Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 564
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti, in quanto la resistente non ha fornito prova della loro regolare notifica e la documentazione prodotta è inutilizzabile per mancanza di attestazione di conformità. L'omessa notifica di un atto presupposto vizia di nullità l'atto consequenziale.

  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa al difetto di motivazione, poiché l'atto impugnato ometteva di indicare elementi essenziali per l'individuazione dell'oggetto della pretesa, quali i dati catastali dell'immobile e la superficie imponibile, ledendo il diritto di difesa del contribuente.

  • Inammissibile
    Tardività della chiamata in causa

    La Corte ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa del Comune di Corigliano Rossano perché effettuata dalla SO.G.E.T. S.p.A. in data successiva al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 per la costituzione del resistente con contestuale chiamata di terzi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 564
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 564
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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