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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 35/2021 promossa da:
(PI: ), (PI: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e (cf: , con il patrocinio P.IVA_2 Controparte_3 C.F._1 dell'Avv. GUGLIELMO BOURSIER NIUTTA e dell'Avv. GIANLUCA FIORENTINI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(PI: con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_4 P.IVA_3
TAGLIAFERRI;
PARTE APPELLATA con l'intervento di
PARTE INTERVENUTA avverso la sentenza n. 1343/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 10.6.2020.
CONCLUSIONI
In data 31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
pagina 1 di 13 - in via provvisoria ed d'urgenza, sospendere l'esecutorietà dell'impugnata sentenza per tutti i motivi di cui in narrativa ed in particolare stante il fumus boni iuris ed il periculum in mora
- dichiarare il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza laddove non ha accolto la richiesta risarcitoria della in pers. del leg. rapp. p.t. della somma pari ad € Controparte_4
20.000,00;
- accertare l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui rigetta la domanda delle appellanti per i motivi di cui in narrativa e nello specifico riformare la parte in cui la
[...]
in pers. del elg. rapp. p..t, viene condannata al pagamento della somma Controparte_1 pari ad € 1.464,00 oltre interessi moratori e per l'effetto:
- accertare l'inesistenza della centralina migliorativa delle prestazioni per il veicolo BMW modello X3 così come richiesta dalla Controparte_2
- accertare altresì che la fattura n.159/00 è stata emessa dalla a società Controparte_4 differente da quella realmente destinataria dell'indicato documento contabile;
- dichiarare pertanto il diritto della all'emissione di nota di credito per la Controparte_1 fattura n. 159/00
- condannare la all'emissione di nota di credito nei confronti della Controparte_4 [...] della fattura n. 159/00 Controparte_1
- condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. Controparte_4 CP_3 nella non minor somma di € 10.000,00 anche in via equitativa.
[...]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di due gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
- CONCLUDE -
"affinché l'Eccellentissima Corte adita, in accoglimento delle causali spiegate nella premessa espositiva del presente atto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia in via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e/o dell'art 348 bis c.p.c., l'interposto appello per le ragioni indicate in atti e respingere l'interposto appello siccome inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare gli appellanti a rifondere all'appellata le spese ed i compensi professionali di lite del presente grado di giudizio."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1343/2020 pubblicata il 10.6.2020, ha così deciso:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1 CP_2
e nei confronti della
[...] Controparte_3 Controparte_4
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la CP_1
pagina 2 di 13 l pagamento, in favore della della somma di € 1.464 Controparte_1 Controparte_4 oltre interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento e sino al dì dell'avvenuto saldo;
compensa tra le parti le spese processuali.
1.1 (anche solo il suo amministratore Controparte_1 CP_1 CP_3
in proprio, e avevano agito contro (anche solo
[...] Controparte_2 Controparte_4
, chiedendo: CP_4
1.1.a la sua condanna al pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, per avere la , quale venditrice di una autovettura CP_4
EN (telaio SCBFN63W3EC088761), ritardato l'immatricolazione (dall'ottobre 2013 al
4.2.2014) del mezzo venduto a CP_1
1.1.b l'accertamento della inesistenza di una centralina elettrica per autovettura BMW in relazione alla cui pretesa vendita aveva emesso fattura n. 159/00 del 2015 per € CP_4
1.464,00; centralina in relazione alla quale, però, il su incarico di CP_3 Persona_1
(legale rappresentante di e amico e congiunto di ,
[...] Controparte_2 CP_3
s'era limitato a chiedere informazioni, senza però acquistarla.
1.2 si era costituita per resistere e per proporre domanda riconvenzionale Controparte_4 per il saldo della fattura n. 159/00, nonché il risarcimento dei danni per 20mila euro, a causa delle plurime iniziative giudiziarie che la controparte aveva posto in essere con abuso del processo.
Per quanto concerne la fattura n. 159/00, in particolare, aveva dedotto che CP_3 quale l.r. di aveva ordinato nel gennaio 2015 una «[…] centralina per la BMW X3 della CP_1 quale forniva copia del libretto a mezzo immagine inviata a medesimo tramite Tes_1
l'applicazione di messaggistica mobile “whatsapp” (doc.11) […]» (comparsa di costituzione di primo grado, pag. 5); centralina della quale conosceva già le caratteristiche, per averla fatta istallare nel dicembre 2013 sulla EN. aveva acquistato la centralina e il 28.4.2015 aveva emesso la fattura e l'aveva CP_4 inviata al sollecitando il pagamento;
il giorno successivo aveva promesso il CP_3 CP_3 pagamento, ma non l'aveva mai più fatto.
1.3 Il Tribunale, in base a istruttoria documentale, ha giustificato così, per quanto interessi, la sua decisione: pagina 3 di 13
1.3.a la domanda inerente la tardiva immatricolazione della EN poteva essere proposta dalla sola dal momento che, sul punto, che aveva agito (nella CP_1 CP_3 compravendita della vettura) nella veste di legale rappresentante della non aveva CP_4 legittimazione;
1.3.b nel merito, essa era infondata, perché non v'era alcuna prova sull'esistenza di un danno e sulla sua quantificazione;
1.3.c la controversia sulla centralina elettrica doveva risolversi in favore di con CP_4 accoglimento della sua riconvenzionale e rigetto delle antitetiche domande principali: «[…]
Meritevole di accoglimento risulta, invece, la pretesa di parte convenuta avente ad oggetto la condanna della al pagamento della fattura n. 159 del 2015 di € Controparte_1
1.464(doc. 5 fasc. parte convenuta) relativa alla vendita da parte della alla Controparte_4 dell'upgrade di una centralina per una vettura BMW. Controparte_1
Risulta che il predetto documento fiscale del 28 Aprile 2015 venne inviato via mail al in pari data. CP_3
Con detta mail la oltre a trasmettere il documento fiscale, invitata il CP_4
a provvedere ad effettuare il bonifico per il pagamento della centralina ordinata a CP_3
Gennaio; riscontrando la comunicazione ricevuta il con mail del 29 Aprile 2015, CP_3 testualmente affermava: «ha perfettamente ragione ma sono sempre fuori per lavoro, mi spedisca la centralina con allegata la fattura e provvederò immediatamente al pagamento…»(doc. 15 fasc. parte convenuta).
