Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3659 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 26/10/1970 Parte_1
E
, nato/a a Monreale (PA) in data 24/04/1975 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Monreale,Via Della Repubblica n.19, presso lo studio dell'avv. Noto Francesco che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
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Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 02/08/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 21 gennaio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente;
2) La casa coniugale sita in Monreale (PA) alla Via Esterna Valle Cuba n. 28, identificata catastalmente al NCU del Comune di Monreale al Foglio 24 Particella 357 sub. 3 c. da Valle Cuba
P. S1 Categ. A7 – Classe 2 RC 355,06 in proprietà ai coniugi nella misura del 50% per ciascuno, rimane assegnata alla moglie che ne era già comproprietaria nella misura del 50%.
3) Il sig. , in uno con il mantenimento di seguito previsto, si impegna a trasferire Parte_1 alla sig.ra anche il 50% della predetta unità immobiliare. CP_1
4) Il sig. verserà alla moglie la somma mensile di euro 500 di cui euro 300 per Parte_1 i due figli ed euro 200 alla moglie che saranno distratti dallo stipendio del sig. ”. Parte_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 02/08/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 04/04/1998 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Monreale al n.
9 - P. II- serie A – Anno 1998).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 30 gennaio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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