protrae per un anno dal momento in cui la decisione relativa alla violazione del diritto della concorrenza è divenuta definitiva o dopo che il procedimento si è chiuso in altro modo”.
Tali norme hanno natura sostanziale, come stabilito dalla Corte di Giustizia Ue secondo cui “Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che l'articolo 10 della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che esso costituisce una disposizione sostanziale, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, di tale direttiva, e che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un ricorso per risarcimento danni per una violazione del diritto della concorrenza che, sebbene vertente su una violazione del diritto della concorrenza che è cessata prima dell'entrata in vigore di detta direttiva, sia stato proposto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni che la recepiscono nel diritto nazionale, sempreché il termine di prescrizione applicabile a tale ricorso, in virtù delle norme previgenti, non sia scaduto prima della data di scadenza del termine di recepimento della medesima direttiva” (Corte di Giustizia Ue, 22 giugno 2022, causa C 267/20) .
6 Nella specie, l'appellante sostiene che, pur risultando applicabile il termine quinquennale di prescrizione sulle azioni risarcitorie, il dies a quo della prescrizione sia cominciato a decorrere, anziché dal luglio 2016 (data di emanazione della decisione della
Commissione europea), dal gennaio 2011 in cui risulta cessata la condotta illecita ed avviata la pratica sulla condotta illecita da parte della Commissione europea.
Tuttavia, a giudizio della Corte, anche a voler ritenere applicabile il diritto interno previgente alla direttiva, cioè l'art. 2935 c.c., secondo cui il termine non decorre se non dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ciò che rileva nella specie - trattandosi di danni lungo latenti, caratterizzati dalla presenza di un segmento temporale di significativa, e perciò non trascurabile, entità che separa l'insorgenza del danno dalla sua percezione – non
è il momento in cui è posta in essere la condotta o quella in cui essa ha termine, ma quello in cui essa si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, perché produttiva di danni, cioè quello in cui la Commissione ha accertato l'illecito, coincidente con il momento di conoscenza effettiva da parte di terzi di aver subìto un danno risarcibile.
E' pur vero che la relativa valutazione va condotta «caso per caso, in relazione al grado di competenza e di effettiva conoscibilità proprio del soggetto danneggiato, accertando in quale momento esso abbia avuto sufficiente ed adeguata informazione quanto alla sussistenza dell'illecito lamentato in tema di tutela della concorrenza»
(Cass.5232/2024; Cass.18176/2019), ma è anche vero che “spetta(va) a chi eccepisce la prescrizione l'onere di provare il momento in cui chi agisce abbia assunto l'adeguata e ragionevole percezione del danno subito e della sua ingiustizia” (Cass. 5232/2024 cit.;
Cass.2305/2007).
Nella specie, non risulta raggiunta la prova che «prima della decisione della
Commissione l'intesa illecita, produttiva del pregiudizio patrimoniale lamentato, poteva ritenersi ragionevolmente conosciuta […] da parte della generalità degli utenti, considerata la sua natura riservata e segreta tra i partecipanti al cartello e alle notizie generiche diffuse nel solo canale settoriale in cui operava » (cfr. Cass. 5232/2024 Pt_1
cit.).
In particolare, l'appellante ha fatto leva sull'annuncio dell'inizio dell'inchiesta da parte della Commissione europea sul caso dei trucks risalente al gennaio 2011, peraltro
7 prodotto in lingua inglese. A giudizio della Corte tale documento nulla prova, in quanto in esso si dice che l'inizio dell'ispezione - peraltro dipendente da molteplici fattori, ivi inclusa la complessità dei singoli casi - non significa che le società interessate siano colpevoli di condotta anticoncorrenziale (fatto questo già evidenziato dal Tribunale) e cha ad esse è sempre garantito il diritto di difesa. Tale concetto viene poi ribadito nei molteplici comunicati stampa, pure prodotti in giudizio dalla , che parimenti nulla provano sulla Pt_1
conoscenza dell'illecito da parte della ivi pubblicizzandosi l'esistenza di Controparte_1 mere ispezioni a carico delle società interessate e “meri sospetti” di violazione di norme anticoncorrenziali (cfr. Corte di Giustizia Ue del 22 giugno 2022 nella causa C-267/20, secondo cui “i comunicati stampa non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, segnatamente le persone lese. Essi costituiscono invece documenti brevi destinati, in linea di principio, alla stampa e ai media. Non si può quindi ritenere che esista un obbligo generale di diligenza da parte delle persone lese da una violazione del diritto della concorrenza che imponga loro di seguire la pubblicazione di tali comunicati stampa”).