Si tratta all'evidenza di dichiarazione ricognitiva del credito proveniente dal debitore, e come tale idonea a determinare in capo alla parte destinataria dell'atto ricognitivo la relevatio ab onere probandi.
Va aggiunto che il si era qualificato, nei rapporti con la , come CP_3 CP_4 legale rappresentante della la fattura da egli ricevuta recava, peraltro, come CP_1 destinataria, la CP_1
L'intestazione della fattura non venne contestata dal il quale, difatti, non CP_3 rispose di aver acquistato per conto di altri e che, di conseguenza, la fattura avrebbe dovuto essere mutata nell'indicazione del soggetto ricevente, ma affermò in modo deciso che avrebbe pagato.
Pare evidente, quindi, che il soggetto legittimato passivo della pretesa creditoria della pagina 4 di 13 sia da individuarsi nella impegnata a tanto dal comportamento del proprio CP_4 CP_1 legale rappresentante. […]»;
1.3.d la domanda riconvenzionale di danni era infondata;
1.3.e le spese, per reciproca soccombenza, dovevano essere compensate per intero.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Controparte_1
(di seguito anche appellanti) Controparte_2 Controparte_3 hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di Controparte_4 seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, gli appellanti hanno dedotto, in via preliminare, che il Tribunale non ha tenuto conto che essi hanno contestato, in radice, l'inesistenza della centralina migliorativa delle prestazione dell'autovettura.
2.2 In secondo luogo, nel merito, hanno sostenuto l'infondatezza della avversa domanda accolta, articolando due profili.
2.2.a “Erroneità della sentenza laddove ha dichiarato che la bbia richiesto di CP_1 accertarsi esclusivamente l'insussistenza del diritto della a vedersi riconosciuta CP_4 la somma di € 1.464 di cui alla fattura n. 159/00”
In realtà, adduce la difesa appellante, non era stato chiesto solo l'accertamento negativo del credito, ma anche:
- accertarsi l'inesistenza della centralina migliorativa delle prestazioni per il veicolo
BMW modello X3;
- accertarsi dunque il grave inadempimento contrattuale stante l'inesistenza del bene ed in particolare la mancata consegna dello stesso;
- dichiarare il diritto della a vedersi riconoscere nota di credito Controparte_1 per la fattura n. 159/00.
2.2 “
2.2. Erroneità della sentenza laddove ha reputato meritevole di accoglimento la pretesa della avente ad oggetto il pagamento della fattura n. 159/00 del Controparte_4
2015”
pagina 5 di 13 Il Tribunale, proseguono gli appellanti, aveva mal valutato le risultanze probatorie documentali, in particolare la corrispondenza elettronica intercorsa.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_4 eccepito l'inammissibilità dell'appello anche ex art. 342 c.c., e ha comunque contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata presa in decisione l'11.5.2022, ma rimessa sul ruolo il 15.9.2022, perché il g.a.c.a. assegnatario del fascicolo aveva rassegnato le dimissioni prima della deliberazione;
e poi il 1.2.2023, ma nuovamente rimessa sul ruolo il 24.5.2023, perché la
Presidente del collegio era stata nominata componente della Commissione esaminatrice di un
Concorso in Magistratura.
La causa è stata infine trattenuta in decisione il 31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è, nel suo complesso, ammissibile, fatta eccezione per singole domande;
ma è infondato.
5. In primo luogo, il collegio rileva che non ha impugnato la sentenza Parte_1 laddove ha dichiarato inammissibile la sua domanda risarcitoria, per carenza di legittimazione attiva, sul rilievo che ogni sua condotta è stata posta in essere per la società di capitali della quale aveva e ha la rappresentanza organica, ossia la «[…] Sotto tale CP_1 pagina 6 di 13 profilo, pertanto, al legale rappresentate della ifetta la legittimazione attiva, sì che la CP_1 relativa domanda è da ritenersi inammissibile. […]» (sent., pag. 5).
Ne segue che non può qui proporre alcuna domanda di merito. Parte_1
In particolare, l'appellante ripropone nelle conclusioni la domanda risarcitoria CP_3
(in proprio) di 10mila euro (condannare la al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 patiti dal Sig. nella non minor somma di € 10.000,00 anche in via Controparte_3 equitativa.).
Tuttavia, la domanda è inammissibile per due ragioni distinte:
5.1 perché non avendo contestato la carenza di legittimazione, che il Tribunale CP_3 ha espressamente dichiarato, non può riproporre domande di merito, essendo il suo difetto di legittimazione attiva coperto da giudicato interno ex art. 329 c.p.c.;
5.2 perché la domanda risarcitoria era accessoria quella relativa alla EN, come risulta dall'atto di citazione di primo grado e dalla sentenza di primo grado, con la conseguenza che, non essendo svolto alcun motivo, né, comunque, alcuna critica che investa quella parte di sentenza (i.e. quella che ha rigettato ogni domanda inerente la EN), la richiesta è inibita dal giudicato interno formatosi sulla sua infondatezza.
6. Nel merito, le doglianze sollevate sono infondate.
6.1 Nell'atto di citazione di primo grado, e nel CP_3 CP_1 Controparte_2 proporre l'azione di accertamento negativo del credito, dedussero, in fatto che (ivi, pag. 5):
a) il Sig. su mandato del legale rappresentante della Controparte_3 CP_2
[i.e. di , suo amico e congiunto] aveva dimostrato un semplice interesse per
[...] Per_1 una proposta di sostituzione della centralina del veicolo BMW modello X3;
b) la senza preavviso alcuno, emetteva erroneamente fattura nei Controparte_4 confronti della (avrebbe invece dovuto emetterla nei confronti della Controparte_1
per un "upgrade" della centralina e non per la sostituzione proposta;
Controparte_2
Contro c) il Sig. documentandosi presso la , si accertava che non esistono CP_3 ulteriori centraline per il veicolo modello X3 migliori di quella già installata;
d) la nonostante molteplici solleciti, ha sempre omesso di fornire la Controparte_4 scheda tecnica e/o inviare la presunta centralina, insistendo esclusivamente per un pagina 7 di 13 frettoloso pagamento e per l'esclusivo montaggio del componente senza che parte acquirente avesse la possibilità di constatarne l'esistenza;
6.2 Il Tribunale, d'altra parte, ha dato rilievo allo scambio di posta elettronica fra e CP_4 in data 28/29.4.2015 (doc. 15 , che, a suo avviso, suffragava la Parte_1 CP_4 versione di CP_4
Si tratta della stampa di due lettere di posta elettronica:
(-) la prima del 28.4.2015 è spedita da a e ha il seguente tenore: CP_4 CP_3
Buonasera Sig. Le invio in allegato la fattura per la centralina ordinata a CP_3 gennaio per la sua autovettura, ho provato più volte a contrattarLa senza riuscirci Le chiederei di effettuare il bonifico visto che l'abbiamo in carico da diverso tempo, quando poi deciderà di montarla siamo a disposizione per effettuare il lavoro.
(-) la seconda è la risposta di del giorno dopo, 29.4.2015: CP_3
Buongiorno a lei, ha perfettamente ragione ma sono sempre fuori x lavoro, mi spedisca la centralina con allegata la fattura e provvederò immediatamente al pagamento, mi saluti
Simone
6.3 Al Tribunale, che ha dato alla missiva del 29.4.2015 valore di riconoscimento di debito, la parte appellante obietta (appello, pag. 8): non viene presa in considerazione la successiva email del 30 aprile 2015 nella quale il
Sig. prosperi eccepiva immediatamente l'aumento della somma proposta (da CP_3
€ 1.000 a € 1.200 divenuti poi oltre € 1.400 con il giudizio di primo grado) e dall'altro chiede che gli sia inviata immediatamente la scheda tecnica per capire di che cosa si trattasse.
Tale richiesta, come ben motivata negli scritti difensivi, era dovuta al fatto che il Sig. si era documentato con la BMW venendo a conoscenza che non Controparte_3 esisteva nessuna centralina migliorativa né sul mercato ufficiale né su quello parallelo.
Si dissente: v'è prova dell'esistenza del contratto e della centralina.
6.3.a Innanzitutto, è della massima evidenza che la negazione dell'ordine di acquisto della centralina e, dunque, di un contratto fra e avente a oggetto la centralina, CP_1 CP_4 sono da rifiutare, perché:
6.3.a.i la mail del 29.4.2015 rivela al di là di qualsiasi dubbio che aveva CP_3 ordinato, in nome e per conto di dal momento che, come s'è già osservato, è coperto da CP_1 pagina 8 di 13 giudicato interno che le condotte del sono state poste in essere quale l.r. di CP_3 CP_1 non in proprio), la centralina, tanto da chiederne la consegna e da promettere l'immediato pagamento del prezzo;
6.3.a.ii la mail del 30.4.2015 non si rinviene fra le produzioni di primo grado, né la parte ne indica la collocazione nel suo fascicolo, essendo in atti solo una mail di quella data di
(doc. 10 ; CP_4 CP_4
6.3.a.iii quand'anche esistesse una mail di che eccepiva l'aumento del prezzo, CP_3
è ovvio che ciò, lungi dal contraddire la tesi del perfezionamento del contratto di compravendita, la conferma e lo convalida, perché ci si può lamentare del prezzo solo se si è comprato qualcosa.
6.3.b Va poi esclusa anche la tesi che la centralina indicata nella fattura, addirittura, non esista, perché nel costituirsi in primo grado, ne ha fornito fotografie e descrizione CP_4 del prodotto (doc. 12), nonché, soprattutto, il ddt 1703 del 24.2.2015, che attesta la consegna del prodotto a a parte del suo fornitore (doc. 13). CP_1
All'udienza di prima comparizione, la parte attrice non ha contestato in alcun modo quei documenti, né, in particolare, le fotografie dell'oggetto (ossia dell'esemplare specificatamente ordinato per rivenderlo a , che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., hanno dunque efficacia CP_1 probatoria qualificata dell'esistenza di esso.
Contro L'affermazione secondo la quale si era documentato con la venendo a CP_3 conoscenza che non esisteva nessuna centralina migliorativa né sul mercato ufficiale né su quello parallelo è restata priva del benché minimo riscontro probatorio.
Con ciò, ha dimostrato l'esistenza del contratto, l'esistenza della centralina e la sua CP_4 effettiva disponibilità, mentre la controparte, a questo punto tenuta a dare una prova contraria, in alcun modo ha assolto al suo onere.
6.4 Prosegue la parte appellante col notare che non era proprietaria del veicolo CP_1
BMW targato ES918RN, in realtà di ma questo elemento non ha rilievo, Controparte_2 perché nell'atto di citazione di primo grado non è stato dedotto che abbia agito in CP_3 nome e per conto di ma solo per suo conto ( su Controparte_2 Controparte_3 mandato del legale rappresentante della ); e, del resto, nella lettera di p.e. del CP_2
29.4.2015 non fa il benché minimo riferimento a ma risponde e si CP_3 Controparte_2 esprime come parte acquirente del prodotto;
sicché, ammesso e non concesso che egli stesse pagina 9 di 13 adempiendo un mandato di (o del suo amministratore, che era suo amico e Controparte_2 congiunto), è certo che egli non ne aveva la rappresentanza, né ne ha speso il nome, così che, indiscutibilmente, è che, in forza del rapporto di rappresentanza organica, risponde CP_1 verso a nulla rilevando in questa causa i rapporti interni fra e CP_4 CP_2 CP_2 CP_1 men che meno quelli d'amicizia fra i due amministratori.
6.5 Le appellanti, ancora, sostengono che «[…] controparte ha sempre proposto di vendere una centralina sostitutiva, ma nel corso del giudizio è emerso che sarebbe stato fornito esclusivamente un upgrade;
il Giudice di primo grado non ha minimamente valutato il doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta laddove si evince che la presunta centralina è un mero upgrade di valore pari ad € 171,31 confermando quanto sostenuto dalla scrivente difesa alla pag. 6, punto 31 dell'atto di citazione […]» (appello, pag. 9).
6.5.a Tuttavia, il doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta contiene, come già osservato in precedenza, le foto e la scheda di una vera e propria centralina
(Descrizione del prodotto: La centralina Eco Power Chip, collegata al regolatore di pressione carburante, controlla i segnali di uscita ed in base alle esigenze decide le variazioni …; si omette il resto).
6.5.b Forse la difesa appellante voleva fare riferimento al suo doc. 9 (da indice dell'atto di citazione originario: “9) stampata sito web della New Technology Parts”), che, però, non fornisce in alcun modo la certezza che il prodotto ivi reclamizzato sia quello oggetto della causa;
e che desta anche seri dubbi sulla veridicità dei prezzi esposti, che risultano sovrapposti, in modo incongruo e con caratteri del tutto disarmonici, sopra al testo e alle immagini sottostanti.
6.6 Infine, sostiene l'appellante che la controparte non ha riassunto il giudizio dinanzi al
GdP, che, adito in via monitoria da per il pagamento della fattura n. 159/00, si era CP_4 concluso, a seguito di opposizione, con (annullamento dell'ingiunzione e) declaratoria di incompetenza (continenza) rispetto al presente giudizio (ordinanza GdP 4.3.2016, doc. 18
: se ne dovrebbe desumere, ad avviso della parte appellante, la rinuncia di alla sua CP_4 CP_4 pretesa.
La tesi è manifestamente infondata. ha preferito coltivare la sua pretesa svolgendo la riconvenzionale poi in parte CP_4 accolta dal Tribunale, anziché riassumendo la causa conclusa in rito dal GdP, comportamento pagina 10 di 13 complessivo nel quale sarebbe davvero difficile scorgere l'abdicazione del proprio diritto di credito.
6.7 La decisione del Tribunale di condannare al pagamento del prezzo della CP_1 centralina va dunque esente dalle critiche mosse e merita conferma.
È appena il caso di aggiungere che non ha mai sollevato eccezione di CP_1 inadempimento, a ciò non valendo la deduzione che «[…] la ha emesso una Controparte_4 fattura, peraltro erroneamente intestata, con la richiesta di pagamento di un bene che non è mai stato fisicamente consegnato al destinatario […]» (atto di citazione introduttivo, § 32 di pag. 6). Infatti, l'eccezione di inadempimento, come tutte le eccezioni in senso stretto, pur non esigendo formule sacramentali, richiede, per essere formulata, la manifestazione inequivocabile della parte di volersi avvalere del fatto idoneo a paralizzare il diritto avversario, volontà che non emerge nel passo trascritto, men che meno se collocato nel contesto complessivo delle difese svolte, le quali si risolvevano e si risolvono tutte nella negazione di un contratto concluso e finanche dell'esistenza del bene che ne è l'oggetto; tanto che l'accenno alla mancata consegna è, nell'economia degli atti difensivi di un fatto inteso a CP_1 rafforzare la tesi dell'inesistenza del contratto e del suo oggetto;
e non a giustificare il proprio mancato pagamento per via della mancata consegna.
Peraltro, l'eccezione, quand'anche proposta in prime cure, non è stata reiterata. Nota, anzi, la difesa appellante che «[…] laddove la dovesse corrispondere Controparte_1 la somma pari ad € 1.464,00 di cui alla fattura n. 159/00 la sarà obbligata Controparte_4
a consegnare l'oggetto presente in fattura. […]» (appello, pag. 4), osservazione questa che fuga ogni dubbio sulla mancata proposizione di una eccezione di inadempimento;
e che, per il resto, è senz'altro condivisa dal collegio, il quale, d'altra parte, nulla dovrà pronunciare in merito, per difetto di domanda;
e, comunque, perché si è dichiarata disposta ab origine CP_4 alla consegna, sol che iconosca l'esistenza del contratto e si disponga al pagamento. CP_1
6.8 Segue da quanto sin qui argomentato il rigetto di tutte le ulteriori domande riproposte da in quanto dipendenti dal previo rigetto della domanda di il cui CP_1 CP_4 accoglimento è invece da confermare.
6.9 Resta da osservare, per completezza, che la posizione di è restata, Controparte_2
a tutta prima, priva di collegamento con uno specifico interesse in causa.
pagina 11 di 13 La sua partecipazione al giudizio, d'altra parte, deve considerarsi frutto di un intervento ad adiuvandum delle pretese di e del giustificato dai rapporti esistenti, per CP_1 CP_3 come già esposti.
7. Gli appellanti, in solido, devono, secondo soccombenza, rimborsare a le spese CP_4 processuali del grado.
Esse, vista la nota prodotta, da ridurre come di seguito indicato, si liquidano in base al
D.M. 55/2014, § 12, parametri medi, ove non diversamente indicato, valore di causa pari alla somma risarcitoria richiesta (10mila euro).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, in considerazione della scarsa attività di trattazione svolta in concreto) ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.887,50, oltre accessori.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Provvederà infine il Cancelliere a esigere, ove necessario, il maggior contributo unificato dovuto in relazione al valore di causa qui accertato in misura superiore a quella dichiarata dalla parte a fini fiscali (inferiore a €1.500,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_3 Controparte_4
1343/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 10.6.2020, che conferma;
2. condanna Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, a rimborsare a le spese processuali del
[...] Controparte_4 presente grado, che liquida in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02; pagina 12 di 13 4. dispone che la Cancelleria provveda a esigere l'eventuale maggior contributo unificato dovuto in relazione al valore di causa qui accertato in € 10.000,00.
Firenze, camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 35/2021 promossa da:
(PI: ), (PI: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
e (cf: , con il patrocinio P.IVA_2 Controparte_3 C.F._1 dell'Avv. GUGLIELMO BOURSIER NIUTTA e dell'Avv. GIANLUCA FIORENTINI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(PI: con il patrocinio dell'Avv. MARCO Controparte_4 P.IVA_3
TAGLIAFERRI;
PARTE APPELLATA con l'intervento di
PARTE INTERVENUTA avverso la sentenza n. 1343/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 10.6.2020.
CONCLUSIONI
In data 31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
pagina 1 di 13 - in via provvisoria ed d'urgenza, sospendere l'esecutorietà dell'impugnata sentenza per tutti i motivi di cui in narrativa ed in particolare stante il fumus boni iuris ed il periculum in mora
- dichiarare il passaggio in giudicato dell'impugnata sentenza laddove non ha accolto la richiesta risarcitoria della in pers. del leg. rapp. p.t. della somma pari ad € Controparte_4
20.000,00;
- accertare l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui rigetta la domanda delle appellanti per i motivi di cui in narrativa e nello specifico riformare la parte in cui la
[...]
in pers. del elg. rapp. p..t, viene condannata al pagamento della somma Controparte_1 pari ad € 1.464,00 oltre interessi moratori e per l'effetto:
- accertare l'inesistenza della centralina migliorativa delle prestazioni per il veicolo BMW modello X3 così come richiesta dalla Controparte_2
- accertare altresì che la fattura n.159/00 è stata emessa dalla a società Controparte_4 differente da quella realmente destinataria dell'indicato documento contabile;
- dichiarare pertanto il diritto della all'emissione di nota di credito per la Controparte_1 fattura n. 159/00
- condannare la all'emissione di nota di credito nei confronti della Controparte_4 [...] della fattura n. 159/00 Controparte_1
- condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti dal Sig. Controparte_4 CP_3 nella non minor somma di € 10.000,00 anche in via equitativa.
[...]
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di due gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
- CONCLUDE -
"affinché l'Eccellentissima Corte adita, in accoglimento delle causali spiegate nella premessa espositiva del presente atto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia in via preliminare dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e/o dell'art 348 bis c.p.c., l'interposto appello per le ragioni indicate in atti e respingere l'interposto appello siccome inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare gli appellanti a rifondere all'appellata le spese ed i compensi professionali di lite del presente grado di giudizio."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1343/2020 pubblicata il 10.6.2020, ha così deciso:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta dalla Controparte_1 CP_2
e nei confronti della
[...] Controparte_3 Controparte_4
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la CP_1
pagina 2 di 13 l pagamento, in favore della della somma di € 1.464 Controparte_1 Controparte_4 oltre interessi moratori, ex d.lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento e sino al dì dell'avvenuto saldo;
compensa tra le parti le spese processuali.
1.1 (anche solo il suo amministratore Controparte_1 CP_1 CP_3
in proprio, e avevano agito contro (anche solo
[...] Controparte_2 Controparte_4
, chiedendo: CP_4
1.1.a la sua condanna al pagamento della somma di € 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, per avere la , quale venditrice di una autovettura CP_4
EN (telaio SCBFN63W3EC088761), ritardato l'immatricolazione (dall'ottobre 2013 al
4.2.2014) del mezzo venduto a CP_1
1.1.b l'accertamento della inesistenza di una centralina elettrica per autovettura BMW in relazione alla cui pretesa vendita aveva emesso fattura n. 159/00 del 2015 per € CP_4
1.464,00; centralina in relazione alla quale, però, il su incarico di CP_3 Persona_1
(legale rappresentante di e amico e congiunto di ,
[...] Controparte_2 CP_3
s'era limitato a chiedere informazioni, senza però acquistarla.
1.2 si era costituita per resistere e per proporre domanda riconvenzionale Controparte_4 per il saldo della fattura n. 159/00, nonché il risarcimento dei danni per 20mila euro, a causa delle plurime iniziative giudiziarie che la controparte aveva posto in essere con abuso del processo.
Per quanto concerne la fattura n. 159/00, in particolare, aveva dedotto che CP_3 quale l.r. di aveva ordinato nel gennaio 2015 una «[…] centralina per la BMW X3 della CP_1 quale forniva copia del libretto a mezzo immagine inviata a medesimo tramite Tes_1
l'applicazione di messaggistica mobile “whatsapp” (doc.11) […]» (comparsa di costituzione di primo grado, pag. 5); centralina della quale conosceva già le caratteristiche, per averla fatta istallare nel dicembre 2013 sulla EN. aveva acquistato la centralina e il 28.4.2015 aveva emesso la fattura e l'aveva CP_4 inviata al sollecitando il pagamento;
il giorno successivo aveva promesso il CP_3 CP_3 pagamento, ma non l'aveva mai più fatto.
1.3 Il Tribunale, in base a istruttoria documentale, ha giustificato così, per quanto interessi, la sua decisione: pagina 3 di 13
1.3.a la domanda inerente la tardiva immatricolazione della EN poteva essere proposta dalla sola dal momento che, sul punto, che aveva agito (nella CP_1 CP_3 compravendita della vettura) nella veste di legale rappresentante della non aveva CP_4 legittimazione;
1.3.b nel merito, essa era infondata, perché non v'era alcuna prova sull'esistenza di un danno e sulla sua quantificazione;
1.3.c la controversia sulla centralina elettrica doveva risolversi in favore di con CP_4 accoglimento della sua riconvenzionale e rigetto delle antitetiche domande principali: «[…]
Meritevole di accoglimento risulta, invece, la pretesa di parte convenuta avente ad oggetto la condanna della al pagamento della fattura n. 159 del 2015 di € Controparte_1
1.464(doc. 5 fasc. parte convenuta) relativa alla vendita da parte della alla Controparte_4 dell'upgrade di una centralina per una vettura BMW. Controparte_1
Risulta che il predetto documento fiscale del 28 Aprile 2015 venne inviato via mail al in pari data. CP_3
Con detta mail la oltre a trasmettere il documento fiscale, invitata il CP_4
a provvedere ad effettuare il bonifico per il pagamento della centralina ordinata a CP_3
Gennaio; riscontrando la comunicazione ricevuta il con mail del 29 Aprile 2015, CP_3 testualmente affermava: «ha perfettamente ragione ma sono sempre fuori per lavoro, mi spedisca la centralina con allegata la fattura e provvederò immediatamente al pagamento…»(doc. 15 fasc. parte convenuta).
Si tratta all'evidenza di dichiarazione ricognitiva del credito proveniente dal debitore, e come tale idonea a determinare in capo alla parte destinataria dell'atto ricognitivo la relevatio ab onere probandi.
Va aggiunto che il si era qualificato, nei rapporti con la , come CP_3 CP_4 legale rappresentante della la fattura da egli ricevuta recava, peraltro, come CP_1 destinataria, la CP_1
L'intestazione della fattura non venne contestata dal il quale, difatti, non CP_3 rispose di aver acquistato per conto di altri e che, di conseguenza, la fattura avrebbe dovuto essere mutata nell'indicazione del soggetto ricevente, ma affermò in modo deciso che avrebbe pagato.
Pare evidente, quindi, che il soggetto legittimato passivo della pretesa creditoria della pagina 4 di 13 sia da individuarsi nella impegnata a tanto dal comportamento del proprio CP_4 CP_1 legale rappresentante. […]»;
1.3.d la domanda riconvenzionale di danni era infondata;
1.3.e le spese, per reciproca soccombenza, dovevano essere compensate per intero.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Controparte_1
(di seguito anche appellanti) Controparte_2 Controparte_3 hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, (di Controparte_4 seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 In primo luogo, gli appellanti hanno dedotto, in via preliminare, che il Tribunale non ha tenuto conto che essi hanno contestato, in radice, l'inesistenza della centralina migliorativa delle prestazione dell'autovettura.
2.2 In secondo luogo, nel merito, hanno sostenuto l'infondatezza della avversa domanda accolta, articolando due profili.
2.2.a “Erroneità della sentenza laddove ha dichiarato che la bbia richiesto di CP_1 accertarsi esclusivamente l'insussistenza del diritto della a vedersi riconosciuta CP_4 la somma di € 1.464 di cui alla fattura n. 159/00”
In realtà, adduce la difesa appellante, non era stato chiesto solo l'accertamento negativo del credito, ma anche:
- accertarsi l'inesistenza della centralina migliorativa delle prestazioni per il veicolo
BMW modello X3;
- accertarsi dunque il grave inadempimento contrattuale stante l'inesistenza del bene ed in particolare la mancata consegna dello stesso;
- dichiarare il diritto della a vedersi riconoscere nota di credito Controparte_1 per la fattura n. 159/00.
2.2 “
2.2. Erroneità della sentenza laddove ha reputato meritevole di accoglimento la pretesa della avente ad oggetto il pagamento della fattura n. 159/00 del Controparte_4
2015”
pagina 5 di 13 Il Tribunale, proseguono gli appellanti, aveva mal valutato le risultanze probatorie documentali, in particolare la corrispondenza elettronica intercorsa.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_4 eccepito l'inammissibilità dell'appello anche ex art. 342 c.c., e ha comunque contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. La causa è stata presa in decisione l'11.5.2022, ma rimessa sul ruolo il 15.9.2022, perché il g.a.c.a. assegnatario del fascicolo aveva rassegnato le dimissioni prima della deliberazione;
e poi il 1.2.2023, ma nuovamente rimessa sul ruolo il 24.5.2023, perché la
Presidente del collegio era stata nominata componente della Commissione esaminatrice di un
Concorso in Magistratura.
La causa è stata infine trattenuta in decisione il 31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è, nel suo complesso, ammissibile, fatta eccezione per singole domande;
ma è infondato.
5. In primo luogo, il collegio rileva che non ha impugnato la sentenza Parte_1 laddove ha dichiarato inammissibile la sua domanda risarcitoria, per carenza di legittimazione attiva, sul rilievo che ogni sua condotta è stata posta in essere per la società di capitali della quale aveva e ha la rappresentanza organica, ossia la «[…] Sotto tale CP_1 pagina 6 di 13 profilo, pertanto, al legale rappresentate della ifetta la legittimazione attiva, sì che la CP_1 relativa domanda è da ritenersi inammissibile. […]» (sent., pag. 5).
Ne segue che non può qui proporre alcuna domanda di merito. Parte_1
In particolare, l'appellante ripropone nelle conclusioni la domanda risarcitoria CP_3
(in proprio) di 10mila euro (condannare la al risarcimento di tutti i danni Controparte_4 patiti dal Sig. nella non minor somma di € 10.000,00 anche in via Controparte_3 equitativa.).
Tuttavia, la domanda è inammissibile per due ragioni distinte:
5.1 perché non avendo contestato la carenza di legittimazione, che il Tribunale CP_3 ha espressamente dichiarato, non può riproporre domande di merito, essendo il suo difetto di legittimazione attiva coperto da giudicato interno ex art. 329 c.p.c.;
5.2 perché la domanda risarcitoria era accessoria quella relativa alla EN, come risulta dall'atto di citazione di primo grado e dalla sentenza di primo grado, con la conseguenza che, non essendo svolto alcun motivo, né, comunque, alcuna critica che investa quella parte di sentenza (i.e. quella che ha rigettato ogni domanda inerente la EN), la richiesta è inibita dal giudicato interno formatosi sulla sua infondatezza.
6. Nel merito, le doglianze sollevate sono infondate.
6.1 Nell'atto di citazione di primo grado, e nel CP_3 CP_1 Controparte_2 proporre l'azione di accertamento negativo del credito, dedussero, in fatto che (ivi, pag. 5):
a) il Sig. su mandato del legale rappresentante della Controparte_3 CP_2
[i.e. di , suo amico e congiunto] aveva dimostrato un semplice interesse per
[...] Per_1 una proposta di sostituzione della centralina del veicolo BMW modello X3;
b) la senza preavviso alcuno, emetteva erroneamente fattura nei Controparte_4 confronti della (avrebbe invece dovuto emetterla nei confronti della Controparte_1
per un "upgrade" della centralina e non per la sostituzione proposta;
Controparte_2
Contro c) il Sig. documentandosi presso la , si accertava che non esistono CP_3 ulteriori centraline per il veicolo modello X3 migliori di quella già installata;
d) la nonostante molteplici solleciti, ha sempre omesso di fornire la Controparte_4 scheda tecnica e/o inviare la presunta centralina, insistendo esclusivamente per un pagina 7 di 13 frettoloso pagamento e per l'esclusivo montaggio del componente senza che parte acquirente avesse la possibilità di constatarne l'esistenza;
6.2 Il Tribunale, d'altra parte, ha dato rilievo allo scambio di posta elettronica fra e CP_4 in data 28/29.4.2015 (doc. 15 , che, a suo avviso, suffragava la Parte_1 CP_4 versione di CP_4
Si tratta della stampa di due lettere di posta elettronica:
(-) la prima del 28.4.2015 è spedita da a e ha il seguente tenore: CP_4 CP_3
Buonasera Sig. Le invio in allegato la fattura per la centralina ordinata a CP_3 gennaio per la sua autovettura, ho provato più volte a contrattarLa senza riuscirci Le chiederei di effettuare il bonifico visto che l'abbiamo in carico da diverso tempo, quando poi deciderà di montarla siamo a disposizione per effettuare il lavoro.
(-) la seconda è la risposta di del giorno dopo, 29.4.2015: CP_3
Buongiorno a lei, ha perfettamente ragione ma sono sempre fuori x lavoro, mi spedisca la centralina con allegata la fattura e provvederò immediatamente al pagamento, mi saluti
Simone
6.3 Al Tribunale, che ha dato alla missiva del 29.4.2015 valore di riconoscimento di debito, la parte appellante obietta (appello, pag. 8): non viene presa in considerazione la successiva email del 30 aprile 2015 nella quale il
Sig. prosperi eccepiva immediatamente l'aumento della somma proposta (da CP_3
€ 1.000 a € 1.200 divenuti poi oltre € 1.400 con il giudizio di primo grado) e dall'altro chiede che gli sia inviata immediatamente la scheda tecnica per capire di che cosa si trattasse.
Tale richiesta, come ben motivata negli scritti difensivi, era dovuta al fatto che il Sig. si era documentato con la BMW venendo a conoscenza che non Controparte_3 esisteva nessuna centralina migliorativa né sul mercato ufficiale né su quello parallelo.
Si dissente: v'è prova dell'esistenza del contratto e della centralina.
6.3.a Innanzitutto, è della massima evidenza che la negazione dell'ordine di acquisto della centralina e, dunque, di un contratto fra e avente a oggetto la centralina, CP_1 CP_4 sono da rifiutare, perché:
6.3.a.i la mail del 29.4.2015 rivela al di là di qualsiasi dubbio che aveva CP_3 ordinato, in nome e per conto di dal momento che, come s'è già osservato, è coperto da CP_1 pagina 8 di 13 giudicato interno che le condotte del sono state poste in essere quale l.r. di CP_3 CP_1 non in proprio), la centralina, tanto da chiederne la consegna e da promettere l'immediato pagamento del prezzo;
6.3.a.ii la mail del 30.4.2015 non si rinviene fra le produzioni di primo grado, né la parte ne indica la collocazione nel suo fascicolo, essendo in atti solo una mail di quella data di
(doc. 10 ; CP_4 CP_4
6.3.a.iii quand'anche esistesse una mail di che eccepiva l'aumento del prezzo, CP_3
è ovvio che ciò, lungi dal contraddire la tesi del perfezionamento del contratto di compravendita, la conferma e lo convalida, perché ci si può lamentare del prezzo solo se si è comprato qualcosa.
6.3.b Va poi esclusa anche la tesi che la centralina indicata nella fattura, addirittura, non esista, perché nel costituirsi in primo grado, ne ha fornito fotografie e descrizione CP_4 del prodotto (doc. 12), nonché, soprattutto, il ddt 1703 del 24.2.2015, che attesta la consegna del prodotto a a parte del suo fornitore (doc. 13). CP_1
All'udienza di prima comparizione, la parte attrice non ha contestato in alcun modo quei documenti, né, in particolare, le fotografie dell'oggetto (ossia dell'esemplare specificatamente ordinato per rivenderlo a , che, ai sensi dell'art. 2712 c.c., hanno dunque efficacia CP_1 probatoria qualificata dell'esistenza di esso.
Contro L'affermazione secondo la quale si era documentato con la venendo a CP_3 conoscenza che non esisteva nessuna centralina migliorativa né sul mercato ufficiale né su quello parallelo è restata priva del benché minimo riscontro probatorio.
Con ciò, ha dimostrato l'esistenza del contratto, l'esistenza della centralina e la sua CP_4 effettiva disponibilità, mentre la controparte, a questo punto tenuta a dare una prova contraria, in alcun modo ha assolto al suo onere.
6.4 Prosegue la parte appellante col notare che non era proprietaria del veicolo CP_1
BMW targato ES918RN, in realtà di ma questo elemento non ha rilievo, Controparte_2 perché nell'atto di citazione di primo grado non è stato dedotto che abbia agito in CP_3 nome e per conto di ma solo per suo conto ( su Controparte_2 Controparte_3 mandato del legale rappresentante della ); e, del resto, nella lettera di p.e. del CP_2
29.4.2015 non fa il benché minimo riferimento a ma risponde e si CP_3 Controparte_2 esprime come parte acquirente del prodotto;
sicché, ammesso e non concesso che egli stesse pagina 9 di 13 adempiendo un mandato di (o del suo amministratore, che era suo amico e Controparte_2 congiunto), è certo che egli non ne aveva la rappresentanza, né ne ha speso il nome, così che, indiscutibilmente, è che, in forza del rapporto di rappresentanza organica, risponde CP_1 verso a nulla rilevando in questa causa i rapporti interni fra e CP_4 CP_2 CP_2 CP_1 men che meno quelli d'amicizia fra i due amministratori.
6.5 Le appellanti, ancora, sostengono che «[…] controparte ha sempre proposto di vendere una centralina sostitutiva, ma nel corso del giudizio è emerso che sarebbe stato fornito esclusivamente un upgrade;
il Giudice di primo grado non ha minimamente valutato il doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta laddove si evince che la presunta centralina è un mero upgrade di valore pari ad € 171,31 confermando quanto sostenuto dalla scrivente difesa alla pag. 6, punto 31 dell'atto di citazione […]» (appello, pag. 9).
6.5.a Tuttavia, il doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta contiene, come già osservato in precedenza, le foto e la scheda di una vera e propria centralina
(Descrizione del prodotto: La centralina Eco Power Chip, collegata al regolatore di pressione carburante, controlla i segnali di uscita ed in base alle esigenze decide le variazioni …; si omette il resto).
6.5.b Forse la difesa appellante voleva fare riferimento al suo doc. 9 (da indice dell'atto di citazione originario: “9) stampata sito web della New Technology Parts”), che, però, non fornisce in alcun modo la certezza che il prodotto ivi reclamizzato sia quello oggetto della causa;
e che desta anche seri dubbi sulla veridicità dei prezzi esposti, che risultano sovrapposti, in modo incongruo e con caratteri del tutto disarmonici, sopra al testo e alle immagini sottostanti.
6.6 Infine, sostiene l'appellante che la controparte non ha riassunto il giudizio dinanzi al
GdP, che, adito in via monitoria da per il pagamento della fattura n. 159/00, si era CP_4 concluso, a seguito di opposizione, con (annullamento dell'ingiunzione e) declaratoria di incompetenza (continenza) rispetto al presente giudizio (ordinanza GdP 4.3.2016, doc. 18
: se ne dovrebbe desumere, ad avviso della parte appellante, la rinuncia di alla sua CP_4 CP_4 pretesa.
La tesi è manifestamente infondata. ha preferito coltivare la sua pretesa svolgendo la riconvenzionale poi in parte CP_4 accolta dal Tribunale, anziché riassumendo la causa conclusa in rito dal GdP, comportamento pagina 10 di 13 complessivo nel quale sarebbe davvero difficile scorgere l'abdicazione del proprio diritto di credito.
6.7 La decisione del Tribunale di condannare al pagamento del prezzo della CP_1 centralina va dunque esente dalle critiche mosse e merita conferma.
È appena il caso di aggiungere che non ha mai sollevato eccezione di CP_1 inadempimento, a ciò non valendo la deduzione che «[…] la ha emesso una Controparte_4 fattura, peraltro erroneamente intestata, con la richiesta di pagamento di un bene che non è mai stato fisicamente consegnato al destinatario […]» (atto di citazione introduttivo, § 32 di pag. 6). Infatti, l'eccezione di inadempimento, come tutte le eccezioni in senso stretto, pur non esigendo formule sacramentali, richiede, per essere formulata, la manifestazione inequivocabile della parte di volersi avvalere del fatto idoneo a paralizzare il diritto avversario, volontà che non emerge nel passo trascritto, men che meno se collocato nel contesto complessivo delle difese svolte, le quali si risolvevano e si risolvono tutte nella negazione di un contratto concluso e finanche dell'esistenza del bene che ne è l'oggetto; tanto che l'accenno alla mancata consegna è, nell'economia degli atti difensivi di un fatto inteso a CP_1 rafforzare la tesi dell'inesistenza del contratto e del suo oggetto;
e non a giustificare il proprio mancato pagamento per via della mancata consegna.
Peraltro, l'eccezione, quand'anche proposta in prime cure, non è stata reiterata. Nota, anzi, la difesa appellante che «[…] laddove la dovesse corrispondere Controparte_1 la somma pari ad € 1.464,00 di cui alla fattura n. 159/00 la sarà obbligata Controparte_4
a consegnare l'oggetto presente in fattura. […]» (appello, pag. 4), osservazione questa che fuga ogni dubbio sulla mancata proposizione di una eccezione di inadempimento;
e che, per il resto, è senz'altro condivisa dal collegio, il quale, d'altra parte, nulla dovrà pronunciare in merito, per difetto di domanda;
e, comunque, perché si è dichiarata disposta ab origine CP_4 alla consegna, sol che iconosca l'esistenza del contratto e si disponga al pagamento. CP_1
6.8 Segue da quanto sin qui argomentato il rigetto di tutte le ulteriori domande riproposte da in quanto dipendenti dal previo rigetto della domanda di il cui CP_1 CP_4 accoglimento è invece da confermare.
6.9 Resta da osservare, per completezza, che la posizione di è restata, Controparte_2
a tutta prima, priva di collegamento con uno specifico interesse in causa.
pagina 11 di 13 La sua partecipazione al giudizio, d'altra parte, deve considerarsi frutto di un intervento ad adiuvandum delle pretese di e del giustificato dai rapporti esistenti, per CP_1 CP_3 come già esposti.
7. Gli appellanti, in solido, devono, secondo soccombenza, rimborsare a le spese CP_4 processuali del grado.
Esse, vista la nota prodotta, da ridurre come di seguito indicato, si liquidano in base al
D.M. 55/2014, § 12, parametri medi, ove non diversamente indicato, valore di causa pari alla somma risarcitoria richiesta (10mila euro).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio, in considerazione della scarsa attività di trattazione svolta in concreto) ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.887,50, oltre accessori.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Provvederà infine il Cancelliere a esigere, ove necessario, il maggior contributo unificato dovuto in relazione al valore di causa qui accertato in misura superiore a quella dichiarata dalla parte a fini fiscali (inferiore a €1.500,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Controparte_1 Controparte_2 nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_3 Controparte_4
1343/2020 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 10.6.2020, che conferma;
2. condanna Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in solido fra loro, a rimborsare a le spese processuali del
[...] Controparte_4 presente grado, che liquida in complessivi € 4.887,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02; pagina 12 di 13 4. dispone che la Cancelleria provveda a esigere l'eventuale maggior contributo unificato dovuto in relazione al valore di causa qui accertato in € 10.000,00.
Firenze, camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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