Articolo 4 della Legge 8 marzo 1968, n. 154
Articolo 3
Versione
2 aprile 1968
Art. 4.
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data della sua pubblicazione.

Entrata in vigore il 2 aprile 1968