Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/05/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4331/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Massimo Birardi e Monica Portaccio;
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto l'accertamento del regolare godimento del beneficio dell'”agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate – decontribuzione sud” di cui all'art. 27 del d.l. 104/2020 conv. con mod. in l. 126/2020 per le mensilità di ottobre e novembre 2020 e da maggio a ottobre 2021 e, conseguentemente, la non debenza delle somme indicate, a titolo di differenze contributive e somme aggiuntive, all'interno delle note di rettifica relative alle precitate mensilità e, quindi, la condanna dell' alla CP_1 restituzione delle somme versate in relazione alle precitate note di rettifica per un totale di Euro 14.236,34.
A seguito della notifica del ricorso l' ha contestato CP_1 la legittimità della domanda in ragione dell'assenza del requisito della regolarità contributiva in capo alla parte ricorrente necessario per la fruizione degli sgravi e quindi ha chiesto l'integrale rigetto della domanda.
Venendo all'esame del merito va osservato che, attraverso le note di rettifica oggetto di contestazione, l' CP_1 ha, effettivamente, chiesto il recupero degli sgravi contributivi anteriormente fruiti dall'odierna parte
1
Nel caso di specie, la perdita dei predetti benefici contributivi deriverebbe, quindi, dall'applicazione dell'art. 1, comma 1176, legge n. 296/06 e dal mancato rispetto dei termini fissati per la sanatoria dall'art. 4 del D.M. 30.01.2015.
Circa il sistema degli sgravi contributivi va premesso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative di tali agevolazioni, la fruizione di siffatti benefici necessita, ai sensi della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).
Fa d'uopo riportare di seguito il testo del comma 1175 dell'art. 1 legge 27.12.2006 n 296:
<A decorrere dal 1 luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale>>.
L'attenzione del legislatore del 2006 al documento unico di regolarità contributiva è rivelata dalla lettura del comma successivo a quello appena riportato (il comma 1176) poiché in esso si prevede che:
<Con decreto del Ministro del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura>>.
Effettivamente, in forza del rinvio operato dall' art. 1, comma 1176, le modalità di rilascio del DURC (che in questo caso resta un c.d. DURC interno, valendo esso nell'ambito
2 di un procedimento che riguarda lo stesso sono CP_1 state regolate da un decreto ministeriale, il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27 e poi dal D.M. 30 gennaio 2015.
Il D.M. 24 ottobre 2007, n. 27 prevede che il possesso del Documento Unico di regolarità contributiva è richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzione previsti dalla disciplina comunitaria (cfr. art. 1).
Il decreto ministeriale del 2007 prevede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7, che, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale debba darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di D.U.R.C. interno) resta sospeso.
L'art. 7, comma 3, in particolare stabilisce che <In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 [norma sui requisiti di regolarità contributiva] gli Istituti, le Casse Edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art 3 invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni>>.
In definitiva, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DURC interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso questo subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono, quindi, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Si tratta, come già osservato dalla Corte di Cassazione, di un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoria delle irregolarità, <che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali>> (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018, in motivazione).
Successivamente, come anticipato, è stato emanato il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 intitolato “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” che contempla ulteriori dettati relativi al D.U.R.C. e in larga parte ha sostituito il precedente decreto del 2007.
3 In particolare, l'articolo 3, rubricato “Requisiti di regolarità”, al primo comma specifica che: <La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive>>.
I commi successivi sono deputati a indicare le ipotesi in cui si reputa comunque sussistente, ai fini del rilascio del documento, la regolarità contributiva, ad esempio, in caso di rateizzazioni concesse dall' Inail, Casse CP_1 Edili (lett. a) comma 2), ovvero di scostamento non grave tra somme dovute e somme versate (comma 3), specificandosi a riguardo che <non si considera grave lo scostamento «tra le somme dovute a quelle versate con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore ad euro 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge>>.