Né una conclusione diversa può tarsi dal fatto che la a giudizio Controparte_1
della , dovesse considerarsi imprenditore e non consumatore, giacché a tutto Pt_1
concedere, essa non faceva parte del medesimo segmento produttivo della , ma si Pt_1
occupava di “autotrasporto di merci per conto di terzi, logistica e distribuzione delle merci”, in cui il camion acquistato rappresentava un mero strumento per l'esercizio dell'attività e dunque, era altamente probabile che essa non avesse avuto conoscenza delle condotte anticoncorrenziali del settore della produzione di tali mezzi sino alla decisione della Commissione Ue del 19 luglio 2016.
La prescrizione contemplata dalla disciplina anteriore al d.lgs. n. 3 del 2017 non era quindi decorsa al momento della scadenza del termine per il recepimento della direttiva
2014/104: tanto implica, alla stregua di quanto si è detto, che il rapporto resti regolato dalla nuova disciplina sulla prescrizione. In base a quest'ultima, che pure prevede, come si è visto, un termine quinquennale - suscettibile di sospensione in ragione dell'indagine istruttoria condotta dall'autorità garante in relazione alla violazione del diritto cui si riferisce l'azione risarcitoria - è parimenti da escludere che il diritto si sia estinto, decorrendo il termine quinquennale dal 2016 ed essendo stato interrotto dalla notifica dell'atto di citazione del presente giudizio del 2019.
8 Col secondo motivo d'appello l' censura la sentenza nella parte in cui è stata Pt_1
rigettata la sua richiesta di sospensione del giudizio e di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia comunitaria sull'applicazione al caso in esame dell'art. 16 del regolamento n.
1/2003, che attribuisce alle decisioni degli organi comunitari (dunque anche a quella della commissione europea espressa tramite settlement) un valore vincolante per i giudici civili, ovvero alla Corte Costituzionale per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio delle parti.
Il motivo è inammissibile oltre che infondato.
A questo riguardo, infatti, va evidenziato che l'appellante non censura specificamente il ragionamento seguìto dal primo Giudice, ma si limita a riproporre le medesime doglianze già espresse nel primo grado del giudizio.
In ogni caso, va evidenziato che il Tribunale ha ritenuto che il settlement fosse una procedura negoziata dotata di pari dignità rispetto ad un procedimento giurisdizionale svolto a cognizione piena, perché espletata con l'adesione e la consapevolezza da parte delle imprese aderenti della portata di illecito anticoncorrenziale delle loro condotte e dell'accettazione della sanzione ridotta inflittagli;
inoltre, il Tribunale ha attribuito valore di prova privilegiata al settlement, con specifico riferimento alle condotte illecite da essa accertate ed al danno da queste ultime derivante.
Ne consegue che il primo Giudice non ha discusso tanto del valore vincolante della detta decisione, ma del valore da attribuire al comportamento assunto dalla dinnanzi Pt_1
alla Commissione europea, in quanto l'appellante resa edotta in quel contesto degli addebiti mossigli e delle emergenze istruttorie raccolte a suo carico, nonché delle conseguenze derivanti dall'esito transattivo, le aveva espressamente accettate, rinunziando persino ad impugnarle dinnanzi all'organo giurisdizionale.
Può, pertanto, concordarsi con la valutazione del Tribunale secondo il quale l'illecito per cui l'Iveco era stata sanzionata «non era mai stato contestato, nel procedimento avanti alla Commissione», tanto che la condotta in cui esso si sostanziava, violativa delle regole della concorrenza, poteva darsi per accertata anche nel giudizio risarcitorio civile.
Tale ragionamento risulta immune da vizi logici giacché «il concludente valore probatorio dell'accertamento dell'illecito non deriva tanto dalla decisione della
9 Commissione in sé, quanto dall'istruttoria che ha condotto a tale pronuncia, caratterizzata dalla totale collaborazione di , sino alla sanzione ed alla sua condotta successiva»; Pt_1
che, considerando o meno la pronuncia quale «prova privilegiata» (con ciò evocando la giurisprudenza nazionale formatasi nel periodo anteriore all'avvento del d.lgs. n. 3 del
2017), «era comunque ammessa prova contraria e tale prova è in ogni caso mancata» (così,
Cass. 5232/2024).
Nella specie, in particolare, non vi è prova che la condotta tenuta dalla Pt_1 configurasse un mero scambio di informazioni, non un cartello sui prezzi, vietato dall'art. 101 TFUE;
anzi, l'intervento della Corte di Giustizia comunitaria sul caso - l'unica CP_5
che, non aderendo al settlement, aveva impugnato dinnanzi agli organi giurisdizionali la decisione della Commissione che l'aveva sanzionata per gli stessi fatti (senza tuttavia la riduzione del 10% sull'ammenda inflitta ai partecipanti al settlemet) – conferma, con effetto vincolante nel presente giudizio, che vi era stata una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE da parte delle parti coinvolte (tra cui ed ), sia che “vi fosse CP_5 Pt_1
stato un atto isolato, sia una serie di atti o persino un comportamento continuato, ed anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potevano altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione” (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 1° febbraio 2024 (CJUE) nel caso causa C-251/22P) . CP_5
In conclusione, questa Corte ritiene che correttamente il primo Giudice ha respinto l'istanza di sospensione del processo e deciso di non rinviare gli atti alla Corte di Giustizia comunitaria o alla Corte Costituzionale, dando rilievo prevalente al comportamento assunto dalla dinnanzi alla Commissione europea, nonché al comportamento tenuto innanzi a Pt_1
sé ove, nel rispetto del diritto di difesa e nel contraddittorio tra le parti, l'appellante non ha dato prova contraria dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, desumibile anche da un mero scambio di informazioni sui prezzi lordi praticati.
Col suo terzo motivo d'appello l' si duole del fatto che il Tribunale non ha Pt_1
integrato il contraddittorio nei confronti delle altre imprese coinvolte nel procedimento di cui si discute.
Il motivo è irrilevante tenuto conto che tra le parti risulta pacifico che le altre imprese sono intervenute nel processo ancora in corso in primo grado.
10 In definitiva, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
In ordine alle spese si precisa che il giudice del gravame che decida sull'appello avverso una sentenza non definitiva esaurisce, con la sua pronuncia, l'ambito del "thema decidendum", chiudendo il processo davanti a sé e, pertanto, deve statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, restando unicamente la liquidazione delle spese di primo grado affidata al giudice corrispondente, che dovrà provvedervi all'atto dell'emanazione della sentenza definitiva (Corte d'Appello Campobasso, 27/09/2017, n. 366).
Tenuto conto dell'esito del processo di secondo grado e della soccombenza dell' , Pt_1 le relative spese vanno poste a carico dell'appellante e in favore dei procuratori della dichiaratisi anticipatari (in parti eguali tra di loro); esse vanno liquidate Controparte_1
d'ufficio, in mancanza della relativa specifica, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato da ultimo dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (da 52.001 € a 260.000 €), va liquidato il complessivo importo di € 14.317,00 per compensi (€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisoria) ed € 2.147,55 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Segue, infine, la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione
Specializzata in materia di Impresa, n. 4815/2021, pubblicata il 21.5.2021, proposto dalla nei confronti della così provvede: Parte_1 Controparte_1
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 14.317,00 per compensi ed € 2.147,55
11 per il rimborso forfettario delle spese generali, con attribuzione in favore degli avv.ti
Pasquale Bonanni e Brunella Annunziata;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla medesima proposto.
Così deciso in Napoli, il 25 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott.ssa Caterina Molfino
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