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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 564/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 821/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240113293511 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240113293511 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12 febbraio 2025 e depositato in pari data, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 419636240113293511, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. per conto del Comune di Corigliano Rossano, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 796,00 ,a titolo di TARI, per le annualità 2019 e 2020, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI: “Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, ogni contraria istanza disattesa, previa sospensione dell'atto impugnato, come da istanza in calce: - in via pregiudiziale dichiarare la nullità assoluta dell'avviso di accertamento n. 419636240113293511, del
16/12/2024, notificato a mezzo posta elettronica certificata;
- dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto sottoscritto da funzionario non abilitato e privo del potere di firma;
- dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa notifica degli atti prodromici
(bollette e solleciti di pagamento); - dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione adottando ogni consequenziale provvedimento a norma di legge;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per mancata indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni ed interessi richiesti. - nel merito, dichiarare non dovute le somme, gli interessi e le sanzioni richieste con l'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla parte resistente con l'atto impugnato;
- il tutto per le ragioni analiticamente indicate in narrativa, e con vittoria di spese e onorari.” e, in accoglimento dei motivi aggiunti: “1) in via pregiudiziale dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato perché non preceduto dal contraddittorio preventivo obbligatorio ai sensi dell'art. 6 bis legge 212/2000; 2) dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del Comune di Corigliano Rossano perché effettuata in violazione dell'art. 23 del
DLgs n. 546/1992); 3) dichiarare l'inammissibilità ed inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla
Soget S.p.a. nelle controdeduzioni per mancanza attestazione di conformità; 4) dichiarare la nullità assoluta dell'avviso di accertamento n. 419636240113293511, del 16/12/2024, notificato a mezzo pec;
5) dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto sottoscritto da funzionario non abilitato e privo del potere di firma;
6) dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento, per omessa notifica degli atti prodromici (bollette e solleciti di pagamento); 7) dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di motivazione;
8) accertare e dichiarare l'infondatezza, l'inefficacia probatoria della documentazione depositata dalla Soget S.p.a. (allegati 1,2,3,4,5 e 7) delle controdeduzioni;
9) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato per mancata indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni ed interessi richiesti;
10) dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Soget
S.p.a. con l'atto impugnato;
11) condannare la Soget Spa al pagamento delle spese e competenze tutte di lite, onorari difensivi inclusi, con distrazione.”.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito plurimi vizi di legittimità dell'atto impugnato, tra cui:
l'annullamento per omesso contraddittorio preventivo;
la nullità della notifica a mezzo PEC;
la nullità per sottoscrizione da parte di funzionario privo di potere di firma;
la nullità per omessa notifica degli atti presupposti (bollette e solleciti di pagamento); il difetto di motivazione per mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile e dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi;
l'infondatezza nel merito della pretesa.
In data 16 settembre 2025, si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., depositando controdeduzioni con cui ha contestato integralmente le censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. In tale sede, la resistente ha dichiarato di aver proceduto alla chiamata in causa del Comune di Corigliano Rossano, quale ente impositore ed unico responsabile della notifica degli atti presupposti.
Il Comune di Corigliano Rossano non si costituiva.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 6 ottobre 2025, la ricorrente ha replicato alle difese della SO.G.E.T. S.p.A., eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo per tardività della costituzione della resistente e l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da quest'ultima ,per assenza dell'attestazione di conformità. Nel merito, ha insistito nelle proprie doglianze, ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso originari.
La causa all'udienza del 17.12.2025, istruita documentalmente, è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa del Comune di Corigliano Rossano, sollevata dalla ricorrente con i motivi aggiunti. L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, “il resistente, entro sessanta giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale, deve costituirsi in giudizio mediante deposito presso la segreteria della corte di giustizia tributaria adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio ed i documenti offerti in comunicazione”. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede che nelle controdeduzioni la parte resistente
“propone le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e, se del caso, l'eventuale chiamata di terzi in causa”.
Dalla lettura coordinata delle disposizioni citate, emerge che la chiamata in causa del terzo deve essere effettuata, a pena di decadenza, con l'atto di costituzione in giudizio, da depositarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del ricorso. Nel caso di specie, il ricorso introduttivo è stato notificato alla
SO.G.E.T. S.p.A. in data 12 febbraio 2025, mentre la costituzione in giudizio, con contestuale chiamata del terzo, è avvenuta solo in data 16 settembre 2025, ben oltre il termine di legge. Ne consegue la tardività della costituzione e, con essa, l'inammissibilità della chiamata in causa del Comune di Corigliano
Rossano.
Passando all'esame del merito, il ricorso si palesa fondato in accoglimento del motivo con cui si lamenta la nullità dell'avviso di accertamento, per omessa notifica degli atti presupposti.
La ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica delle bollette e dei solleciti di pagamento menzionati nell'avviso di accertamento impugnato, atti che costituiscono il presupposto indispensabile della pretesa tributaria. La SO.G.E.T. S.p.A., dal canto suo, non ha contestato la mancata notifica, ma ha tentato di riversare la responsabilità sul Comune di Corigliano Rossano, quale soggetto che avrebbe dovuto curare tali adempimenti. Tuttavia, come sopra statuito, la chiamata in causa dell'ente impositore è inammissibile, sicché la SO.G.E.T. S.p.A., quale parte resistente, rimane l'unico soggetto onerato di fornire la prova della legittimità del proprio operato e della pretesa azionata.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è, infatti, assicurata dal rispetto di una sequenza preordinata di atti, ciascuno con la propria funzione, volti a portare la pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente ed a consentirgli un efficace esercizio del diritto di difesa. La mancata notifica dell'atto presupposto (nella specie, le bollette e i solleciti) inficia irrimediabilmente la validità dell'atto successivo (l'avviso di accertamento), in quanto impedisce al contribuente di conoscere e contestare la pretesa sin dal suo sorgere. Nel caso in esame, la parte resistente non ha fornito alcuna prova della rituale notifica degli atti prodromici alla Sig.ra Ricorrente_1. Anzi, la documentazione prodotta a tal fine (allegati 1, 2, 3 e 4 alle controdeduzioni) risulta, come correttamente eccepito dalla ricorrente, priva della necessaria attestazione di conformità all'originale richiesta dall'art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, pertanto è processualmente inutilizzabile. Di conseguenza, non essendo stata provata la regolare notifica degli atti presupposti, l'avviso di accertamento impugnato, deve essere dichiarato nullo.
Ad abundantiam, si rileva la fondatezza anche del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'avviso di accertamento, infatti, omette di indicare elementi essenziali per l'individuazione dell'oggetto della pretesa, quali i dati catastali dell'immobile assoggettato a tassazione (foglio, particella) e la superficie imponibile. Tale carenza motivazionale, non sanata neppure in sede di controdeduzioni, lede in modo insanabile il diritto di difesa del contribuente, il quale viene posto nell'impossibilità di verificare la correttezza dell'imposizione e di approntare un'adeguata difesa. L'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 7 della Legge n. 212/2000, impone che l'atto impositivo indichi con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, al fine di delimitare l'ambito del contendere e garantire la piena esplicazione del contraddittorio.
L'accoglimento dei suddetti motivi, di carattere assorbente, esime questa Corte dall'esame delle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica,dichiara inammissibile la chiamata in causa del Comune di Corigliano Rossano;
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore antistatario della ricorrente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 821/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240113293511 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 419636240113293511 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 135/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12 febbraio 2025 e depositato in pari data, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 419636240113293511, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. per conto del Comune di Corigliano Rossano, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 796,00 ,a titolo di TARI, per le annualità 2019 e 2020, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI: “Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, ogni contraria istanza disattesa, previa sospensione dell'atto impugnato, come da istanza in calce: - in via pregiudiziale dichiarare la nullità assoluta dell'avviso di accertamento n. 419636240113293511, del
16/12/2024, notificato a mezzo posta elettronica certificata;
- dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto sottoscritto da funzionario non abilitato e privo del potere di firma;
- dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa notifica degli atti prodromici
(bollette e solleciti di pagamento); - dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione adottando ogni consequenziale provvedimento a norma di legge;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per mancata indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni ed interessi richiesti. - nel merito, dichiarare non dovute le somme, gli interessi e le sanzioni richieste con l'avviso di accertamento impugnato;
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla parte resistente con l'atto impugnato;
- il tutto per le ragioni analiticamente indicate in narrativa, e con vittoria di spese e onorari.” e, in accoglimento dei motivi aggiunti: “1) in via pregiudiziale dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato perché non preceduto dal contraddittorio preventivo obbligatorio ai sensi dell'art. 6 bis legge 212/2000; 2) dichiarare l'inammissibilità della chiamata in causa del Comune di Corigliano Rossano perché effettuata in violazione dell'art. 23 del
DLgs n. 546/1992); 3) dichiarare l'inammissibilità ed inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla
Soget S.p.a. nelle controdeduzioni per mancanza attestazione di conformità; 4) dichiarare la nullità assoluta dell'avviso di accertamento n. 419636240113293511, del 16/12/2024, notificato a mezzo pec;
5) dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto sottoscritto da funzionario non abilitato e privo del potere di firma;
6) dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento, per omessa notifica degli atti prodromici (bollette e solleciti di pagamento); 7) dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di motivazione;
8) accertare e dichiarare l'infondatezza, l'inefficacia probatoria della documentazione depositata dalla Soget S.p.a. (allegati 1,2,3,4,5 e 7) delle controdeduzioni;
9) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso impugnato per mancata indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni ed interessi richiesti;
10) dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Soget
S.p.a. con l'atto impugnato;
11) condannare la Soget Spa al pagamento delle spese e competenze tutte di lite, onorari difensivi inclusi, con distrazione.”.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha eccepito plurimi vizi di legittimità dell'atto impugnato, tra cui:
l'annullamento per omesso contraddittorio preventivo;
la nullità della notifica a mezzo PEC;
la nullità per sottoscrizione da parte di funzionario privo di potere di firma;
la nullità per omessa notifica degli atti presupposti (bollette e solleciti di pagamento); il difetto di motivazione per mancata indicazione dei dati catastali dell'immobile e dei criteri di calcolo di sanzioni e interessi;
l'infondatezza nel merito della pretesa.
In data 16 settembre 2025, si è costituita in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A., depositando controdeduzioni con cui ha contestato integralmente le censure avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso. In tale sede, la resistente ha dichiarato di aver proceduto alla chiamata in causa del Comune di Corigliano Rossano, quale ente impositore ed unico responsabile della notifica degli atti presupposti.
Il Comune di Corigliano Rossano non si costituiva.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato in data 6 ottobre 2025, la ricorrente ha replicato alle difese della SO.G.E.T. S.p.A., eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della chiamata in causa del terzo per tardività della costituzione della resistente e l'inutilizzabilità della documentazione prodotta da quest'ultima ,per assenza dell'attestazione di conformità. Nel merito, ha insistito nelle proprie doglianze, ribadendo la fondatezza dei motivi di ricorso originari.
La causa all'udienza del 17.12.2025, istruita documentalmente, è stata quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via pregiudiziale, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa del Comune di Corigliano Rossano, sollevata dalla ricorrente con i motivi aggiunti. L'eccezione è fondata.
Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, “il resistente, entro sessanta giorni dalla data in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale, deve costituirsi in giudizio mediante deposito presso la segreteria della corte di giustizia tributaria adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio ed i documenti offerti in comunicazione”. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede che nelle controdeduzioni la parte resistente
“propone le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e, se del caso, l'eventuale chiamata di terzi in causa”.
Dalla lettura coordinata delle disposizioni citate, emerge che la chiamata in causa del terzo deve essere effettuata, a pena di decadenza, con l'atto di costituzione in giudizio, da depositarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del ricorso. Nel caso di specie, il ricorso introduttivo è stato notificato alla
SO.G.E.T. S.p.A. in data 12 febbraio 2025, mentre la costituzione in giudizio, con contestuale chiamata del terzo, è avvenuta solo in data 16 settembre 2025, ben oltre il termine di legge. Ne consegue la tardività della costituzione e, con essa, l'inammissibilità della chiamata in causa del Comune di Corigliano
Rossano.
Passando all'esame del merito, il ricorso si palesa fondato in accoglimento del motivo con cui si lamenta la nullità dell'avviso di accertamento, per omessa notifica degli atti presupposti.
La ricorrente ha eccepito di non aver mai ricevuto la notifica delle bollette e dei solleciti di pagamento menzionati nell'avviso di accertamento impugnato, atti che costituiscono il presupposto indispensabile della pretesa tributaria. La SO.G.E.T. S.p.A., dal canto suo, non ha contestato la mancata notifica, ma ha tentato di riversare la responsabilità sul Comune di Corigliano Rossano, quale soggetto che avrebbe dovuto curare tali adempimenti. Tuttavia, come sopra statuito, la chiamata in causa dell'ente impositore è inammissibile, sicché la SO.G.E.T. S.p.A., quale parte resistente, rimane l'unico soggetto onerato di fornire la prova della legittimità del proprio operato e della pretesa azionata.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è, infatti, assicurata dal rispetto di una sequenza preordinata di atti, ciascuno con la propria funzione, volti a portare la pretesa nella sfera di conoscenza del contribuente ed a consentirgli un efficace esercizio del diritto di difesa. La mancata notifica dell'atto presupposto (nella specie, le bollette e i solleciti) inficia irrimediabilmente la validità dell'atto successivo (l'avviso di accertamento), in quanto impedisce al contribuente di conoscere e contestare la pretesa sin dal suo sorgere. Nel caso in esame, la parte resistente non ha fornito alcuna prova della rituale notifica degli atti prodromici alla Sig.ra Ricorrente_1. Anzi, la documentazione prodotta a tal fine (allegati 1, 2, 3 e 4 alle controdeduzioni) risulta, come correttamente eccepito dalla ricorrente, priva della necessaria attestazione di conformità all'originale richiesta dall'art. 25-bis, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, pertanto è processualmente inutilizzabile. Di conseguenza, non essendo stata provata la regolare notifica degli atti presupposti, l'avviso di accertamento impugnato, deve essere dichiarato nullo.
Ad abundantiam, si rileva la fondatezza anche del motivo relativo al difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'avviso di accertamento, infatti, omette di indicare elementi essenziali per l'individuazione dell'oggetto della pretesa, quali i dati catastali dell'immobile assoggettato a tassazione (foglio, particella) e la superficie imponibile. Tale carenza motivazionale, non sanata neppure in sede di controdeduzioni, lede in modo insanabile il diritto di difesa del contribuente, il quale viene posto nell'impossibilità di verificare la correttezza dell'imposizione e di approntare un'adeguata difesa. L'obbligo di motivazione, sancito dall'art. 7 della Legge n. 212/2000, impone che l'atto impositivo indichi con chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'emissione, al fine di delimitare l'ambito del contendere e garantire la piena esplicazione del contraddittorio.
L'accoglimento dei suddetti motivi, di carattere assorbente, esime questa Corte dall'esame delle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, in composizione monocratica,dichiara inammissibile la chiamata in causa del Comune di Corigliano Rossano;
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, difensore antistatario della ricorrente.