Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/06/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 25.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1945 / 2022
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti DANILE Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e DI ROSA CLAUDIA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti di
Controparte_2
-convenuto contumace-
Oggetto: previdenza agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 30 giugno 2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 591 2022 00003028 34 000 notificato il 10.06.2022
dal 12/2020 al 12/2021 per “revoca della prestazione a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. n. 0100.21/01/2022.0018799”, nonché il provvedimento prot. n. CP_1
0100.18/02/2022-0052928 avente ad oggetto il disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1
subordinato. Esponeva di:
- avere lavorato alle dipendenze delle dal 2.01.1984 fino al 30.09.2020, Controparte_3
con la qualifica di addetto allo sportello;
- di avere instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della dal 23.11.2020 al 5.12.2020, per l'espletamento dei Controparte_2
compiti di archivista;
- di avere percepito l'indennità di disoccupazione NASPI dal 16.12.2020 al 31.12.2021;
- che, con provvedimento n. 0100.18/02/2022-0052928, l'ente ha disconosciuto il rapporto di lavoro instaurato con l'azienda , poi procedendo alla revoca Controparte_2
dell'indennità di disoccupazione NASPI, per il periodo dal 16.12.2020 al 31.12.2021 per un indebito pari ad euro 12.571,64.
Eccepiva l'invalidità dell'avviso di addebito per carenza di motivazione e difetto di forma in violazione sia dell'art 30, comma 2, d.l. n. 78/2010, sia della circolare n. 168/2010, CP_1
nonché la violazione dell'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 46/99. Nel merito, argomentava circa l'effettivo espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente e chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria di spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l'ente previdenziale che chiedeva di confermare il verbale ispettivo, il disconoscimento del rapporto di lavoro in esso contenuto, il provvedimento di revoca della
Naspi e l'ava impugnato. Con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante prova testimoniale e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
***** Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della citata in giudizio e Controparte_2
non costituitesi.
Parte ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità della revoca della prestazione Naspi
disposta dall'ente previdenziale e, conseguentemente, degli atti emanati per il recupero dell'asserito indebito.
Orbene, la NASpI di cui al d. lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 ha sostituito le prestazioni di ASpI
e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Destinatari di essa sono i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
La prestazione è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione,
almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
L'indennità è concessa a quei lavoratori che hanno perso il lavoro non per propria volontà
e si trovano, quindi, in una situazione di disoccupazione a seguito di qualsiasi tipologia di licenziamento compreso quello disciplinare, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, scadenza del contratto a termine, dimissioni per giusta causa. Il requisito indefettibile, al di la della sufficienza contributiva, è la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per causa imputabile al datore di lavoro.
Nella specie, l' ha provveduto alla sua revoca, contestando lo svolgimento di attività CP_1
lavorativa da parte del alle dipendenze della e ritenendo che egli Pt_1 Controparte_2
non avesse diritto alla prestazione sulla base del pregresso rapporto intrattenuto con . CP_3 Si rappresenta, in prima battuta, che coglie nel segno parte ricorrente nella parte in cui invoca l'applicazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 il quale dispone che “nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del
rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22”, norma poi prorogata sino fino alla data del 30 giugno 2021.
Ed invero, il ha aderito all'accordo collettivo con incentivo all'esodo, sottoscrivendo Pt_1
il 24.09.2020 il verbale di conciliazione in sede sindacale.
Pertanto, avrebbe avuto diritto alla Naspi anche sulla base del pregresso rapporto intrattenuto con . CP_3
Quanto al disconoscimento operato dall'ente previdenziale, giova ricordare che la definizione del rapporto di lavoro subordinato può dedursi dall'art. 2094 c.c. che qualifica prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare
nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore”.
Con riferimento alla domanda volta all'accertamento della natura subordinata dell'attività
agricola svolta dal ricorrente, occorre rilevare che la qualificazione come subordinata dell'attività prestata dal lavoratore deve essere concretamente valutata con l'accertamento delle specifiche modalità di espletamento della prestazione lavorativa, tenendo in considerazione che la subordinazione postula la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare.
Invero, con accertamento ispettivo, l'ente previdenziale avrebbe accertato la fittizietà del rapporto;
tale accertamento è stato contestato da parte ricorrente.
Va ricordato che, per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 14965/2012,
Cass. n. 22862/2010; Cass. n. 12108/2010; Cass. n. 19762/ 2008) “in tema di riparto dell'onere
della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su
colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in
giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale CP_1
ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso”.
