Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4375 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 05/05/2025
L'Avv. Antonino Colloca, richiamati integralmente tutti gli scritti svolti nel corso del giudizio, prende atto che la CTU ha pienamente confermato la fondatezza delle pretese attoree, accertando: il nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attrice, nonché una invalidità permanente del 18,5%, con 7 gg di ITT, 30 gg di ITP al 75%, 30 gg di ITP al 50% e 30 gg di ITP al 25%.
Le infondate contestazioni sollevate dall' CP_1 sono state già ampiamente confutate dal
CTU nella relazione definitiva e precisamente a pag. 12 e 13 dell'elaborato peritale, pertanto si ritiene non necessario soffermarsi ulteriormente sulle contrarie deduzioni, da considerarsi implicitamente disattese. La liquidazione del danno dovrà, pertanto, avvenire secondo i criteri delle Tabelle di Milano, che includono sia il danno biologico/dinamico-relazionale che la sofferenza morale soggettiva e nel caso della sig.ra Parte 1 si ritiene che sussistano i presupposti per la personalizzazione del danno, in quanto: l'attrice ha subito una grave frattura pluriframmentaria del collo omerale sinistro. Di fatto tale lesione ha comportato una significativa compromissione delle sue attività quotidiane (lavori di cucito e ricamo che praticava abitualmente) e l'età avanzata (70 anni) ha reso più gravose le conseguenze invalidanti. L'acconto di €
25.000,00 versato da CP_1 risulta pertanto palesemente incongruo rispetto all'entità del danno accertato in via definitiva dalla CTU. Si precisa che solo a seguito di richiesta di accesso agli atti è emerso che lo stesso fiduciario di CP_1 - Dott. Persona 1
aveva stimato, all'atto della visita alla danneggiata, un'invalidità compresa tra il 16% e il
18%, salvo poi ridurla inspiegabilmente al 10% in sede di offerta transattiva. Circostanza
di cui si invita l'adito Magistrato a tenerne il debito conto anche per il governo delle spese dell'odierno giudizio. Pertanto alla luce delle risultanze della CTU è possibile quantificare il danno patito come di seguito: - Invalidità permanente accertata dal CTU: 18,5% = € 44.011,00; - Incremento per sofferenza: 15.192,50 (valutata mediamente a
+ 34,50%); - Personalizzazione del danno: 77.018,50 (valutata mediamente al 40,50 %);
- Invalidità temporanea: € 6.448,00 (mediamente valutata ad € 124 al giorno); Per un totale di € 83.466,50 a cui andranno sottratti € 25.000,00 (quale acconto/offerta) per una differenza da liquidare di € 58.466,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Per tali
Dottor Per 2 in particolare riportandosi alle osservazioni critiche nella parte in cui riconosciuto una percentuale di invalidità elevata rispetto a quella prevista avendo indicato i valori indicati dalle linee guida CP_2 che si sono contestate sin dalla redazione della bozza. in ogni caso si riporta a tutto quanto formulato, dedotto argomentato ed articolato delle proprie memorie anche istruttorie che devono intendersi reiterate in questa sede. Impugna tutto quanto ex adverso, formulato, dedotto ed argomentato ne chiede il rigetto con ogni conseguenza di legge.
L'avvocato colloca impugna tutto quanto dedotto in questa sede dalla controparte ed insiste nelle proprie richieste.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale, in assenza delle parti autorizzate ad allontanarsi decide il giudizio dando lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 13442/2021 R.G.
TRA Parte 1 , rapp.ta e difesa dall'Avv. Avv. Antonino Colloca, presso il cui studio, sito in Napoli, al Corso Umberto I n. 154, è elett.te domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
Controparte 3 in persona del suo legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano presso il cui studio sito in Napoli, al Viale
Augusto 162, è elett.te domiciliata, giusta procura in calce all'atto di costituzione
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_4
CONVENUTA contumace
Oggetto: risarcimento danni per lesione personale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
L'attrice sopra epigrafata conveniva in giudizio i convenuti esponendo principalmente quanto segue:
1) che in data 23.11.18 alle ore 24,00 ca, si trovava in Napoli in Vico Lungo
Gelso;
2) che, mentre attraversava la strada, giunta all'altezza del civico 62, veniva investita dal ciclomotore Aprilia Scarabeo tg. X84TJC, di proprietà della sig.ra Controparte 4 ed assicurato con la compagnia CP 3
3) che il veicolo indicato procedeva ad elevata velocità sulla destra in Vico
Lungo Gelso quando il conducente del ciclomotore, in vista dell'approssimarsi dell'incrocio con Via Trinità degli Spagnoli, perdeva il controllo del suo veicolo non avvedendosi in tempo della presenza del pedone;
4) che per effetto dell'investimento, riportava lesioni personali per le quali veniva trasportata al PS dell'Ospedale "Dei Pellegrini” di Napoli, ove le veniva diagnosticata "frattura pluriframmentaria del collo omerale a sx" ed ove veniva in pari data ricoverata;
5) che la compagnia assicurativa inviava all'istante assegno bancario per il complessivo importo di € 25.000,00, che ella tratteneva a titolo di acconto.
