Il primo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e' sostituito dal seguente:
"I residui delle spese correnti (o di funzionamento o di mantenimento) non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli relativi a spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono. Le somme eliminate ai sensi del presente comma possono pero' riprodursi con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi".
Il secondo comma del medesimo articolo 36 e' sostituito con il seguente:
"I residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti e in ogni caso non oltre il quinto esercizio successivo a quello ((cui si riferiscono)) Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre, invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi a meno che non si riferiscano a residui derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto od in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, i quali, invece, sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio ai sensi del successivo articolo 40-bis".
E' soppresso il terzo comma dello stesso articolo 36.