L'art. 4 del D.M. del 2015 ricalca il precitato subprocedimento di sanatoria delle irregolarità stabilito dal decreto del 2007 che, quindi, possiede le medesime caratteristiche.
Difatti, è prescritto che, qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale (fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9) l' , CP_1 l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite pec all'interessato o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo (comma 1).
A fronte di tanto, l'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito a regolarizzare. L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato (comma 2).
Orbene, la regolarizzazione entro il termine suddetto di 15 giorni genera il DURC in formato «pdf» (comma 3) mentre in caso di inutile decorso del medesimo termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato
4 l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità (comma 4).
Orbene, in considerazione delle richiamate premesse, è possibile affermare quanto segue: a) per usufruire di benefici contributivi, alla luce della vigente normativa, occorre: 1) il possesso da parte dei datori di lavoro del documento unico di regolarità contributiva;
2) l'assolvimento degli altri obblighi previsti dalle leggi per la fruizione delle singole fattispecie di benefici e agevolazioni contributive: cfr. art. 1, comma 1175, della L. 296/2006; b) il D.U.R.C. attesta la sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva: cfr. D.M. 24.10.2007 e D.M. 30.01.2015.
Ne deriva che l' può rifiutare il rilascio del CP_1 Documento Unico e, per l'effetto, revocare i benefici contributivi goduti, richiedendo il relativo pagamento, nelle situazioni in cui non possa attestare la “regolarità contributiva.
A fronte di questo devono essere operate alcune osservazioni in relazione alla questione specifica dell'ostatività o meno dell'irregolarità consistente nel mancato o intempestivo inoltro delle denunce della manodopera impiegata rispetto al rilascio del DURC.
In primis va osservato che i commi 1175 e 1176 dell'art. 1 legge 27.12.2006 n. 296 ed il decreto ministeriale del 2015 vigente fanno riferimento alle “irregolarità in materia contributiva” con ciò evidentemente adoperando una terminologia prima facie non prettamente limitata all'aspetto del pagamento dei contributi previdenziali (che, secondo una parte della giurisprudenza di merito, costituirebbe invece il fulcro dell'indagine per il rilascio del DURC).
A fronte di tanto va anche precisato che il comma 1176 dell'art. 1 legge 296/2006 ha delegato la decretazione ministeriale ad indicare “le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale … da non considerare ostative al rilascio” del DURC.
Appare, dunque, evidente che, in relazione all'ampio genus delle “irregolarità” previdenziali (e quindi non solo in relazione alla specifica tipologia del mancato o non integrale pagamento dei contributi) la decretazione avrebbe dovuto operare delle specifiche esclusioni reputando, quindi, specifiche violazioni come non ostative al rilascio del DURC.
Orbene, tali specifiche esclusioni non risultano poste - né ad opera del D.M. 24 ottobre 2007, n. 27 né ad opera del D.M. 30 gennaio 2015 - in relazione all'irregolarità
5 consistita nel mancato o intempestivo inoltro delle denunce della manodopera impiegata.
Peraltro, l'art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 disciplina specificamente il subprocedimento volto all'eliminazione delle “cause di irregolarità” (si vedano i commi 1 e 4) con formula (ancora) evidentemente ampia e (ancora) non limitata esclusivamente all'aspetto del pagamento dei contributi.
Inoltre, non pare che alcuna preclusione rispetto alla ricomprensione della tipologia di irregolarità ora in argomento come ostative al rilascio del DURC possa essere ricavata dall'art. 3, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015, secondo cui, appunto, “La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati … scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”.
La citata disposizione - anziché essere interpretata come limitativa dell'indagine sulla regolarità contributiva ai soli pagamenti - pare possa essere interpretata come limitativa delle irregolarità temporalmente rilevanti per l'indagine ora in esame. In altre parole, tale disposizione pare prescrivere la valutabilità delle sole regolarità relative ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese anteriore a quello della verifica.
A questo ultimo proposito vale anche la pena evidenziare che le denunce relative alla manodopera occupata – che, come noto, riportano i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi previdenziali - sono appunto strettamente correlate al pagamento dei contributi sicché, in mancanza di tempestivo inoltro delle denunce in argomento, è certamente quanto meno notevolmente più difficoltoso procedere all'accertamento in ordine alla regolarità dei pagamenti contributivi.
Le irregolarità consistenti nella mancata o intempestiva comunicazione della manodopera occupata quindi (per dirla con i medesimi termini dell'art. 3, comma 1, ora in esame)
“riguardano” i pagamenti dovuti dall'impresa a titolo di contributi perché costituiscono il presupposto per la quantificazione degli stessi contributi.
Peraltro, ove si volesse concludere che le irregolarità ora in esame siano estranee all'esame relativo al rilascio del DURC, si potrebbe giungere a trattare in maniera difforme due situazioni di fatto sostanzialmente identiche e comunque a conseguenze irragionevoli.
6 Difatti, laddove un soggetto non presentasse le denunce della manodopera impiegata per alcuni mesi e, per questi stessi mesi, non pagasse la contribuzione allora l' CP_1 non potendo controllare la regolarità del pagamento dei contributi, dovrebbe emettere (certamente nell'immediato) il DURC. Nel caso in cui il medesimo soggetto avesse diligentemente effettuato le comunicazioni in esame pur non pagando la relativa contribuzione - e quindi, per il vero, avesse commesso una sola violazione di legge e non due come nel caso precedente - si vedrebbe, invece, negato il DURC.
A differenti conclusioni rispetto a quelle ora in rassegna non pare potersi pervenire né sulla base dei successivi commi dell'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 in quanto questi sono esclusivamente volti ad eccettuare alcune ipotesi più lievi di non integrale pagamento contributivo dall'alveo delle irregolarità preclusive del rilascio del DURC (e quindi non attengono alle irregolarità ora in esame) né sulla base dell'art. 8 del medesimo D.M. che, al contrario, esclude il giudizio di regolarità per le sole violazioni indicate nell'allegato A) del D.M. (e che non riguardano la mancata o ritardata comunicazione delle denunce della manodopera impiegata e consistono prettamente in ipotesi di commissione di reati o di responsabilità per sanzioni amministrative).
Compiuto questo ampio inquadramento va osservato che, nel caso di specie è accaduto che la parte ricorrente ha ricevuto con pec del 25.08.2021 l'invito dell' con CP_1 cui è stata rappresentata l'“omissione” costituita dalla mancata presentazione della denuncia mensile della manodopera impiegata nel mese di maggio 2021 (sulla cui base è quindi determinato l'importo della contribuzione da versare). La stessa missiva in questione ha poi invitato a regolarizzare l'omissione citata.
A fronte di tanto deve ritenersi accertato che parte ricorrente non abbia prestato ossequio all'invito alla regolarizzazione entro il successivo termine di 15 giorni ma solo in data 1.12.2021 (si veda l'attestazione relativa alla denuncia contributiva di cui al fascicolo . CP_1
Contrariamente a quanto prospettato dalla parte ricorrente non può, difatti, ritenersi dimostrato che la società abbia provveduto ad effettuare la comunicazione in argomento in data 8.06.2021 perché l'all. 5 della ricorrente non riporta affatto alcuna data certa relativa all'invio all' della CP_1 documentazione in esame. Ancora, l'all.6 della ricorrente fa menzione di un asserito invio di una pec all' in CP_1 data 2.09.2021 ma non risulta depositata né la ricevuta di avvenuta consegna della pec né è possibile esaminare il contenuto di tale pec sicché non è possibile accertare se con tale pec parte ricorrente avesse effettivamente
7 inoltrato la denuncia mensile della manodopera impiegata nel mese di maggio 2021.
A differenza di quanto osservato dalla ricorrente, e anche richiamato quanto innanzi illustrato, non può neanche sostenersi che tale irregolarità possa essere sanata dall'effettivo pagamento della contribuzione risultante come dovuta dalla comunicazione Uniemens relativa maggio 2021 (si veda l'all. 8 della ricorrente). Sul punto è doveroso osservare che il pagamento in questione non elimina il fatto che l'omessa tempestiva comunicazione a suo tempo denunciata dall' sia accaduta né il fatto che CP_1 quest'ultima non sia stata sanata in tempo utile. Peraltro, la comunicazione in argomento aveva il fine di consentire all' il controllo della regolarità e della completezza CP_1 del pagamento dei contributi per il mese in esame.
In ragione di tanto la nota di rettifica del 10/02/2022 di cui all'all. 10 della ricorrente, relativa al recupero della somma di Euro 2.326,30 pari agli sgravi in precedenza fruiti per il maggio 2021, deve ritenersi legittima.
Sotto ulteriore versante anche le somme oggetto delle altre note di rettifica emesse in relazione alle mensilità successive (e cioè da giugno 2021 ad ottobre 2021) ed aventi parimenti ad oggetto il recupero degli sgravi contributivi “decontribuzione sud” a suo tempo fruiti, devono ritenersi effettivamente dovute all' proprio in CP_1 ragione della precitata irregolarità riguardante il mese di maggio 2021 ed in ragione della fondatezza del DURC negativo.
Alla stregua di tutto quanto illustrato finora l' deve CP_1 ritenersi effettivamente legittimata alla ripetizione dei maggiori contributi previdenziali originariamente non pagati per la fruizione degli sgravi di cui innanzi a partire dalla mensilità del maggio 2021.
A conclusioni differenti non è neanche possibile giungere in ragione dell'effettivo originario rilascio, da parte dell' , del DURC regolare. CP_1
Sul punto, va difatti osservato che “In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' non determina CP_1 l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, posto che la ratio della norma è di assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 36846/2022).
Per altro verso va, ancora, osservato che con invito a regolarizzare del 27.01.2022 è stata anche segnalata
8 l'omissione asseritamente consistita nel mancato pagamento dei contributi relativi ai mesi di ottobre e novembre 2020. Sul punto l'esposizione delle ragioni poste a fondamento di tale ultima pretesa come effettuata dall'istituto è francamente incomprensibile.
Posto che si è al cospetto di mensilità anteriori al maggio 2021 (come detto, interessato dall'omessa comunicazione della denuncia della manodopera) e quindi in un contesto temporale in cui alcuna irregolarità era stata segnalata e posto che, comunque, la società ricorrente ha documentato il pagamento della contribuzione relativa a detti mesi, l' in proposito si è limitata ad esporre nella memoria CP_1 che nell'invito a regolarizzare relativo a tali mensilità si faceva riferimento a note di rettifica “divenute ormai irretrattabili in forza dei due durc irregolari prot. INPS_24187097 e INPS_24744293 di cui sopra, e che la
[...] non ha mai provveduto a sanare” quindi senza Parte_1 indicare o comunque documentare, in concreto, quale sarebbe stata l'irregolarità riscontrata.
In ragione di questo le somme chieste dall' in CP_1 relazione alle mensilità di ottobre e novembre 2020 attraverso le relative note di rettifica (il cui importo è stato pacificamente versato dalla ricorrente) devono reputarsi non dovute con conseguente condanna dell'istituto alla restituzione delle stesse per l'importo di Euro 5560,40 (come appunto raffigurato all'interno del piano di rateizzazione approvato dall'istituto) oltre accessori.
Si noti in proposito che all'interno della richiesta di rateizzazione del pagamento dei contributi delle mensilità in discorso la ricorrente si è espressamente riservata la ripetizione all'esito dell'eventuale “annullamento” delle note di rettifica relative.
In virtù di tutto quanto innanzi illustrato, in accoglimento solo parziale della domanda spiegata, l' CP_1 deve essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di Euro 5560,40 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di Euro 5560,40 oltre agli interessi legali e
9 alla rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di legge e fino al soddisfo, salvo il limite di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/91;
- rigetta le restanti domande;
- compensa integralmente le spese di lite.
Bari, 31.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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