Con riferimento, poi, all'efficacia probatoria del verbale ispettivo nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, va richiamato il principio consolidato per il quale, in siffatte ipotesi, il verbale non riveste alcuna efficacia probatoria privilegiata,
potendo al più considerarsi attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine, restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (v. Cass. 14965/2012).
Orbene, giova trarre abbrivio dalla lettura del verbale ispettivo, in seno al quale sono riportate talune dichiarazioni rese dai soggetti trovati sui luoghi.
Nello specifico, il aveva identificato i locali descrivendoli come collocato al II piano Pt_1
l'archivio ed al I piano l'ufficio (cfr. “mi sono occupato di scendere dei faldoni”); tale circostanza è stata ribadita anche poche righe sotto, laddove ha riferito di essere stato in possesso delle chiavi. Ha poi dedotto di avere lavorato dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.00 e che la stanza dove si trovava la fosse posta sulla sinistra. CP_4
Tali dichiarazioni sulla distribuzione dei luoghi stridono con la reale ubicazione degli stessi
(archivio posto a piano terra nel garage dello stesso stabile, ma nel lato opposto,
corrispondente alla via De Nicola n. 148 e ufficio sito nel piano rialzato dell'immobile ubicato in via Roma n. 323), nonché quelle rese sull'orario di inizio del rapporto di lavoro.
Inoltre, avrebbe riferito che negli uffici nessuno avrebbe lavorato nel CP_5
periodo in questione.
In sede testimoniale, invece, ha confermato lo svolgimento di attività Controparte_6
lavorativa, le ore espletate (dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 17, dal lunedì al venerdì), le mansioni svolte, addebitando a se stesso l'onere di impartirgli direttive.
sorella di , ha dedotto che il ricorrente avrebbe lavorato qualche CP_5 CP_6
giorno, che aveva come mansione di “prendeva le carpette e le posizionava giù in archivio, io
arrivavo in stanza e mi chiudevo e lavoravo. Era stato assunto come archivista, più o meno da
novembre a dicembre”, con orario dalle 8 alle 17.00, prendendo ordini dal fratello e precisando che l'ufficio si troverebbe al primo piano mentre il magazzino in via De Nicola. , geometra presso la società, ha affermato “lo conosco perché l'ho intravisto Testimone_1
nel garage dove mettiamo i mezzi di lavoro perché io frequento perché prendo gli attrezzi di lavoro, io
faccio il geometra e prima mi capitava spesso. Mi pare di averlo visto una o due volte che armeggiava
con le scatole. Poi non essendo del luogo non l'ho visto più. Armeggiava con le scatole e aveva delle
carpette, c'è un piccolo archivio nel garage a sinistra”.
Orbene, le dichiarazioni rese da in sede di accesso ispettivo non paiono CP_5
attendibili, stante che la stessa ha anche riferito dapprima “dal 2019 ad oggi non ci sono stati
altri dipendenti” e poi “gli altri dipendenti assunti dal 2019 ad oggi che io sappia sono tutti operai”;
ha poi riferito sul “lo conosco perché è stato dipendente della società, ma non mi ricordo in Pt_1
che anno ha lavorato, né la sua qualifica….di certo non ha lavorato in ufficio con me”.
Da ciò se ne trae che l'affermazione iniziale per cui nel periodo in questione nessuno avrebbe lavorato, ha trovato smentita poco dopo: evidentemente la stessa si riferiva al fatto che nessun dipendente con ruolo amministrativo, che lavorasse negli uffici, fosse stato assunto.
Ed infatti, lei stessa precisa che gli altri dipendenti assunti fossero tutti “operai”, qualifica che si concilia meglio col ruolo del che svolgeva mansioni manuali. Peraltro, giova Pt_1
evidenziare che l'accertamento si è svolto un anno dopo all'espletamento dell'attività
lavorativa, circostanza che può giustificare ricordi imprecisi, stante la esiguità dei giorni di espletamento di attività lavorativa.
Tale interpretazione trova supporto nelle dichiarazioni del geometra, soggetto terzo,
attendibile in quanto non avente interesse nel giudizio, che ammette di averlo visto un paio di volte in archivio, circostanza questa compatibile con lo svolgimento di attività per soli dieci giorni.
Per le ragioni suesposte, deve ritenersi accertato che effettivamente il ha lavorato per Pt_1
la nel periodo indicato. Controparte_2
Pertanto, il ricorso va accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati;
condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 2.697,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 26/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo