Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 07/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero RG 3633/2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Spina, con studio in Moliterno ed ivi Parte 1
,
elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
,, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Mazzei, con studio in Viggiano ed ivi CP 1
elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti;
E
rappresentato e difeso dall'avv. Franco Trivigno, con studio in Paterno, ed ivi E_ elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
nonché
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Potenza, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Mancusi, elettivamente domiciliato presso lo stesso, in
Potenza, come da mandato in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 sexies, depositato il 4.10.2023, e ritualmente notificato in uno con il decreto promossa infruttuosamente di fissazione della prima udienza di trattazione, Parte 1
,
Controparte 2 e l'Organismo di procedura di mediazione, conveniva in giudizio CP_1
Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, domandando, testualmente, di "Dichiarare
l'annullamento ex art. 184 c.c. dell'accordo di conciliazione del 16.03.2022, così come allegato al verbale di mediazione di pari data, essendo stato l'istante illegittimamente pretermesso ed inoltre dissenziente rispetto al contenuto di esso;
di dichiarare nullo il detto accordo di conciliazione, in ogni
c.p.c.; di dichiarare comunque ed in ogni caso, nulla la clausola di cui all'art. 6) in quanto contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume ex art. 1418 c.c. avendo ad oggetto immobile abusivo;
ed inoltre previo accertamento della responsabilità dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Potenza ex art. 1218 c.c., di dichiarare l'annullamento dell'accordo di conciliazione del 16.03.2022 in uno al verbale di mediazione di pari data, in carenza della partecipazione necessaria dell'attore ex art. 184 c.c. ed in quanto egli dissenziente rispetto al contenuto di esso;
di dichiarare nullo il detto accordo di conciliazione ed il verbale a cui è allegato, del 16.03.2022, in ogni caso, poiché stipulato in carenza del necessario litisconsorzio con l'attore, in violazione dell'art. 102 c.p.c.; di dichiarare comunque ed in ogni caso, nulla la clausola di cui all'art. 6) in quanto contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume ex art. 1418 c.c. avendo ad oggetto immobile abusivo..".
A fondamento della domanda, il ricorrente allegava che: egli era coniuge in comunione legale della CP 1 e comproprietario, in regime di comunione legale, del terreno sito in agro di convenuta
Marsicovetere, in catasto al foglio 26, p.lla 121 donato con atto 25.6.1987 per notaio Per 1 dai genitori di CP_1 con espressa menzione della attribuzione dei beni alla comunione legale;
su
,
tale terreno i coniugi avevano edificato la loro abitazione;
per raggiungere la particella 121, interclusa alla pubblica via, era necessario attraversare la particella n. 246 del medesimo foglio di mappa 26; la particella 246, fondo servente, era stata oggetto di donazione da parte dei genitori di CP 1 al ' fratello di costei, con atto per notaio Per 2 del 31.12.2019; in tale atto era E_ disciplinata la servitù gravante sulla particella 246 in favore della particella 121; CP 1 , al fine di risolvere liti e contrasti con il fratello, sull'esercizio e sull'oggetto della servitù, decideva di intraprendere procedura di mediazione, addivenendo ad un accordo con il primo, rispetto al quale egli, che non aveva ricevuto alcun invito, era rimasto del tutto estraneo;
inoltre, detto accordo era pregiudizievole per le modalità innovative e restrittive del diritto di servitù; l'accordo conteneva clausole nulle segnatamente quanto al punto 6 del medesimo;
stante la sua pretermissione e la conseguente nullità ed annullabilità dell'accordo, doveva essere affermata l'evidente responsabilità contrattuale per inadempimento giusta art. 1218 c.c. dell'Organismo di mediazione dell'Ordine degli
Avvocati di Potenza che aveva recepito nel verbale l'accordo raggiunto tra le parti.
Si costituiva in giudizio CP_1 la quale rappresentava la cessazione della materia del contendere, relativamente al profilo di nullità del punto 6 dell'accordo, in quanto era intervenuta l'adozione, da parte del dell'ordinanza n. 99 del 16.11.2023 di demolizioneControparte_3 del garage abusivo, demolizione poi eseguita nel termine assegnato di giorni 90. La resistente CP 1 eccepiva di essere stata consapevole della contrarietà del marito all'accordo, ma che era stata spinta ad attivare la procedura di mediazione per ragioni affettive e per tentare di trovare un punto di incontro con il fratello e con i propri genitori, per ricostituire l'armonia familiare.
Si costituiva in giudizio anche E_ il quale eccepiva che alcuna violazione del contraddittorio si era realizzata, in quanto il ricorrente era stato presente a tutti gli incontri di mediazione;
che, ad ogni modo, il ricorrente aveva già provveduto a denunciare l'abuso edilizio;
la parte eccepiva, inoltre, che l'apposizione dei paletti lungo il tragitto sella servitù si era resa necessaria per salvaguardare l'incolumità dei genitori anziani, e che l'accordo non aveva modificato la servitù.
Si costituiva in giudizio, infine, il Consiglio dell'Ordine, il quale eccepiva : la carenza di legittimazione passiva dell'Organismo di mediazione quale articolazione interna al medesimo Consiglio;
che in ogni caso l'Organismo era privo di autonoma personalità giuridica come evincibile dalla statuto depositato in atti;
che il richiesto accertamento della responsabilità avrebbe dovuto se del caso, essere effettuato nei confronti del mediatore o dei legali che avevano assistito le parti nel corso della procedura;
che non avrebbe potuto pertanto essere sostenuta la responsabilità meramente oggettiva dell'Organismo ; che il mediatore si era limitato a dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rispetto al quale egli doveva considerarsi estraneo;
in ogni caso, che alcuna responsabilità avrebbe potuto essere sostenuta tenuto conto che CP 1 a fondamento della istanza di mediazione, aveva depositato il solo atto
,
di donazione in favore del fratello, e non aveva mai riferito che la servitù era stata costituita a vantaggio di un bene appartenente alla comunione legale;
che la presenza di clausola nulla non poteva essere addebitata al mediatore, ma ai difensori delle parti contro i quali, tuttavia, alcuna domanda era stata formulata;
che il ricorrente era stato presente a tutti gli incontri di mediazione, accompagnando la coniuge, ed in tale sede aveva omesso di specificare la circostanza della comproprietà del fondo;
che la presenza agli incontri e il comportamento tenuto dal ricorrente potevano essere considerati quale convalida ex art. 1444 c.c. con conseguente carenza di interesse in capo allo stesso.
La causa era istruita documentalmente, ritenuta superflua la prova orale articolata dalle parti, e segnatamente dai resistenti, in merito alla presenza del ricorrente agli incontri a supporto della moglie odierna convenuta, circostanza peraltro neanche contestata dal ricorrente.
La domanda è solo parzialmente meritevole di accoglimento.
1. Il fatto e le circostanze prodromiche rispetto al giudizio l'accordo conciliativo.
CP_1 proponeva all'Organismo di mediazione, istituito presso l'Ordine degli Avvocati di
Potenza istanza di mediazione nei confronti del fratello E_ indicando l'oggetto della controversia in “servitù di passaggio carrabile” e, nella parte relativa alle ragioni del pretesa, in “ 66
servitù costituita in atto pubblico”. All'istanza era allegato il solo atto di donazione intervenuto nel 2019 tra i genitori di Parte 2
Controparte 2 da questi sottoscritto.
In giudizio, la parte ricorrente ha depositato il verbale di mediazione datato 16.3.2022 dal quale si evince che agli incontri, in parte tenutisi separatamente, hanno partecipato i fratelli CP 1 e
CP 2 nonchè i rispettivi avvocati;
il mediatore redigeva il verbale conclusivo del procedimento.
In occasione dell'incontro nel quale era redatto il verbale conclusivo della procedura, il mediatore dava lettura dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali, e le prime, a loro volta, davano atto di confermare ed accettare i contenuti del medesimo accordo che era allegato al verbale di mediazione.
Il ricorrente ha depositato in giudizio anche l'atto di donazione intervenuto nel 1987 in favore di
CP_1 dal quale emerge come il bene fosse stato attribuito alla comunione dei beni dei 66
coniugi CP 1 ed Parte 1 ex art. 179 lettera "g" c.c. ed i genitori Nell'atto di donazione del 2019, intervenuto tra Controparte 2 Controparte_4 e
Controparte_5 questi ultimi davano atto della “ costituzione di un diritto di passaggio pedonale e carrabile della larghezza di metri 3 che partendo da Via Francesco Saverio Nitti attraversa la CP particella 246 e raggiunge la particella 121 di proprietà di...Lacorcia -, autorizzando la posa in opera di tubi interrati il più possibile a ridosso del confine …..”.
L'accordo raggiunto dalle parti all'esito della procedura di mediazione ridefiniva il contenuto della servitù, come individuato nell'atto del 2019, dando atto in esso le parti, testualmente che 66
intercorreva una lite avente ad oggetto l'individuazione materiale e catastale della servitù che conduce alla particella 121" e, stante quanto premesso, si precisava “le parti stabiliscono che la servitù di
...
passaggio per raggiungere la particella 121 è posta in adiacenza e seguirà parallelamente il fabbricato di cui alla particella 246 ed avrà un'ampiezza dal muro del fabbricato di mt.
3.30 odierni che saranno 3.20 dopo la realizzazione del cappotto esterno... le parti concordano che nella parte della servitù di passaggio che si congiunge con la rampa di accesso alla particella 121, sarà realizzata una leggera curva a destra nella direzione della particella 121 e della rampa di accesso, e che detta curva sarà delimitata sul lato destro con l'apposizione di n. 3 paletti.. il primo paletto sarà apposto a metri 3.30 dal muro del fabbricato p.lla 246 ed a metri 2,80 dal muto di confine apposto a a destra della servitù nella direzione della particella 121; il predetto paletto sarà collocato ad una distanza dal marciapiede.... cordolo lato strada di mt. 19,30 dal predetto paletto saranno apposti altri due paletti fino al confine destro della corte posto asl lato destro della servitù nella direzione della part.lla
121 in senso obliquo... le parti concordano che i predetti paletti dovranno essere amovibili e le chiavi dei lucchetti di sblocco dovranno essere consegnate in copia anche alla ... CP 1 che in caso di necessità (transito mezzo pesanti o ambulanza) potrà toglierli temporaneamente e per il tempo strettamente necessario a far fronte al problema del transito... precisando che qualora ...Lacorcia CP dovesse togliere i paletti senza l'esistenza di una effettiva necessità non avrà più diritto alle chiavi... sulla parte della servitù di passaggio in direzione della part.lla 121 le parti concordano che non potrà e non dovrà essere apposto alcun paletto né ostacolo al libero transito soprattutto nei pressi della curva e della rampa di accesso alla part.lla 121 e lungo il muro della part.lla 246.... Le parti concordano che nel caso in cui... E_ avesse necessità di effettuare interventi edili sul fabbricato di sua proprietà che comportano occupazione anche parziale della servitù di passaggio lo stesso provvederà a garantire il libero transito rimuovendo i paletti per il tempo occorrente....". 66Al punto 6 si conveniva a fronte dell'intercorso accordo.. CP 1 si obbliga a non arrecare alcun impedimento a Parte 3 nella regolarizzazione amministrativa del garage abusivo
...posto sul lato sinistro della servitù di passaggio nei pressi di detto garage...Lacorcia CP 2 non potrà apporre alcun ostacolo o paletto che limiti la servitù di passaggio o limiti il libero transito...".
La documentazione fotografica depositata evidenzia l'esistenza e la collocazione dei paletti, di cui all'accordo.
2. La qualificazione giuridica dell'accordo raggiunto dalle parti.
In punto di qualificazione giuridica, si ritiene che l'accordo concluso tra le parti integri una transazione, laddove le prime, menzionando la necessità di risolvere preventivamente una lite, ovvero nella prospettiva di evitare la sua traduzione in una vera e propria azione giudiziaria, hanno ritenuto di ridefinire, in maniera decisamente innovativa, il contenuto della servitù di cui all'atto di donazione del
2019.
Dal confronto tra la disciplina del 2019 e quella dell'accordo raggiunto all'esito della mediazione, infatti, emerge come: la larghezza del passaggio che nell'atto di donazione del 2019 era definita in metri 3,00 per tutta la durata del percorso, diveniva di metri 3.30 (destinata ridursi a mt.
3.20 dopo la realizzazione del cappotto esterno del fabbricato che costeggia il tragitto della servitù); le facoltà collegate all'esercizio della servitù si restringevano, laddove era prevista l'apposizione di paletti, le cui chiavi sarebbero state consegnate alla comproprietaria ( CP_1 ) del fondo dominante, a carico della quale sono convenuti obblighi in ordine alle ipotesi ed alle condizioni legittimanti la rimozione temporanea dei paletti e conseguenze sanzionatorie in caso di rimozione dei paletti al di fuori delle ipotesi tassativamente convenute.
A fonte di tali pattuizioni, che da un lato ampliavano la larghezza, in astratto ed in alcuni tratti, del passaggio e dall'altra prevedevano l'apposizione di paletti ed obbligazioni a carico del titolare del diritto e decadenze, CP_1 si obbligava a non frapporre ostacoli" alla procedura di 66
regolarizzazione di un garage, che insisteva per parte della sua superficie sulla particella 121, sarebbe stato realizzato abusivamente da E_ . Nell'accordo sono presenti tutti gli elementi propri della transazione, ovvero: l'esistenza di una lite tra le parti quanto al contenuto della servitù ( pare ancora non tradottasi in iniziative giudiziarie), nonchè le reciproche concessioni.
Qualificato il contratto come transazione e non come mero negozio di accertamento, e pure dando
atto della presenza di orientamenti dottrinari di diverso segno, lo stesso va considerato come atto eccedente l'ordinaria amministrazione. (cfr. Cass. n. 3755/1989)
3. Le ricadute sulla legittimazione passiva e sulla validità del contratto relativo ad un diritto reale immobiliare in comunione- La cessazione della materia del contendere relativa all'azione di nullità.
Va dato atto di come la legittimazione passiva, quanto alla proposta azione di annullamento del contratto, stipulato dal coniuge senza il consenso dell'altro, non possa che essere individuata in capo ai soli contraenti del medesimo accordo.
La circostanza che lo stesso sia stato allegato ad un verbale di mediazione, non rende il mediatore ( o meglio l'Organismo contro il quale la parte ha proposto domanda) parte dell'accordo, né passivamente legittimato quanto alla domanda di annullamento ex art. 184 c.c.
Chiarito il profilo della legittimazione passiva, va disattesa in via preliminare, la prospettazione secondo la quale l'accordo sarebbe addirittura nullo per non avere sottoscritto l'atto anche il ricorrente
Pt 1 .
La comunione legale, infatti, non è equiparabile alla comunione ordinaria, nel senso, cioè, che ciascuno dei coniugi ha il potere di porre in essere atti che abbiano ad oggetto l'intero bene o diritto che della comunione legale fa parte, dal che discende l'inconferenza dei precedenti giurisprudenziali depositati dal ricorrente e riferibili al diverso istituto della comunione ordinaria.
Sul punto si è sostenuto come: "..la comunione legale tra coniugi costituisce una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente a oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Nei rapporti con i terzi, pertanto, ciascun coniuge mentre non può disporre della propria quota, bene può disporre dell'intero bene comune, mentre il consenso dell'altro coniuge si configura come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'art. 184 c.c. nel termine di un anno dalla conoscenza dell'atto o dall'atto della trascrizione....". ( sul tema Cass. n. 2202/2013 ma anche Cass. S.U. 17952/2007)
Peraltro, la questione, pure allegata dal ricorrente, del difetto di integrità del contraddittorio rileva nell'ambito del processo, determinando conseguenze sul piano processuale, e non è translabile come categoria concettuale nell'alveo del diritto sostanziale, nel quale i rimedi avverso atti dispositivi posti in essere da soggetti non legittimati sono di diversa natura e non necessariamente riconducibili alla categoria della nullità.
Tornando all'azione di annullamento, ed al potere di amministrazione dei beni in comunione, ciascun coniuge può compiere atti inerenti l'ordinaria amministrazione, mentre, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione occorre, giusta art. 180 comma 2 c.p.c., il consenso di entrambi.
La conseguenza che discende dall'avere compiuto il singolo coniuge atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non va ricercata nella inefficacia dell'atto, posto che ciascun coniuge è titolare dell'intero diritto sul bene in comunione, potendone disporre, ma nella annullabilità dello stesso, con legittimazione riservata al coniuge pretermesso.
L'art. 184 c.c., tuttavia, prevede che possa essere richiesto l'annullamento dell'atto solo laddove l'atto di straordinaria amministrazione compiuto dal coniuge senza il consenso dell'altro si riferisca a beni immobili od a beni mobili registrati, essendo prevista, per la restante parte degli atti, solo una tutela di tipo ripristinatorio con obbligo di ricostituzione della comunione.
Nel caso concreto e guardando al contenuto del contratto, lo stesso si riferisce ad un diritto di servitù, ovvero ad un diritto reale su immobile, in esso sono convenute modalità limitative dell'esercizio e delle facoltà inerenti al diritto, come inizialmente previste nella donazione del 2019, con conseguenze sanzionatorie incidenti sui diritti e le facoltà dei titolari del fondo dominante ( e cioè in coniugi Per_3
[...] )
Se è vero che tecnicamente non si tratta di un atto di alienazione di immobile in comunione, è altrettanto vero che esso va oltre l'esercizio di poteri di mera conservazione o conservazione del patrimonio, per incidere, invece, sul contenuto di poteri e facoltà di un diritto reale su immobile, di fatto limitandolo.
Esso cioè sotto il profilo effettuale è suscettibile di incidere sul patrimonio in comunione, limitando il contenuto di diritti.
Ed allora, qualificato l'atto come eccedente l'ordinaria amministrazione rientrante nella categoria, ampia di cui all'art. 184 comma 1 c.c., ed in presenza di una previsione piuttosto generale del legislatore, contenuta nel comma 1 dell'art. 184 c.c., si ritiene ammissibile la proposizione dell'azione di annullamento.
Quanto alla convalida del negozio annullabile, il mero silenzio del ricorrente, nel corso degli incontri, non può rivestire alcun valore negoziale, né Pt 1 ha dato esecuzione al negozio conoscendone le cause di invalidità, avendo egli anche proposto, per ottenere l'annullamento dell'accordo, istanza di mediazione in data 18.10.2022.
Pertanto e conclusivamente, precisata la legittimazione passiva, la domanda di annullamento va accolta e, per l'effetto, va annullato l'accordo allegato al verbale di mediazione del 16.3.2022 intervenuto tra CP 1 e E_ Va invece dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto al richiesto accertamento della nullità dell'art. 6 dell'accordo, atteso che le parti hanno rappresentato che è intervenuta ordinanza di demolizione del garage abusivo e contestuale esecuzione della stessa da parte del soggetto onerato.
La demolizione ha di fatto privato il ricorrente dell'interesse concreto ad ottenere una decisione sul punto, giusta art. 100 c.p.c.
4. La domanda proposta nei confronti dell'Organismo di Mediazione.
Chiarita la legittimazione passiva per la domanda di annullamento nei termini di cui al precedente paragrafo, si osserva come per quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente, essa è rimasta estranea rispetto alla procedura di mediazione, non avendola promossa e non avendo ricevuto alcun invito.
Tuttavia, la parte domanda l'accertamento della responsabilità dell'Organismo di Mediazione il quale, debitore professionale, non avrebbe diligentemente eseguito le obbligazioni a suo carico, derivanti, appunto dalla proposta istanza di mediazione.
Che si tratti della invocazione di una responsabilità contrattuale è evidente non solo dai riferimenti normativi menzionati, ma anche dalla produzione giurisdizionale offerta a sostegno della domanda.
Ma se è lo stesso ricorrente che lamenta la illegittimità della intera procedura per essere stato egli pretermesso, allora è evidente come egli sia, per sua stessa affermazione, “terzo “rispetto all'incarico di mediazione conferito dalla coniuge e, pertanto, non legittimato attivamente a proporre l'azione di accertamento della responsabilità contrattuale dell'organismo.
Nel sistema processuale, l'art. 81 c.p.c. prevede che nessuno possa far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
L'assenza di legitimatio ad causam si traduce in una pronuncia di inammissibilità della domanda proposta nei confronti dell'Organismo di mediazione- parte effettivamente convenuta in giudizio. ( qualora la si ritenesse questione di merito il risultato pratico non cambierebbe)
La pronuncia di cui innanzi ha carattere assorbente e pregiudiziale rispetto alla valutazione della eccezione, parimenti fondata, ma attinente al merito, della assenza di distinta soggettività dell'Organismo di mediazione che la parte ricorrente ha convenuto materialmente in giudizio, come proposta dal Consiglio dell'Ordine costituito in giudizio.
Un' ultima osservazione si pone quanto alla proposta domanda di nullità per la quale è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Anche in questo caso non si ritiene sussistente, nel merito ed in capo all'Organismo alcuna legittimazione passiva, giacchè l'accordo la cui clausola 6 sarebbe nulla (circostanza in sé anche dubbia posto che in realtà non si tratta neanche tecnicamente di un atto avente ad oggetto beni immobili abusivi ma una obbligazione di non opporsi ad una eventuale procedura di sanatoria e non essendo in potere della stessa sanzionare abusi né parimenti potrebbe essere ritenuto sussistente un dovere penalmente sanzionato di denuncia) è stato sottoscritto non dal mediatore, che dava atto a verbale dell'intervenuto accordo conciliativo, ma dalle parti e dai rispettivi difensori, che, tuttavia, non sono stati evocati in giudizio.
5. Conclusioni.
Pertanto e conclusivamente, accolto solo in parte il ricorso: CP 1 e E_ vaaccertata la legittimazione passiva in capo ai soli convenuti annullato l'accordo tra gli stessi intervenuto ed allegato al verbale di mediazione datato 16.3.2022; va dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla proposta azione di nullità dell'art. 6 dell'accordo predetto, con conseguente statuizione sulle spese di lite secondo il prospettato criterio della soccombenza virtuale;
va dichiarata inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità dell'Organismo di mediazione, sul quale difetta la legittimazione passiva quanto alle restanti domande proposte dalla parte.
In merito alle spese di lite: le stesse seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e CP_1 e E_ questi di fatto soccombenti per la domanda di annullamento e sono liquidate in € 6.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, queste documentate in € 518,00, ponendo i relativi oneri a carico dei convenuti di cui innanzi, in via solidale. La liquidazione viene eseguita in base alla natura della causa, al suo valore (indeterminabile complessità media), alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione dei criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 in somme prossime ai minimi di tariffa, in ragione della non particolare complessità delle questioni tutte affrontate;
nei rapporti tra il ricorrente ed il convenuto Consiglio dell'Ordine le spese vanno poste a carico del ricorrente, soccombente, e sono liquidate in € 6.000,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base ai medesimi criteri di cui al precedente punto.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di CP 1 , Controparte 2 ed Controparte_6 Parte 1
dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da Parte 1 e, per l'effetto, accertata la legittimazione passiva dei soli contraenti Controparte_7 annulla l'accordo di conciliazione allegato al verbale di mediazione del 16.3.2022; 2) Dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla proposta azione di nullità;
3) Accertato il difetto di legittimazione del convenuto Organismo di Mediazione nei termini di cui in parte motiva, dichiara inammissibile la domanda di accertamento della responsabilità contrattuale nei confronti del medesimo proposta, rigettando le ulteriori domande;
4) Condanna CP 1 in solido tra loro, al pagamento delle spese di 'E_ e
,che liquida in € 6.000,00 oltre spese forfettarie IVAlite nei confronti di Parte 1
e CPA come per legge ed oltre spese vive, queste documentale in € 518,00;
5) Condanna Parte 1 al pagamento delle spese processuali in favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, che liquida in € 6.000,00 oltre spese forfettarie IVA
e CPA come per legge.
6) Rigetta le ulteriori domande proposte dal ricorrente.
Potenza, 7.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro