Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 120/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 120/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BRUNI ROBERTA elett. dom.to in Ancona, via Piave Pt_1
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APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv.BARGONI ALESSANDRO elett.te Controparte_1 dom.to in VIA DELLA CARRIERA FERMO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E L' propone appello avverso la sentenza n. 37/2023, pronunciata in data 23.3.2023, Pt_1 pubblicata in pari data e notificata in data 4.4.2023, con la quale il Tribunale di Fermo ha condannato l' alla costituzione in favore del ricorrente di una rendita da invalidità CP_2 Controparte_1 permanente pari al 26% di i.p., dedotto quanto già corrisposto per l'avvenuto riconoscimento in via amministrativa del 9%, a seguito del riconoscimento di insufficienza respiratoria restrittiva da Covid 19, patologia contratta in ambiente ospedaliero dal ricorrente, medico presso il nosocomio di Fermo.
Lamenta l' la non corretta valutazione da parte del CTU nominato in primo grado dei CP_2 postumi derivati dalla malattia: in particolare, non si comprenderebbe la valutazione del danno polmonare al 10% di i.p., laddove i riferimenti tabellari indicano percentuali di danno biologico ben pagina 1 di 5
lo stesso dovrebbe dirsi in merito al quadro cardiologico, tenuto conto che dagli esami prescritti dallo stesso consulente non si evince un quadro di “fibrosi pericardica”, ma solo un lieve versamento pericardico non emodinamicamente significativo;
infine, quanto al quadro neuropsichico, lamenta l'eccessività della valutazione pari al 10%, corrispondente all'applicazione della voce tabellare 189, deterioramento mentale generale, in assenza di test specifici test valutativi e sulla base del solo rilievo oggettivo di “rare microfocalità gliali della sostanza bianca dei centri semiovali frontali come per esiti vasculitici”, laddove la voce di riferimento correttamente applicabile sarebbe stata la 180 (disturbo post-traumatico da stress cronico-moderato, seconda dell'efficacia della psicoterapia: fino a 6%).
Chiede, pertanto, rigettarsi la domanda dell'assicurato in quanto infondata. Resiste in giudizio l'appellato, ritenendo l'appello infondato e corretta la sentenza impugnata.
La Corte ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica e, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere. L'appello, a seguito dell'espletamento di nuova CTU, si appalesa infondato.
Infatti, la perizia svolta in questo grado, commissionata al dott. ha portato alle Persona_1 medesime conclusioni di cui alla perizia di primo grado. In particolare, si è accertato che il dott. ha riportato esiti sfavorevoli derivanti dall'infezione da SARS-COV-2, contratta in ambiente CP_1 lavorativo, con manifestazioni cliniche evidenziatesi a carico dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, neurologico, dell'apparato locomotore superiore e inferiore, dell'apparato uditivo con ripercussioni anche a livello psichico.
Tali esisti sono consistiti in: “a. insufficienza ventilatoria restrittiva di grado lieve con riduzione di grado lieve della capacità di diffusione alveolo-capillare, in esiti di polmonite interstiziale da
COVID-19; b. fibrosi subepicardica in esiti di infezione da SARS-COV-2, con lieve riduzione della funzione ventricolare sinistra (FE 51%); c. deficit percettivo AU destro di modesta entità e AU sinistro di entità maggiore, correlato a danno neurosensoriale;
d. disturbo depressivo-ansioso endoreattivo, con compromissione delle relazioni sociali, in soggetto con segni RM indicativi di esiti vasculitici dei centri semiovali frontali;
e. sindrome post COVID-19, caratterizzata a livello somatico da sarcopenia, mialgie ed astenia;
f. allegate e non documentate iposmia ed ipogeusia”. Secondo il CTU sussiste nesso di derivazione eziologica tra le suindicate infermità e l'infezione da SARS-COV-2 contratta in attività lavorativa dal periziato, circostanza, per la verità, non in contestazione.
Sulla scorta della documentazione medica allegata al ricorso e dall'esame obiettivo, il CTU ha, dunque, concluso che “è possibile inoltre affermare che a seguito dell'infortunio n. 517611198 Pt_1 del 12 marzo 2020 e per le complicanze ad esso conseguite, così come emergente dall'esame delle indagini cliniche e strumentali versate in atti ed acquisite, il danno biologico globale comprensivo degli aspetti dinamico-relazionali, che riduce la validità psico-fisica del periziato è quantificabile in misura pari al 26% dal 23 marzo 2021 fino al 1 marzo 2024; da tale ultima data in poi la menomazione riscontrata determina a carico del periziato un danno biologico pari al 40 %, con riferimento al Dlgs
23 febbraio 2000 e DM Lavoro 12 luglio 2000”.
pagina 2 di 5 A seguito delle osservazioni del CT dell'Istituto, il consulente ha confermato le proprie conclusioni, specificando, in particolare, che “Per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatorio, con riferimento alle affermazioni del consulente tecnico dell' quando questi sostiene che “dagli esami Pt_1 prescritti dallo stesso CTU non si evince un quadro di fibrosi pericardica ma solo un lieve versamento pericardico non emodinamicamente significativo”, possiamo certamente affermare che tale asserzione non risponde a quanto di fatto accertato con esami specialistici. Di fatto, il quadro clinico ed anatomopatologico documentato attraverso esami specialistici, clinici e strumentali, ha documentato, oltre una riduzione della funzione ventricolare anche una fibrosi subepicardica, benché modesta, in esiti di miocardite;
sussiste quindi un danno anatomico con i conseguenti risvolti funzionali. La sussistenza del quadro fibrotico cardiaco viene confermata anche all'esame del 17 luglio 2024, tanto è che lo specialista all'esito dell'indagine clinica, elettrocardiografica ed ecocardiografica ha posto diagnosi di “Lieve riduzione della funzione ventricolare sinistra con modesta fibrosi subepicardica in esiti”. E' bene precisare, comunque, che in alcuna parte della consulenza tecnica d'Ufficio questo CTU ha ricondotto l'insufficienza mitralica e tricuspidalica alle complicanze della infezione da COVID-19, per cui alcuna spiegazione scientifica può essere resa in tal senso ma, tuttavia, è giusto precisare che a seguito di visita cardiologica eseguita in data 13 febbraio 2021 lo specialista, dopo aver eseguito l'esame obiettivo, l'esame elettrocardiografico e quello ecocardiografico concludeva con la seguente diagnosi “(…) Paziente in classe funzionale II NYHA, PA nei limiti, quadro clinico/strumentale compatibile con esiti di infezione da COVD-19”, e non in classe funzionale I NYHA come erroneamente sostenuto dal consulente tecnico dell' tanto si evince, invece, proprio dal documento n. 7 tra quelli Pt_1 prodotti dallo stesso legale . Tuttavia, non può essere negato che la citata insufficienza mitralica Pt_1
e tricuspidalica rappresentano una coesistente minorazione dell'apparato cardiocircolatorio rispetto al quadro anatomo-clinico conseguente alla infezione da COVID-19 e contribuisce al decremento dell'intero apparato cardiocircolatorio del periziato. Per quanto riguarda invece il quadro neuropsichico, è difficile comprendere da dove il consulente tecnico di parte dell'Istituto abbia tratto il convincimento che questo CTU ha posto diagnosi di “deterioramento mentale generale”, considerato che al punto d. del paragrafo IV. è stata formulata altra diagnosi rispetto a quanto sostenuto dal collega infatti, la diagnosi formulata all'esito delle indagini peritali è stata di “disturbo Pt_1 depressivo-ansioso endoreattivo, con compromissione delle relazioni sociali, in soggetto con segni RM indicativi di esiti vasculitici dei centri semiovali frontali”. Infine, con riferimento alle osservazioni formulate dall' in sede di CTU di primo grado, è del tutto evidente che l'utilizzo della voce 333 Pt_1 del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 nel caso in esame è giustificato dalla presenza di una
“insufficienza respiratoria lieve” con compromissione della DLCO evidenziata all'esame del 28 gennaio 2021”.
Ebbene, non ritiene la Corte che, salvo quanto di seguito, sussistano validi motivi per discostarsi da una simile valutazione, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione.
Il CTU ha, peraltro, esaurientemente risposto alle osservazioni del CTP, formulate, per di più, prendendo a riferimento soltanto la perizia di primo grado. Quanto alle note critiche riportate nelle note finali, si rileva come mai l' , nel corso del giudizio, abbia lamentato il mancato utilizzo da parte CP_2 del perito delle istruzioni operative per la valutazione degli esiti del Covid 19 adottate dall' nel Pt_1
pagina 3 di 5 marzo 2021 (questione non compresa nei motivi di appello). Non è, peraltro, dato sapere come tali istruzioni, non prodotte in atti e costituenti, verosimilmente, un mero atto interno rivolto ai propri consulenti, potrebbero concretamente influire sulla valutazione del caso in esame.
In conclusione, l'appello dell' non può essere accolto con conferma del gradiente CP_2 invalidante accertato con la sentenza di primo grado, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Occorre, poi, prendere atto del fatto che il CTU, sulla base di documentazione medica datata al
2024 ma non prodotta in atti, ha affermato, in conclusione, che “la validità psico-fisica del periziato è quantificabile in misura pari al 26% dal 23 marzo 2021 fino al 1 marzo 2024; da tale ultima data in poi la menomazione riscontrata determina a carico del periziato un danno biologico pari al 40 %, con riferimento al Dlgs 23 febbraio 2000 e DM Lavoro 12 luglio 2000”. In proposito, si osserva, da un lato, che l'art. 149 disp. Att. C.p.c. trova applicazione, per giurisprudenza prevalente, anche nelle controversie , dall'altro che, secondo la giurisprudenza, Pt_1
(v. Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 4441 del 23/02/2018) “Il sistema dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all'esigenza di adeguare la prestazione erogata in favore dell'assicurato all'effettiva misura della riduzione dell'attitudine al lavoro, a prescindere dalla volontà dell'interessato; non incorre pertanto nel vizio di ultrapetizione la sentenza d'appello che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, riduca la percentuale d'invalidità riconosciuta in primo grado con decorrenza dalla domanda amministrativa, ma che, contestualmente e in assenza di esplicita richiesta dell'assicurato, gli riconosca anche una percentuale superiore a decorrere da una data successiva, in conseguenza dell'aggravamento delle sue condizioni di salute”. Dunque, astrattamente, pur avendo l'appellato concluso per la sola conferma del gradiente invalidante rinunciando alla percentuale del 42% richiesta in primo grado, la domanda di aggravamento potrebbe essere accolta.
Quanto, poi, al fatto che il CTU abbia utilizzato, al fine di fondare il giudizio di aggravamento, della certificazione medica non allegata in atti, ugualmente, la circostanza non potrebbe ritenersi ostativa al riconoscimento della invalidità superiore, avendo la Cassazione affermato (v. Sez. U - ,
Sentenza n. 3086 del 01/02/2022) che “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”, considerando anche che su tale nuova documentazione l' non ha posto alcuna questione od eccezione. CP_2
Tuttavia, a ben vedere, rimanendo salvo il giudizio del Collegio quale peritus peritorum, si rileva come la valutazione effettuata dal CTU in merito al supposto aggravamento intervenuto nel marzo 2024 non appaia sorretta da adeguata e verificabile motivazione.
Nella perizia, il medesimo si limita, infatti, ad affermare che “Il 18 marzo 2024, per la persistenza di disagio psicosociale con reazioni disadattive evidenti sul piano comportamentale, il paziente si è sottoposto a visita neurologica e lo specialista, all'esito delle indagini eseguite, ha posto diagnosi di “Disturbo depressivo endoreattivo”. Un esame RM cardiaco eseguito con mezzo di pagina 4 di 5 contrasto in data 17 luglio 2024 ha evidenziato (…) Conclusioni: lieve riduzione della funzione ventricolare sx. con modesta fibrosi sub-epicardica in esiti”. Ulteriore e più recente indagine specialistica cardiologica è stata eseguita il 17 luglio 2024 e all'esito dell'esame clinico, elettrocardiografico e ecocardiografico che evidenziava la presenza di una cinesi globale modicamente ridotta con FE 51%, lo specialista ha posto diagnosi di “Lieve riduzione della funzione ventricolare sinistra con modesta fibrosi subepicardica in esiti”. Ebbene, considerando che il CTU ha ritenuto il periziato affetto da “esiti di infezione da SARS-
COV-2 consistenti in: a. insufficienza ventilatoria restrittiva di grado lieve con riduzione di grado lieve della capacità di diffusione alveolo-capillare, in esiti di polmonite interstiziale da COVID-19; b. fibrosi subepicardica in esiti di infezione da SARS-COV-2, con lieve riduzione della funzione ventricolare sinistra (FE 51%); c. deficit percettivo AU destro di modesta entità e AU sinistro di entità maggiore, correlato a danno neurosensoriale;
d. disturbo depressivo-ansioso endoreattivo, con compromissione delle relazioni sociali, in soggetto con segni RM indicativi di esiti vasculitici dei centri semiovali frontali;
e. sindrome post COVID-19, caratterizzata a livello somatico da sarcopenia, mialgie ed astenia;
f. allegate e non documentate iposmia ed ipogeusia”, ricomprendendo in tale elencazione anche le patologie emerse nella documentazione del 2024, non è dato comprendere la ragione dell'iniziale valutazione delle stesse in misura pari al 26% e, dal 2024, in misura pari al 40%, aggravamento che non risulta, tanto meno in tale sensibile misura, essere stato giustificato in altro modo dal perito. Le medesime patologie, in sostanza, sono state poste a fondamento della valutazione alla data della domanda del 2021 e al 2024, senza che risulti un loro progressivo aggravamento nel tempo.
Alla luce di tali lacune della perizia, questo Collegio ritiene, sul punto, di dover disattendere le conclusioni peritali, non sorrette da adeguata motivazione (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17757 del
07/08/2014)
Va, dunque, in conclusione, confermato il gradiente invalidante di cui al primo giudizio.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado che liquida in euro 3.000,00 per compenso professionale per questo grado, oltre rimborso 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• Pone le spese di CTU a carico dell' ; Pt_1
• Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso in Ancona, 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano Dott. Luigi Santini
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