Sulla base di tali premesse chiedeva, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della sig.ra Controparte_4 per il sinistro in premessa, la
condanna e/o in solido e/o alternativamente dei convenuti CP_4 e CP 3 al risarcimento per differenza di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, oltre interessi legali. Si costituiva la CP 3
la quale, preliminarmente, eccepiva l'improponibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione, nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea perché infondata, contestando la dinamica descritta dall'attrice, nonché la insussistenza del nesso causale tra le presunte lesioni dalla stessa lamentate e l'evento per cui è causa, assumendo che dagli allegati estratti del centro casellario centrale infortuni risulterebbe che parte attrice avrebbe subito infortuni in un altro caso, prima dell'evento per cui è causa, conseguentemente al quale avrebbe, altresì, riportato lesioni personali, presumibilmente, sovrapponibili a quelle per cui oggi ella richiede il ristoro. Rimaneva contumace la sig.ra Controparte 4 . Espletata
l'istruttoria e rassegnate le conclusioni dalle parti costituite, all'udienza del 05.05.5025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc. In via preliminare, risulta agli atti l'invito rivolto alle parti convenute di stipulare la convenzione di negoziazione assistita. In ordine alla sollevata eccezione di nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti di cui al n. 4 dell'art. 163 cpc. Si ritiene che la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Dalla lettura del libello introduttivo, la scrivente non ritiene che vi siano carenze relative ai fatti costitutivi della domanda,
ragione per la quale l'eccezione va respinta. Nel merito del giudizio, si osserva quanto segue. Va rigettata l'eccezione del tutto generica formulata di " inammissibile, improponibile ed improcedibile in relazione alla violazione con l'art. 22 L.990/69 in combinato disposto con della L. 57/2001, così come novellati dagli artt. 139, 141, 143, 145,
148 e 149 D.Lgs. 209/2005, che impongono l'obbligo di specificare dettagliatamente dati, modalità e generalità inerenti il sinistro per il quale si agisce" non essendo precisato né in cosa sarebbe carente la lettera di messa in mora soprattutto alla luce dell'avvenuto pagamento di €
25.000.00 prima del giudizio per cui è causa.
In primo luogo, si evidenzia come il caso di specie riguardi una richiesta di risarcimento danni per lesioni personali subite dall'attrice, in qualità di pedone, in seguito all'investimento da parte di un veicolo in circolazione.
Orbene, la fattispecie oggetto del presente giudizio può essere ricompresa nell'ambito della disciplina dell'art. 2054 comma 1 cod. civ., il quale testualmente dispone: "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie
è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno",letto in combinato con il contenuto dell'art. 141 Codice della Strada, secondo il quale: “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile." e con le disposizioni dell'art 191 Codice della Strada il quale statuisce "quando il traffico non è
regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità". Se è pur vero infatti, che la responsabilità del conducente è presunta, la stessa può tuttavia essere esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno così come testualmente statuito dall'art. 2054 cc, ma anche quando risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente, come nel caso in cui il pedone abbia tenuto una condotta del tutto imprevedibile (tra le altre cfr Cass n .1249/06; Cass. n. 5983/98; Cass. n. 9620/03). Tuttavia
,come la Suprema Corte ha avuto più volte occasione di affermare, la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana;
pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine al concorso di colpa del pedone danneggiato;
una volta, poi, che siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre a norma dell'art. 1227
c.c., comma 1, con quella presunta del conducente (Cass. 27.2.1998, n.
2216; Cass. 16.6.1998, n. 5982; Cass. 7.8.2000, n. 10352). Nel caso di specie, invero, alcun rimprovero di responsabilità può essere mosso al pedone e parte convenuta non ha dimostrato, neanche a livello indiziario,
né di avere posto in essere una manovra di emergenza per tentare di scongiurare l'evento, né l'esistenza di condizioni oggettive che non consentissero di evitare l'impatto non avendo neanche allegato circostanze che potessero ridurre o elidere la propria responsabilità. Nel caso di specie, può essere dato per provato che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate in citazione, l'attrice veniva investita dal veicolo della CP 4 Nell'ambito dell'istruttoria espletata è stato ascoltato il testimone oculare addotto da parte attrice Testimone 1 il quale ha
,
dichiarato che, in qualità di pedone, si trovava in Via Lungo Gelso e seguiva l'attrice che si trovava lungo la strada, sul margine della stessa, in posizione esterna, quando un motorino, per evitare l'impatto con un motorino che era contromano, la investiva con la parte anteriore del motorino sulla spalla sinistra che la faceva cadere al suolo. Per quanto riferito, può ritenersi raggiunta la prova del nesso di causalità tra i danni lamentati dall'attrice e l'evento lesivo.
Per questi motivi
, e in assenza della previsione di cui all'art. 1227 c.c. primo comma (il fatto colposo del creditore), si può riconoscere l'esclusiva responsabilità della CP 4 nella causazione del sinistro de quo. In ordine alla liquidazione del quantum risarcibile, questo giudicante ritiene di poter far proprie le conclusioni cui è pervenuto C.T.U. medico-legale nominato in ragione della congruità dei giudizi espressi. Né vi è prova che il sinistro occorso dieci anni prima, per un modesto danno del 3% abbia avuto ripercussioni nella stima del danno indicato dal ctu come pienamente compatibile con la dinamica accertata. Pertanto, è stato possibile accertare che l'attrice ha riportato un danno biologico pari al 18,5%, una itt per 7 giorni, una itp al 75% per 30 giorni, una itp al 50% per 30 giorni ed una itp al 25% per
30 giorni. Come solitamente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate. Prima dell'ultimo aggiornamento le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (morale e biologico") e che queste, quindi, "pervengono non all'indicazione di un valore monetario complessivo correttamente costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno" (Cass.
25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e che quindi, anche per questo motivo, la SC ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico il Tribunale di Milano si è adeguato elaborando una nuova tabella in data 8.03.2021, sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale, una aggiornata ove fermo il valore monetario unitario, è stata indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti.
Alla luce di quanto suddetto, considerando una percentuale di invalidità nella misura del 18,5% ed in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca dell'intervento (70), si ottiene una somma di € 44.011,00. Sull a base delle stesse tabelle e considerando l'importo giornaliero di € 84,00 si otterrebbe un importo a titolo di IT pari a: -ITT per 7 giorni è pari a €
588,00; -ITP al 75% per 30 giorni è pari a € 1890,00 -ITP al 50% per 30 giorni è pari a € 1.260,00; -ITP al 25% per 30 giorni è pari a € 630,00 Il totale è pari ad € 4.368,00.
Il totale del danno biologico risarcibile ammonta dunque € 48.379,00 e poiché tale somma è già determinata all'attualità, non va aggiornata e su di essa, quindi, non va corrisposta la rivalutazione monetaria da cui vanno sottratti gli importi di € 23.000,00 avendo la parte convenuta accettato l'offerta che prevedeva l'importo di € 2.000,00 a titolo di spese legali. Vanno invece riconosciuti gli interessi legali, dal 23.11.18 (data del fatto alla data di deposito della sentenza, sulla somma di euro €
25.379,00 da devalutarsi alla data del fatto (23.11.18) per il primo anno,
e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro € 25.379,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo.
Premesso che il danno liquidato attiene esclusivamente ad un danno biologico va precisato che l'attrice ha invocato una personalizzazione del danno in ragione dell'alterazione del proprio stato di benessere psichico e relazionale. Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose
più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:
- conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.
Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Si ritiene di dover liquidare € 22,91 oltre interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo, per le spese mediche sostenute e documentalmente provate parte attrice. Le spese di lite tradalla Parte_1 ed i convenuti CP_3
[...] e Controparte 4 , incluse quelle di ctu, seguono la soccombenza e si pongono a carico delle parti convenute ex DM 55/14 al valore medio dello scaglione di riferimento del decisum ed al minimo di quelle decisionali essendosi il giudizio definito ex art. 281 sexies cpc.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) Dichiara responsabile del sinistro il convenuto contumace Controparte_4 e, per l'effetto, la condanna in solido con la CP 3 al pagamento, in favore dellaparte attrice Parte 1 della somma di € 25.379,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma come devalutata alla data del fatto (23.11.18) ed annualmente rivalutata sino all'effettivo soddisfo, oltre ulteriori interessi legali sulla somma di euro 23.379,00 dal deposito della sentenza all'effettivo soddisfo;
B) Condanna Controparte 4 in solido con CP 3 al pagamento delle spese mediche sostenute di € 22,91 oltre interessi dalla data di notifica della citazione al soddisfo.
C) Condanna Controparte 4 in solido con CP 3 al pagamento in favore di Parte 1 delle spese di lite che liquida in € 850,00 per spese oltre €
5.077,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
le spese di ctu come D) Pone a carico di Controparte 4 in solido con CP_3 già liquidate.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio